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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2024
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Nel procedimento di appello RG 1074/2024 introdotto da:
(CF ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torino Via Corte di Appello 11, in persona del Dirigente Procuratore Dott.
[...]
elettivamente domiciliato in Torino Via Montecuccoli 9, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Lorenzo Mortarotti (CF pec C.F._1
e dell'Avv. Filippo Mortarotti (CF Email_1 pec che la C.F._2 Email_2 rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
APPELLATA
Il Giudice Istruttore Designato,
- preso atto della corretta e tempestiva comunicazione (in data 7.2.2025) da parte della Cancelleria dell'ordinanza del 7.2.2025 con cui, atteso che alla prima udienza del 6.2.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., l'Appellante, benchè anteriormente costituito, non ha depositato entro il termine perentorio assegnato le note scritte sostitutive dell'udienza, questo Consigliere Istruttore ha disposto il rinvio della causa ex art. 348 2° comma c.p.c. all'udienza del 13.3.2025, da svolgersi anch'essa con la modalità della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito delle relative note scritte sostitutive dell'udienza sarebbe stato equivalente alla mancata partecipazione fisica all'udienza con le conseguenze di cui all'art. 348 c.p.c.;
- preso atto della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato;
- rilevato che l'Appellante non ha depositato entro il termine perentorio assegnato
(13.3.2025) il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza e, dunque, risulta nuovamente non essere comparso con l'inevitabile conseguenza che l'appello deve quindi essere dichiarato improcedibile ex art. 348 2° comma c.p.c.;
- rilevata la mancata coltivazione del processo anche da parte della Appellata non costituita;
visto l'art. 348 3° comma c.p.c., dichiara improcedibile l'appello, rilevato, inoltre, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e che tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali;
dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante;
Nulla in punto spese.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Torino, 14.3.2025 Il Consigliere Ausiliario Istruttore
Dott.ssa Laura Boni
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Nel procedimento di appello RG 1074/2024 introdotto da:
(CF ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torino Via Corte di Appello 11, in persona del Dirigente Procuratore Dott.
[...]
elettivamente domiciliato in Torino Via Montecuccoli 9, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Lorenzo Mortarotti (CF pec C.F._1
e dell'Avv. Filippo Mortarotti (CF Email_1 pec che la C.F._2 Email_2 rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
APPELLATA
Il Giudice Istruttore Designato,
- preso atto della corretta e tempestiva comunicazione (in data 7.2.2025) da parte della Cancelleria dell'ordinanza del 7.2.2025 con cui, atteso che alla prima udienza del 6.2.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., l'Appellante, benchè anteriormente costituito, non ha depositato entro il termine perentorio assegnato le note scritte sostitutive dell'udienza, questo Consigliere Istruttore ha disposto il rinvio della causa ex art. 348 2° comma c.p.c. all'udienza del 13.3.2025, da svolgersi anch'essa con la modalità della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito delle relative note scritte sostitutive dell'udienza sarebbe stato equivalente alla mancata partecipazione fisica all'udienza con le conseguenze di cui all'art. 348 c.p.c.;
- preso atto della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato;
- rilevato che l'Appellante non ha depositato entro il termine perentorio assegnato
(13.3.2025) il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza e, dunque, risulta nuovamente non essere comparso con l'inevitabile conseguenza che l'appello deve quindi essere dichiarato improcedibile ex art. 348 2° comma c.p.c.;
- rilevata la mancata coltivazione del processo anche da parte della Appellata non costituita;
visto l'art. 348 3° comma c.p.c., dichiara improcedibile l'appello, rilevato, inoltre, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e che tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali;
dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante;
Nulla in punto spese.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Torino, 14.3.2025 Il Consigliere Ausiliario Istruttore
Dott.ssa Laura Boni