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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 186/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Elena Manuela Aurora Luppino Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
DECRETO nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del
25.10.24 in cui sono parti
, nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO FEDERICO C.F._1 presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nata in [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FEDERICO C.F._2 presso cui ha eletto domicilio;
-resistente-
, nata a Reggio Calabria il [...] in [...] curatore speciale Persona_1 avv. Controparte_1
-interveniente-
Motivi della decisione
Con ricorso del 23.1.23 chiedeva la regolamentazione dei rapporti con Parte_3 la figlia e in particolare chiedeva:
A) affido della figlia minore al genitore istante, stante la impossibilità a potervi Per_1 provvedere da parte della madre per motivi di salute, con conseguente collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione del padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi
1 i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il sig. avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita della Per_1 madre.
In caso di trasferimento della residenza, il IG. sarà tenuto a darne notizia alla Pt_1
IG.ra con congruo preavviso. Pt_2
B) La IG.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e famigliari, Pt_2 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore
18:00 alle ore 21:00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle future volontà di Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie la sig.ra avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un Pt_2 intero pomeriggio, in modo che possa Per_1 trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, la sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con la Pt_2 figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG. . Pt_1 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di Pt_2 vacanza con la figlia dovrà darne notizia al IG. con congruo preavviso, Pt_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) I genitori manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia”.
Tanto in ragione del precario stato di salute della madre della minore - affetta da grave depressione – e disoccupata.
Segnalava che, a seguito dell'intervento dei SST, la figlia fosse stata collocata in una casa famiglia.
All'udienza del 17.3.23 compariva la resistente che si associava alla domanda e il Tribunale riservava la decisione.
Con decreto del 6.4.23 il Tribunale ordinava ai servizi di relazionare “sull'episodio che ha comportato la collocazione della piccola presso un centro di Persona_1 assistenza minori, di cui devono indicare la denominazione esatta, nonchè sulle capacità genitoriali della coppia, sui loro rapporti con la minore e sui rapporti di questa con i nuclei familiari dei due genitori, previa fissazione di appositi colloqui, provvedendo al contempo all'avvio di adeguato monitoraggio delle condizioni di vita della minore” e al CSM per conoscere le condizioni attuali di salute di Parte_2
[...]
2 I S.S.T. trasmettevano il decreto del Tribunale dei Minori del 7.2.23 pronunciato nell'ambito del procedimento 307/22 RGVG T.M. (incardinato con ricorso del P.M. il 2.5.22) con cui veniva disposta: la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
la nomina di un curatore speciale alla minore;
il coaffido della minore al servizio sociale;
l'inserimento della minore nel centro di prima accoglienza “Suor Brigida Postorino” di Catona.
I Servizi trasmettevano inoltre le relazioni predisposte sino a quella data.
Dalla relazione del 26.1.23 emerge che i genitori non si erano recati a visitare la figlia il giorno del suo primo compleanno.
Nella relazione del 20.1.23, cui si rinvia, oltre ad essere descritte le negative condizioni di salute mentale della , viene messo in rilievo il cattivo rapporto esistente tra Pt_2 la stessa e la madre, le negative dinamiche del rapporto con che Pt_1 Pt_2 definiva come tossicodipendente e manipolatore salvo poi a più riprese tornare a convivere con lui e poi riallontanarsene.
Dalla relazione dell'ADM del 20.1.23, emerge la scarsa capacità genitoriale di e in particolare l'incapacità della stessa “di mettere i figli al primo posto Pt_2 rispetto alle sue scelte personali”, spesso è apparsa “assente e confusa … discontinua e contraddittoria”.
Viene messo in rilievo dai servizi come avesse deciso unilateralmente di non Pt_1 incontrare la figlia per evitare di dover incontrare e che era sua convinzione Pt_2 che sino ai tre anni della minore non avrebbe sofferto del distacco dal padre.
All'udienza del 26.5.23 la difesa delle parti segnalava che le stesse si fossero riappacificate;
che il T.M. avesse confermato i propri provvedimenti con collocazione della minore presso il summenzionato centro di prima accoglienza con facoltà dei genitori di incontrarla una volta a settimana. Il Tribunale riservava la decisione.
Con decreto del 10.10.23 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire al curatore speciale di costituirsi nel presente giudizio e alle parti di dedurre in ordine alla competenza funzionale ex art. 38 disp. att. ante riforma.
Il P.M. in data 9.12.23 esprimeva il proprio parere in favore della competenza del tribunale dei minori in ordine alle richieste sulla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 15.12.23, la difesa rappresentava che dal mese di giugno 23 la relazione tra le parti si fosse di nuovo interrotta;
il Tribunale disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento pendente innanzi al T.M. e invitava i servizi a depositare relazione aggiornata.
All'udienza del 24.5.24 le parti davano atto della prosecuzione dell'istruttoria innanzi al T.M.
Nel mese di giugno 2024 pervenivano gli atti del T.M.
All'udienza del 25.10.24 la difesa rilevava che il 15.10.24 era stata sospesa la responsabilità genitoriale di e che la stessa continuasse ad essere Parte_2 ricoverata presso un centro di riabilitazione psichiatrica. Il Tribunale riservava la decisione.
Ritiene questo collegio che la competenza funzionale per le domande avanzate nel presente procedimento spetti al Tribunale dei minori.
3 La Suprema Corte di Cassazione - nell'affermare il principio per cui il Tribunale Ordinario è competente a decidere le questioni relative al ruolo genitoriale in presenza di correlativi giudizi in atto - ha individuato nel Tribunale per i Minorenni l'autorità legittimata a pronunciare la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale laddove il procedimento di separazione o di divorzio sia stato attivato dai coniugi innanzi al giudice del conflitto familiare solo successivamente al giudizio sottoposto alla cognizione del giudice minorile. Analogamente deve ritenersi nei casi di giudizi promossi per l'affido ed il mantenimento della prole minore nata da genitori non coniugati.
Tale soluzione appare ossequiosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis", di cui all'art. 5 c.p.c., e delle ragioni di economia processuale - oltre che di tutela dell'interesse superiore del minore - che fondano l'ordinamento italiano (cfr., in punto, Sez.VI, sent.
n. 20202 del 31 luglio 2018).
D'altra parte, non si può ritenere opportuna la proposizione di tali questioni davanti ad altro giudice rispetto a quello che sta già conoscendo del conflitto, ricorrendo tra le due questioni un rapporto di sostanziale inscindibilità, tale per cui è necessario vi sia un unico giudice a decidere del procedimento, che non potrà che essere quello precedentemente adito e ciò per ragioni di coerenza logica ed in applicazione del principio processuale di concentrazione delle tutele.
In ordine al concetto normativo di identità delle parti, lo stesso giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che nella logica del legislatore ante riforma Cartabia era insita la considerazione per cui, sia nell'uno che nell'altro giudizio, le parti in senso formale e sostanziale (e cioè i genitori) sono le stesse, dal momento che è nella loro sfera personale e giuridica che ricadono gli effetti dei provvedimenti adottati (cfr., ex plurimis, Sez. VI., ord. n. 2073 del 30 gennaio 2020).
Pertanto, ai fini del meccanismo di attrazione, è ininfluente la circostanza che il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni sia stato promosso dal Pubblico
anziché da uno dei genitori, rivestendo il predetto organo requirente, tra Parte_4 l'altro, la qualità di parte necessaria nell'ambito del giudizio ordinario. Al contempo, sul piano oggettivo, la mera diversità di contenuto delle domande azionate in giudizio non neutralizza la vis attractiva di cui all'art. 38 cit., ai fini della quale deve ritenersi sufficiente l'interrelazione esistente tra i procedimenti, tutti accomunati, evidentemente, dall'obiettivo di assumere le determinazioni più opportune per assicurare l'equilibrio psico -fisico della prole minore.
La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. c.c., determinano necessariamente – in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricavino dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - un'attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo in cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio (v. Cass. Civ., SS. UU., ordinanza
8362/07 del 22/3-3/4/2007).
4 Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta e le parti sono difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria in favore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria.
Ordina la trasmissione degli atti al Tribunale dei Minori per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 26/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Elena Manuela Aurora Luppino
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Elena Manuela Aurora Luppino Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
DECRETO nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del
25.10.24 in cui sono parti
, nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO FEDERICO C.F._1 presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nata in [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FEDERICO C.F._2 presso cui ha eletto domicilio;
-resistente-
, nata a Reggio Calabria il [...] in [...] curatore speciale Persona_1 avv. Controparte_1
-interveniente-
Motivi della decisione
Con ricorso del 23.1.23 chiedeva la regolamentazione dei rapporti con Parte_3 la figlia e in particolare chiedeva:
A) affido della figlia minore al genitore istante, stante la impossibilità a potervi Per_1 provvedere da parte della madre per motivi di salute, con conseguente collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione del padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi
1 i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il sig. avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita della Per_1 madre.
In caso di trasferimento della residenza, il IG. sarà tenuto a darne notizia alla Pt_1
IG.ra con congruo preavviso. Pt_2
B) La IG.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e famigliari, Pt_2 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore
18:00 alle ore 21:00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle future volontà di Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie la sig.ra avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, la IG.ra avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un Pt_2 intero pomeriggio, in modo che possa Per_1 trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, la sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con la Pt_2 figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG. . Pt_1 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di Pt_2 vacanza con la figlia dovrà darne notizia al IG. con congruo preavviso, Pt_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) I genitori manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia”.
Tanto in ragione del precario stato di salute della madre della minore - affetta da grave depressione – e disoccupata.
Segnalava che, a seguito dell'intervento dei SST, la figlia fosse stata collocata in una casa famiglia.
All'udienza del 17.3.23 compariva la resistente che si associava alla domanda e il Tribunale riservava la decisione.
Con decreto del 6.4.23 il Tribunale ordinava ai servizi di relazionare “sull'episodio che ha comportato la collocazione della piccola presso un centro di Persona_1 assistenza minori, di cui devono indicare la denominazione esatta, nonchè sulle capacità genitoriali della coppia, sui loro rapporti con la minore e sui rapporti di questa con i nuclei familiari dei due genitori, previa fissazione di appositi colloqui, provvedendo al contempo all'avvio di adeguato monitoraggio delle condizioni di vita della minore” e al CSM per conoscere le condizioni attuali di salute di Parte_2
[...]
2 I S.S.T. trasmettevano il decreto del Tribunale dei Minori del 7.2.23 pronunciato nell'ambito del procedimento 307/22 RGVG T.M. (incardinato con ricorso del P.M. il 2.5.22) con cui veniva disposta: la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
la nomina di un curatore speciale alla minore;
il coaffido della minore al servizio sociale;
l'inserimento della minore nel centro di prima accoglienza “Suor Brigida Postorino” di Catona.
I Servizi trasmettevano inoltre le relazioni predisposte sino a quella data.
Dalla relazione del 26.1.23 emerge che i genitori non si erano recati a visitare la figlia il giorno del suo primo compleanno.
Nella relazione del 20.1.23, cui si rinvia, oltre ad essere descritte le negative condizioni di salute mentale della , viene messo in rilievo il cattivo rapporto esistente tra Pt_2 la stessa e la madre, le negative dinamiche del rapporto con che Pt_1 Pt_2 definiva come tossicodipendente e manipolatore salvo poi a più riprese tornare a convivere con lui e poi riallontanarsene.
Dalla relazione dell'ADM del 20.1.23, emerge la scarsa capacità genitoriale di e in particolare l'incapacità della stessa “di mettere i figli al primo posto Pt_2 rispetto alle sue scelte personali”, spesso è apparsa “assente e confusa … discontinua e contraddittoria”.
Viene messo in rilievo dai servizi come avesse deciso unilateralmente di non Pt_1 incontrare la figlia per evitare di dover incontrare e che era sua convinzione Pt_2 che sino ai tre anni della minore non avrebbe sofferto del distacco dal padre.
All'udienza del 26.5.23 la difesa delle parti segnalava che le stesse si fossero riappacificate;
che il T.M. avesse confermato i propri provvedimenti con collocazione della minore presso il summenzionato centro di prima accoglienza con facoltà dei genitori di incontrarla una volta a settimana. Il Tribunale riservava la decisione.
Con decreto del 10.10.23 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire al curatore speciale di costituirsi nel presente giudizio e alle parti di dedurre in ordine alla competenza funzionale ex art. 38 disp. att. ante riforma.
Il P.M. in data 9.12.23 esprimeva il proprio parere in favore della competenza del tribunale dei minori in ordine alle richieste sulla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 15.12.23, la difesa rappresentava che dal mese di giugno 23 la relazione tra le parti si fosse di nuovo interrotta;
il Tribunale disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento pendente innanzi al T.M. e invitava i servizi a depositare relazione aggiornata.
All'udienza del 24.5.24 le parti davano atto della prosecuzione dell'istruttoria innanzi al T.M.
Nel mese di giugno 2024 pervenivano gli atti del T.M.
All'udienza del 25.10.24 la difesa rilevava che il 15.10.24 era stata sospesa la responsabilità genitoriale di e che la stessa continuasse ad essere Parte_2 ricoverata presso un centro di riabilitazione psichiatrica. Il Tribunale riservava la decisione.
Ritiene questo collegio che la competenza funzionale per le domande avanzate nel presente procedimento spetti al Tribunale dei minori.
3 La Suprema Corte di Cassazione - nell'affermare il principio per cui il Tribunale Ordinario è competente a decidere le questioni relative al ruolo genitoriale in presenza di correlativi giudizi in atto - ha individuato nel Tribunale per i Minorenni l'autorità legittimata a pronunciare la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale laddove il procedimento di separazione o di divorzio sia stato attivato dai coniugi innanzi al giudice del conflitto familiare solo successivamente al giudizio sottoposto alla cognizione del giudice minorile. Analogamente deve ritenersi nei casi di giudizi promossi per l'affido ed il mantenimento della prole minore nata da genitori non coniugati.
Tale soluzione appare ossequiosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis", di cui all'art. 5 c.p.c., e delle ragioni di economia processuale - oltre che di tutela dell'interesse superiore del minore - che fondano l'ordinamento italiano (cfr., in punto, Sez.VI, sent.
n. 20202 del 31 luglio 2018).
D'altra parte, non si può ritenere opportuna la proposizione di tali questioni davanti ad altro giudice rispetto a quello che sta già conoscendo del conflitto, ricorrendo tra le due questioni un rapporto di sostanziale inscindibilità, tale per cui è necessario vi sia un unico giudice a decidere del procedimento, che non potrà che essere quello precedentemente adito e ciò per ragioni di coerenza logica ed in applicazione del principio processuale di concentrazione delle tutele.
In ordine al concetto normativo di identità delle parti, lo stesso giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che nella logica del legislatore ante riforma Cartabia era insita la considerazione per cui, sia nell'uno che nell'altro giudizio, le parti in senso formale e sostanziale (e cioè i genitori) sono le stesse, dal momento che è nella loro sfera personale e giuridica che ricadono gli effetti dei provvedimenti adottati (cfr., ex plurimis, Sez. VI., ord. n. 2073 del 30 gennaio 2020).
Pertanto, ai fini del meccanismo di attrazione, è ininfluente la circostanza che il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni sia stato promosso dal Pubblico
anziché da uno dei genitori, rivestendo il predetto organo requirente, tra Parte_4 l'altro, la qualità di parte necessaria nell'ambito del giudizio ordinario. Al contempo, sul piano oggettivo, la mera diversità di contenuto delle domande azionate in giudizio non neutralizza la vis attractiva di cui all'art. 38 cit., ai fini della quale deve ritenersi sufficiente l'interrelazione esistente tra i procedimenti, tutti accomunati, evidentemente, dall'obiettivo di assumere le determinazioni più opportune per assicurare l'equilibrio psico -fisico della prole minore.
La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. c.c., determinano necessariamente – in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricavino dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - un'attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo in cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio (v. Cass. Civ., SS. UU., ordinanza
8362/07 del 22/3-3/4/2007).
4 Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta e le parti sono difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria in favore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria.
Ordina la trasmissione degli atti al Tribunale dei Minori per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 26/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Elena Manuela Aurora Luppino
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