Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7931 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e
, nato a [...] il [...] Controparte_2 entrambi assistiti dall'Avv. ELISABETTA GUERINI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cumulo congiunto di separazione e divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/04/2007 a SANT'OMOBONO TERME, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione
è nato ad [...] il figlio in data 7.01.2003, maggiorenne ed economicamente Per_1
autonomo.
Per l'udienza del 5.03.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 14.02.2025).
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Controparte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso;
Controparte_2
2. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
3. riserva la decisione sulle spese al definitivo.
4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'OMOBONO
TERME, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2007, atto n.4, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello