Art. 2. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365 , e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei posti notarili), e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 1.
I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c)».
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei posti notarili), e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 1.
I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c)».