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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE FALLIMENTARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
- Giorgia Maria Ricotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.77-1/ 2025, pro- posta dai coniugi , nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
, residente in [...]; e C.F._1 [...]
, nata a [...], il [...], (C.F CP_1 [...]
), residente in [...]; C.F._2 ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza dei debitori;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, re- lativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca;
Ritenuto che
, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli sti- pendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimet- tendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di nego- ziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminu- zione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione origina- ria;
Rilevato che i debitori hanno illustrato di essere proprietari dell'autoveicolo modello Lan- cia Ypsilon targata FJ623JJ, attualmente gravato da fermo amministrativo, di cui i ricor- renti richiedono il mantenimento in possesso in quanto bene necessario agli stessi a re- carsi presso i rispettivi luoghi di lavoro.
Ritenuto che
nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì “le cose che non possono essere pignorate per disposi- zione di legge”. Nel caso di specie all'autovettura sopra menzionata, utilizzata dai ricor- renti quale bene strumentale per esigenze di assistenza familiare e per la produzione di reddito, debba essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, le stesse, salvo che per manifesta infruttuosità, dovranno essere oggetto di liquidazione e il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio.
Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per la vita quotidiana dei de- bitori - in quanto bene necessario agli stessi a recarsi presso i rispettivi luoghi di lavoro –
, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 let. e) CCII per consentire che di tale bene i debitori non siano immediatamente spossessati e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della proce- dura;
diversamente, non può essere accolta la richiesta di sospensione del fermo ammini- strativo da cui la predetta autovettura risulta gravata. verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49, 65, 270 CCII,
- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di CP
, nato a [...], il [...], (C.F.
[...] C.F._1 sidente in Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo n. 19; e , nata Controparte_3
a Viareggio (LU), il 30/12/1962, (C.F ), residente in [...]
- nomina giudice delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
- nomina liquidatore il Dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al pas- sivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga nel rispetto delle previsioni dell'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da copia del contratto di lavoro subordinato e da copia delle ultime tre buste paga, e di ogni altro utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. b).
Manda la Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Giorgia Maria Ricotti
Il Presidente
Giacomo Lucente