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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 631/2021 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 631/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTANZIANO LUCA Parte_1 C.F._1
SERRICCHIO e dall'avv. UGO UBERTONE, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRISTANZIANO LUCA SERRICCHIO
ATTRICE nei confronti di
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GIORGIO CARNEVALI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. GIORGIO CARNEVALI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «come da prima memoria istruttoria, aggiornando l'importo risarcitorio richiesto a titolo di danno non patrimoniale in € 100.794,50 alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano;
insiste per l'ammissione della CTU medico legale» Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di risposta.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il esponendo: che il giorno 1.6.2019, alle ore 22.00, percorreva a piedi il Controparte_1 marciapiede di Viale Leonardo da Vinci (lato Piscina Comunale di ) nel tratto sito tra via del CP_1
Bottagnone e viale Parruccini, quando inciampava in una barra in metallo situata a pochi centimetri da terra, facente parte dello scheletro non segnalato di una pensilina dell'autobus (linea E050) ivi collocata;
che la pensilina era danneggiata, in quanto priva dei pannelli laterali, originariamente previsti e al cui supporto era destinata la barra di metallo nella quale era inciampata;
che il luogo era privo di illuminazione pubblica;
che a causa dell'inciampo cadeva a terra e riportava plurime fratture;
che tali lesioni ne determinavano un'invalidità permanente del 23% e un'invalidità temporanea di 105 giorni
(60 totale e 45 al 50%).
Quindi, invocando la responsabilità dell'ente locale convenuto in qualità di custode, proponeva domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (per la riportata invalidità, per le sofferenze e per la compromissione della propria qualità della vita), per un totale di € 89.060,38, oltre rivalutazione e interessi compensativi. In subordine agiva anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo la colpa del CP_1
per la mancata rimozione della situazione di pericolo costituita dalla pensilina danneggiata.
[...]
Il , costituendosi in giudizio, contestava il fatto storico del sinistro e la relativa Controparte_1 dinamica e negava comunque ogni responsabilità, che attribuiva in via esclusiva alla condotta della danneggiata.
Deduceva in particolare: che il manufatto metallico della pensilina era ben visibile, per le sue dimensioni;
che la situazione di pericolo poteva essere percepita dalla sig.ra e superata attraverso Pt_1
l'adozione delle normali cautele, sicché la caduta era da addebitare al comportamento imprudente dell'attrice.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 23.10.2024.
*****
Parte attrice ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danno causato da cose in custodia.
Principiando dalla seconda domanda, va ricordato che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (cfr. Cass. 15384/2006; 858/2008; 4476/2011; 27724/2018) la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, essendo basata solo sulla relazione di fatto intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, e non anche su una valutazione del comportamento colposo del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Si è parlato al riguardo di responsabilità tipologica, proprio per evidenziare come l'individuazione della categoria di responsabili sia effettuata in astratto dal legislatore, sicché all'interprete spetta soltanto verificare l'appartenenza in concreto a quel dato tipo.
pagina 2 di 6 Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
È noto infatti, che secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante (elaborato soprattutto nel settore penale, che più si è occupato dello studio del nesso di causalità) il fortuito è inquadrato su un piano meramente materiale: in particolare, partendo dal concetto di serie causale adeguata e dalla nozione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”, si è giunti a definire il fortuito come fattore interruttivo della regolarità causale e quindi come elemento che esclude il nesso eziologico.
Deve di conseguenza ritenersi che allorquando il legislatore ha previsto come clausola liberatoria solamente il caso fortuito, ha inteso costruire l'intera fattispecie su un piano meramente materiale, togliendo ogni rilevanza alla condotta del custode, il quale risponderà dei danni cagionati dalla cosa anche nell'ipotesi in cui abbia osservato la massima diligenza.
Alla luce di tali premesse, i presupposti dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. possono rinvenirsi: 1) nella esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
2) nella sussistenza di un rapporto materiale di custodia tra il responsabile e la cosa stessa.
In relazione a questo secondo elemento è bene osservare che per custode del bene deve intendersi non chi ha con la res una relazione meramente giuridica (es. il proprietario), bensì colui che ha l'effettiva possibilità di esercitare il governo sulla cosa, ossia chi ha il potere di controllare il bene, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 15384/2006).
Quanto al primo elemento (il nesso di causalità), non può non sottolinearsi che esso assume un'importanza centrale nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia e merita pertanto alcune considerazioni preliminari, anche in tema di riparto dell'onere probatorio.
Va infatti ricordato che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito e tuttavia tale affermazione necessita di precisazioni sia con riguardo al ruolo che assumono in materia le presunzioni, sia con riguardo all'individuazione di ciò che rientra nel caso fortuito.
Appare innanzitutto opportuno evidenziare che la pericolosità, intesa quale idoneità di una cosa a produrre danno, costituisce elemento di fatto dal quale è possibile inferire – in forza di un ragionamento presuntivo (e unitamente all'ulteriore elemento di fatto dell'effettivo verificarsi del danno e della natura di questo) – l'attribuzione causale del danno alla res.
In proposito devono essere distinte due diverse ipotesi, ossia quella in cui il danno sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) e quella in cui la cosa sia di per sé statica e inerte e richieda, per la produzione del danno, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa medesima.
pagina 3 di 6 Nel primo caso (dinamismo intrinseco) la pericolosità della cosa si manifesta proprio attraverso la sua natura dinamica, sicché non occorrono ulteriori allegazioni (e prove) a sostegno della stessa e l'onere probatorio gravante sull'attore potrà ritenersi soddisfatto con la dimostrazione che il danno è stato provocato dal dinamismo della cosa (ad esempio che l'ustione sia effetto dello scoppio della caldaia).
Viceversa, nel secondo caso (quello della res statica e inerte) occorre allegare e dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, che consenta di presumere che l'evento sia stato determinato dalla cosa e non dalla condotta del danneggiato che della cosa faceva utilizzo (cfr.
Cass. n. 2660 del 2013 : «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.»)
Va poi ricordato che la condotta del danneggiato rientra certamente nell'ambito del caso fortuito e costituisce pertanto elemento potenzialmente idoneo a interrompere la serie causale. Sicché, quando «la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584, richiamata anche da Cass. 18167/2014 e da Cass. 4661/2015; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811).
In questo senso rileva il concetto di prevedibilità – intesa come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo – in quanto, laddove essa sussista, per essere il pericolo ben visibile, il principio di autoresponsabilità impone al soggetto che entra in contatto con la cosa di tenere un comportamento connotato da un grado maggiore di attenzione, di modo che, laddove tale attenzione non venga prestata, egli risulta in colpa e la sua condotta colpevole vale ad interrompere il nesso di causalità tutte le volte in cui, postulando una condotta attenta e prudente, si potrebbe escludere, sulla base di un giudizio controfattuale, il determinarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919, e Cass. 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
Sotto tale profilo assume rilievo anche la destinazione della cosa, in quanto integra certamente il caso fortuito l'imprudenza del danneggiato che faccia un improprio utilizzo della cosa (cfr. Cass. n. 24804/2008; n. 13337/2000), trattandosi di condotta che, per la sua eccezionalità, non si inserisce nella serie causale.
*****
pagina 4 di 6 In disparte i dubbi circa l'attendibilità dei testi – i quali si sono tutti limitati a confermare i capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, senza fornire elementi che consentano di apprezzare la genuinità di quanto da loro riferito – deve escludersi, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta e la pensilina di proprietà dell'ente locale convenuto.
Dalle fotografie in atti (doc. 2 e 3 allegati alla citazione;
doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) si evince che la pensilina presente sul luogo del sinistro ha una struttura in metallo sostenuta da quattro pali e sormontata da una volta a botte con copertura in plexiglass;
i pali sono collegati fra loro, alle estremità superiore e inferiore, da delle sbarre in metallo che compongono, con i pali medesimi, tre cornici (su tutti i lati tranne quello frontale) dentro le quali originariamente dovevano trovarsi dei pannelli.
Si tratta di una comune pensilina del circuito del trasporto pubblico mediante autobus, ubicata in una delle fermate della rete, debitamente segnalata dai cartelli posti sul palo ad essa adiacente.
Le dimensioni del manufatto certamente consentono di escludere che esso possa non essere stato visto e riconosciuto dall'attrice.
Ciò posto, deve osservarsi che le pensiline poste alle fermate degli autobus non sono destinate all'attraversamento da parte dei pedoni che transitano sul marciapiede, quanto piuttosto allo stazionamento dei viaggiatori in attesa del pullman. In effetti la parte di marciapiede destinata alla percorrenza dei pedoni è con evidenza quella antistante la pensilina, la quale risulta di ampiezza tale da consentire comodamente il passaggio delle persone. Del resto, le fiancate laterali della pensilina – come riconosciuto dalla stessa attrice – sono normalmente chiuse da pannelli che ne rendono impossibile l'attraversamento.
Risulta dunque evidente che la condotta dell'attrice, la quale decideva di passare attraverso lo spazio lasciato libero dal pannello rimosso, è una condotta anomala, che vale a interrompere il nesso di causalità.
Sotto altro profilo si osserva che il passaggio attraverso il detto varco, oltre che disagevole per la ridotta distanza esistente tra i pali, si presentava come pericoloso in considerazione della possibilità che vi fossero rimasti frammenti del pannello originariamente presente. Inoltre, doveva essere visibile anche la barra di metallo su cui è inciampata l'attrice, in quanto sebbene non vi fossero lampioni sul marciapiede su cui insisteva la pensilina (come riferito dai testi confermando il capitolo 5 di cui all'atto di citazione), ve ne erano su quello frontistante, come documentato dalla fotografia depositata sub doc.
2 del fascicolo attoreo.
Il pericolo poi era certamente evitabile, ben potendo la sig.ra transitare sulla parte del Pt_1 marciapiede a ciò precipuamente destinata.
Al riguardo non può condividersi l'affermazione (contenuta a pag. 11 della citazione) per cui la presenza di un gruppo numeroso di pedoni avrebbe giustificato il passaggio di alcuni di essi attraverso lo scheletro della pensilina, dal momento che una condotta prudente avrebbe richiesto all'attrice semplicemente di attendere il passaggio dei pedoni che la precedevano per poi transitare comodamente nella sede a ciò deputata.
pagina 5 di 6 In conclusione, la percepibilità del pericolo – per essere lo scheletro della pensilina ben riconoscibile e dunque ben chiaro che quella parte di marciapiede non era destinata al passaggio – e la sua evitabilità
(passando sul tratto di marciapiede antistante la pensilina) portano dunque ad affermare che il sinistro sia stato determinato non dalla cosa, bensì dalla condotta imprudente della danneggiata.
La provata interruzione del nesso di causalità tra la cosa e il fatto conduce dunque al rigetto della domanda di risarcimento del danno da cose in custodia.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità colpevole, atteso che le valutazioni innanzi esposte per escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta e la pensilina consentono di escludere altresì ogni relazione eziologica tra la detta caduta e la condotta di omesso ripristino della pensilina danneggiata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione;
valore della controversia pari a
€ 89.060,38, determinato in relazione alla misura del risarcimento richiesto;
tutte le fasi a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande;
Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 27 febbraio 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 6 di 6
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 631/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTANZIANO LUCA Parte_1 C.F._1
SERRICCHIO e dall'avv. UGO UBERTONE, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRISTANZIANO LUCA SERRICCHIO
ATTRICE nei confronti di
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GIORGIO CARNEVALI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. GIORGIO CARNEVALI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «come da prima memoria istruttoria, aggiornando l'importo risarcitorio richiesto a titolo di danno non patrimoniale in € 100.794,50 alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano;
insiste per l'ammissione della CTU medico legale» Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di risposta.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il esponendo: che il giorno 1.6.2019, alle ore 22.00, percorreva a piedi il Controparte_1 marciapiede di Viale Leonardo da Vinci (lato Piscina Comunale di ) nel tratto sito tra via del CP_1
Bottagnone e viale Parruccini, quando inciampava in una barra in metallo situata a pochi centimetri da terra, facente parte dello scheletro non segnalato di una pensilina dell'autobus (linea E050) ivi collocata;
che la pensilina era danneggiata, in quanto priva dei pannelli laterali, originariamente previsti e al cui supporto era destinata la barra di metallo nella quale era inciampata;
che il luogo era privo di illuminazione pubblica;
che a causa dell'inciampo cadeva a terra e riportava plurime fratture;
che tali lesioni ne determinavano un'invalidità permanente del 23% e un'invalidità temporanea di 105 giorni
(60 totale e 45 al 50%).
Quindi, invocando la responsabilità dell'ente locale convenuto in qualità di custode, proponeva domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (per la riportata invalidità, per le sofferenze e per la compromissione della propria qualità della vita), per un totale di € 89.060,38, oltre rivalutazione e interessi compensativi. In subordine agiva anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo la colpa del CP_1
per la mancata rimozione della situazione di pericolo costituita dalla pensilina danneggiata.
[...]
Il , costituendosi in giudizio, contestava il fatto storico del sinistro e la relativa Controparte_1 dinamica e negava comunque ogni responsabilità, che attribuiva in via esclusiva alla condotta della danneggiata.
Deduceva in particolare: che il manufatto metallico della pensilina era ben visibile, per le sue dimensioni;
che la situazione di pericolo poteva essere percepita dalla sig.ra e superata attraverso Pt_1
l'adozione delle normali cautele, sicché la caduta era da addebitare al comportamento imprudente dell'attrice.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 23.10.2024.
*****
Parte attrice ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danno causato da cose in custodia.
Principiando dalla seconda domanda, va ricordato che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (cfr. Cass. 15384/2006; 858/2008; 4476/2011; 27724/2018) la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, essendo basata solo sulla relazione di fatto intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, e non anche su una valutazione del comportamento colposo del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Si è parlato al riguardo di responsabilità tipologica, proprio per evidenziare come l'individuazione della categoria di responsabili sia effettuata in astratto dal legislatore, sicché all'interprete spetta soltanto verificare l'appartenenza in concreto a quel dato tipo.
pagina 2 di 6 Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
È noto infatti, che secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante (elaborato soprattutto nel settore penale, che più si è occupato dello studio del nesso di causalità) il fortuito è inquadrato su un piano meramente materiale: in particolare, partendo dal concetto di serie causale adeguata e dalla nozione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”, si è giunti a definire il fortuito come fattore interruttivo della regolarità causale e quindi come elemento che esclude il nesso eziologico.
Deve di conseguenza ritenersi che allorquando il legislatore ha previsto come clausola liberatoria solamente il caso fortuito, ha inteso costruire l'intera fattispecie su un piano meramente materiale, togliendo ogni rilevanza alla condotta del custode, il quale risponderà dei danni cagionati dalla cosa anche nell'ipotesi in cui abbia osservato la massima diligenza.
Alla luce di tali premesse, i presupposti dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. possono rinvenirsi: 1) nella esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
2) nella sussistenza di un rapporto materiale di custodia tra il responsabile e la cosa stessa.
In relazione a questo secondo elemento è bene osservare che per custode del bene deve intendersi non chi ha con la res una relazione meramente giuridica (es. il proprietario), bensì colui che ha l'effettiva possibilità di esercitare il governo sulla cosa, ossia chi ha il potere di controllare il bene, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 15384/2006).
Quanto al primo elemento (il nesso di causalità), non può non sottolinearsi che esso assume un'importanza centrale nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia e merita pertanto alcune considerazioni preliminari, anche in tema di riparto dell'onere probatorio.
Va infatti ricordato che incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito e tuttavia tale affermazione necessita di precisazioni sia con riguardo al ruolo che assumono in materia le presunzioni, sia con riguardo all'individuazione di ciò che rientra nel caso fortuito.
Appare innanzitutto opportuno evidenziare che la pericolosità, intesa quale idoneità di una cosa a produrre danno, costituisce elemento di fatto dal quale è possibile inferire – in forza di un ragionamento presuntivo (e unitamente all'ulteriore elemento di fatto dell'effettivo verificarsi del danno e della natura di questo) – l'attribuzione causale del danno alla res.
In proposito devono essere distinte due diverse ipotesi, ossia quella in cui il danno sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) e quella in cui la cosa sia di per sé statica e inerte e richieda, per la produzione del danno, che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa medesima.
pagina 3 di 6 Nel primo caso (dinamismo intrinseco) la pericolosità della cosa si manifesta proprio attraverso la sua natura dinamica, sicché non occorrono ulteriori allegazioni (e prove) a sostegno della stessa e l'onere probatorio gravante sull'attore potrà ritenersi soddisfatto con la dimostrazione che il danno è stato provocato dal dinamismo della cosa (ad esempio che l'ustione sia effetto dello scoppio della caldaia).
Viceversa, nel secondo caso (quello della res statica e inerte) occorre allegare e dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, che consenta di presumere che l'evento sia stato determinato dalla cosa e non dalla condotta del danneggiato che della cosa faceva utilizzo (cfr.
Cass. n. 2660 del 2013 : «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.»)
Va poi ricordato che la condotta del danneggiato rientra certamente nell'ambito del caso fortuito e costituisce pertanto elemento potenzialmente idoneo a interrompere la serie causale. Sicché, quando «la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584, richiamata anche da Cass. 18167/2014 e da Cass. 4661/2015; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811).
In questo senso rileva il concetto di prevedibilità – intesa come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo – in quanto, laddove essa sussista, per essere il pericolo ben visibile, il principio di autoresponsabilità impone al soggetto che entra in contatto con la cosa di tenere un comportamento connotato da un grado maggiore di attenzione, di modo che, laddove tale attenzione non venga prestata, egli risulta in colpa e la sua condotta colpevole vale ad interrompere il nesso di causalità tutte le volte in cui, postulando una condotta attenta e prudente, si potrebbe escludere, sulla base di un giudizio controfattuale, il determinarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919, e Cass. 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
Sotto tale profilo assume rilievo anche la destinazione della cosa, in quanto integra certamente il caso fortuito l'imprudenza del danneggiato che faccia un improprio utilizzo della cosa (cfr. Cass. n. 24804/2008; n. 13337/2000), trattandosi di condotta che, per la sua eccezionalità, non si inserisce nella serie causale.
*****
pagina 4 di 6 In disparte i dubbi circa l'attendibilità dei testi – i quali si sono tutti limitati a confermare i capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, senza fornire elementi che consentano di apprezzare la genuinità di quanto da loro riferito – deve escludersi, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta e la pensilina di proprietà dell'ente locale convenuto.
Dalle fotografie in atti (doc. 2 e 3 allegati alla citazione;
doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) si evince che la pensilina presente sul luogo del sinistro ha una struttura in metallo sostenuta da quattro pali e sormontata da una volta a botte con copertura in plexiglass;
i pali sono collegati fra loro, alle estremità superiore e inferiore, da delle sbarre in metallo che compongono, con i pali medesimi, tre cornici (su tutti i lati tranne quello frontale) dentro le quali originariamente dovevano trovarsi dei pannelli.
Si tratta di una comune pensilina del circuito del trasporto pubblico mediante autobus, ubicata in una delle fermate della rete, debitamente segnalata dai cartelli posti sul palo ad essa adiacente.
Le dimensioni del manufatto certamente consentono di escludere che esso possa non essere stato visto e riconosciuto dall'attrice.
Ciò posto, deve osservarsi che le pensiline poste alle fermate degli autobus non sono destinate all'attraversamento da parte dei pedoni che transitano sul marciapiede, quanto piuttosto allo stazionamento dei viaggiatori in attesa del pullman. In effetti la parte di marciapiede destinata alla percorrenza dei pedoni è con evidenza quella antistante la pensilina, la quale risulta di ampiezza tale da consentire comodamente il passaggio delle persone. Del resto, le fiancate laterali della pensilina – come riconosciuto dalla stessa attrice – sono normalmente chiuse da pannelli che ne rendono impossibile l'attraversamento.
Risulta dunque evidente che la condotta dell'attrice, la quale decideva di passare attraverso lo spazio lasciato libero dal pannello rimosso, è una condotta anomala, che vale a interrompere il nesso di causalità.
Sotto altro profilo si osserva che il passaggio attraverso il detto varco, oltre che disagevole per la ridotta distanza esistente tra i pali, si presentava come pericoloso in considerazione della possibilità che vi fossero rimasti frammenti del pannello originariamente presente. Inoltre, doveva essere visibile anche la barra di metallo su cui è inciampata l'attrice, in quanto sebbene non vi fossero lampioni sul marciapiede su cui insisteva la pensilina (come riferito dai testi confermando il capitolo 5 di cui all'atto di citazione), ve ne erano su quello frontistante, come documentato dalla fotografia depositata sub doc.
2 del fascicolo attoreo.
Il pericolo poi era certamente evitabile, ben potendo la sig.ra transitare sulla parte del Pt_1 marciapiede a ciò precipuamente destinata.
Al riguardo non può condividersi l'affermazione (contenuta a pag. 11 della citazione) per cui la presenza di un gruppo numeroso di pedoni avrebbe giustificato il passaggio di alcuni di essi attraverso lo scheletro della pensilina, dal momento che una condotta prudente avrebbe richiesto all'attrice semplicemente di attendere il passaggio dei pedoni che la precedevano per poi transitare comodamente nella sede a ciò deputata.
pagina 5 di 6 In conclusione, la percepibilità del pericolo – per essere lo scheletro della pensilina ben riconoscibile e dunque ben chiaro che quella parte di marciapiede non era destinata al passaggio – e la sua evitabilità
(passando sul tratto di marciapiede antistante la pensilina) portano dunque ad affermare che il sinistro sia stato determinato non dalla cosa, bensì dalla condotta imprudente della danneggiata.
La provata interruzione del nesso di causalità tra la cosa e il fatto conduce dunque al rigetto della domanda di risarcimento del danno da cose in custodia.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità colpevole, atteso che le valutazioni innanzi esposte per escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta e la pensilina consentono di escludere altresì ogni relazione eziologica tra la detta caduta e la condotta di omesso ripristino della pensilina danneggiata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione;
valore della controversia pari a
€ 89.060,38, determinato in relazione alla misura del risarcimento richiesto;
tutte le fasi a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande;
Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 27 febbraio 2025
Il giudice
Gaia Muscato
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