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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/09/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente dott.ssa Diletta Calò Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 nato il [...] in [...] e residente a [...] (C.F.
, titolare della ditta individuale con sede legale C.F._1 Parte_1 in MOLFETTA alla via Scarlatti n.15 (P.I. . P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso depositato l'11.09.2025, con il quale il P.M. in sede ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della ditta individuale Pt_1
(P.I. , cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
[...] P.IVA_1 in data 03.10.2024, rappresentando che, a seguito di segnalazione pervenuta dalla
Compagnia della Guardia di Finanza di Molfetta, incaricata di espletare indagini nell'ambito del fascicolo R.G. PM 565/2024 mod. 45, è emerso che la ditta convenuta è gravata da debiti erariali pari a € 570.053,97. Ha, pertanto, ritenuto che tale chiaro indice di insolvenza faccia sussistere, nel caso in parola, i requisiti ex artt. 49 e 121 C.C.I.I. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore in data 25.09.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- dato atto che – come da richiesta della ricorrente – ai sensi dell'art. 41 co. 3 CCII, si è fissata l'udienza di comparizione delle parti in deroga al termine dilatorio minimo di legge, tenuto conto dell'esigenza di trattazione urgente dell'affare alla stregua dell'imminente decorso del termine annuale dalla cancellazione della convenuta dal registro delle imprese
(cancellata il 03/10/2024) e tenuto conto delle allegazioni della ricorrente in ordine alla debitoria della convenuta nei confronti di creditori istituzionali;
Pagina 1 di 4 - dato atto della ritualità del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 40, co. 7, C.C.I.I., come da certificato di cancelleria in atti, del 23/09/2025, il quale attesta che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento (in data 17/09/2025) e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”;
- ritenuta la propria competenza;
- esaminata la documentazione a fondamento della domanda nonché l'informativa della
GDF, da cui è emerso, tra l'altro, che il resistente è altresì legale rappresentante, nonché amministratore unico della Deaconu Edilizia s.r.l.s., corrente in Molfetta alla via Solferino
n. 17 (P.I. ); P.IVA_2
- considerato che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass.,
23.3.2018, n. 7372); con riferimento al contenuto di tale onere, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art. 49 C.C.I.I., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett.
d) C.C.I.I.;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett.
A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00;
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.:
a tal proposito, dall'informativa della GDF, è documentato il debito iscritto a ruolo nei confronti di di complessivi € 570.053,97 (come da elenco Controparte_1 cartelle di pagamento e avvisi di addebito, in atti), nonché debiti nei confronti dell' CP_2 per complessivi € 54.586,77;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice;
nella specie, risulta, che la ditta non disponga di credito e di risorse e quindi di liquidità necessari per soddisfare le obbligazioni nei confronti dell'Erario, risultando intestataria di un solo bene mobile
Pagina 2 di 4 registrato di modico valore (autovettura Fiat Bravo targata FS251VZ); inoltre la ditta convenuta priva di indirizzo pec valido né la stessa ha preso parte al presente procedimento;
d) tenuto conto dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti e ritenuta, pertanto, l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 nato il [...] in [...] e residente a [...] (C.F.
, titolare della ditta individuale con sede legale C.F._1 Parte_1 in MOLFETTA alla via Scarlatti n.15 (P.I. . P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Antonio LACATENA;
NOMINA curatore l'avv. Olga CASCARANO, iscritta all'Albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 09 gennaio 2026, ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
Pagina 3 di 4 ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente dott.ssa Diletta Calò Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 nato il [...] in [...] e residente a [...] (C.F.
, titolare della ditta individuale con sede legale C.F._1 Parte_1 in MOLFETTA alla via Scarlatti n.15 (P.I. . P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso depositato l'11.09.2025, con il quale il P.M. in sede ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno della ditta individuale Pt_1
(P.I. , cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
[...] P.IVA_1 in data 03.10.2024, rappresentando che, a seguito di segnalazione pervenuta dalla
Compagnia della Guardia di Finanza di Molfetta, incaricata di espletare indagini nell'ambito del fascicolo R.G. PM 565/2024 mod. 45, è emerso che la ditta convenuta è gravata da debiti erariali pari a € 570.053,97. Ha, pertanto, ritenuto che tale chiaro indice di insolvenza faccia sussistere, nel caso in parola, i requisiti ex artt. 49 e 121 C.C.I.I. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore in data 25.09.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- dato atto che – come da richiesta della ricorrente – ai sensi dell'art. 41 co. 3 CCII, si è fissata l'udienza di comparizione delle parti in deroga al termine dilatorio minimo di legge, tenuto conto dell'esigenza di trattazione urgente dell'affare alla stregua dell'imminente decorso del termine annuale dalla cancellazione della convenuta dal registro delle imprese
(cancellata il 03/10/2024) e tenuto conto delle allegazioni della ricorrente in ordine alla debitoria della convenuta nei confronti di creditori istituzionali;
Pagina 1 di 4 - dato atto della ritualità del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 40, co. 7, C.C.I.I., come da certificato di cancelleria in atti, del 23/09/2025, il quale attesta che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento (in data 17/09/2025) e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”;
- ritenuta la propria competenza;
- esaminata la documentazione a fondamento della domanda nonché l'informativa della
GDF, da cui è emerso, tra l'altro, che il resistente è altresì legale rappresentante, nonché amministratore unico della Deaconu Edilizia s.r.l.s., corrente in Molfetta alla via Solferino
n. 17 (P.I. ); P.IVA_2
- considerato che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass.,
23.3.2018, n. 7372); con riferimento al contenuto di tale onere, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art. 49 C.C.I.I., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett.
d) C.C.I.I.;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett.
A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00;
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.:
a tal proposito, dall'informativa della GDF, è documentato il debito iscritto a ruolo nei confronti di di complessivi € 570.053,97 (come da elenco Controparte_1 cartelle di pagamento e avvisi di addebito, in atti), nonché debiti nei confronti dell' CP_2 per complessivi € 54.586,77;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice;
nella specie, risulta, che la ditta non disponga di credito e di risorse e quindi di liquidità necessari per soddisfare le obbligazioni nei confronti dell'Erario, risultando intestataria di un solo bene mobile
Pagina 2 di 4 registrato di modico valore (autovettura Fiat Bravo targata FS251VZ); inoltre la ditta convenuta priva di indirizzo pec valido né la stessa ha preso parte al presente procedimento;
d) tenuto conto dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti e ritenuta, pertanto, l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 nato il [...] in [...] e residente a [...] (C.F.
, titolare della ditta individuale con sede legale C.F._1 Parte_1 in MOLFETTA alla via Scarlatti n.15 (P.I. . P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Antonio LACATENA;
NOMINA curatore l'avv. Olga CASCARANO, iscritta all'Albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 09 gennaio 2026, ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
Pagina 3 di 4 ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Pagina 4 di 4