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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8296/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8296/2019 All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. RIZZELLI ANDREA presente
Avv. RIZZELLI ALFEO
Appellato/i
CP_1
Avv. TAVERNESE MARCO presente già CP_2 Controparte_3
Avv. VITALE DANIELE avv. Ricciardi in sost
Controparte_4
Avv.
*** È presente per la pratica forense la dott.ssa Apa Martina tessera nr P80036 ordine avvocati di Roma. L'avv. Rizzelli insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già tempestivamente richiesti riportandosi all'istanza in atti. Gli altri difensori si oppongono alla richiesta istruttoria già peraltro decisa dalla Corte. La Corte riserva la decisione sulle istanze istruttorie al merito e invita le parti a discutere oralmente la causa. I procurato delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'1/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8296 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Paraguay n. 5, presso lo studio degli avv. Andrea Rizzelli
(PEC: ) e LF Rizzelli (PEC: Email_1
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti Email_2
- APPELLANTE – E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata, in Roma, Viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Marco Tavernese
(PEC che la rappresenta e difende per procura in atti Email_3
- APPELLATA - E
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5 P.IVA_1 elettivamente domiciliata, in Roma, Via Bazzoni 15, presso lo studio dell'avv. Daniele Vitale (PEC
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_4
-APPELLATA E pagina 2 di 16 in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_6
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10177/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/05/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio , la e la per la parziale CP_1 Controparte_3 Controparte_6 riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 10177/2019, pubblicata in data
15/05/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 9139/2015 R.G., promosso dall'odierno appellante nei confronti dei suddetti soggetti.
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione del 6/02/2015, ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e per sentir dichiarare la CP_1 Controparte_3 CP_1 responsabile del sinistro occorso in Roma il 15/01/2014 e, per l'effetto, condannarla, in solido con
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Esponeva l'attore che il 15/01/2014 stava percorrendo via
Montanelli, in Roma, alla guida del proprio motociclo Yamaha tg. DP48911, quando veniva urtato dal motociclo Honda tg. DD83769, di proprietà della e dalla stessa condotto. Deduceva il CP_1
che l'urto era avvenuto a causa del fatto che la che viaggiava nello stesso senso di Parte_1 CP_1 marcia, aveva improvvisamente cambiato direzione, spostandosi dal margine destro della corsia a quello sinistro, per svoltare in uno svincolo, senza inserire l'indicatore di direzione e senza alcuna cautela. Lamentava di aver riportato, come conseguenza del sinistro, lesioni fisiche dalle quali residuavano postumi permanenti valutati dal proprio consulente di parte in I.T.T. di gg. 40, I.T.P. al
50% di gg. 60 e I.P. nella misura del 18%, nonché spese mediche e per l'assistenza giornaliera e, inoltre, danni al proprio veicolo nella misura di € 5.889,96, oltre a spese per il trasporto del mezzo e per la richiesta di verbale della polizia municipale. Precisava di aver altresì patito ripercussioni negative sulla sua attività di agente immobiliare in conseguenza delle lesioni, quantificando equitativamente il mancato guadagno in € 15.000. Chiedeva, pertanto, la liquidazione del danno con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano o, in subordine, di quelle del Tribunale di Roma e, pagina 3 di 16 in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della corresponsabilità nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione delle voci di danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11/06/2015 si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava tanto la dinamica del sinistro che la quantificazione dei danni. CP_1
Esponeva, infatti, che l'attore viaggiava ad una velocità superiore al consentito e dunque, pur provenendo da dietro, non era riuscito a mantenere il controllo del proprio veicolo, finendo per tamponare la la quale aveva intrapreso la manovra di svolta prudentemente e previo CP_1 inserimento dell'indicatore di direzione. Spiegava quindi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo, quantificati in € 1.677, deducendo l'esclusiva responsabilità del
nella causazione dell'incidente. Chiedeva, inoltre, di essere manlevata dalla in Parte_1 CP_3 caso di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa si costituiva la contestando gli assunti attorei e deducendo la responsabilità CP_3 quantomeno concorrente del , il quale procedeva a velocità eccessiva. Contestava altresì il Parte_1 quantum debeatur e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “
1. accerta la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, di e nella Parte_1 CP_1 causazione del sinistro occorso tra i medesimi il 15/01/2014 in Roma, via Indro Montanelli;
2. accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e CP_1 [...] in solido al pagamento in favore di della somma di € 7.108,64, Controparte_3 Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per
l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
876,72, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigetta la domanda di manleva svolta da
nei confronti della compensa le spese tra le parti Parte_1 Controparte_6 costituite;
condanna ed in solido tra loro alla rifusione CP_1 Controparte_3 delle spese di c.t.u.”.
§ 4. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: ammettere la prova testimoniale articolata nei capitoli già formulati con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e richiamati nelle conclusioni in primo grado e nel presente atto, con i testi ivi indicati, nonché disporre
CTU tecnica per la valutazione dei danni meccanici riportati dal mezzo attoreo, anche in chiave cinematica;
IN VIA PRINCIPALE: in parziale riforma della impugnata sentenza e all'esito dell'espletata e/o espletanda istruttoria, riconosciuta e dichiarata la copertura assicurativa della
[...] sul mezzo Yamaha Majesty 400 tg. DP48911 di proprietà dell'appellante, Controparte_6 pagina 4 di 16 riconosciuta e dichiarata la piena e assoluta responsabilità della sig.ra nel sinistro per CP_1 cui è causa, per l'effetto condannare l'odierna appellata in solido con la CP_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati al sig. Controparte_3
dall'evento per cui è causa e, specificamente, quantificati nelle seguenti misure: € Parte_1
5.889,96 a titolo di danno meccanico;
a titolo di danno biologico, come riconosciuto in sede di CTU, €
1.519,68 per I.T.T., € 712,35 per I.T.P., € 8.717,98 per I.P. al 7% della totale;
€ 5.000,00 per danno morale e dinamico-relazionale, da liquidarsi anche in via equitativa nella misura, maggiore o minore, ritenuta equa;
€ 458,19 per spese mediche riconosciute;
€ 17,00 per il ritiro del verbale della Polizia
Municipale ritirato e prodotto in giudizio, per un totale di € 22.315,16 e pertanto, detratto l'importo di
€ 7.120,67 già liquidato all'appellante in I grado, quantificati nella complessiva misura di € 15.194,49
o comunque in quella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con gli interessi, come per legge, dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. IN VIA SUBORDINATA: nella scongiurata e denegata ipotesi di riconoscimento di una eventuale corresponsabilità del sig. nella produzione del Parte_1 sinistro de quo, condannare la convenuta in solido con la CP_1 Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante in conseguenza del sinistro, secondo le
[...] modalità e gli importi già richiesti in via principale, ridotti in conseguenza dell'eventualmente accertata concorsualità, detratta la somma già liquidata in I grado dalla sentenza appellata, pari a €
7.120,67. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, somme tutte da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
27/2/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adìta Corte, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni sopra esposte, anche ai sensi degli artt. 342
e 348 cod. proc. civ., dichiarare inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo nel merito siccome infondato;
conseguentemente, integralmente confermare la sentenza ex adverso gravata n. 10177/2019 pubblicata in data 15.5.2019 …. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali, cassa forense ed Iva.”
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta depositata in data 27/2/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello svolto dal sig. ai sensi di artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi Parte_1 svolti nella narrativa del presente atto con ogni conseguenza di legge. Nel Merito rigettare il pagina 5 di 16 gravame formulato dal sig. avverso la sentenza n. 10177/2019 ….. siccome Parte_1 totalmente infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la impugnata pronuncia. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre accessori di legge.”
§ 7. — L'appellata , pur regolarmente citata, non si è costituita ed è Controparte_6 stata dichiarata, pertanto, contumace.
§ 8. — In data 30/3/2021, si è tenuta l'udienza per la prima trattazione della causa e in essa l'appellante ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale e per l'espletamento della CTU, già richieste e non ammesse in primo grado.
Con ordinanza camerale in pari data, la Corte ha rigettato le suddette richieste istruttorie, ritenendo che “le prove, così come formulate, non sono rilevanti ai fini della decisione, come ultronea è la Ctu tecnica sui veicoli interessati dal sinistro del 15.1.14, dato anche il lungo tempo trascorso”, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, in seguito per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti;
il difensore della ha dichiarato Controparte_3 che la propria assistita ha mutato la propria denominazione in . Controparte_5
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle appellate in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 9. 1 — Sempre in via pregiudiziale va respinta l'istanza di revoca, avanzata dall'appellante, della citata ordinanza del 30/3/2021, con la quale la Corte ha respinto le istanze istruttorie di tale parte.
Invero i capitoli di prova per testi dedotti dall'attore in primo grado e riportati nell'atto di appello non possono essere ammessi in quanto vertono su circostanze valutative (lettere g, j) o su circostanze da dimostrare mediante allegazioni documentali (lettere f, h, i).
Non appare necessario, infine, espletare la ctu richiesta dall'appellante atteso il lungo lasso di tempo trascorso dal sinistro e del conseguente modificarsi dello stato del veicolo di sua proprietà, e tenendo conto che, in ogni caso, la ctu è rimessa alle valutazioni discrezionali e al prudente apprezzamento da parte del giudice del merito (cfr. Cass. civ. n.15219/2007, n. 326/2020).
§ 10. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di gravame.
pagina 6 di 16 § 10.1 — Il primo motivo è rubricato: “A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.d.s.,
2054 c.c., 115 e 116 c.p.c. – Difetto di motivazione, errata valutazione delle prove e travisamento dei fatti e delle evidenze processuali, tanto in relazione alle prove costituite, quanto in relazione alle prove costituende”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Occorre sottolineare che nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine alla imputabilità del fatto all'una o all'altra parte o ad entrambe in misura concorrente.
Risulta infatti pacifico e documentalmente provato che in data 15/01/2014 si sia verificato uno scontro tra il motociclo del e quello della Dall'istruttoria svolta è emerso che la Parte_1 CP_1 convenuta effettuava uno spostamento sulla carreggiata da destra verso sinistra e nessuno dei testi ha confermato l'assunto, sostenuto unicamente dalla stessa che la stessa avesse CP_1 preventivamente azionato l'indicatore di direzione. La circostanza, poi, che l'impatto sia avvenuto tra la parte anteriore dei due motocicli, come risultante dai danni evidenziati dalla relazione redatta dalla Polizia di Roma IT, consente di ritenere che la abbia comunque posto in essere CP_1 una condotta in violazione dell'art. 154 C.d.S., nella parte in cui prevede che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione
o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Nel caso di specie, è evidente che la conducente della non abbia rispettato tali norme comportamentali, avendo eseguito una manovra di svolta a CP_7 sinistra senza avvedersi del sopraggiungere del . Va, tuttavia, considerato che nel caso di Parte_1 scontro tra veicoli, “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione, posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 13271/2016), uniformandosi pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti, non dispensa dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova liberatoria in relazione alla violazione anche da parte sua di alcune norme del Codice della Strada. In particolare, la dinamica riferita dai testi e pagina 7 di 16 dalle stesse parti in sede di interrogatorio formale consente di ritenere che il non si stesse Parte_1 mantenendo sulla destra della carreggiata, con ciò contravvenendo all'art. 143, comma 1, C.d.S.
Anche in relazione alla velocità tenuta dall'attore, il non ha offerto una congrua prova Parte_1 liberatoria, atteso che la teste l'unica ad essere identificata dalla Polizia Municipale sul Tes_1 luogo del sinistro e ad aver rilasciato dichiarazioni agli agenti nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato che “la moto andava abbastanza veloce”, con ciò confermando quanto già dichiarato nella relazione redatta dalla Polizia (“notavo quest'ultima moto, che circolava a velocità sostenuta”). Invero anche il teste di parte attrice affermava di non ricordare la velocità Tes_2 tenuta dall'attore, precisando poi che “non andava molto veloce”. L'altro teste di parte attrice,
, è scarsamente attendibile sul punto, in quanto si trovava, a suo dire, a 50 m dal Testimone_3 luogo del sinistro, distanza dalla quale non è certo semplice apprezzare la velocità di un veicolo. La circostanza, pacificamente riconosciuta da tutti i testi e appurata anche dalla Polizia, che la moto dell'attore sia finita a oltre 20 metri dal punto di impatto lascia presumere un'andatura non congrua alle circostanze di tempo e di luogo, soprattutto alla luce del fatto che l'impatto è avvenuto in un orario in cui non vi è illuminazione diurna e in prossimità di una svolta. Diversamente egli, sopraggiungendo da dietro, come ammesso in sede di interrogatorio formale, sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro. Pertanto, poiché nessuna delle due parti è riuscita a provare di aver rispettato tutti i limiti prescritti e non è dato evincere dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta di uno dei due conducenti e l'evento, si ritiene di dover attribuire una colpa concorrente ad entrambi i conducenti nella misura del 50% ciascuno”.
Sostiene, in sintesi, l'appellante a fondamento del motivo che il Tribunale avrebbe errato: A.1) nell'applicare l'art. 143 C.d.S. atteso che la strada ove era avvenuto il sinistro, ovvero Via Indro
Montanelli, è a senso unico di marcia, con conseguente non vigenza, ai sensi dell'art. 143, comma 3,
C.d.S., dell'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, ben potendosi viaggiare anche nella sua parte centrale;
A.2 e A.3) nell'interpretare le emergenze istruttorie in relazione alla velocità tenuta dal motoveicolo dell'attore e in relazione alla possibilità di evitare l'urto o ridurre le conseguenze dannose, in quanto aveva dato risalto alla deposizione della teste indotta dalla convenuta senza tenere in conto che la stessa Tes_1 CP_1 aveva dichiarato di non aver visto l'impatto, mentre non aveva valorizzato quanto riferito dai propri testi e i quali avevano affermato che l'attore stava decelerando perché doveva Tes_2 Tes_3 parcheggiare, essendo giunto nei pressi del luogo dove avevano un appuntamento, e che aveva fatto il possibile per evitare l'impatto. A.4) nel leggere le risultanze istruttorie in relazione al rapporto dei pagina 8 di 16 VV.UU. versato in atti, con la descrizione dei punti d'urto e dei danni lamentati, atteso che dalla descrizione dei danni ai veicoli così come descritta dai Vigili Urbani intervenuti in seguito all'occorso, risultava che vi fosse stato un c.d. 'taglio di strada', da parte della il cui scooter CP_1 aveva riportato danni sulla parte laterale sinistra, a carico del , il cui motociclo aveva Parte_1 riportato danni sulla parte frontale.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
In diritto va innanzitutto evidenziato come in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (cfr. Cass. Civ. n. 23300/2022; nello stesso senso Cass. Civ. n. 8409/2011).
Pertanto, il fatto che risulti accertata la responsabilità del conducente di uno dei veicoli non esclude l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che può ritenersi superata unicamente se sia provata l'assenza di colpa dell'altro veicolo coinvolto.
Nel caso di specie non è in discussione la condotta colposa di , la quale, alla CP_1 guida del suo motociclo Honda tg. DD83769, effettuava uno spostamento sulla carreggiata da destra verso sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione e, quindi, in violazione dell'art. 154 C.d.S..
Ciò posto, il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che il non avesse fornito la richiesta prova liberatoria, avendo violato alcune norme del Codice Parte_1 della Strada, in particolare, per non aver circolato sulla destra della carreggiata, contrariamente a quanto prevede l'art. 143, comma 1, C.d.S., e per aver tenuto un'andatura non congrua alle circostanze di tempo e di luogo, contravvenendo così a quanto stabilito dall'art. 141 C.d.S..
Sulla prima violazione la censura dell'appellante si incentra solo sulla circostanza secondo la quale l'art. 143, comma 1, C.d.S. non si applicherebbe nel caso di strade a senso unico di marcia, ai sensi dell'art. 143, comma 3, C.d.S..
Può dunque dirsi accertato con efficacia di giudicato che il non procedesse in Parte_1 prossimità del margine destro della carreggiata.
Va altresì precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non risulta conferente il richiamo all'art. 143, comma 3, C.d.S. - che recita: “La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno pagina 9 di 16 due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione” - in quanto l'eccezione stabilita da tale norma è testualmente rivolta solo alla previsione del precedente secondo comma - che dispone: “
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” - e non anche a quella del primo comma, che è la norma violata nel caso concreto e che recita: “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”).
Quanto alla avvenuta violazione dell'art. 141 C.d.S., è agevole rilevare dalla motivazione della sentenza impugnata che la circostanza che il mantenesse una velocità non adeguata alle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo è stata ricavata non tanto dalle deposizioni testimoniali - che sono evidentemente discordanti tra loro e non potendosi comunque utilizzare le valutazioni espresse dai testi - ma dalla circostanza costituita dall'aver rinvenuto la moto dell'attore a oltre 20 metri dal punto di impatto e dal fatto che l'impatto è avvenuto in un orario privo di illuminazione diurna e in prossimità di una svolta.
A tali elementi, ricavabili dalla relazione sull'incidente stradale redatta dagli operatori del
Corpo di Polizia Locale di Roma intervenuti sul luogo del sinistro e dalla piantina ad essa allegata, possono aggiungersi gli ulteriori elementi, evincibili sempre dal suddetto verbale che, come noto, va considerato pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019), costituiti dai danni riportati dal motociclo Honda di proprietà e condotto dal (“Rottura Parte_1 parabrezza anteriore, scudo e contro scudo con distacco parti elettriche e gruppo ottico anteriore sinistro, copriruota anteriore, carenatura fiancata sinistra altezza sottosella e sotto pedana lato destro, abrasione pedana e sotto pedana sinistra, pedana passeggero sinistra, carter lato sinistro e leva sinistro”) e dall'assenza di tracce di frenata sull'asfalto ove è avvenuto il sinistro riconducibili ai veicoli incidentati.
Dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c., in base ai quali si può affermare che non sia riuscito Parte_1 ad evitare l'impatto a causa della elevata velocità cui procedeva, e che non abbia tentato di arrestare il proprio veicolo.
Per quanto precede, deve ritenersi in definitiva che l'appellante non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art.2054, secondo comma, c.c., con conseguente rigetto del suddetto motivo di gravame.
10.2 — Il secondo motivo è rubricato: “B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 e
2700 c.c. e 115 c.p.c. – Erronea valutazione delle prove versate in atti”.
pagina 10 di 16 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Va, invece, rigettata la domanda di manleva proposta dal . Infatti, ribadito quanto sopra affermato in ordine alla non estensione della Parte_1 domanda della alla terza chiamata va rilevato che incombe all'attore l'onere di CP_1 CP_6 provare l'an del rapporto contrattuale su cui si fonda il rapporto di garanzia. Nel caso di specie, detto onere risulta non assolto, atteso che nella documentazione prodotta non si rinviene la polizza assicurativa e dal verbale della Polizia di Roma IT non può evincersi neanche il numero della polizza. A ciò va aggiunto che restando contumace, ha optato per una condotta Controparte_6 processuale “neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (Cass.
20110/2017)”.
L'appellante evidenzia che, dal verbale redatto dalla Polizia di Roma IT relativo al sinistro de quo, risulta che gli operanti accertarono che il motociclo Yamaha tg. DP48911 di proprietà dell'attore risultava assicurato per la RCA presso la con polizza Controparte_6 valevole fino al 13/11/2014, e pertanto, non vi era necessità di dimostrare l'esistenza del contratto assicurativo.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Lo stesso appellante ha infatti dedotto e dimostrato che l'importo che era stato condannato a versare a dalla sentenza impugnata, è stato nelle more liquidato alla dalla CP_1 Pt_2
(cfr. all. 3 all'atto di appello). Controparte_6
10.3 — Il terzo motivo è rubricato: “C) Violazione degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2697 c.c.,
115 e 116 c.p.c. – Omessa liquidazione del danno non patrimoniale e parziale liquidazione del danno meccanico – Mancata ammissione della prova testimoniale e consulenza tecnica richiesta dall'attore sul quantum debeatur - Motivazione contraddittoria”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti va evidenziato che il si è limitato ad allegare (senza provare) un Parte_1 pregiudizio “morale/esistenziale” in via assolutamente generica e senza alcun riferimento né alla sofferenza interiore patita né alle concrete circostanze peculiari che renderebbero necessaria
l'invocata personalizzazione. L'esigua incidenza delle lesioni patite dall'attore sia in termini di inabilità assoluta che in termini di postumi permanenti non consente peraltro nemmeno di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico. Quanto al dedotto danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica occorre evidenziare che il CTU ha, con motivazione congrua, escluso incidenze negative sulla capacità lavorativa specifica, e che non risulta in alcun modo provata alcuna contrazione reddituale pagina 11 di 16 il che conduce al rigetto della richiesta risarcitoria di € 15.000 per mancato guadagno professionale. Quanto al danno patrimoniale da spese mediche, il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate dal , pari ad € 458,19, mentre non sono state provate le spese per assistenza Parte_1 giornaliera. In relazione ai danni patrimoniali subiti dal motociclo attoreo, si rileva che i danni risultano provati dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal verbale della Polizia di
Roma IT (all. 3 all'atto di citazione), intervenuta nell'immediatezza del fatto, il quale riporta i danni riscontrati sul mezzo del , nonché dalla documentazione fotografica versata in atti Parte_1
(all. 6 all'atto di citazione e all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di . Tuttavia il CP_1 preventivo prodotto dall'attore (all. 4 all'atto di citazione) non può essere tenuto in considerazione al fine della quantificazione del pregiudizio, stante l'inserimento di numerose voci di riparazione non riscontrabili nel predetto verbale di polizia e non supportate da alcuna prova. Alla luce di un confronto tra le parti del veicolo risultate danneggiate nel verbale e quelle indicate nel preventivo di riparazione e tenuto conto che l'attore non ha dato seguito alla richiesta di di effettuare CP_3 una perizia sul mezzo, il danno al motociclo può essere equitativamente determinato in € 2.200 in valori attuali. Attesa la riscontrata impossibilità dell'attore di provvedervi a causa dei postumi traumatici, va inoltre risarcito il danno di € 380,00 per soccorso stradale, provato dalla fattura prodotta (all. 5 all'atto di citazione), mentre va rigettata la richiesta relativa alle spese per richiesta del verbale di polizia municipale, non essendovi prova del relativo esborso. Complessivamente le voci di danno risarcibili in favore del sono quindi le seguenti: € 458,19 per spese Parte_1 mediche;
€ 380,00 per spese di soccorso stradale;
€ 2.200,00 in valori attuali per danno patrimoniale al motociclo;
€ 10.852,54 in valori attuali per le lesioni micropermanenti. I predetti importi in valori attuali (10.852,54+2.200=13.052,54) vanno devalutati al gennaio 2014 (data del sinistro) mediante ricorso al deflattore ISTAT. La somma così devalutata è pari ad € 12.759,08, cui vanno sommate le voci per le spese sostenute nell'immediatezza del sinistro
(458,19+380,00=838,19), per un totale di € 13.597,27. Su detto importo va applicata la decurtazione del 50% in ragione della accertata corresponsabilità, per un totale dovuto alla data del sinistro di € 6.798,63. Su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU.
Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT. In base a tali calcoli pagina 12 di 16 risulta che la somma complessivamente dovuta, applicando rivalutazione ed interessi con il metodo sopra evidenziato, è pari ad € 7.108,64”.
L'appellante lamenta, quanto al danno patrimoniale, che il Tribunale non abbia integralmente riconosciuto i danni meccanici riportati dal suo motociclo e le spese per il ritiro del verbale della polizia municipale.
sostiene, in particolare, che il Giudice a quo ha errato nel non aver tenuto conto del Parte_1 preventivo che aveva allegato, avendo considerato solo i danni evincibili dal suddetto verbale, i quali erano solo quelli estrinseci ed evidenti e non anche quelli meccanici, e nel non aver ritenuto che, avendo allegato tale documento, aveva dovuto necessariamente sostenere la spesa per ottenerne il rilascio.
I motivi non colgono nel segno.
Il preventivo in questione, che peraltro non è accompagnato da un documento che ne attesti il successivo pagamento, indica solo danni esterni (“Parafango ant. bianco perla, scudo ant. bianco perla, specchio sx, specchio dx, parabrezza, manopola dx, manopola sx, lampeggiatore ant. dx, lampeggiatore ant. sx, copertura cruscotto strumenti, cruscotto strumenti, fianchetto inf. bianco sx, fianchetto inf. bianco dx, fiancatina laterale bianca sede scritta sx, bauletto, fanale post., maniglione post., sella, forcella ant.re, pavimento appoggiapiedi”: cfr. preventivo allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice) e dunque danni visibili che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere riportati nel verbale redatto dalla Polizia Locale.
Quanto al mancato riconoscimento della spesa relativa al rilascio del citato verbale, appare evidente che la mancata dimostrazione, da parte dell'attore, del costo che avrebbe sostenuto a tale titolo, impedisce quantomeno di quantificare il relativo risarcimento.
L'appellante lamenta inoltre, con riferimento al danno non patrimoniale, il mancato riconoscimento del lucro cessante, del danno morale, della personalizzazione e del danno dinamico- relazionale.
Quanto al mancato guadagno, il sostiene che il Giudice a quo avrebbe equivocato Parte_1 nel ritenere che il mancato guadagno si riferisse alla diminuzione di capacità lavorativa specifica mentre il mancato guadagno concerneva il periodo di forzata inattività che era seguito all'incidente e al necessario intervento chirurgico che aveva patito per attenuare le conseguenze dannose del sinistro. In tale ottica, quale procacciatore d'affari, aveva peraltro depositato in atti documentazione attestante i guadagni conseguiti negli anni immediatamente precedenti al sinistro de quo e aveva altresì chiesto di provare mediante testimoni che, essendo compensato a 'cottimo', non aveva ricevuto compensi nel periodo di inabilità temporanea. pagina 13 di 16 L'appellante aggiunge, con riferimento al mancato riconoscimento del danno morale, che il
Tribunale non aveva fatto il ricorso alla 'prova presuntiva' pur ricorrendone i presupposti, così come aveva errato nel non riconoscere il danno dinamico-relazionale, chiaramente evincibile dalla prova per testi non ammessa.
Anche tali motivi sono infondati.
Innanzitutto, come si è già detto, la prova per testi richiesta dall'attore, attuale appellante, è inammissibile.
Quanto al danno da lucro cessante, appare evidente che, essendosi il limitato ad Parte_1 allegare tre sole fatture, peraltro tutte antecedenti al sinistro (la prima dell'1/8/2012 di € 4.125,00; la seconda del 30/9/2013 di € 4.083,75 e la terza del 20/11/2013 di € 1.815,00) non ha assolutamente dimostrato di aver perso utili occasioni di guadagno nel periodo di inabilità temporanea (ITA 32 gg,
ITP al 50% 30 gg), quale procacciatore di affari.
Con riferimento al danno morale, occorre premettere che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ciò non è avvenuto nella specie, posto che il si è limitato a domandare il ristoro del Parte_1 danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare, se non in termini del tutto generici, sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e senza assolvere lo specifico onere della prova su di lui incombente.
Né può essere riconosciuta, infine, alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025). pagina 14 di 16 10.4 — Il quarto motivo è rubricato: “D) Errata compensazione tra le parti delle spese di giudizio - Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Errata valutazione della soccombenza delle appellate e in ragione dell'accoglimento della domanda, anche in via parziale”. CP_1 CP_3
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Le spese vengono compensate tra le parti costituite, in ragione della soccombenza reciproca, ex art. 92 c.p.c.”.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha violato il principio di causalità, non tenendo conto del fatto che la proposizione del giudizio era stata determinata dall'assoluto rifiuto delle convenute al risarcimento del danno e che nemmeno possa aver fatto riferimento alla differenza tra il 'chiesto' e il
'riconosciuto', posto che la differenza tra il riconoscimento del 7% di I.P. rispetto alla richiesta iniziale effettuata dall'attore nell'atto introduttivo (18%) si era verificata per l'essersi sottoposto a intervento chirurgico.
Anche tale motivo di gravame deve essere rigettato.
Il Tribunale ha correttamente ravvisato, in presenza del parziale accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, un caso di soccombenza reciproca, con conseguente possibilità di compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese devono essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: € 15.194,49 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), complessità media, tranne che per la fase istruttoria e/o di trattazione per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata esperita attività istruttoria.
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 12. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
della e della avverso la sentenza CP_1 Controparte_5 Controparte_6 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 10177/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese del grado in favore di e Parte_1 CP_1 della , che liquida in € 4.888,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e Controparte_5
CPA nella misura di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma in data 1/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8296/2019 All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. RIZZELLI ANDREA presente
Avv. RIZZELLI ALFEO
Appellato/i
CP_1
Avv. TAVERNESE MARCO presente già CP_2 Controparte_3
Avv. VITALE DANIELE avv. Ricciardi in sost
Controparte_4
Avv.
*** È presente per la pratica forense la dott.ssa Apa Martina tessera nr P80036 ordine avvocati di Roma. L'avv. Rizzelli insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già tempestivamente richiesti riportandosi all'istanza in atti. Gli altri difensori si oppongono alla richiesta istruttoria già peraltro decisa dalla Corte. La Corte riserva la decisione sulle istanze istruttorie al merito e invita le parti a discutere oralmente la causa. I procurato delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'1/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8296 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Paraguay n. 5, presso lo studio degli avv. Andrea Rizzelli
(PEC: ) e LF Rizzelli (PEC: Email_1
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti Email_2
- APPELLANTE – E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata, in Roma, Viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Marco Tavernese
(PEC che la rappresenta e difende per procura in atti Email_3
- APPELLATA - E
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5 P.IVA_1 elettivamente domiciliata, in Roma, Via Bazzoni 15, presso lo studio dell'avv. Daniele Vitale (PEC
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_4
-APPELLATA E pagina 2 di 16 in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_6
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10177/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/05/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio , la e la per la parziale CP_1 Controparte_3 Controparte_6 riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 10177/2019, pubblicata in data
15/05/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 9139/2015 R.G., promosso dall'odierno appellante nei confronti dei suddetti soggetti.
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione del 6/02/2015, ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e per sentir dichiarare la CP_1 Controparte_3 CP_1 responsabile del sinistro occorso in Roma il 15/01/2014 e, per l'effetto, condannarla, in solido con
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Esponeva l'attore che il 15/01/2014 stava percorrendo via
Montanelli, in Roma, alla guida del proprio motociclo Yamaha tg. DP48911, quando veniva urtato dal motociclo Honda tg. DD83769, di proprietà della e dalla stessa condotto. Deduceva il CP_1
che l'urto era avvenuto a causa del fatto che la che viaggiava nello stesso senso di Parte_1 CP_1 marcia, aveva improvvisamente cambiato direzione, spostandosi dal margine destro della corsia a quello sinistro, per svoltare in uno svincolo, senza inserire l'indicatore di direzione e senza alcuna cautela. Lamentava di aver riportato, come conseguenza del sinistro, lesioni fisiche dalle quali residuavano postumi permanenti valutati dal proprio consulente di parte in I.T.T. di gg. 40, I.T.P. al
50% di gg. 60 e I.P. nella misura del 18%, nonché spese mediche e per l'assistenza giornaliera e, inoltre, danni al proprio veicolo nella misura di € 5.889,96, oltre a spese per il trasporto del mezzo e per la richiesta di verbale della polizia municipale. Precisava di aver altresì patito ripercussioni negative sulla sua attività di agente immobiliare in conseguenza delle lesioni, quantificando equitativamente il mancato guadagno in € 15.000. Chiedeva, pertanto, la liquidazione del danno con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano o, in subordine, di quelle del Tribunale di Roma e, pagina 3 di 16 in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della corresponsabilità nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione delle voci di danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11/06/2015 si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava tanto la dinamica del sinistro che la quantificazione dei danni. CP_1
Esponeva, infatti, che l'attore viaggiava ad una velocità superiore al consentito e dunque, pur provenendo da dietro, non era riuscito a mantenere il controllo del proprio veicolo, finendo per tamponare la la quale aveva intrapreso la manovra di svolta prudentemente e previo CP_1 inserimento dell'indicatore di direzione. Spiegava quindi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo, quantificati in € 1.677, deducendo l'esclusiva responsabilità del
nella causazione dell'incidente. Chiedeva, inoltre, di essere manlevata dalla in Parte_1 CP_3 caso di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa si costituiva la contestando gli assunti attorei e deducendo la responsabilità CP_3 quantomeno concorrente del , il quale procedeva a velocità eccessiva. Contestava altresì il Parte_1 quantum debeatur e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “
1. accerta la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, di e nella Parte_1 CP_1 causazione del sinistro occorso tra i medesimi il 15/01/2014 in Roma, via Indro Montanelli;
2. accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e CP_1 [...] in solido al pagamento in favore di della somma di € 7.108,64, Controparte_3 Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per
l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
876,72, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigetta la domanda di manleva svolta da
nei confronti della compensa le spese tra le parti Parte_1 Controparte_6 costituite;
condanna ed in solido tra loro alla rifusione CP_1 Controparte_3 delle spese di c.t.u.”.
§ 4. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: ammettere la prova testimoniale articolata nei capitoli già formulati con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e richiamati nelle conclusioni in primo grado e nel presente atto, con i testi ivi indicati, nonché disporre
CTU tecnica per la valutazione dei danni meccanici riportati dal mezzo attoreo, anche in chiave cinematica;
IN VIA PRINCIPALE: in parziale riforma della impugnata sentenza e all'esito dell'espletata e/o espletanda istruttoria, riconosciuta e dichiarata la copertura assicurativa della
[...] sul mezzo Yamaha Majesty 400 tg. DP48911 di proprietà dell'appellante, Controparte_6 pagina 4 di 16 riconosciuta e dichiarata la piena e assoluta responsabilità della sig.ra nel sinistro per CP_1 cui è causa, per l'effetto condannare l'odierna appellata in solido con la CP_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati al sig. Controparte_3
dall'evento per cui è causa e, specificamente, quantificati nelle seguenti misure: € Parte_1
5.889,96 a titolo di danno meccanico;
a titolo di danno biologico, come riconosciuto in sede di CTU, €
1.519,68 per I.T.T., € 712,35 per I.T.P., € 8.717,98 per I.P. al 7% della totale;
€ 5.000,00 per danno morale e dinamico-relazionale, da liquidarsi anche in via equitativa nella misura, maggiore o minore, ritenuta equa;
€ 458,19 per spese mediche riconosciute;
€ 17,00 per il ritiro del verbale della Polizia
Municipale ritirato e prodotto in giudizio, per un totale di € 22.315,16 e pertanto, detratto l'importo di
€ 7.120,67 già liquidato all'appellante in I grado, quantificati nella complessiva misura di € 15.194,49
o comunque in quella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con gli interessi, come per legge, dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. IN VIA SUBORDINATA: nella scongiurata e denegata ipotesi di riconoscimento di una eventuale corresponsabilità del sig. nella produzione del Parte_1 sinistro de quo, condannare la convenuta in solido con la CP_1 Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante in conseguenza del sinistro, secondo le
[...] modalità e gli importi già richiesti in via principale, ridotti in conseguenza dell'eventualmente accertata concorsualità, detratta la somma già liquidata in I grado dalla sentenza appellata, pari a €
7.120,67. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, somme tutte da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
27/2/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adìta Corte, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni sopra esposte, anche ai sensi degli artt. 342
e 348 cod. proc. civ., dichiarare inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo nel merito siccome infondato;
conseguentemente, integralmente confermare la sentenza ex adverso gravata n. 10177/2019 pubblicata in data 15.5.2019 …. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali, cassa forense ed Iva.”
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta depositata in data 27/2/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello svolto dal sig. ai sensi di artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi Parte_1 svolti nella narrativa del presente atto con ogni conseguenza di legge. Nel Merito rigettare il pagina 5 di 16 gravame formulato dal sig. avverso la sentenza n. 10177/2019 ….. siccome Parte_1 totalmente infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la impugnata pronuncia. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre accessori di legge.”
§ 7. — L'appellata , pur regolarmente citata, non si è costituita ed è Controparte_6 stata dichiarata, pertanto, contumace.
§ 8. — In data 30/3/2021, si è tenuta l'udienza per la prima trattazione della causa e in essa l'appellante ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale e per l'espletamento della CTU, già richieste e non ammesse in primo grado.
Con ordinanza camerale in pari data, la Corte ha rigettato le suddette richieste istruttorie, ritenendo che “le prove, così come formulate, non sono rilevanti ai fini della decisione, come ultronea è la Ctu tecnica sui veicoli interessati dal sinistro del 15.1.14, dato anche il lungo tempo trascorso”, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, in seguito per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti;
il difensore della ha dichiarato Controparte_3 che la propria assistita ha mutato la propria denominazione in . Controparte_5
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle appellate in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 9. 1 — Sempre in via pregiudiziale va respinta l'istanza di revoca, avanzata dall'appellante, della citata ordinanza del 30/3/2021, con la quale la Corte ha respinto le istanze istruttorie di tale parte.
Invero i capitoli di prova per testi dedotti dall'attore in primo grado e riportati nell'atto di appello non possono essere ammessi in quanto vertono su circostanze valutative (lettere g, j) o su circostanze da dimostrare mediante allegazioni documentali (lettere f, h, i).
Non appare necessario, infine, espletare la ctu richiesta dall'appellante atteso il lungo lasso di tempo trascorso dal sinistro e del conseguente modificarsi dello stato del veicolo di sua proprietà, e tenendo conto che, in ogni caso, la ctu è rimessa alle valutazioni discrezionali e al prudente apprezzamento da parte del giudice del merito (cfr. Cass. civ. n.15219/2007, n. 326/2020).
§ 10. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di gravame.
pagina 6 di 16 § 10.1 — Il primo motivo è rubricato: “A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.d.s.,
2054 c.c., 115 e 116 c.p.c. – Difetto di motivazione, errata valutazione delle prove e travisamento dei fatti e delle evidenze processuali, tanto in relazione alle prove costituite, quanto in relazione alle prove costituende”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Occorre sottolineare che nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine alla imputabilità del fatto all'una o all'altra parte o ad entrambe in misura concorrente.
Risulta infatti pacifico e documentalmente provato che in data 15/01/2014 si sia verificato uno scontro tra il motociclo del e quello della Dall'istruttoria svolta è emerso che la Parte_1 CP_1 convenuta effettuava uno spostamento sulla carreggiata da destra verso sinistra e nessuno dei testi ha confermato l'assunto, sostenuto unicamente dalla stessa che la stessa avesse CP_1 preventivamente azionato l'indicatore di direzione. La circostanza, poi, che l'impatto sia avvenuto tra la parte anteriore dei due motocicli, come risultante dai danni evidenziati dalla relazione redatta dalla Polizia di Roma IT, consente di ritenere che la abbia comunque posto in essere CP_1 una condotta in violazione dell'art. 154 C.d.S., nella parte in cui prevede che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione
o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Nel caso di specie, è evidente che la conducente della non abbia rispettato tali norme comportamentali, avendo eseguito una manovra di svolta a CP_7 sinistra senza avvedersi del sopraggiungere del . Va, tuttavia, considerato che nel caso di Parte_1 scontro tra veicoli, “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione, posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 13271/2016), uniformandosi pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti, non dispensa dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova liberatoria in relazione alla violazione anche da parte sua di alcune norme del Codice della Strada. In particolare, la dinamica riferita dai testi e pagina 7 di 16 dalle stesse parti in sede di interrogatorio formale consente di ritenere che il non si stesse Parte_1 mantenendo sulla destra della carreggiata, con ciò contravvenendo all'art. 143, comma 1, C.d.S.
Anche in relazione alla velocità tenuta dall'attore, il non ha offerto una congrua prova Parte_1 liberatoria, atteso che la teste l'unica ad essere identificata dalla Polizia Municipale sul Tes_1 luogo del sinistro e ad aver rilasciato dichiarazioni agli agenti nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato che “la moto andava abbastanza veloce”, con ciò confermando quanto già dichiarato nella relazione redatta dalla Polizia (“notavo quest'ultima moto, che circolava a velocità sostenuta”). Invero anche il teste di parte attrice affermava di non ricordare la velocità Tes_2 tenuta dall'attore, precisando poi che “non andava molto veloce”. L'altro teste di parte attrice,
, è scarsamente attendibile sul punto, in quanto si trovava, a suo dire, a 50 m dal Testimone_3 luogo del sinistro, distanza dalla quale non è certo semplice apprezzare la velocità di un veicolo. La circostanza, pacificamente riconosciuta da tutti i testi e appurata anche dalla Polizia, che la moto dell'attore sia finita a oltre 20 metri dal punto di impatto lascia presumere un'andatura non congrua alle circostanze di tempo e di luogo, soprattutto alla luce del fatto che l'impatto è avvenuto in un orario in cui non vi è illuminazione diurna e in prossimità di una svolta. Diversamente egli, sopraggiungendo da dietro, come ammesso in sede di interrogatorio formale, sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro. Pertanto, poiché nessuna delle due parti è riuscita a provare di aver rispettato tutti i limiti prescritti e non è dato evincere dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta di uno dei due conducenti e l'evento, si ritiene di dover attribuire una colpa concorrente ad entrambi i conducenti nella misura del 50% ciascuno”.
Sostiene, in sintesi, l'appellante a fondamento del motivo che il Tribunale avrebbe errato: A.1) nell'applicare l'art. 143 C.d.S. atteso che la strada ove era avvenuto il sinistro, ovvero Via Indro
Montanelli, è a senso unico di marcia, con conseguente non vigenza, ai sensi dell'art. 143, comma 3,
C.d.S., dell'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, ben potendosi viaggiare anche nella sua parte centrale;
A.2 e A.3) nell'interpretare le emergenze istruttorie in relazione alla velocità tenuta dal motoveicolo dell'attore e in relazione alla possibilità di evitare l'urto o ridurre le conseguenze dannose, in quanto aveva dato risalto alla deposizione della teste indotta dalla convenuta senza tenere in conto che la stessa Tes_1 CP_1 aveva dichiarato di non aver visto l'impatto, mentre non aveva valorizzato quanto riferito dai propri testi e i quali avevano affermato che l'attore stava decelerando perché doveva Tes_2 Tes_3 parcheggiare, essendo giunto nei pressi del luogo dove avevano un appuntamento, e che aveva fatto il possibile per evitare l'impatto. A.4) nel leggere le risultanze istruttorie in relazione al rapporto dei pagina 8 di 16 VV.UU. versato in atti, con la descrizione dei punti d'urto e dei danni lamentati, atteso che dalla descrizione dei danni ai veicoli così come descritta dai Vigili Urbani intervenuti in seguito all'occorso, risultava che vi fosse stato un c.d. 'taglio di strada', da parte della il cui scooter CP_1 aveva riportato danni sulla parte laterale sinistra, a carico del , il cui motociclo aveva Parte_1 riportato danni sulla parte frontale.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
In diritto va innanzitutto evidenziato come in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (cfr. Cass. Civ. n. 23300/2022; nello stesso senso Cass. Civ. n. 8409/2011).
Pertanto, il fatto che risulti accertata la responsabilità del conducente di uno dei veicoli non esclude l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che può ritenersi superata unicamente se sia provata l'assenza di colpa dell'altro veicolo coinvolto.
Nel caso di specie non è in discussione la condotta colposa di , la quale, alla CP_1 guida del suo motociclo Honda tg. DD83769, effettuava uno spostamento sulla carreggiata da destra verso sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione e, quindi, in violazione dell'art. 154 C.d.S..
Ciò posto, il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che il non avesse fornito la richiesta prova liberatoria, avendo violato alcune norme del Codice Parte_1 della Strada, in particolare, per non aver circolato sulla destra della carreggiata, contrariamente a quanto prevede l'art. 143, comma 1, C.d.S., e per aver tenuto un'andatura non congrua alle circostanze di tempo e di luogo, contravvenendo così a quanto stabilito dall'art. 141 C.d.S..
Sulla prima violazione la censura dell'appellante si incentra solo sulla circostanza secondo la quale l'art. 143, comma 1, C.d.S. non si applicherebbe nel caso di strade a senso unico di marcia, ai sensi dell'art. 143, comma 3, C.d.S..
Può dunque dirsi accertato con efficacia di giudicato che il non procedesse in Parte_1 prossimità del margine destro della carreggiata.
Va altresì precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non risulta conferente il richiamo all'art. 143, comma 3, C.d.S. - che recita: “La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno pagina 9 di 16 due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione” - in quanto l'eccezione stabilita da tale norma è testualmente rivolta solo alla previsione del precedente secondo comma - che dispone: “
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” - e non anche a quella del primo comma, che è la norma violata nel caso concreto e che recita: “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”).
Quanto alla avvenuta violazione dell'art. 141 C.d.S., è agevole rilevare dalla motivazione della sentenza impugnata che la circostanza che il mantenesse una velocità non adeguata alle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo è stata ricavata non tanto dalle deposizioni testimoniali - che sono evidentemente discordanti tra loro e non potendosi comunque utilizzare le valutazioni espresse dai testi - ma dalla circostanza costituita dall'aver rinvenuto la moto dell'attore a oltre 20 metri dal punto di impatto e dal fatto che l'impatto è avvenuto in un orario privo di illuminazione diurna e in prossimità di una svolta.
A tali elementi, ricavabili dalla relazione sull'incidente stradale redatta dagli operatori del
Corpo di Polizia Locale di Roma intervenuti sul luogo del sinistro e dalla piantina ad essa allegata, possono aggiungersi gli ulteriori elementi, evincibili sempre dal suddetto verbale che, come noto, va considerato pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019), costituiti dai danni riportati dal motociclo Honda di proprietà e condotto dal (“Rottura Parte_1 parabrezza anteriore, scudo e contro scudo con distacco parti elettriche e gruppo ottico anteriore sinistro, copriruota anteriore, carenatura fiancata sinistra altezza sottosella e sotto pedana lato destro, abrasione pedana e sotto pedana sinistra, pedana passeggero sinistra, carter lato sinistro e leva sinistro”) e dall'assenza di tracce di frenata sull'asfalto ove è avvenuto il sinistro riconducibili ai veicoli incidentati.
Dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c., in base ai quali si può affermare che non sia riuscito Parte_1 ad evitare l'impatto a causa della elevata velocità cui procedeva, e che non abbia tentato di arrestare il proprio veicolo.
Per quanto precede, deve ritenersi in definitiva che l'appellante non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art.2054, secondo comma, c.c., con conseguente rigetto del suddetto motivo di gravame.
10.2 — Il secondo motivo è rubricato: “B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 e
2700 c.c. e 115 c.p.c. – Erronea valutazione delle prove versate in atti”.
pagina 10 di 16 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Va, invece, rigettata la domanda di manleva proposta dal . Infatti, ribadito quanto sopra affermato in ordine alla non estensione della Parte_1 domanda della alla terza chiamata va rilevato che incombe all'attore l'onere di CP_1 CP_6 provare l'an del rapporto contrattuale su cui si fonda il rapporto di garanzia. Nel caso di specie, detto onere risulta non assolto, atteso che nella documentazione prodotta non si rinviene la polizza assicurativa e dal verbale della Polizia di Roma IT non può evincersi neanche il numero della polizza. A ciò va aggiunto che restando contumace, ha optato per una condotta Controparte_6 processuale “neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (Cass.
20110/2017)”.
L'appellante evidenzia che, dal verbale redatto dalla Polizia di Roma IT relativo al sinistro de quo, risulta che gli operanti accertarono che il motociclo Yamaha tg. DP48911 di proprietà dell'attore risultava assicurato per la RCA presso la con polizza Controparte_6 valevole fino al 13/11/2014, e pertanto, non vi era necessità di dimostrare l'esistenza del contratto assicurativo.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Lo stesso appellante ha infatti dedotto e dimostrato che l'importo che era stato condannato a versare a dalla sentenza impugnata, è stato nelle more liquidato alla dalla CP_1 Pt_2
(cfr. all. 3 all'atto di appello). Controparte_6
10.3 — Il terzo motivo è rubricato: “C) Violazione degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2697 c.c.,
115 e 116 c.p.c. – Omessa liquidazione del danno non patrimoniale e parziale liquidazione del danno meccanico – Mancata ammissione della prova testimoniale e consulenza tecnica richiesta dall'attore sul quantum debeatur - Motivazione contraddittoria”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti va evidenziato che il si è limitato ad allegare (senza provare) un Parte_1 pregiudizio “morale/esistenziale” in via assolutamente generica e senza alcun riferimento né alla sofferenza interiore patita né alle concrete circostanze peculiari che renderebbero necessaria
l'invocata personalizzazione. L'esigua incidenza delle lesioni patite dall'attore sia in termini di inabilità assoluta che in termini di postumi permanenti non consente peraltro nemmeno di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico. Quanto al dedotto danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica occorre evidenziare che il CTU ha, con motivazione congrua, escluso incidenze negative sulla capacità lavorativa specifica, e che non risulta in alcun modo provata alcuna contrazione reddituale pagina 11 di 16 il che conduce al rigetto della richiesta risarcitoria di € 15.000 per mancato guadagno professionale. Quanto al danno patrimoniale da spese mediche, il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate dal , pari ad € 458,19, mentre non sono state provate le spese per assistenza Parte_1 giornaliera. In relazione ai danni patrimoniali subiti dal motociclo attoreo, si rileva che i danni risultano provati dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal verbale della Polizia di
Roma IT (all. 3 all'atto di citazione), intervenuta nell'immediatezza del fatto, il quale riporta i danni riscontrati sul mezzo del , nonché dalla documentazione fotografica versata in atti Parte_1
(all. 6 all'atto di citazione e all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di . Tuttavia il CP_1 preventivo prodotto dall'attore (all. 4 all'atto di citazione) non può essere tenuto in considerazione al fine della quantificazione del pregiudizio, stante l'inserimento di numerose voci di riparazione non riscontrabili nel predetto verbale di polizia e non supportate da alcuna prova. Alla luce di un confronto tra le parti del veicolo risultate danneggiate nel verbale e quelle indicate nel preventivo di riparazione e tenuto conto che l'attore non ha dato seguito alla richiesta di di effettuare CP_3 una perizia sul mezzo, il danno al motociclo può essere equitativamente determinato in € 2.200 in valori attuali. Attesa la riscontrata impossibilità dell'attore di provvedervi a causa dei postumi traumatici, va inoltre risarcito il danno di € 380,00 per soccorso stradale, provato dalla fattura prodotta (all. 5 all'atto di citazione), mentre va rigettata la richiesta relativa alle spese per richiesta del verbale di polizia municipale, non essendovi prova del relativo esborso. Complessivamente le voci di danno risarcibili in favore del sono quindi le seguenti: € 458,19 per spese Parte_1 mediche;
€ 380,00 per spese di soccorso stradale;
€ 2.200,00 in valori attuali per danno patrimoniale al motociclo;
€ 10.852,54 in valori attuali per le lesioni micropermanenti. I predetti importi in valori attuali (10.852,54+2.200=13.052,54) vanno devalutati al gennaio 2014 (data del sinistro) mediante ricorso al deflattore ISTAT. La somma così devalutata è pari ad € 12.759,08, cui vanno sommate le voci per le spese sostenute nell'immediatezza del sinistro
(458,19+380,00=838,19), per un totale di € 13.597,27. Su detto importo va applicata la decurtazione del 50% in ragione della accertata corresponsabilità, per un totale dovuto alla data del sinistro di € 6.798,63. Su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU.
Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT. In base a tali calcoli pagina 12 di 16 risulta che la somma complessivamente dovuta, applicando rivalutazione ed interessi con il metodo sopra evidenziato, è pari ad € 7.108,64”.
L'appellante lamenta, quanto al danno patrimoniale, che il Tribunale non abbia integralmente riconosciuto i danni meccanici riportati dal suo motociclo e le spese per il ritiro del verbale della polizia municipale.
sostiene, in particolare, che il Giudice a quo ha errato nel non aver tenuto conto del Parte_1 preventivo che aveva allegato, avendo considerato solo i danni evincibili dal suddetto verbale, i quali erano solo quelli estrinseci ed evidenti e non anche quelli meccanici, e nel non aver ritenuto che, avendo allegato tale documento, aveva dovuto necessariamente sostenere la spesa per ottenerne il rilascio.
I motivi non colgono nel segno.
Il preventivo in questione, che peraltro non è accompagnato da un documento che ne attesti il successivo pagamento, indica solo danni esterni (“Parafango ant. bianco perla, scudo ant. bianco perla, specchio sx, specchio dx, parabrezza, manopola dx, manopola sx, lampeggiatore ant. dx, lampeggiatore ant. sx, copertura cruscotto strumenti, cruscotto strumenti, fianchetto inf. bianco sx, fianchetto inf. bianco dx, fiancatina laterale bianca sede scritta sx, bauletto, fanale post., maniglione post., sella, forcella ant.re, pavimento appoggiapiedi”: cfr. preventivo allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice) e dunque danni visibili che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere riportati nel verbale redatto dalla Polizia Locale.
Quanto al mancato riconoscimento della spesa relativa al rilascio del citato verbale, appare evidente che la mancata dimostrazione, da parte dell'attore, del costo che avrebbe sostenuto a tale titolo, impedisce quantomeno di quantificare il relativo risarcimento.
L'appellante lamenta inoltre, con riferimento al danno non patrimoniale, il mancato riconoscimento del lucro cessante, del danno morale, della personalizzazione e del danno dinamico- relazionale.
Quanto al mancato guadagno, il sostiene che il Giudice a quo avrebbe equivocato Parte_1 nel ritenere che il mancato guadagno si riferisse alla diminuzione di capacità lavorativa specifica mentre il mancato guadagno concerneva il periodo di forzata inattività che era seguito all'incidente e al necessario intervento chirurgico che aveva patito per attenuare le conseguenze dannose del sinistro. In tale ottica, quale procacciatore d'affari, aveva peraltro depositato in atti documentazione attestante i guadagni conseguiti negli anni immediatamente precedenti al sinistro de quo e aveva altresì chiesto di provare mediante testimoni che, essendo compensato a 'cottimo', non aveva ricevuto compensi nel periodo di inabilità temporanea. pagina 13 di 16 L'appellante aggiunge, con riferimento al mancato riconoscimento del danno morale, che il
Tribunale non aveva fatto il ricorso alla 'prova presuntiva' pur ricorrendone i presupposti, così come aveva errato nel non riconoscere il danno dinamico-relazionale, chiaramente evincibile dalla prova per testi non ammessa.
Anche tali motivi sono infondati.
Innanzitutto, come si è già detto, la prova per testi richiesta dall'attore, attuale appellante, è inammissibile.
Quanto al danno da lucro cessante, appare evidente che, essendosi il limitato ad Parte_1 allegare tre sole fatture, peraltro tutte antecedenti al sinistro (la prima dell'1/8/2012 di € 4.125,00; la seconda del 30/9/2013 di € 4.083,75 e la terza del 20/11/2013 di € 1.815,00) non ha assolutamente dimostrato di aver perso utili occasioni di guadagno nel periodo di inabilità temporanea (ITA 32 gg,
ITP al 50% 30 gg), quale procacciatore di affari.
Con riferimento al danno morale, occorre premettere che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ciò non è avvenuto nella specie, posto che il si è limitato a domandare il ristoro del Parte_1 danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare, se non in termini del tutto generici, sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e senza assolvere lo specifico onere della prova su di lui incombente.
Né può essere riconosciuta, infine, alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025). pagina 14 di 16 10.4 — Il quarto motivo è rubricato: “D) Errata compensazione tra le parti delle spese di giudizio - Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Errata valutazione della soccombenza delle appellate e in ragione dell'accoglimento della domanda, anche in via parziale”. CP_1 CP_3
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Le spese vengono compensate tra le parti costituite, in ragione della soccombenza reciproca, ex art. 92 c.p.c.”.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha violato il principio di causalità, non tenendo conto del fatto che la proposizione del giudizio era stata determinata dall'assoluto rifiuto delle convenute al risarcimento del danno e che nemmeno possa aver fatto riferimento alla differenza tra il 'chiesto' e il
'riconosciuto', posto che la differenza tra il riconoscimento del 7% di I.P. rispetto alla richiesta iniziale effettuata dall'attore nell'atto introduttivo (18%) si era verificata per l'essersi sottoposto a intervento chirurgico.
Anche tale motivo di gravame deve essere rigettato.
Il Tribunale ha correttamente ravvisato, in presenza del parziale accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, un caso di soccombenza reciproca, con conseguente possibilità di compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese devono essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: € 15.194,49 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), complessità media, tranne che per la fase istruttoria e/o di trattazione per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata esperita attività istruttoria.
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
§ 12. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
della e della avverso la sentenza CP_1 Controparte_5 Controparte_6 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 10177/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese del grado in favore di e Parte_1 CP_1 della , che liquida in € 4.888,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e Controparte_5
CPA nella misura di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma in data 1/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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