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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g.16546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16546/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GRIMALDI MICHELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BUFFOLI CRISTINA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente in via principale, nel merito: tenuto conto della prassi consolidatasi tra i due genitori e così adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, (parzialmente) modificare le condizioni statuite dalla Corte d'appello di
Brescia con Ordinanza n. cronol. 308/2023 pubblicata il 20.04.2023, nella parte in cui è stato previsto che “- continuerà a trascorrere col padre due pomeriggi alla settimana (tendenzialmente martedì e venerdì) dalle R_
17 alle 20,30 e fine settimana alternati con gli attuali giorni e orari (dalle ore 15,30 alle 20,30 il sabato e dalle ore 11 alle 20,30 la domenica). - a decorrere da giugno 2023 starà dal padre fine settimana alternati dalle R_ ore 12 del sabato alle 20,30 della domenica, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali – orientativamente martedì
e venerdì, dall'uscita dalla scuola materna e comunque dalle ore 16, fino alle 20,30. - a decorrere dal compimento dei tre anni (24 febbraio 2024) starà dal padre fine settimana alternati dalle ore 16 del R_
pagina 1 di 7 venerdì alle 20,30 della domenica, sempre un pomeriggio alla settimana dall'uscita dalla scuola materna (o comunque dalle 16) alle 20,30 e, in più, nella settimana in cui il fine settimana starà con la madre, anche un altro accompagnamento alla scuola materna o a casa della madre in periodo non scolastico. - periodi di vacanze: nell'estate 2023 – nel periodo tra periodo giugno e settembre 2023- trascorrerà con il padre, R_ oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine settimana di competenza paterna, anche altri quattro
fine settimana dalle 10 del sabato alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2023 trascorrerà con il padre dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio 2024 dalle 10 alle 20,30; nelle vacanze pasquali 2024 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2024 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2024 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori.
Dal 2025 trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi tra i R_ genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di
Pasqua ...” diversamente disponendo, che il padre veda e tenga con sé il figlio minore Persona_2
[...]
(i) durante la settimana, il martedì e il venerdì dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00;
(ii) a settimane alterne, il sabato dalle ore 12,00 alle ore 17,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 17,00; nonché successivamente alla visita di controllo allergologico fissata per il mese di luglio 2025 e, comunque, conclusa la terapia farmacologica prescritta, con il graduale inserimento del pernottamento: nel periodo estivo, dieci giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore, con comunicazione da rendere entro il 31 maggio, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; nelle vacanze natalizie, sette giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore, con l'alternanza del Natale e del Capodanno, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; nelle vacanze pasquali, tre giorni presso ciascun genitore, con l'alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; per il resto, confermare le statuizioni relative
(i) all'affidamento condiviso del figlio minore,
(ii) alla collocazione prevalente presso la madre,
(iii) alla contribuzione a carico del padre ed in favore del figlio minore di un assegno di mantenimento di €.
400,00 mensili (con rivalutazione ISTAT annuale), da versarsi alla madre entro e non oltre il 10 gi ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa quivi in uso;
in ogni caso: spese di lite rifuse (accessori e Cpa come per Legge)
Per parte resistente
Ex art. 473 bis n.39, stante le continue gravi violazione come in atti documentate: - ammonire la Sig.ra all'adempimento puntuale dell' obbligo di consentire le visite Padre/ Figlio per come stabilite in Pt_1 sentenza, cessando ogni comportamento volto ad impedirne l'esatta attuazione, pernottamenti compresi, comunicando al Sig. con esattezza, stante il prevalente collocamento di presso la medesima, la CP_1 R_ dieta seguita e da seguire per la salute del figlio, le cure mediche che il Padre dovrà somministrare in caso di pagina 2 di 7 malattia durante i giorni di sua competenza, come ogni eventuale visita pediatrica o specialistica in idoneo anticipo per consentirne la partecipazione. - ammonire altresì la Sig.ra affinché consenta l'inizio dei Pt_1 pernottamenti del figlio a casa del Padre sin dal prossimo fine settimana di competenza;
- ammonire la Sig.ra affinché provveda ad appore la propria firma sul modulo di autorizzazione al ritiro del figlio dalla Pt_1 scuola da parte della nonna paterna, consentendo al Sig. di potersi avvalere del relativo aiuto nei CP_1 giorni di propria competenza.
Nel merito: rigettarsi le domande tutte avversarie.
Spese di lite rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.12.2024, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
del decreto della Corte di Appello di Brescia n. 308/2023 del 20.4.2023, che regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figlio nato il [...] dalla cessata relazione con R_
. Controparte_1
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e sentite le parti all'udienza del 10.4.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Per quanto qui di interesse, il decreto oggetto di modifica dispone:
- l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre;
- visite del padre il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20.30, nonché a fine settimana alternati il sabato dalle ore 15,30 alle 20,30 il sabato e dalle ore 11 alle 20,30 la domenica;
o a decorrere da giugno 2023, fine settimana alternati dalle ore 12 del sabato alle 20,30 della domenica, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali – orientativamente martedì e venerdì, dall'uscita dalla scuola materna e comunque dalle ore 16, fino alle 20,30;
o a decorrere dal compimento dei tre anni (24 febbraio 2024), fine settimana alternati dalle ore 16 del venerdì alle 20,30 della domenica, sempre un pomeriggio alla settimana dall'uscita dalla scuola materna (o comunque dalle 16) alle 20,30 e, in più, nella settimana in cui il fine settimana starà con la madre, anche un altro pomeriggio dall'uscita dalla scuola materna (o comunque dalle 16) fino alla mattina successiva, con accompagnamento alla scuola materna o a casa della madre in periodo non scolastico;
o periodi di vacanze: nell'estate 2023 – nel periodo tra periodo giugno e settembre 2023- trascorrerà con il padre, oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine R_
settimana di competenza paterna, anche altri quattro fine settimana dalle 10 del sabato pagina 3 di 7 alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2023 trascorrerà con il padre dalle ore
10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio 2024 dalle 10 alle
20,30; nelle vacanze pasquali 2024 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2024 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2024 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori. Dal 2025 R_
trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
- contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Il presente ricorso verte unicamente sulle frequentazioni paterne.
La ricorrente domanda di postergare i pernotti, introducendoli in via graduale da luglio 2025, considerato che nel 2023 e nel 2024 i pernotti, benché previsti nel decreto, non erano stati attuati per volontà dello stesso padre;
allegava altresì che, successivamente alla definitiva diagnosi dell'allergia alimentare da cui è affetto dalla nascita (novembre 2024), il figlio rientrava dall'abitazione R_
paterna con sfoghi allergici, ascrivendo al padre di avergli somministrato un'alimentazione scorretta.
Il resistente confermava l'inattuazione dei pernotti sino a fine 2024, a fronte dell'allora non completo svezzamento del figlio e dell'incertezza sulle modalità di cura e gestione dell'allergia; contesta di avere somministrato al figlio alimenti scorretti;
allega di essersi munito, dal 2025, dei farmaci necessari a fronteggiare l'allergia; deduce infine la continua difficoltà ad attuare le frequentazioni previste nel decreto, a fronte di reiterate indisponibilità della madre nella consegna del figlio, in quanto assopito, con raffreddore o dissenteria.
Reputa preliminarmente il Collegio non necessari ulteriori approfondimenti istruttori (incarico ai
Servizi sociali), a fronte del limitato oggetto del ricorso, nonché del monitoraggio del Servizio già svolto in sede di giudizio di appello, all'esito del quale non è emerso alcun elemento ostativo alle capacità genitoriali del padre, che vive in alloggio adeguato, aiutato -al pari della madre- dai rispettivi genitori (nonna paterna), che svolgono adeguate funzioni vicarianti (cfr. p. 5 decreto C.d.A.1). 1 Il che lavora come operaio nella ditta a conduzione familiare della moglie del fratello, vive con la propria CP_1 madre, descritta dal Servizio Sociale come persona di buon senso e dai toni pacati e l'alloggio è parso adeguato e dotato di spazio per il gioco del bambino. Il è descritto come un uomo concreto e semplice, desideroso di fare parte della CP_1 vita del figlio sempre di più, aspettandosi di poterlo tenere con sé anche a dormire. La relazione del Servizio Sociale conclude evidenziando come l'unico problema pare rappresentato dalla mancanza di comunicazione tra i genitori, entrambi comunque legati al figlio […] il risulta essere stato sempre un padre presente, la non ha mai CP_1 Pt_1 pagina 4 di 7 Premessa pertanto l'idoneità genitoriale di entrambe le parti ed il sopravvenuto svezzamento del figlio, oggi di anni quattro, residuano le seguenti problematiche:
- l'allergia alimentare del figlio: questione da reputarsi oggi superata (o comunque ragionevolmente superabile), a fronte della diagnosi definitiva di novembre 2024, che ha consentito al padre di munirsi, pur non tempestivamente (febbraio 2025), dei farmaci necessari per la cura della malattia quando il figlio è con sé; va altresì positivamente rimarcato che i genitori si confrontano costantemente sulle condizioni del figlio, trasmettendosi dettagliatamente le informazioni di volta in volta necessarie (cfr. doc. 11, 13-17 ricorrente);
- persiste tuttora la convinzione della madre dell'incapacità genitoriale del padre ad occuparsi del figlio per più di poche ore, specie per quanto riguarda la gestione della malattia.
Considerata tale ultima problematica, come detto, superabile, ed a fronte della positiva relazione del Servizio sulla figura paterna, non osta alcun elemento contrario all'introduzione dei pernotti in assenza di ulteriori pregiudizi per il figlio.
Al contrario, reputa il Collegio pregiudizievole per quest'ultimo procrastinare ulteriormente l'introduzione dei pernotti: ad oggi, ha quasi quattro anni ed ha abbondantemente R_
superato il periodo di svezzamento, necessitando pertanto di un maggior coinvolgimento del padre, figura fondamentale per l'attuazione dei pari diritti tra i genitori, in costanza di affidamento condiviso.
- considerato, infine, che frequenti criticità si sono verificate al momento dello scambio del figlio tra i genitori e che i bisogni del figlio addotti dalla madre -pisolino pomeridiano, raffreddore, dissenteria- si reputano ragionevolmente affrontabili anche nel contesto familiare paterno, reputa il Collegio necessario autorizzare sin d'ora il padre al ritiro del figlio da scuola nei giorni di sua spettanza, al precipuo scopo di lenire la conflittualità genitoriale e di garantire una genuina e costante attuazione dei diritti/doveri di frequentazione.
Alla luce di quanto premesso e della necessità di garantire, comunque, una gradualità nell'inserimento dei pernotti, reputa il Collegio:
- autorizzare sin d'ora il padre (ovvero i nonni paterni in caso di impedimento) al ritiro del figlio dall'uscita dell'asilo nei giorni infrasettimanali di sua competenza (martedì e venerdì),
contestato tale circostanza e il fatto che la coppia genitoriale si sia separata quando il figlio aveva pochi mesi non deve rappresentare un elemento tale da impedire che tra padre e figlio si instauri una relazione caratterizzata da frequenza Per_ costante e intensità di rapporti. Inoltre ora ha già compiuto i due anni e a settembre inizierà a frequentare la scuola materna, non sono emersi elementi di inadeguatezza genitoriale del il quale vive con la propria madre che è CP_1 stata descritta dagli operatori sociali come persona pacata e di buon senso sicché la presenza della stessa deve rappresentare un elemento di tranquillità per la Pt_1 pagina 5 di 7 - autorizzare sin d'ora l'inserimento di un pernotto presso il domicilio paterno stabilendo pertanto i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 15.30 alle 20.30 della domenica;
- da settembre 2025, introdurre due ulteriori pernotti nella settimana senza il weekend di competenza del padre, autorizzando quest'ultimo (ovvero i nonni paterni in caso di impedimento) al riaccompagnamento a scuola;
- periodi di vacanze: nell'estate 2025 – nel periodo tra periodo giugno e settembre - R_
trascorrerà con il padre, oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine settimana di competenza paterna, anche altri quattro fine settimana dalle 10 del sabato alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2025 trascorrerà con il padre dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio dalle 10 alle 20,30; nelle vacanze pasquali 2026 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2026 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2026 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori. Dal 2027 trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in R_
estate, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
La particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza, consistente nella inattuazione dei pernotti sino a fine 2024 per concorde volontà delle parti, consentono di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di due terzi.
Le restanti spese seguono la soccombenza della ricorrente, prevalente a fronte dei reiterati ingiustificati ostacoli alle frequentazioni paterne al momento dello scambio del figlio (v. supra), e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi €
1.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria, dedotti due terzi per compensazione parziale), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto della Corte di Appello di Brescia n. 308/2023 del
20.4.2023,
1. autorizza sin d'ora il padre (in caso di impedimento, la nonna paterna) al ritiro del figlio dall'uscita dell'asilo nei giorni infrasettimanali di sua competenza (martedì e venerdì);
pagina 6 di 7 2. autorizza sin d'ora l'inserimento di un pernotto presso il domicilio paterno, stabilendo pertanto i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 15.30 alle 20.30 della domenica;
3. da settembre 2025, introduce due ulteriori pernotti nella settimana senza il weekend di competenza del padre, autorizzando quest'ultimo (in caso di impedimento, la nonna paterna) al riaccompagnamento a scuola;
4. periodi di vacanze: nell'estate 2025 –periodo tra periodo giugno e settembre - trascorrerà R_
con il padre, oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine settimana di competenza paterna, anche altri quattro fine settimana dalle 10 del sabato alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2025 trascorrerà con il padre dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio dalle 10 alle 20,30; nelle vacanze pasquali 2026 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2026 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2026 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori.
Dal 2027 trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in estate, da R_
concordarsi tra i genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
5. il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
6. fermo il resto;
7. compensa le spese di lite nella misura di due terzi;
8. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle restanti spese di lite, liquidate in motivazione in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16546/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GRIMALDI MICHELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BUFFOLI CRISTINA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente in via principale, nel merito: tenuto conto della prassi consolidatasi tra i due genitori e così adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, (parzialmente) modificare le condizioni statuite dalla Corte d'appello di
Brescia con Ordinanza n. cronol. 308/2023 pubblicata il 20.04.2023, nella parte in cui è stato previsto che “- continuerà a trascorrere col padre due pomeriggi alla settimana (tendenzialmente martedì e venerdì) dalle R_
17 alle 20,30 e fine settimana alternati con gli attuali giorni e orari (dalle ore 15,30 alle 20,30 il sabato e dalle ore 11 alle 20,30 la domenica). - a decorrere da giugno 2023 starà dal padre fine settimana alternati dalle R_ ore 12 del sabato alle 20,30 della domenica, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali – orientativamente martedì
e venerdì, dall'uscita dalla scuola materna e comunque dalle ore 16, fino alle 20,30. - a decorrere dal compimento dei tre anni (24 febbraio 2024) starà dal padre fine settimana alternati dalle ore 16 del R_
pagina 1 di 7 venerdì alle 20,30 della domenica, sempre un pomeriggio alla settimana dall'uscita dalla scuola materna (o comunque dalle 16) alle 20,30 e, in più, nella settimana in cui il fine settimana starà con la madre, anche un altro accompagnamento alla scuola materna o a casa della madre in periodo non scolastico. - periodi di vacanze: nell'estate 2023 – nel periodo tra periodo giugno e settembre 2023- trascorrerà con il padre, R_ oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine settimana di competenza paterna, anche altri quattro
fine settimana dalle 10 del sabato alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2023 trascorrerà con il padre dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio 2024 dalle 10 alle 20,30; nelle vacanze pasquali 2024 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2024 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2024 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori.
Dal 2025 trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi tra i R_ genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di
Pasqua ...” diversamente disponendo, che il padre veda e tenga con sé il figlio minore Persona_2
[...]
(i) durante la settimana, il martedì e il venerdì dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00;
(ii) a settimane alterne, il sabato dalle ore 12,00 alle ore 17,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 17,00; nonché successivamente alla visita di controllo allergologico fissata per il mese di luglio 2025 e, comunque, conclusa la terapia farmacologica prescritta, con il graduale inserimento del pernottamento: nel periodo estivo, dieci giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore, con comunicazione da rendere entro il 31 maggio, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; nelle vacanze natalizie, sette giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore, con l'alternanza del Natale e del Capodanno, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; nelle vacanze pasquali, tre giorni presso ciascun genitore, con l'alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; per il resto, confermare le statuizioni relative
(i) all'affidamento condiviso del figlio minore,
(ii) alla collocazione prevalente presso la madre,
(iii) alla contribuzione a carico del padre ed in favore del figlio minore di un assegno di mantenimento di €.
400,00 mensili (con rivalutazione ISTAT annuale), da versarsi alla madre entro e non oltre il 10 gi ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa quivi in uso;
in ogni caso: spese di lite rifuse (accessori e Cpa come per Legge)
Per parte resistente
Ex art. 473 bis n.39, stante le continue gravi violazione come in atti documentate: - ammonire la Sig.ra all'adempimento puntuale dell' obbligo di consentire le visite Padre/ Figlio per come stabilite in Pt_1 sentenza, cessando ogni comportamento volto ad impedirne l'esatta attuazione, pernottamenti compresi, comunicando al Sig. con esattezza, stante il prevalente collocamento di presso la medesima, la CP_1 R_ dieta seguita e da seguire per la salute del figlio, le cure mediche che il Padre dovrà somministrare in caso di pagina 2 di 7 malattia durante i giorni di sua competenza, come ogni eventuale visita pediatrica o specialistica in idoneo anticipo per consentirne la partecipazione. - ammonire altresì la Sig.ra affinché consenta l'inizio dei Pt_1 pernottamenti del figlio a casa del Padre sin dal prossimo fine settimana di competenza;
- ammonire la Sig.ra affinché provveda ad appore la propria firma sul modulo di autorizzazione al ritiro del figlio dalla Pt_1 scuola da parte della nonna paterna, consentendo al Sig. di potersi avvalere del relativo aiuto nei CP_1 giorni di propria competenza.
Nel merito: rigettarsi le domande tutte avversarie.
Spese di lite rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.12.2024, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
del decreto della Corte di Appello di Brescia n. 308/2023 del 20.4.2023, che regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figlio nato il [...] dalla cessata relazione con R_
. Controparte_1
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e sentite le parti all'udienza del 10.4.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Per quanto qui di interesse, il decreto oggetto di modifica dispone:
- l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre;
- visite del padre il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20.30, nonché a fine settimana alternati il sabato dalle ore 15,30 alle 20,30 il sabato e dalle ore 11 alle 20,30 la domenica;
o a decorrere da giugno 2023, fine settimana alternati dalle ore 12 del sabato alle 20,30 della domenica, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali – orientativamente martedì e venerdì, dall'uscita dalla scuola materna e comunque dalle ore 16, fino alle 20,30;
o a decorrere dal compimento dei tre anni (24 febbraio 2024), fine settimana alternati dalle ore 16 del venerdì alle 20,30 della domenica, sempre un pomeriggio alla settimana dall'uscita dalla scuola materna (o comunque dalle 16) alle 20,30 e, in più, nella settimana in cui il fine settimana starà con la madre, anche un altro pomeriggio dall'uscita dalla scuola materna (o comunque dalle 16) fino alla mattina successiva, con accompagnamento alla scuola materna o a casa della madre in periodo non scolastico;
o periodi di vacanze: nell'estate 2023 – nel periodo tra periodo giugno e settembre 2023- trascorrerà con il padre, oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine R_
settimana di competenza paterna, anche altri quattro fine settimana dalle 10 del sabato pagina 3 di 7 alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2023 trascorrerà con il padre dalle ore
10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio 2024 dalle 10 alle
20,30; nelle vacanze pasquali 2024 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2024 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2024 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori. Dal 2025 R_
trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
- contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Il presente ricorso verte unicamente sulle frequentazioni paterne.
La ricorrente domanda di postergare i pernotti, introducendoli in via graduale da luglio 2025, considerato che nel 2023 e nel 2024 i pernotti, benché previsti nel decreto, non erano stati attuati per volontà dello stesso padre;
allegava altresì che, successivamente alla definitiva diagnosi dell'allergia alimentare da cui è affetto dalla nascita (novembre 2024), il figlio rientrava dall'abitazione R_
paterna con sfoghi allergici, ascrivendo al padre di avergli somministrato un'alimentazione scorretta.
Il resistente confermava l'inattuazione dei pernotti sino a fine 2024, a fronte dell'allora non completo svezzamento del figlio e dell'incertezza sulle modalità di cura e gestione dell'allergia; contesta di avere somministrato al figlio alimenti scorretti;
allega di essersi munito, dal 2025, dei farmaci necessari a fronteggiare l'allergia; deduce infine la continua difficoltà ad attuare le frequentazioni previste nel decreto, a fronte di reiterate indisponibilità della madre nella consegna del figlio, in quanto assopito, con raffreddore o dissenteria.
Reputa preliminarmente il Collegio non necessari ulteriori approfondimenti istruttori (incarico ai
Servizi sociali), a fronte del limitato oggetto del ricorso, nonché del monitoraggio del Servizio già svolto in sede di giudizio di appello, all'esito del quale non è emerso alcun elemento ostativo alle capacità genitoriali del padre, che vive in alloggio adeguato, aiutato -al pari della madre- dai rispettivi genitori (nonna paterna), che svolgono adeguate funzioni vicarianti (cfr. p. 5 decreto C.d.A.1). 1 Il che lavora come operaio nella ditta a conduzione familiare della moglie del fratello, vive con la propria CP_1 madre, descritta dal Servizio Sociale come persona di buon senso e dai toni pacati e l'alloggio è parso adeguato e dotato di spazio per il gioco del bambino. Il è descritto come un uomo concreto e semplice, desideroso di fare parte della CP_1 vita del figlio sempre di più, aspettandosi di poterlo tenere con sé anche a dormire. La relazione del Servizio Sociale conclude evidenziando come l'unico problema pare rappresentato dalla mancanza di comunicazione tra i genitori, entrambi comunque legati al figlio […] il risulta essere stato sempre un padre presente, la non ha mai CP_1 Pt_1 pagina 4 di 7 Premessa pertanto l'idoneità genitoriale di entrambe le parti ed il sopravvenuto svezzamento del figlio, oggi di anni quattro, residuano le seguenti problematiche:
- l'allergia alimentare del figlio: questione da reputarsi oggi superata (o comunque ragionevolmente superabile), a fronte della diagnosi definitiva di novembre 2024, che ha consentito al padre di munirsi, pur non tempestivamente (febbraio 2025), dei farmaci necessari per la cura della malattia quando il figlio è con sé; va altresì positivamente rimarcato che i genitori si confrontano costantemente sulle condizioni del figlio, trasmettendosi dettagliatamente le informazioni di volta in volta necessarie (cfr. doc. 11, 13-17 ricorrente);
- persiste tuttora la convinzione della madre dell'incapacità genitoriale del padre ad occuparsi del figlio per più di poche ore, specie per quanto riguarda la gestione della malattia.
Considerata tale ultima problematica, come detto, superabile, ed a fronte della positiva relazione del Servizio sulla figura paterna, non osta alcun elemento contrario all'introduzione dei pernotti in assenza di ulteriori pregiudizi per il figlio.
Al contrario, reputa il Collegio pregiudizievole per quest'ultimo procrastinare ulteriormente l'introduzione dei pernotti: ad oggi, ha quasi quattro anni ed ha abbondantemente R_
superato il periodo di svezzamento, necessitando pertanto di un maggior coinvolgimento del padre, figura fondamentale per l'attuazione dei pari diritti tra i genitori, in costanza di affidamento condiviso.
- considerato, infine, che frequenti criticità si sono verificate al momento dello scambio del figlio tra i genitori e che i bisogni del figlio addotti dalla madre -pisolino pomeridiano, raffreddore, dissenteria- si reputano ragionevolmente affrontabili anche nel contesto familiare paterno, reputa il Collegio necessario autorizzare sin d'ora il padre al ritiro del figlio da scuola nei giorni di sua spettanza, al precipuo scopo di lenire la conflittualità genitoriale e di garantire una genuina e costante attuazione dei diritti/doveri di frequentazione.
Alla luce di quanto premesso e della necessità di garantire, comunque, una gradualità nell'inserimento dei pernotti, reputa il Collegio:
- autorizzare sin d'ora il padre (ovvero i nonni paterni in caso di impedimento) al ritiro del figlio dall'uscita dell'asilo nei giorni infrasettimanali di sua competenza (martedì e venerdì),
contestato tale circostanza e il fatto che la coppia genitoriale si sia separata quando il figlio aveva pochi mesi non deve rappresentare un elemento tale da impedire che tra padre e figlio si instauri una relazione caratterizzata da frequenza Per_ costante e intensità di rapporti. Inoltre ora ha già compiuto i due anni e a settembre inizierà a frequentare la scuola materna, non sono emersi elementi di inadeguatezza genitoriale del il quale vive con la propria madre che è CP_1 stata descritta dagli operatori sociali come persona pacata e di buon senso sicché la presenza della stessa deve rappresentare un elemento di tranquillità per la Pt_1 pagina 5 di 7 - autorizzare sin d'ora l'inserimento di un pernotto presso il domicilio paterno stabilendo pertanto i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 15.30 alle 20.30 della domenica;
- da settembre 2025, introdurre due ulteriori pernotti nella settimana senza il weekend di competenza del padre, autorizzando quest'ultimo (ovvero i nonni paterni in caso di impedimento) al riaccompagnamento a scuola;
- periodi di vacanze: nell'estate 2025 – nel periodo tra periodo giugno e settembre - R_
trascorrerà con il padre, oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine settimana di competenza paterna, anche altri quattro fine settimana dalle 10 del sabato alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2025 trascorrerà con il padre dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio dalle 10 alle 20,30; nelle vacanze pasquali 2026 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2026 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2026 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori. Dal 2027 trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in R_
estate, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
La particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza, consistente nella inattuazione dei pernotti sino a fine 2024 per concorde volontà delle parti, consentono di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di due terzi.
Le restanti spese seguono la soccombenza della ricorrente, prevalente a fronte dei reiterati ingiustificati ostacoli alle frequentazioni paterne al momento dello scambio del figlio (v. supra), e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi €
1.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria, dedotti due terzi per compensazione parziale), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto della Corte di Appello di Brescia n. 308/2023 del
20.4.2023,
1. autorizza sin d'ora il padre (in caso di impedimento, la nonna paterna) al ritiro del figlio dall'uscita dell'asilo nei giorni infrasettimanali di sua competenza (martedì e venerdì);
pagina 6 di 7 2. autorizza sin d'ora l'inserimento di un pernotto presso il domicilio paterno, stabilendo pertanto i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 15.30 alle 20.30 della domenica;
3. da settembre 2025, introduce due ulteriori pernotti nella settimana senza il weekend di competenza del padre, autorizzando quest'ultimo (in caso di impedimento, la nonna paterna) al riaccompagnamento a scuola;
4. periodi di vacanze: nell'estate 2025 –periodo tra periodo giugno e settembre - trascorrerà R_
con il padre, oltre alla regolamentazione ordinaria e quindi oltre ai fine settimana di competenza paterna, anche altri quattro fine settimana dalle 10 del sabato alle 20,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 2025 trascorrerà con il padre dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 12 del 26 dicembre e l'intero 1 gennaio dalle 10 alle 20,30; nelle vacanze pasquali 2026 potrà trascorrere tre giorni consecutivi col padre comprensivi di pernottamento;
nell'estate 2026 potrà stare dal padre due settimane – suddivise in periodi di una settimana ciascuno – comprensive di pernottamento;
nelle vacanze natalizie 2026 un'intera settimana da concordarsi tra i genitori.
Dal 2027 trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, in estate, da R_
concordarsi tra i genitori entro fine maggio, una settimana nelle vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni nelle vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
5. il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
6. fermo il resto;
7. compensa le spese di lite nella misura di due terzi;
8. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle restanti spese di lite, liquidate in motivazione in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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