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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 35696/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35696 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019 posta in deliberazione con ordinanza del 23/09/2024 ex art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; tra in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via di Pietra n. 26, presso lo studio degli avv.ti Claudio
Giordano e Daniela Jouvenal, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente con l'avv.
Daniele Messina giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice;
e
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati in Roma, Via Principessa Controparte_1
Clotilde n. 7, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Varrenti e Valentino Vescio di Martirano che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale:
Pag. 1 a 9 1) accertare e dichiarare la sussistenza del motivo di recesso ex art. 2473 di dalla società Pt_1 per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimità del recesso esercitato da parte attrice in data 01.08.2017;
2) conseguentemente, condannare –previa nomina di un esperto ex art. 2473, Controparte_1 co. 3, c.c. (o comunque previa disposizione di C.T.U.), chiamato a determinare il valore della quota per cui ha esercitato il recesso dalla società – alla corresponsione Parte_1 Controparte_1 in favore di del valore che verrà accertato nel corso del giudizio, da quantificarsi in Euro Pt_1
478.458, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, quale Prezzo di
Recesso, somma a cui deve essere necessariamente aggiunta la differenza pro-quota tra il valore effettivo di mercato al 1° agosto 2017 degli immobili retrocessi nella proprietà di e CP_1 il valore convenzionale degli stessi concordato dalle parti in € 1.000.000 ai soli fini della partita di giro costituita dal trasferimento di tali immobili nell'ambito del trasferimento della Contr partecipazione totalitaria in della loro retrocessione a , al netto degli acconti CP_1 già ricevuti, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a decorrere dal 1 febbraio 2018 sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, per le ragioni esposte in narrativa e previo accertamento delle rispettive responsabilità, e/o e/o e/o Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
anche in solido tra loro, al ristoro dei danni derivati a per effetto del
[...] Parte_1 perfezionamento dell'Operazione di cui in narrativa, ciò nella misura di € 1.218.909 (un milione duecentodiciottomila novecento nove) e/o comunque per quella che risulterà a seguito della espletanda C.T.U. contabile di cui si richiede sin d'ora la ammissione, ed a quelle relative all'accertamento dei fatti e rivalutazione ed interessi moratori. Con vittoria di spese.”
Per la convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Controparte_6 domanda, eccezione e deduzione:
1) respingere perché inammissibili, prive dei necessari requisiti di legittimazione attiva e passiva
o comunque infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova, tutte le domande avversarie;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di per lite temeraria, ai sensi dell'Art. 96, CP_7
Contr I, II e III comma c.p.c. e condannare quest'ultima al pagamento in favore della CP_1
a titolo di risarcimento danni, della somma ritenuta di legge e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;
Pag. 2 a 9 3) in via istruttoria, respingere, in quanto inammissibile, la richiesta di CTU avanzata dall'attrice;
4) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
unitamente agli amministratori di quest'ultima Sig.ri e , nonché i suoi
[...] CP_2 CP_3 soci Sig.ri e al fine di ottenere l'accertamento del perfezionamento del CP_4 CP_5 proprio recesso dalla società l'accertamento della responsabilità dei convenuti Parte_1 persone fisiche ai sensi dell'art. 2476 c.c. e la conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento del danno asseritamente patito come conseguenza delle condotte illecite censurate.
A supporto delle proprie domande l'attrice deduceva:
- di aver acquistato il 9,17% del capitale sociale di e che, al momento CP_1 dell'acquisto, quest'ultima avrebbe detenuto il 100% delle azioni di a quale, CP_6
Contr a sua volta, avrebbe controllato le altre società operative del gruppo
- che, successivamente, avrebbe iniziato a “cercare finanziatori” per far CP_1 fronte all'espansione dell'attività, alla necessità di stare sul mercato e ai costi inevitabilmente connessi con le esigenze di mantenere sempre ai più alti livelli lo sviluppo tecnologico dei servizi proposti;
- che, nel novembre 2016, tutti i soci di inclusa avrebbero CP_1 Parte_1 sottoscritto una lettera di intenti (di seguito, breviter, “LOI”) a mezzo della quale la compagine sociale avrebbe manifestato una sostanziale disponibilità ad addivenire alla cessione, in blocco, delle rispettive quote della a beneficio della Controparte_1 [...] dietro pagamento di un corrispettivo complessivamente pari ad € CP_8
8.300.000,00;
- di aver accidentalmente appreso che il 4 luglio 2017 previa delibera del CP_1
Cont suo CdA, avrebbe ceduto a l'intera partecipazione detenuta dalla holding stessa in Contr
- che tale operazione sarebbe stata (a) “ben diversa, considerati i valori e le modalità, rispetto a quella originariamente ipotizzata”, (b) “realizzata senza il preventivo assenso di tutti i soci” e (c) tale da “comporta[re] una sostanziale modifica dell'oggetto sociale”;
- di avere, pertanto, comunicato il recesso il 01/08/2017 e chiesto il rimborso della propria quota;
Pag. 3 a 9 - che all'assemblea dei soci del 3 agosto 2017, alla quale non ha partecipato, gli Pt_1 altri soci avrebbero contestato all'unanimità la legittimità del recesso della prima, negandole la liquidazione della quota;
- di aver avviato, dopo il recesso, delle trattative per la cessione della propria partecipazione in che, tuttavia, non sarebbero andate in porto;
CP_1
- che, nelle assemblee successive, sarebbero state deliberate distribuzioni di riserve e/o Contr divisioni del corrispettivo della cessione di anche in favore di , che Pt_1 avrebbe trattenuto i relativi importi “in conto liquidazione quota”;
- che, peraltro, la cessione delle quote della arebbe avvenuta oggettivamente CP_6 antieconomiche per la , con conseguente danno patrimoniale del quale chiedeva CP_1 il risarcimento in proprio.
Con autonoma comparsa di costituzione si costituivano gli odierni convenuti, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti in atti.
All'udienza del 26/04/2022 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, successivamente assunta con sentenza non definitiva, n. 17673/2022., la quale rigettava l'azione di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori convenuti.
Con ordinanza, emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio tra le sole e e per l'espletamento di consulenza Pt_1 CP_1 tecnica finalizzata a determinare il valore della quota della appartenente alla socia receduta.
Con ordinanza del 23/09/2024 la causa, istruita a mezzo di ctu, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto premesso che con la su richiamata sentenza non definitiva questo Tribunale ha respinto la domanda di responsabilità formulata ai sensi dell'art. 2476 c.c. dalla parte attrice nei confronti dei soci ed amministratori della CP_1
Va altresì premesso che, di contro, è stato ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla medesima attrice in data 01/08/2017, posto che, in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza anche di questo di Tribunale, ai quali si è inteso dare continuità, è stata ravvisata la sussistenza del presupposto legittimante il recesso, contemplato dall'art. 2473, comma 1, c.c. a mente del quale “in ogni caso il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società (…) e al compimento di operazioni che
Pag. 4 a 9 comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo”.
In particolare, scrutinate le clausole trasfuse nello statuto della società disciplinanti l'oggetto sociale della medesima, questo Tribunale ha ritenuto che l'operazione di cessione dell'unico asset di proprietà della stessa - costituito dal 100% del capitale sociale della la quale, CP_6
a sua volta, era socia totalitaria di diverse società operative), con conservazione dei soli beni immobili, dei quali quest'ultima era proprietaria, - avrebbe comportato un mutamento sostanziale dell'oggetto sociale, posto che in tal modo la sarebbe passata Controparte_1 dall'essere una società titolare del capitale sociale di un'altra società e, per il tramite di quest'ultima, controllante di un cospicuo numero di società operative, all'essere una società deputata alla mera gestione di un patrimonio immobiliare, potenzialmente produttivo di redditi da locazione a terzi. Nell'anzidetta sentenza non definitiva è stato altresì posto in evidenza che
“Trattasi, a ben vedere, di una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, specie ove si consideri che dalla lettura dello statuto sociale emerge che la holding aveva per oggetto lo svolgimento delle attività di “assunzione di partecipazioni in altre società […]; il coordinamento tecnico- amministrativo delle società del gruppo di appartenenza […], la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente in favore delle società controllanti e/o controllate e/o collegate;
la prestazione alle imprese di servizi di assistenza gestionale, studio e registrazione di marchi e brevetti […]” e che la predetta società avrebbe potuto “compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali” “purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa
e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale”.
Dalla lettura coordinata delle predette disposizioni statuarie si evince, per un verso, che l'oggetto sociale della fosse quello tipico delle holding, sostanzialmente consistente nella Controparte_1 gestione e nel coordinamento, in via diretta o indiretta, di altre società operative e che, sotto altro profilo, le operazioni immobiliari, fossero sostanzialmente estranee all'oggetto sociale e, in quanto tali, ammesse a condizione che non costituissero attività prevalente della stessa e che fossero strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.
Dunque, la decisione del C.d.a. di dismettere definitivamente le quote della conservando CP_6 la sola proprietà dei beni immobili di quest'ultima, va intesa come sostanzialmente modificativa dell'oggetto sociale della società cedente.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che detta operazione non si pone nel solco di una più ampia riorganizzazione del gruppo imprenditoriale fino ad allora facente capo alla (in astratto CP_1 compatibile con l'oggetto sociale, qualora tesa a perpetuare la gestione, seppure sulla base di diversi equilibri, di una o più società terze), essendo piuttosto finalizzata, per ammissione degli
Pag. 5 a 9 stessi convenuti, ad arrestare le perdite operative della esentando al contempo i soci CP_1 dall'obbligo di ricapitalizzare la Società e conseguendo, al contempo, un corrispettivo per la cessione della stessa”.
Orbene, ribaditi, seppur succintamente, i motivi che hanno determinato l'affermazione della legittimità del recesso operato dalla si è reso di conseguenza necessario, per Parte_1 procedere alla determinazione del valore della quota da liquidare in favore dell'attrice,
l'espletamento di ctu di natura contabile facendo applicazione dei dettami di cui all'art. 2473, comma 3, c.c. in base al quale “i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”, momento nella specie individuato nella data del 01/08/2017.
A tal fine il nominato esperto nel condurre l'analisi demandatagli, ha prospettato due ipotesi di Contr stima del valore di a seconda della metodologia valutativa ritenuta più consona.
Una prima ipotesi è stata formulata utilizzando, come metodo primario, quello dei multipli, ossia una tecnica valutativa che “comporta la determinazione del valore dell'azienda attraverso il prodotto, fra un determinato moltiplicatore e una performance della società (es. le vendite o il profitto prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali –
EBITDA) al cui risultato viene sottratto il valore dell'indebitamento finanziario netto” (cfr. CTU pag. 10).
Facendo applicazione di tale criterio, sulla scorta dei dati contabili ricavabili dalla documentazione in atti, il CTU ha inteso stimare il valore della in un range che va CP_1 da € 21,12 mln (valore ottenuto applicando il multiplo EV/EBITDA) ad € 30,09 mln (applicando il metodo EV/Sales).
Lo stesso ausiliario del Giudice ha poi prospettato, in alternativa, una seconda ipotesi di stima, in concreto ricavabile mediante l'applicazione del metodo finanziario, da intendersi come
“somma algebrica del valore attuale dei flussi attesi per il periodo di previsione esplicita del
Business Plan, del valore attuale della “perpetuity” (terminal value) e del valore della posizione finanziaria netta del Gruppo. I relativi flussi di cassa previsionali sono stati attualizzati a un wacc pari al 9,8%.”.
Ebbene, facendo applicazione di tale metodo, tenuto conto degli elementi informativi, delle assunzioni e dei parametri valutativi illustrati nell'elaborato, il valore di AMS alla data di riferimento è stata determinata dal CTU in una misura pari a € 22,09 mln.
Pag. 6 a 9 Pertanto, atteso che la , al momento del proprio recesso, era titolare di una quota di Pt_1 partecipazione del valore pari al 9,17% del capitale sociale, si otterrebbe una stima di tale quota in misura pari:
- ad un importo compreso tra € 1,94 mln ed € 2,76 mln in caso di applicazione del metodo diretto dei multipli;
- ad un importo pari ad € 2,03 mln in caso di applicazione del metodo finanziario.
Infine, lo stesso ausiliario ha rappresentato che le informazioni assunte sono principalmente riferibili al Business Plan quinquennale (2016 – 2020) licenziato dalla società ad ottobre 2016
e che la valutazione è stata sviluppata con i dati e le prospettive aziendali alla data di riferimento;
quindi, non condizionata, se non in minima misura, dai risultati conseguiti ex post nel periodo 2017-2020. Pertanto, al fine approssimare il valore di stima in misura quanto più vicina possibile all'effettivo valore di mercato della quota di ha ritenuto fosse Controparte_1 comunque opportuno prendere come riferimento il valore minimo ottenuto mediante l'applicazione metodo diretto dei multipli (€ 1,94 mln), diminuito del 10% per potenziali passività (claim) a seguito di due diligence più ponderate.
Tali considerazioni sono state sottoposte ad osservazioni critiche da parte dei consulenti nominati da entrambe le parti in causa.
In particolare, la a censurato la decisione del CTU nella parte in cui lo stesso, Controparte_1 pur prendendo a riferimento la data di dichiarazione di recesso (01/08/2017) ha ritenuto di dover sterilizzare la situazione contabile di riferimento degli effetti che hanno determinato il recesso, ovvero della cessione della partecipazione in CP_6
Detta scelta metodologica è stata giustificata dal consulente nel proprio elaborato ritenuendo che l'art. 2473 c.c., «limitandosi a fare riferimento al valore di mercato della partecipazione, senza fornire indicazioni in merito a principi o approcci valutativi utilizzabili ai fini della sua determinazione per consolidata prassi comune, deve essere interpolato con le disposizioni previste dallo stesso codice civile in materia di società per azioni, con particolare riferimento all'art. 2437 ter c.c. Il predetto articolo, al terzo comma, prevede che il “valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso” Da ciò si deduce che la stima del valore di liquidazione delle quote di partecipazione dei soci recedenti deve essere effettuata considerando la situazione della società (pur se riferita ai prezzi di borsa delle imprese quotate) osservata nel periodo antecedente la data dell'evento che legittima il recesso. Ne deriva,
Pag. 7 a 9 pertanto, che la valutazione deve escludere tutti gli effetti che tale evento può avere prodotto sul valore attribuibile alla società.» (cfr. CTU pag. 4).
Tuttavia, il Collegio ritiene di non poter condividere le considerazioni operate dal CTU in ordine all'applicabilità in via analogica, in tema di società a responsabilità limitata, dell'art. 2437 ter co.3 c.c., nella parte in cui detta disposizione prevede che “il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”.
Ed invero, è lo stesso legislatore a prevedere che siffatta disposizione trovi applicazione con specifico riferimento alla liquidazione di una specifica tipologia di azioni, quali quelle quotate in mercati regolamentati.
Dunque, non appare predicabile un'applicazione analogica della stessa disposizione con riferimento alla liquidazione di quote di società a responsabilità limitata, ciò a maggior ragione ove si consideri, per un verso, il riconoscimento della piena autonomia dei diversi modelli societari a seguito della riforma del 2003 e, per altro verso, che in tema di società a responsabilità il legislatore statuisce a chiare lettere che la liquidazione della quota debba avvenire al valore di mercato da attualizzare “al momento della dichiarazione di recesso”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato dal CTU, il valore della quota della socia receduta non può essere sterilizzato degli effetti prodotti dalla cessione della partecipazione in in quanto avvenuta un mese prima dell'esercizio del diritto di CP_6 recesso.
Pertanto, ai fini della valutazione della quota, deve farsi riferimento al valore alternativo, prospettato dal CTU a pag. 22 dell'elaborato, nella parte in cui ha rappresentato che, ove si dovesse liquidare la quota dell'attrice tenendo conto degli effetti della vendita della partecipazione in “il patrimonio netto alla data del recesso è di € 3.613.020,29, che CP_6 rettificato di un claim di € 265.000,00 (emerso successivamente alla cessione) si modificherebbe ad € 3.348.020,29 (3.613.020,29 – 265.000,00). Di conseguenza, la quota di competenza di Pt_1 sarebbe di € 307.013,46 (3.348.020,29 x 9,17%), arrotondato ad € 307.000,00
[...]
(trecentosettemila/00)”.
Resta invece condivisibile la scelta del CTU di apportare al valore stimato sulla scorta della documentazione contabile in atti, una riduzione equitativa che, tenendo conto dei claim emersi successivamente alla cessione della partecipazione, hanno indotto ritenere troppo ottimistica la stima ricavabile dalla due diligence a suo tempo effettuata per il trasferimento della società.
Pag. 8 a 9 In definitiva, si impone l'accoglimento della domanda di parte attrice, con contestuale condanna della convenuta al pagamento in favore della prima dell'importo di € 307.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di liquidazione della quota già detenuta nella dell'importo di € 307.000,00, oltre interessi Controparte_1 dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 18.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ai fini della ripartizione interna tra le parti delle spese di CTU, pone le stesse integralmente a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 25/02/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35696 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019 posta in deliberazione con ordinanza del 23/09/2024 ex art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; tra in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via di Pietra n. 26, presso lo studio degli avv.ti Claudio
Giordano e Daniela Jouvenal, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente con l'avv.
Daniele Messina giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice;
e
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati in Roma, Via Principessa Controparte_1
Clotilde n. 7, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Varrenti e Valentino Vescio di Martirano che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale:
Pag. 1 a 9 1) accertare e dichiarare la sussistenza del motivo di recesso ex art. 2473 di dalla società Pt_1 per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimità del recesso esercitato da parte attrice in data 01.08.2017;
2) conseguentemente, condannare –previa nomina di un esperto ex art. 2473, Controparte_1 co. 3, c.c. (o comunque previa disposizione di C.T.U.), chiamato a determinare il valore della quota per cui ha esercitato il recesso dalla società – alla corresponsione Parte_1 Controparte_1 in favore di del valore che verrà accertato nel corso del giudizio, da quantificarsi in Euro Pt_1
478.458, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, quale Prezzo di
Recesso, somma a cui deve essere necessariamente aggiunta la differenza pro-quota tra il valore effettivo di mercato al 1° agosto 2017 degli immobili retrocessi nella proprietà di e CP_1 il valore convenzionale degli stessi concordato dalle parti in € 1.000.000 ai soli fini della partita di giro costituita dal trasferimento di tali immobili nell'ambito del trasferimento della Contr partecipazione totalitaria in della loro retrocessione a , al netto degli acconti CP_1 già ricevuti, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a decorrere dal 1 febbraio 2018 sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, per le ragioni esposte in narrativa e previo accertamento delle rispettive responsabilità, e/o e/o e/o Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
anche in solido tra loro, al ristoro dei danni derivati a per effetto del
[...] Parte_1 perfezionamento dell'Operazione di cui in narrativa, ciò nella misura di € 1.218.909 (un milione duecentodiciottomila novecento nove) e/o comunque per quella che risulterà a seguito della espletanda C.T.U. contabile di cui si richiede sin d'ora la ammissione, ed a quelle relative all'accertamento dei fatti e rivalutazione ed interessi moratori. Con vittoria di spese.”
Per la convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Controparte_6 domanda, eccezione e deduzione:
1) respingere perché inammissibili, prive dei necessari requisiti di legittimazione attiva e passiva
o comunque infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova, tutte le domande avversarie;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di per lite temeraria, ai sensi dell'Art. 96, CP_7
Contr I, II e III comma c.p.c. e condannare quest'ultima al pagamento in favore della CP_1
a titolo di risarcimento danni, della somma ritenuta di legge e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;
Pag. 2 a 9 3) in via istruttoria, respingere, in quanto inammissibile, la richiesta di CTU avanzata dall'attrice;
4) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
unitamente agli amministratori di quest'ultima Sig.ri e , nonché i suoi
[...] CP_2 CP_3 soci Sig.ri e al fine di ottenere l'accertamento del perfezionamento del CP_4 CP_5 proprio recesso dalla società l'accertamento della responsabilità dei convenuti Parte_1 persone fisiche ai sensi dell'art. 2476 c.c. e la conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento del danno asseritamente patito come conseguenza delle condotte illecite censurate.
A supporto delle proprie domande l'attrice deduceva:
- di aver acquistato il 9,17% del capitale sociale di e che, al momento CP_1 dell'acquisto, quest'ultima avrebbe detenuto il 100% delle azioni di a quale, CP_6
Contr a sua volta, avrebbe controllato le altre società operative del gruppo
- che, successivamente, avrebbe iniziato a “cercare finanziatori” per far CP_1 fronte all'espansione dell'attività, alla necessità di stare sul mercato e ai costi inevitabilmente connessi con le esigenze di mantenere sempre ai più alti livelli lo sviluppo tecnologico dei servizi proposti;
- che, nel novembre 2016, tutti i soci di inclusa avrebbero CP_1 Parte_1 sottoscritto una lettera di intenti (di seguito, breviter, “LOI”) a mezzo della quale la compagine sociale avrebbe manifestato una sostanziale disponibilità ad addivenire alla cessione, in blocco, delle rispettive quote della a beneficio della Controparte_1 [...] dietro pagamento di un corrispettivo complessivamente pari ad € CP_8
8.300.000,00;
- di aver accidentalmente appreso che il 4 luglio 2017 previa delibera del CP_1
Cont suo CdA, avrebbe ceduto a l'intera partecipazione detenuta dalla holding stessa in Contr
- che tale operazione sarebbe stata (a) “ben diversa, considerati i valori e le modalità, rispetto a quella originariamente ipotizzata”, (b) “realizzata senza il preventivo assenso di tutti i soci” e (c) tale da “comporta[re] una sostanziale modifica dell'oggetto sociale”;
- di avere, pertanto, comunicato il recesso il 01/08/2017 e chiesto il rimborso della propria quota;
Pag. 3 a 9 - che all'assemblea dei soci del 3 agosto 2017, alla quale non ha partecipato, gli Pt_1 altri soci avrebbero contestato all'unanimità la legittimità del recesso della prima, negandole la liquidazione della quota;
- di aver avviato, dopo il recesso, delle trattative per la cessione della propria partecipazione in che, tuttavia, non sarebbero andate in porto;
CP_1
- che, nelle assemblee successive, sarebbero state deliberate distribuzioni di riserve e/o Contr divisioni del corrispettivo della cessione di anche in favore di , che Pt_1 avrebbe trattenuto i relativi importi “in conto liquidazione quota”;
- che, peraltro, la cessione delle quote della arebbe avvenuta oggettivamente CP_6 antieconomiche per la , con conseguente danno patrimoniale del quale chiedeva CP_1 il risarcimento in proprio.
Con autonoma comparsa di costituzione si costituivano gli odierni convenuti, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda di parte attrice.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti in atti.
All'udienza del 26/04/2022 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, successivamente assunta con sentenza non definitiva, n. 17673/2022., la quale rigettava l'azione di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori convenuti.
Con ordinanza, emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio tra le sole e e per l'espletamento di consulenza Pt_1 CP_1 tecnica finalizzata a determinare il valore della quota della appartenente alla socia receduta.
Con ordinanza del 23/09/2024 la causa, istruita a mezzo di ctu, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto premesso che con la su richiamata sentenza non definitiva questo Tribunale ha respinto la domanda di responsabilità formulata ai sensi dell'art. 2476 c.c. dalla parte attrice nei confronti dei soci ed amministratori della CP_1
Va altresì premesso che, di contro, è stato ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla medesima attrice in data 01/08/2017, posto che, in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza anche di questo di Tribunale, ai quali si è inteso dare continuità, è stata ravvisata la sussistenza del presupposto legittimante il recesso, contemplato dall'art. 2473, comma 1, c.c. a mente del quale “in ogni caso il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società (…) e al compimento di operazioni che
Pag. 4 a 9 comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo”.
In particolare, scrutinate le clausole trasfuse nello statuto della società disciplinanti l'oggetto sociale della medesima, questo Tribunale ha ritenuto che l'operazione di cessione dell'unico asset di proprietà della stessa - costituito dal 100% del capitale sociale della la quale, CP_6
a sua volta, era socia totalitaria di diverse società operative), con conservazione dei soli beni immobili, dei quali quest'ultima era proprietaria, - avrebbe comportato un mutamento sostanziale dell'oggetto sociale, posto che in tal modo la sarebbe passata Controparte_1 dall'essere una società titolare del capitale sociale di un'altra società e, per il tramite di quest'ultima, controllante di un cospicuo numero di società operative, all'essere una società deputata alla mera gestione di un patrimonio immobiliare, potenzialmente produttivo di redditi da locazione a terzi. Nell'anzidetta sentenza non definitiva è stato altresì posto in evidenza che
“Trattasi, a ben vedere, di una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, specie ove si consideri che dalla lettura dello statuto sociale emerge che la holding aveva per oggetto lo svolgimento delle attività di “assunzione di partecipazioni in altre società […]; il coordinamento tecnico- amministrativo delle società del gruppo di appartenenza […], la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente in favore delle società controllanti e/o controllate e/o collegate;
la prestazione alle imprese di servizi di assistenza gestionale, studio e registrazione di marchi e brevetti […]” e che la predetta società avrebbe potuto “compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali” “purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa
e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale”.
Dalla lettura coordinata delle predette disposizioni statuarie si evince, per un verso, che l'oggetto sociale della fosse quello tipico delle holding, sostanzialmente consistente nella Controparte_1 gestione e nel coordinamento, in via diretta o indiretta, di altre società operative e che, sotto altro profilo, le operazioni immobiliari, fossero sostanzialmente estranee all'oggetto sociale e, in quanto tali, ammesse a condizione che non costituissero attività prevalente della stessa e che fossero strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.
Dunque, la decisione del C.d.a. di dismettere definitivamente le quote della conservando CP_6 la sola proprietà dei beni immobili di quest'ultima, va intesa come sostanzialmente modificativa dell'oggetto sociale della società cedente.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che detta operazione non si pone nel solco di una più ampia riorganizzazione del gruppo imprenditoriale fino ad allora facente capo alla (in astratto CP_1 compatibile con l'oggetto sociale, qualora tesa a perpetuare la gestione, seppure sulla base di diversi equilibri, di una o più società terze), essendo piuttosto finalizzata, per ammissione degli
Pag. 5 a 9 stessi convenuti, ad arrestare le perdite operative della esentando al contempo i soci CP_1 dall'obbligo di ricapitalizzare la Società e conseguendo, al contempo, un corrispettivo per la cessione della stessa”.
Orbene, ribaditi, seppur succintamente, i motivi che hanno determinato l'affermazione della legittimità del recesso operato dalla si è reso di conseguenza necessario, per Parte_1 procedere alla determinazione del valore della quota da liquidare in favore dell'attrice,
l'espletamento di ctu di natura contabile facendo applicazione dei dettami di cui all'art. 2473, comma 3, c.c. in base al quale “i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”, momento nella specie individuato nella data del 01/08/2017.
A tal fine il nominato esperto nel condurre l'analisi demandatagli, ha prospettato due ipotesi di Contr stima del valore di a seconda della metodologia valutativa ritenuta più consona.
Una prima ipotesi è stata formulata utilizzando, come metodo primario, quello dei multipli, ossia una tecnica valutativa che “comporta la determinazione del valore dell'azienda attraverso il prodotto, fra un determinato moltiplicatore e una performance della società (es. le vendite o il profitto prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali –
EBITDA) al cui risultato viene sottratto il valore dell'indebitamento finanziario netto” (cfr. CTU pag. 10).
Facendo applicazione di tale criterio, sulla scorta dei dati contabili ricavabili dalla documentazione in atti, il CTU ha inteso stimare il valore della in un range che va CP_1 da € 21,12 mln (valore ottenuto applicando il multiplo EV/EBITDA) ad € 30,09 mln (applicando il metodo EV/Sales).
Lo stesso ausiliario del Giudice ha poi prospettato, in alternativa, una seconda ipotesi di stima, in concreto ricavabile mediante l'applicazione del metodo finanziario, da intendersi come
“somma algebrica del valore attuale dei flussi attesi per il periodo di previsione esplicita del
Business Plan, del valore attuale della “perpetuity” (terminal value) e del valore della posizione finanziaria netta del Gruppo. I relativi flussi di cassa previsionali sono stati attualizzati a un wacc pari al 9,8%.”.
Ebbene, facendo applicazione di tale metodo, tenuto conto degli elementi informativi, delle assunzioni e dei parametri valutativi illustrati nell'elaborato, il valore di AMS alla data di riferimento è stata determinata dal CTU in una misura pari a € 22,09 mln.
Pag. 6 a 9 Pertanto, atteso che la , al momento del proprio recesso, era titolare di una quota di Pt_1 partecipazione del valore pari al 9,17% del capitale sociale, si otterrebbe una stima di tale quota in misura pari:
- ad un importo compreso tra € 1,94 mln ed € 2,76 mln in caso di applicazione del metodo diretto dei multipli;
- ad un importo pari ad € 2,03 mln in caso di applicazione del metodo finanziario.
Infine, lo stesso ausiliario ha rappresentato che le informazioni assunte sono principalmente riferibili al Business Plan quinquennale (2016 – 2020) licenziato dalla società ad ottobre 2016
e che la valutazione è stata sviluppata con i dati e le prospettive aziendali alla data di riferimento;
quindi, non condizionata, se non in minima misura, dai risultati conseguiti ex post nel periodo 2017-2020. Pertanto, al fine approssimare il valore di stima in misura quanto più vicina possibile all'effettivo valore di mercato della quota di ha ritenuto fosse Controparte_1 comunque opportuno prendere come riferimento il valore minimo ottenuto mediante l'applicazione metodo diretto dei multipli (€ 1,94 mln), diminuito del 10% per potenziali passività (claim) a seguito di due diligence più ponderate.
Tali considerazioni sono state sottoposte ad osservazioni critiche da parte dei consulenti nominati da entrambe le parti in causa.
In particolare, la a censurato la decisione del CTU nella parte in cui lo stesso, Controparte_1 pur prendendo a riferimento la data di dichiarazione di recesso (01/08/2017) ha ritenuto di dover sterilizzare la situazione contabile di riferimento degli effetti che hanno determinato il recesso, ovvero della cessione della partecipazione in CP_6
Detta scelta metodologica è stata giustificata dal consulente nel proprio elaborato ritenuendo che l'art. 2473 c.c., «limitandosi a fare riferimento al valore di mercato della partecipazione, senza fornire indicazioni in merito a principi o approcci valutativi utilizzabili ai fini della sua determinazione per consolidata prassi comune, deve essere interpolato con le disposizioni previste dallo stesso codice civile in materia di società per azioni, con particolare riferimento all'art. 2437 ter c.c. Il predetto articolo, al terzo comma, prevede che il “valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso” Da ciò si deduce che la stima del valore di liquidazione delle quote di partecipazione dei soci recedenti deve essere effettuata considerando la situazione della società (pur se riferita ai prezzi di borsa delle imprese quotate) osservata nel periodo antecedente la data dell'evento che legittima il recesso. Ne deriva,
Pag. 7 a 9 pertanto, che la valutazione deve escludere tutti gli effetti che tale evento può avere prodotto sul valore attribuibile alla società.» (cfr. CTU pag. 4).
Tuttavia, il Collegio ritiene di non poter condividere le considerazioni operate dal CTU in ordine all'applicabilità in via analogica, in tema di società a responsabilità limitata, dell'art. 2437 ter co.3 c.c., nella parte in cui detta disposizione prevede che “il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”.
Ed invero, è lo stesso legislatore a prevedere che siffatta disposizione trovi applicazione con specifico riferimento alla liquidazione di una specifica tipologia di azioni, quali quelle quotate in mercati regolamentati.
Dunque, non appare predicabile un'applicazione analogica della stessa disposizione con riferimento alla liquidazione di quote di società a responsabilità limitata, ciò a maggior ragione ove si consideri, per un verso, il riconoscimento della piena autonomia dei diversi modelli societari a seguito della riforma del 2003 e, per altro verso, che in tema di società a responsabilità il legislatore statuisce a chiare lettere che la liquidazione della quota debba avvenire al valore di mercato da attualizzare “al momento della dichiarazione di recesso”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato dal CTU, il valore della quota della socia receduta non può essere sterilizzato degli effetti prodotti dalla cessione della partecipazione in in quanto avvenuta un mese prima dell'esercizio del diritto di CP_6 recesso.
Pertanto, ai fini della valutazione della quota, deve farsi riferimento al valore alternativo, prospettato dal CTU a pag. 22 dell'elaborato, nella parte in cui ha rappresentato che, ove si dovesse liquidare la quota dell'attrice tenendo conto degli effetti della vendita della partecipazione in “il patrimonio netto alla data del recesso è di € 3.613.020,29, che CP_6 rettificato di un claim di € 265.000,00 (emerso successivamente alla cessione) si modificherebbe ad € 3.348.020,29 (3.613.020,29 – 265.000,00). Di conseguenza, la quota di competenza di Pt_1 sarebbe di € 307.013,46 (3.348.020,29 x 9,17%), arrotondato ad € 307.000,00
[...]
(trecentosettemila/00)”.
Resta invece condivisibile la scelta del CTU di apportare al valore stimato sulla scorta della documentazione contabile in atti, una riduzione equitativa che, tenendo conto dei claim emersi successivamente alla cessione della partecipazione, hanno indotto ritenere troppo ottimistica la stima ricavabile dalla due diligence a suo tempo effettuata per il trasferimento della società.
Pag. 8 a 9 In definitiva, si impone l'accoglimento della domanda di parte attrice, con contestuale condanna della convenuta al pagamento in favore della prima dell'importo di € 307.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di liquidazione della quota già detenuta nella dell'importo di € 307.000,00, oltre interessi Controparte_1 dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 18.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ai fini della ripartizione interna tra le parti delle spese di CTU, pone le stesse integralmente a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 25/02/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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