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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2452 /2014 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2452/2014 e 1446/2020,
promossa da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. SILVESTRI CRISTIANA ( VIA C.F._2
LENIN 216 56017 SAN GIULIANO TERME;
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ), anche in
[...] C.F._3
qualità di erede di , con l'avv. CITI CECILIA Persona_1
) PIAZZA D'APPIANO 16 56038 C.F._4
PONSACCO; ) CP_2 C.F._5
PIAZZA D'APPIANO 16 56038 PONSACCO;
PARTE CONVENUTA
e con
con Avv. CP_3 CP_3
con Avv. Elena Nesti Controparte_4
PARTI CONVENUTE
CP_5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE Controparte_6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
20.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11.12.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento r.g. 2452.2014, parte attrice Parte_1
aveva dedotto di essere “ … proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo con retrostante porzione di fabbricato da terra a tetto composto di piano terreno e primo, comprendente al piano terreno due vani ad uso stalla e magazzino ed al piano primo cinque vani ed accessori per abitazione e con retrostante fienile della superfice catastale di ha 17.93.73, posto in Pomarance (PI) Loc. San Michele, per acquisto fattone in data 17 marzo 1999 in virtù di atto di compravendita ai rogiti Notaio Dott. di Campiglia (LI)” Persona_2
e con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato il 05/05/2014, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto di comodato sussistente tra la predetta e i convenuti e , ovvero per CP_1 Persona_1
sentir accertare l'intervenuto recesso da parte della comodante e, per l'effetto, in ogni caso, per veder fissare il termine per la restituzione e
2 per la riconsegna alla ricorrente dell'immobile concesso in comodato, condannando essi e alla restituzione ed CP_1 Persona_1
al rilascio del medesimo alla ricorrente entro il termine prefissando.
I convenuti si erano costituiti, ed avevano contestato la titolarità del bene in capo all'attrice, allegando che quest'ultima fosse solo un acquirente simulato del bene, e, in via riconvenzionale, avevano chiesto di accertare e dichiarare che parte attrice si fosse resa inadempiente al pactum fiduciae, venendo meno all'obbligo di ritrasferire l'immobile oggetto di causa a ed , e CP_1 Persona_1
per l'effetto emettere sentenza di trasferimento della proprietà del complesso immobiliare posto in Pomarance (PI) loc. San Michele, denominato podere S. Michele "I Gabbri", riportato alla partita 5416 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pomarance e distinto nel
Foglio 77, con le particelle 13, 20, 30, 36 e 37 in favore di ed CP_1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 codice civile ed Persona_1
ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa di eseguire la trascrizione della sentenza, con suo esonero da ogni responsabilità, nonché all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la volture di accatastamento;
in via subordinata, avevano chiesto accertarsi la proprietà del bene in capo ai convenuti, per acquisto fattone a titolo di usucapione;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che fosse subentrata nel Parte_1
contratto di affitto di fondi rustici del 1° settembre 1993, concluso tra la sig.ra ed il sig. , e che esso si fosse Parte_2 Persona_1
rinnovato alla scadenza del 31 dicembre 2008 per un uguale periodo di quindici anni, per non essere stato disdettato entro il termine di un anno prima della naturale scadenza;
in ulteriore subordine,
3 condannare la sig.ra al risarcimento del danno subito Parte_1
dai resistenti e quantificabile nella misura del prezzo di acquisto dell'immobile de quo, versato alla proprietaria nonché Parte_2
nelle ulteriori spese sostenute per la ristrutturazione del fabbricato e nel ripristino della produttività dei terreni agricoli, da quantificarsi in complessivi euro 500.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie;
in ulteriore subordine, condannare la sig.ra ad indennizzare i Parte_1
sigg. ed nei limiti dell'arricchimento, della CP_1 Persona_1
correlativa diminuzione patrimoniale dai medesimi subita, da quantificarsi nella misura del prezzo di acquisto dell'immobile de quo, versato alla proprietaria nonché nelle ulteriori spese Parte_2
sostenute per la ristrutturazione del fabbricato e nel ripristino della produttività dei terreni agricoli, da quantificarsi in euro 500.000,00, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella somma minore o maggiore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie;
in ogni caso, accertare e dichiarare che Parte_1
si è resa inadempiente all'obbligazione di pagamento assunta
[...]
con il contratto di mutuo del 10 settembre 1999 verso la Cassa di
Risparmio di Firenze e pertanto condannarla a restituire ai sigg.
ed le somme pagate alla Cassa di Risparmio CP_1 Persona_1
di Firenze quantificabili in complessivi euro 250.000,00, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie;
condannare , ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni causati ai resistenti da liquidarsi in sentenza secondo equità.
4 Con ordinanza del 28/01/2015, è stato disposto mutamento di rito e, all'udienza del 17/09/2015, concessi i termini richiesti per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
Deceduto il processo è stato riassunto dall'erede Persona_1
, che ha chiesto la riunione al procedimento pendente CP_1
del procedimento R.G n. 1446/2020, avendo ivi proposto domanda di usucapione relativa al bene immobile oggetto di causa.
Nelle more, infatti, era stato instaurato il procedimento di esecuzione immobiliare RGEI n. 113/2018, promosso da nei Controparte_4
confronti di in riferimento all'immobile di Pomarance Parte_1
(PI) Podere S. Michele I, Gabbro, 87, e, nell'ambito di quel procedimento, con ricorso ex art. 619 cpc., CP_1
interponeva opposizione alla suddetta esecuzione imm.re, qualificandosi come “terzo”.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c, con valutazione confermata in sede di reclamo (RG. 1151/2020), è stata disposta la vendita coattiva in sede di procedura esecutiva dell'immobile oggetto della domanda introduttiva del giudizio RG. n. 2452/14, e lo stesso è stato rilasciato in favore del terzo aggiudicatario.
A seguito di ciò, la parte ha rinunciato alla domanda Parte_1
di rilascio, con accettazione da parte di , e integrale CP_1
compensazione delle spese di lite.
Istruito attraverso le produzioni documentali delle parti e prova per testi, dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta.
Le parti ad oggi discutono della opportunità della riunione dei due procedimenti, non essendo stata garantita a quelle del procedimento
5 1446/2020, peraltro non integralmente coincidenti con le parti del procedimento più antico, la possibilità di articolare le memorie ex art. 183 c.p.c..
In ordine alla disposta riunione, si osserva che, da un lato, la scelta processuale appare condivisibile, tenuto conto della parziale coincidenza fra le domande articolate dalla parte e, quindi, del Per_1
rapporto di continenza fra le cause riunite;
dall'altra, essa è stata disposta su istanza di quest'ultima, la quale ha potuto utilmente articolare le proprie istanze istruttorie nel procedimento più antico, e, per quanto più avanti si dirà nel merito, sarebbe l'unica parte a potersi dolere di un pregiudizio – peraltro assente, proprio tenuto conto dell'effettiva articolazione ed ammissione delle istanze istruttorie -, stante la ritenuta infondatezza delle proprie pretese.
Nel merito, infatti, devono rigettarsi le domande riconvenzionali agite nel procedimento 2452/2014 e la domanda principale svolta, nel procedimento 1446/2020, dalla parte , avente ad CP_1
oggetto l'acquisto a titolo originario del bene immobile per cui è causa.
Innanzitutto, è opportuno osservare come qualsiasi titolo di acquisto a titolo derivativo del bene conteso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2915 e 2919 c.c., non potrebbe oggi venire comunque in considerazione, stante la disposta vendita coattiva.
Come è noto, infatti, la vendita coattiva del bene immobile a seguito di esecuzione forzata è un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo: ciò implica che l'aggiudicatario acquista i medesimi diritti propri dell'esecutato (che sia o meno coincidente con il debitore) sul
6 bene come cristallizzati al momento del pignoramento (ex art. 2913
c.c.).
In base, del resto, alla documentazione prodotta dalla stessa Per_1
con nota datata 11.6.2024 (decreto di trasferimento dell'immobile e note di trascrizione, e comunque in base a quanto riconosciuto dalla parte cfr. pag. 29 comparsa conclusionale in atti), non si Per_1
evince trascrizione delle domande formulate da contro Per_1 Pt_1
e, pertanto, ai sensi delle norme richiamate, alcuna sentenza che accerti il diritto di proprietà in capo alla parte sarebbe oggi Per_1
efficace e comunque opponibile nei confronti del terzo aggiudicatario.
L'unica pronuncia che potrebbe superare l'avvenuto trasferimento all'acquirente sarebbe l'accoglimento della domanda di Pt_3
usucapione, in quanto presupporrebbe, come noto, un acquisto a titolo originario, come tale prevalente sull'acquisto del terzo: e tuttavia anche l'accoglimento di tale domanda, in assenza della corrispondente trascrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2644, 2651 e 2653 c.c., costituirebbe pronuncia inutiliter data, perché inopponibile al terzo acquirente, in difetto, appunto, della trascrizione della domanda giudiziale prima del pignoramento, e, del suo effetto prenotativo.
Se è vero, quindi, come sostiene la difesa di parte che la Per_1
sentenza di declaratoria di usucapione è un acquisto a titolo originario per cui alla stessa non si applicano le ordinarie regole della trascrizione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30.12.2009 n.27668; Cass. Ord. 25.05.2010 n.12790; Cass.
Ord. 08.05.2009 n.10609; Cass. 18.10.2004 n.20397), è anche vero che ciò non supera l'inopponibilità della sentenza conseguente al
7 difetto di trascrizione, anteriore al pignoramento, della domanda giudiziale (cfr. sul punto Corte – Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021, per la quale la sentenza resa ex art. 2651 c.c. non costituisce solo lo strumento che il sistema positivo ha deputato ad accertare – nel confronto tra il rivendicante e l'ultimo proprietario del bene – la sussistenza dei presupposti dell'intervenuto acquisto del bene da parte del primo (con correlata espropriazione a carico dell'altro), ma costituisce anche «lo strumento istituzionalmente predisposto per rendere opponibile ed efficace l'acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti che, rispetto alla detta vicenda, rimangono terzi», come richiamata dalla recentissima
Sez. 3 - , Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536 - 01)).
D'altra parte, e in ogni caso, in ordine alla fondatezza della domanda di usucapione, si osserva, confermando ancora una volta la valutazione resa in sede di rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione (già condivisa dal collegio in sede di reclamo) quanto segue.
Non è stato allegato dalla parte alcun “atto/titolo originario”, Per_1
da cui sarebbe scaturito il possesso che, con debita “interversio”, rispetto alla pacifica (ulteriormente confermata dall'atto di transazione intervenuto fra e – doc. 4 comparsa Pt_1 Per_1
procedimento r.g. 1446/2020) detenzione del bene – recte, Pt_1
come ivi definita, contitolarità - potrebbe fondare la domanda di usucapione e, prima ancora, l'incipit del preteso acquisto a titolo originario dei beni.
Come già osservato, sono invece sintomatiche, in senso contrario, le dichiarazioni rilasciate al perito agronomo nominato in seno alla
8 procedura esecutiva n. 239/09 R.E. da e CP_1 [...]
, nella parte in cui i predetti affermano di coabitare nella casa Per_1
pignorata a titolo gratuito e che i beni oggetto di esecuzione sono nella libera disponibilità della debitrice.
D'altra parte, come pure già osservato, non è dirimente l'esito della prova orale svolta nell'ambito del giudizio n. 2452/2014 R.G. (testi
(ud. 29/1/20) e (ud. 11/9/20), figli Testimone_1 Testimone_2
della dante causa di , e e Pt_1 Pt_2 Parte_4 CP_7
(ud. 11/9/20), rispettivamente figlio e nipote di ): CP_1
anche volendo prescindere dall'attendibilità e dalla credibilità dei testi
– fra i quali gli stessi eredi , oggi deceduta -, non è CP_1
chiara la provenienza dei pagamenti effettuati in favore della venditrice soprattutto con riferimento alle risultanze Pt_2
documentali (cfr. copie degli assegni emessi dai sigg.ri e Persona_3
, genitori di parte attrice in favore sia di Persona_4 Pt_1 Pt_4
(assegno circolare emesso da ICCRI di L. 15.000.000 datato
[...]
5.4.89, esattamente il giorno antecedente la stipula del preliminare, datato 6/4/89), che di (due assegni tratti su Parte_2 CP_8
in data 3/5/90 di L.
5.000.000 e L. 15.000.000, altri due assegni tratti su in data 26/6/91 di L. 15.000.000 ciascuno, per CP_8
complessive L. 65.000.000, anch'essi emessi alla stessa data della postilla di saldo in calce al preliminare)).
Parimenti insufficienti, in assenza di alcuna traccia documentale e tenuto conto dell'entità delle somme, le conferme da parte dei testi
– anche in ragione della loro qualità- in ordine all'avvenuto Pt_4
pagamento delle rate di mutuo, da parte di e CP_1 Per_1
9 , e in favore della pretesa intestataria fittizia dell'immobile Per_1
. Controparte_9
Non vi sono i presupposti, quindi, per accogliere le ulteriori domande articolate dalla parte , in quanto non supportate da CP_1
adeguato riscontro probatorio.
L'estrema complessità delle questioni affrontate, soprattutto in fatto, unitamente alla parziale cessazione della materia del contendere e alle vicende processuali che hanno caratterizzato il procedimento e ne hanno, in parte, determinato la durata, fondano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta le domande articolate dalla parte perché inammissibili e Per_1
comunque infondate, e dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 17/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2452 /2014 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2452/2014 e 1446/2020,
promossa da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. SILVESTRI CRISTIANA ( VIA C.F._2
LENIN 216 56017 SAN GIULIANO TERME;
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ), anche in
[...] C.F._3
qualità di erede di , con l'avv. CITI CECILIA Persona_1
) PIAZZA D'APPIANO 16 56038 C.F._4
PONSACCO; ) CP_2 C.F._5
PIAZZA D'APPIANO 16 56038 PONSACCO;
PARTE CONVENUTA
e con
con Avv. CP_3 CP_3
con Avv. Elena Nesti Controparte_4
PARTI CONVENUTE
CP_5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE Controparte_6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
20.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11.12.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento r.g. 2452.2014, parte attrice Parte_1
aveva dedotto di essere “ … proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo con retrostante porzione di fabbricato da terra a tetto composto di piano terreno e primo, comprendente al piano terreno due vani ad uso stalla e magazzino ed al piano primo cinque vani ed accessori per abitazione e con retrostante fienile della superfice catastale di ha 17.93.73, posto in Pomarance (PI) Loc. San Michele, per acquisto fattone in data 17 marzo 1999 in virtù di atto di compravendita ai rogiti Notaio Dott. di Campiglia (LI)” Persona_2
e con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato il 05/05/2014, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto di comodato sussistente tra la predetta e i convenuti e , ovvero per CP_1 Persona_1
sentir accertare l'intervenuto recesso da parte della comodante e, per l'effetto, in ogni caso, per veder fissare il termine per la restituzione e
2 per la riconsegna alla ricorrente dell'immobile concesso in comodato, condannando essi e alla restituzione ed CP_1 Persona_1
al rilascio del medesimo alla ricorrente entro il termine prefissando.
I convenuti si erano costituiti, ed avevano contestato la titolarità del bene in capo all'attrice, allegando che quest'ultima fosse solo un acquirente simulato del bene, e, in via riconvenzionale, avevano chiesto di accertare e dichiarare che parte attrice si fosse resa inadempiente al pactum fiduciae, venendo meno all'obbligo di ritrasferire l'immobile oggetto di causa a ed , e CP_1 Persona_1
per l'effetto emettere sentenza di trasferimento della proprietà del complesso immobiliare posto in Pomarance (PI) loc. San Michele, denominato podere S. Michele "I Gabbri", riportato alla partita 5416 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pomarance e distinto nel
Foglio 77, con le particelle 13, 20, 30, 36 e 37 in favore di ed CP_1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 codice civile ed Persona_1
ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa di eseguire la trascrizione della sentenza, con suo esonero da ogni responsabilità, nonché all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la volture di accatastamento;
in via subordinata, avevano chiesto accertarsi la proprietà del bene in capo ai convenuti, per acquisto fattone a titolo di usucapione;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che fosse subentrata nel Parte_1
contratto di affitto di fondi rustici del 1° settembre 1993, concluso tra la sig.ra ed il sig. , e che esso si fosse Parte_2 Persona_1
rinnovato alla scadenza del 31 dicembre 2008 per un uguale periodo di quindici anni, per non essere stato disdettato entro il termine di un anno prima della naturale scadenza;
in ulteriore subordine,
3 condannare la sig.ra al risarcimento del danno subito Parte_1
dai resistenti e quantificabile nella misura del prezzo di acquisto dell'immobile de quo, versato alla proprietaria nonché Parte_2
nelle ulteriori spese sostenute per la ristrutturazione del fabbricato e nel ripristino della produttività dei terreni agricoli, da quantificarsi in complessivi euro 500.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie;
in ulteriore subordine, condannare la sig.ra ad indennizzare i Parte_1
sigg. ed nei limiti dell'arricchimento, della CP_1 Persona_1
correlativa diminuzione patrimoniale dai medesimi subita, da quantificarsi nella misura del prezzo di acquisto dell'immobile de quo, versato alla proprietaria nonché nelle ulteriori spese Parte_2
sostenute per la ristrutturazione del fabbricato e nel ripristino della produttività dei terreni agricoli, da quantificarsi in euro 500.000,00, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella somma minore o maggiore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie;
in ogni caso, accertare e dichiarare che Parte_1
si è resa inadempiente all'obbligazione di pagamento assunta
[...]
con il contratto di mutuo del 10 settembre 1999 verso la Cassa di
Risparmio di Firenze e pertanto condannarla a restituire ai sigg.
ed le somme pagate alla Cassa di Risparmio CP_1 Persona_1
di Firenze quantificabili in complessivi euro 250.000,00, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie;
condannare , ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni causati ai resistenti da liquidarsi in sentenza secondo equità.
4 Con ordinanza del 28/01/2015, è stato disposto mutamento di rito e, all'udienza del 17/09/2015, concessi i termini richiesti per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
Deceduto il processo è stato riassunto dall'erede Persona_1
, che ha chiesto la riunione al procedimento pendente CP_1
del procedimento R.G n. 1446/2020, avendo ivi proposto domanda di usucapione relativa al bene immobile oggetto di causa.
Nelle more, infatti, era stato instaurato il procedimento di esecuzione immobiliare RGEI n. 113/2018, promosso da nei Controparte_4
confronti di in riferimento all'immobile di Pomarance Parte_1
(PI) Podere S. Michele I, Gabbro, 87, e, nell'ambito di quel procedimento, con ricorso ex art. 619 cpc., CP_1
interponeva opposizione alla suddetta esecuzione imm.re, qualificandosi come “terzo”.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c, con valutazione confermata in sede di reclamo (RG. 1151/2020), è stata disposta la vendita coattiva in sede di procedura esecutiva dell'immobile oggetto della domanda introduttiva del giudizio RG. n. 2452/14, e lo stesso è stato rilasciato in favore del terzo aggiudicatario.
A seguito di ciò, la parte ha rinunciato alla domanda Parte_1
di rilascio, con accettazione da parte di , e integrale CP_1
compensazione delle spese di lite.
Istruito attraverso le produzioni documentali delle parti e prova per testi, dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta.
Le parti ad oggi discutono della opportunità della riunione dei due procedimenti, non essendo stata garantita a quelle del procedimento
5 1446/2020, peraltro non integralmente coincidenti con le parti del procedimento più antico, la possibilità di articolare le memorie ex art. 183 c.p.c..
In ordine alla disposta riunione, si osserva che, da un lato, la scelta processuale appare condivisibile, tenuto conto della parziale coincidenza fra le domande articolate dalla parte e, quindi, del Per_1
rapporto di continenza fra le cause riunite;
dall'altra, essa è stata disposta su istanza di quest'ultima, la quale ha potuto utilmente articolare le proprie istanze istruttorie nel procedimento più antico, e, per quanto più avanti si dirà nel merito, sarebbe l'unica parte a potersi dolere di un pregiudizio – peraltro assente, proprio tenuto conto dell'effettiva articolazione ed ammissione delle istanze istruttorie -, stante la ritenuta infondatezza delle proprie pretese.
Nel merito, infatti, devono rigettarsi le domande riconvenzionali agite nel procedimento 2452/2014 e la domanda principale svolta, nel procedimento 1446/2020, dalla parte , avente ad CP_1
oggetto l'acquisto a titolo originario del bene immobile per cui è causa.
Innanzitutto, è opportuno osservare come qualsiasi titolo di acquisto a titolo derivativo del bene conteso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2915 e 2919 c.c., non potrebbe oggi venire comunque in considerazione, stante la disposta vendita coattiva.
Come è noto, infatti, la vendita coattiva del bene immobile a seguito di esecuzione forzata è un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo: ciò implica che l'aggiudicatario acquista i medesimi diritti propri dell'esecutato (che sia o meno coincidente con il debitore) sul
6 bene come cristallizzati al momento del pignoramento (ex art. 2913
c.c.).
In base, del resto, alla documentazione prodotta dalla stessa Per_1
con nota datata 11.6.2024 (decreto di trasferimento dell'immobile e note di trascrizione, e comunque in base a quanto riconosciuto dalla parte cfr. pag. 29 comparsa conclusionale in atti), non si Per_1
evince trascrizione delle domande formulate da contro Per_1 Pt_1
e, pertanto, ai sensi delle norme richiamate, alcuna sentenza che accerti il diritto di proprietà in capo alla parte sarebbe oggi Per_1
efficace e comunque opponibile nei confronti del terzo aggiudicatario.
L'unica pronuncia che potrebbe superare l'avvenuto trasferimento all'acquirente sarebbe l'accoglimento della domanda di Pt_3
usucapione, in quanto presupporrebbe, come noto, un acquisto a titolo originario, come tale prevalente sull'acquisto del terzo: e tuttavia anche l'accoglimento di tale domanda, in assenza della corrispondente trascrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2644, 2651 e 2653 c.c., costituirebbe pronuncia inutiliter data, perché inopponibile al terzo acquirente, in difetto, appunto, della trascrizione della domanda giudiziale prima del pignoramento, e, del suo effetto prenotativo.
Se è vero, quindi, come sostiene la difesa di parte che la Per_1
sentenza di declaratoria di usucapione è un acquisto a titolo originario per cui alla stessa non si applicano le ordinarie regole della trascrizione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30.12.2009 n.27668; Cass. Ord. 25.05.2010 n.12790; Cass.
Ord. 08.05.2009 n.10609; Cass. 18.10.2004 n.20397), è anche vero che ciò non supera l'inopponibilità della sentenza conseguente al
7 difetto di trascrizione, anteriore al pignoramento, della domanda giudiziale (cfr. sul punto Corte – Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021, per la quale la sentenza resa ex art. 2651 c.c. non costituisce solo lo strumento che il sistema positivo ha deputato ad accertare – nel confronto tra il rivendicante e l'ultimo proprietario del bene – la sussistenza dei presupposti dell'intervenuto acquisto del bene da parte del primo (con correlata espropriazione a carico dell'altro), ma costituisce anche «lo strumento istituzionalmente predisposto per rendere opponibile ed efficace l'acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti che, rispetto alla detta vicenda, rimangono terzi», come richiamata dalla recentissima
Sez. 3 - , Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536 - 01)).
D'altra parte, e in ogni caso, in ordine alla fondatezza della domanda di usucapione, si osserva, confermando ancora una volta la valutazione resa in sede di rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione (già condivisa dal collegio in sede di reclamo) quanto segue.
Non è stato allegato dalla parte alcun “atto/titolo originario”, Per_1
da cui sarebbe scaturito il possesso che, con debita “interversio”, rispetto alla pacifica (ulteriormente confermata dall'atto di transazione intervenuto fra e – doc. 4 comparsa Pt_1 Per_1
procedimento r.g. 1446/2020) detenzione del bene – recte, Pt_1
come ivi definita, contitolarità - potrebbe fondare la domanda di usucapione e, prima ancora, l'incipit del preteso acquisto a titolo originario dei beni.
Come già osservato, sono invece sintomatiche, in senso contrario, le dichiarazioni rilasciate al perito agronomo nominato in seno alla
8 procedura esecutiva n. 239/09 R.E. da e CP_1 [...]
, nella parte in cui i predetti affermano di coabitare nella casa Per_1
pignorata a titolo gratuito e che i beni oggetto di esecuzione sono nella libera disponibilità della debitrice.
D'altra parte, come pure già osservato, non è dirimente l'esito della prova orale svolta nell'ambito del giudizio n. 2452/2014 R.G. (testi
(ud. 29/1/20) e (ud. 11/9/20), figli Testimone_1 Testimone_2
della dante causa di , e e Pt_1 Pt_2 Parte_4 CP_7
(ud. 11/9/20), rispettivamente figlio e nipote di ): CP_1
anche volendo prescindere dall'attendibilità e dalla credibilità dei testi
– fra i quali gli stessi eredi , oggi deceduta -, non è CP_1
chiara la provenienza dei pagamenti effettuati in favore della venditrice soprattutto con riferimento alle risultanze Pt_2
documentali (cfr. copie degli assegni emessi dai sigg.ri e Persona_3
, genitori di parte attrice in favore sia di Persona_4 Pt_1 Pt_4
(assegno circolare emesso da ICCRI di L. 15.000.000 datato
[...]
5.4.89, esattamente il giorno antecedente la stipula del preliminare, datato 6/4/89), che di (due assegni tratti su Parte_2 CP_8
in data 3/5/90 di L.
5.000.000 e L. 15.000.000, altri due assegni tratti su in data 26/6/91 di L. 15.000.000 ciascuno, per CP_8
complessive L. 65.000.000, anch'essi emessi alla stessa data della postilla di saldo in calce al preliminare)).
Parimenti insufficienti, in assenza di alcuna traccia documentale e tenuto conto dell'entità delle somme, le conferme da parte dei testi
– anche in ragione della loro qualità- in ordine all'avvenuto Pt_4
pagamento delle rate di mutuo, da parte di e CP_1 Per_1
9 , e in favore della pretesa intestataria fittizia dell'immobile Per_1
. Controparte_9
Non vi sono i presupposti, quindi, per accogliere le ulteriori domande articolate dalla parte , in quanto non supportate da CP_1
adeguato riscontro probatorio.
L'estrema complessità delle questioni affrontate, soprattutto in fatto, unitamente alla parziale cessazione della materia del contendere e alle vicende processuali che hanno caratterizzato il procedimento e ne hanno, in parte, determinato la durata, fondano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta le domande articolate dalla parte perché inammissibili e Per_1
comunque infondate, e dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 17/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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