Articolo 2287 del Codice civile
Articolo 2286Articolo 2288
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19 aprile 1942
Art. 2287.

(Procedimento di esclusione).

L'esclusione e' deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso puo' fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione.

Se la societa' si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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