Articolo 3 della Legge 21 luglio 1959, n. 590
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 agosto 1959
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Versione
15 novembre 1994
Art. 3.

La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Comitato concessione contributi pesca Alto Adriatico" di cui al presente provvedimento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994