Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/03/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Laura Wanda Mezzena (C.F.: ), nel cui C.F._2 studio in Milano, Via Lamarmora 33, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), con gli avvocati Francesco
[...] P.IVA_1
Giammaria (C.F. ) e Iolanda Gentile (C.F. C.F._3
) e con essi elettivamente domiciliata presso il loro C.F._4 studio in Roma, Via Po, 25/B, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 16
Umberto Del Deo (C.F. ), nel cui studio in C.F._5
Cuggiono (MI)o, Via Varese 96 – 20012 Cuggiono (MI),nel cui studio in è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13208 del 2022 del
12/09/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
(di seguito, breviter, ), affinché venisse accertato e
[...] CP_1 dichiarato il proprio diritto a mantenere l'iscrizione all'associazione e di fruire delle prestazioni da essa offerte. In particolare, l'attore rappresentava:
- di essere stato, a partire dal 1997, dirigente EL (e, per l'effetto, iscritto alla , associazione finalizzata all'erogazione di servizi CP_1 sanitari integrativi del SSN per i Dirigenti del Settore Energia ed i loro familiari), sino all'intervenuto processo di privatizzazione delle società operative nel settore della produzione di energia elettrica, che comportò il conferimento, di un ramo di azienda, e con esso l'assorbimento di 19 dirigenti NE, presso altre società, specificatamente nel 1999 alla (di seguito, breviter, “ ”), nel 2001 alla Endesa Controparte_3 CP_3 Italia s.p.a. (“Endesa”) e nel 2008 alla (“ ”); Controparte_2 CP_2
- che, in forza di accordi intercorsi con l' , le suddette società CP_1 avrebbero conservato l'iscrizione per i dirigenti, sia in servizio che in quiescenza;
- che la avrebbe, tuttavia, nel 2017 cessato ogni contribuzione nei CP_2 confronti dell' : di conseguenza, quest'ultima avrebbe comunicato ai CP_1
19 dirigenti il venir meno del rapporto associativo a decorrere dal 2017, riaccreditando il relativo contributo associativo già versato;
- che tanto sarebbe avvenuto in spregio all'art.
5.2.1. dello AT , CP_1 laddove si prevede la conservazione della qualità di associato per i dirigenti in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni, come sarebbe nel caso di;
Parte_1
- che anche il disposto di cui all'art.
6.1 dello AT , relativo alle CP_1 modalità di scioglimento del vincolo associativo da parte delle società iscritte, non sarebbe stato rispettato, in quanto le condizioni di uscita avrebbero dovuto essere concordate tra ed , essendo CP_1 CP_2
pag. 2 di 16 eventualmente onere di richiamare la società agli obblighi di CP_1 pagamento ed alle obbligazioni conseguenti, tenendo indenni gli associati;
- che sarebbe configurabile altresì la violazione del disposto di cui all'art.
16 c.c., a tutela della gestione interna delle associazioni e dei diritti degli associati. Con autonoma comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'associazione
, eccependo l'infondatezza della domanda proposta, ed in CP_1 particolare:
- che, in base alle disposizioni dell'impianto complessivo delineato dallo
AT , specialmente il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5, il CP_1 rapporto con il singolo socio deriverebbe a sua volta dal rapporto fra l' e l'impresa iscritta, sulla scorta di un sistema costruito su un CP_1
“doppio binario”;
- che, pertanto, la qualità di socio iscritto all' sarebbe configurabile CP_1 solo se ed in quanto la società datrice di lavoro del socio sia a sua volta iscritta all'associazione e sia in regola con i contributi associativi, ciò soprattutto per ragioni di sostenibilità economica, essendo la CP_1 prevalentemente finanziata mediante i contributi delle società iscritte, come prevede l'art. 16 dello AT;
- che sarebbe rimasto regolarmente iscritto all' anche in Parte_1 CP_1 seguito all'avvenuto trasferimento del ramo di azienda presso il quale era impiegato da NE ad , poi a Endesa e, da ultimo, a , data la CP_3 CP_2 possibilità di conservare il vincolo associativo tramite accordo di tipo sindacale con le società interessate, come dispone l'art.
5.6 dello AT;
- che, tuttavia, a seguito della richiesta di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2017, la avrebbe comunicato, tramite lettera del 21 CP_2 febbraio 2017 ed in difformità al comportamento tenuto negli anni precedenti, di non considerare dovuto detto emolumento, formalizzando altresì, con successiva lettera del 27 febbraio 2017, richiesta di disdetta o recesso da altri accordi di cui potesse essere considerata parte;
- che, di conseguenza, l' avrebbe sospeso l'erogazione delle CP_1 prestazioni sanitarie nei confronti dei 19 dirigenti già impiegati nel ramo d'azienda di riferimento, ai quali in data 4 agosto 2017 sarebbe stato comunicato il venir meno della qualità di soci ai sensi dell'art.
6.2 AT
, non avendo l' versato la quota di stanziamento annuale e CP_1 CP_2 causando;
- che in data 2 agosto 2018 sarebbe stata sottoposta agli ex dirigenti NE la possibilità di iscrizione ad altro fondo sanitario integrativo (FASI), tramite sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione entro il 30 settembre 2018, proposta tuttavia non accettata da LO. Concludeva l'associazione convenuta formulando istanza per la chiamata in causa di onde ottenerne, in caso di accoglimento Controparte_2 della domanda di parte attrice, la condanna al pagamento dei contributi annuali, a partire dall'anno 2017.
pag. 3 di 16 Accogliendo la richiesta di chiamata in causa di terzo, il Giudice istruttore fissava, con decreto, nuova udienza di comparizione delle parti.
Con autonoma comparsa di risposta si costituiva la Controparte_2 contestando la fondatezza delle domande formulate nei propri confronti, ed in particolare deducendo:
- che, con accordo sindacale del 20 dicembre 2001, avente ad oggetto il trattamento normativo ed economico degli ex dirigenti EL, siglato in seguito all'avvenuta acquisizione del ramo d'azienda da parte di Endesa, si stabiliva la durata dello stesso accordo fino al 31 dicembre 2003 ed il tacito rinnovo per un ulteriore periodo di due anni, salvo disdetta;
- che, pertanto, l'accordo, concernente anche il profilo dell'iscrizione presso , sarebbe venuto meno alla scadenza dell'ulteriore biennio a CP_1 far data da dicembre 2003, e quindi a dicembre 2005;
- che la , subentrata nel 2008 nella titolarità dei rapporti, avrebbe CP_2 pertanto continuato indebitamente a versare i contributi alla per gli CP_1 ex dirigenti EL, pur essendo l'obbligo associativo fra Endesa ed CP_1 venuto meno da diversi anni;
- che la stessa , peraltro, non sarebbe stata mai coinvolta nel processo CP_2 di rinnovo contrattuale con la , specialmente dopo il 2015, anno della CP_1 cessazione di ogni attività industriale in Italia;
- che, in particolare, il 30 settembre 2015, a causa della suddetta cessazione, la avrebbe stipulato un atto di risoluzione consensuale del CP_2 rapporto di lavoro con l'attore, cui sarebbe seguita, in data 19 ottobre 2015, la sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale nell'ambito del quale , nei confronti di e di ogni società Parte_2 CP_2 dell'omonimo gruppo, a qualsiasi pretesa, domanda o diritto che potesse trovare origine nei rapporti intercorsi a qualsiasi titolo tra le parti;
- che, pertanto, nel 2017, a seguito della richiesta di pagamento del contributo annuale da parte di , avrebbe negato la debenza di CP_1 CP_2 tale somma, per poi formalizzare la disdetta ed il recesso da qualsiasi accordo di cui potesse essere considerata parte;
- che nulla sarebbe dovuto dalla essendosi l'accordo perfezionato nel CP_2 dicembre 2001, con scadenza, al più, al dicembre 2005, e non essendo riferibile alla società alcuno degli ulteriori accordi, compreso quello di cui all'8 aprile 2016 su cui si fondava la richiesta di pagamento del contributo annuale del 2017;
- che, in ogni caso, il rapporto con la sarebbe ormai pacificamente CP_2 estinto come pure ammesso dalla controparte . CP_1 Seguiva lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. Istruita la causa documentalmente, le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni in occasione dell'udienza del 21/03/2022. In tale occasione il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo contestualmente i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ”.
pag. 4 di 16 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale statuiva: “il Tribunale di
Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) rigetta la domanda proposta da
[...]
; II) condanna a rifondere alle altre parti Parte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida, per ciascuna, in € 5.355,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “si rileva che la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda proposta dalla convenuta, in via subordinata, nei confronti della
CP_2 L'odierno attore ha chiesto nel presente giudizio che fosse dichiarato il proprio diritto a mantenere l'iscrizione ad e, CP_1 conseguentemente, a fruire delle relative prestazioni sanitarie, sulla scorta dell'art.
5.2.1 dello AT, il cui disposto egli assume essere stato violato. Tale norma prevede la conservazione dell'iscrizione all' per i CP_1 dirigenti a tempo indeterminato delle società associate (definite dal precedente art. 4) che siano cessati dal servizio per pensionamento e che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni presso le società iscritte al Fondo, requisiti entrambi rispettati nel caso de quo. Secondo l'interpretazione offerta dall'attore, tale disposizione implica il riconoscimento al lavoratore, dipendente o in quiescenza, del diritto di conservare l'iscrizione all'associazione a prescindere dalla regolarità della posizione contributiva della società associata, alle cui dipendenze lo stesso sarebbe ancora assunto o avrebbe in passato lavorato prima del pensionamento.
Ora, è pacifico che la , da ultimo subentrata nella titolarità del CP_2 rapporto lavorativo con , non abbia corrisposto la quota Parte_1 associativa per l'anno 2017, nonostante la regolare corresponsione avvenuta negli anni precedenti (compreso il 2016, periodo nel quale gli ex dirigenti erano già in quiescenza), provata dal prospetto degli estratti conto
e dei versamenti allegati da parte attrice.
Il mancato rispetto di tale obbligazione, pur sollecitata più volte, come si evince dal carteggio intervenuto fra e tra gennaio e CP_2 CP_1 marzo 2017, ha portato nell'agosto 2017 alla decisione, da parte di , CP_1 di procedere allo scioglimento del rapporto associativo con e, CP_2 contestualmente, con il LO.
A tal proposito, si rileva innanzitutto che lo scioglimento del rapporto associativo con è avvenuto senz'altro legittimamente, CP_2 rientrando la fattispecie in una delle ipotesi previste dallo AT;
CP_1 infatti, all'art.
6.2 si stabilisce che “[…] può altresì essere esclusa da
la Società che non adempia nei termini all'obbligo di versare gli CP_1
pag. 5 di 16 stanziamenti”. Deve dunque ritenersi che la , abbia perso lo status di CP_2 impresa associata.
Per quanto riguarda, invece, lo scioglimento del rapporto con
, ritiene il Tribunale che l'interpretazione da quest'ultimo fornita Parte_1 in relazione alla asserita perpetuità dello status di iscritto all'associazione non possa essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 4 dello AT, rubricato “Società associate”, sono associate ad l'EL e le società da essa CP_1 controllate, nonché eventuali altre società, facenti parte del settore energia
e servizi, che abbiano sottoscritto apposito accordo sindacale e successiva convenzione con . CP_1 Dispone il successivo art. 5 (“Dirigenti associati”) che “hanno diritto ad iscriversi all in qualità di soci […] tutti i dirigenti in CP_1 servizio presso le Società associate di cui al precedente art. 4”, ricollegando quindi esplicitamente lo status di associato all' a quello CP_1 di dirigente in servizio presso EL o altre società del settore che conservino lo status di associate. Vero è che lo stesso art. 5, al punto 2.1, aggiunge che “conservano l'iscrizione all' in qualità di soci i dirigenti, con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, che cessano dal servizio per una delle seguenti causali […]: aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge per limiti di vecchiaia oppure aver maturato il diritto alla pensione di anzianità sempre che i dirigenti interessati abbiano prestato servizio presso le società di cui al precedente art. 4 per almeno dieci anni”. Orbene, sulla scorta di una lettura meramente letterale – ed avulsa dalle ulteriori disposizioni statutarie – ritiene il LO che, ricorrendo nel caso di specie le condizioni soggettive previste dall'art. 5.2.1., lo stesso conserverebbe il diritto a rimanere iscritto all' , a prescindere CP_1 dall'eventuale interruzione del pagamento dei contributi da parte di e, CP_2 dunque, dalla perdita dello status di impresa associata da parte di quest'ultima. La tesi di parte attrice non può essere condivisa, in quanto in contrasto con un'interpretazione organica dello statuto di . CP_1 A tal riguardo, giova rilevare che a norma dell'art. 3.1, rubricato
“Scopo dell'Associazione”, è previsto che “l'associazione ha per scopo esclusivo, e senza finalità di lucro, la gestione delle attività di assistenza sanitaria - integrative rispetto ai trattamenti previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale - mediante interventi di carattere economico in occasione di spese di natura sanitaria riguardanti il complesso della dirigenza delle imprese associate, nell'ottica della solidarietà intergenerazionale”. La norma è chiara nel riferirsi al “complesso della dirigenza delle imprese associate” come soggetto destinatario degli interventi sanitari di carattere integrativo al SSN, non potendosi conseguentemente ammettere un'interpretazione dello AT che deroghi a tale assunto;
in altre parole,
pag. 6 di 16 lo status di dirigente di un'impresa associata (e dunque in regola con l'assolvimento dei contributi associativi annuali), in servizio od in quiescenza, costituisce conditio sine qua non per l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico dell' e, dunque, per la Controparte_1 conservazione del rapporto tra quest'ultima ed i dipendenti interessati. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è da preferire l'interpretazione dell'art.
5.2.1. offerta dalla convenuta, secondo cui la permanenza del rapporto del singolo dirigente con l' presupporrebbe, CP_1 sempre e comunque, la conservazione del rapporto associativo fra la società datrice di lavoro e la stessa . CP_1 Dunque, dalla perdita dello status di “impresa associata” da parte della consegue il giudizio di legittimità in ordine all'interruzione del CP_2 rapporto associativo con tutti quei dirigenti – dipendenti o in quiescenza – che sono stati assorbiti dalla predetta società, tra i quali il LO.
In definitiva, la domanda di non può essere accolta. Parte_1 Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, trattandosi di domanda proposta in via subordinata all'eventuale CP_2 accoglimento della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi della voce relativa alla fase di istruzione e trattazione.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.13208/2022 pubblicata in data 12/09/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile, Giudice Dott. Stefano Iannaccone nell'ambito del giudizio N.R.G.41572/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
a mantenere l'iscrizione ad e la relativa qualità di Parte_1 CP_1 associato, confermate le condizioni di contribuzione annuale già godute durante il periodo della sua iscrizione, con effetto retroattivo decorrente dalla data della sua esclusione di associato e con ogni conseguenza da ciò derivante in punto di copertura sanitaria integrativa e di ulteriori conseguenti spese sostenute. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.3) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto dell'Appello, voglia L'Ill.ma Corte d'Appello compensare le spese di lite in considerazione della difficoltà della causa, determinata anche dalle equivoche interpretazioni cui si presta lo AT dell' e CP_1
pag. 7 di 16 dall'inosservanza di specifiche disposizioni di legge (decreto Bersani e conseguente DPCM prima citati) e di contratto, che erano state appositamente stabilite a tutela del personale oggetto dei trasferimenti di ramo d'azienda necessari per attuare il processo di liberalizzazione della produzione dell'energia elettrica.4) IN ULTERIORE SUBORDINE, in caso di rigetto della richiesta di compensare le spese e di conferma dell'interpretazione del Giudice di primo grado, voglia il Giudice porre a carico del convenuto e non dell'appellante le spese di lite del terzo chiamato , essendo tale chiamata palesemente arbitraria in relazione CP_2 alle suesposte tesi.”
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma n.13208/2022, in quanto inammissibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
- nel merito, in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 13208/2022;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, condannare a Controparte_2 versare ad gli stanziamenti annuali in favore del Sig. CP_1 [...]
a far data dall'anno 2017 in poi. Con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di causa.”
Ha resistito la terza chiamata in causa, Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma adita, contrariis reiectis, con riserva di ogni ulteriore azione, eccezione, deduzione: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:- rigettare l'appello proposto dal sig. LO nei confronti di;
CP_2
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: in caso di riforma della impugnata sentenza e di riproposizione in appello, da parte di , della domanda CP_1 proposta in primo grado risultata assorbita: - accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza delle pretese di e, per l'effetto, rigettare la CP_1 domanda riproposta da nei confronti della deducente IN CP_1 CP_2
OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 14/03/2025.
pag. 8 di 16 § 4. – L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “I) Errata interpretazione delle istanze di accertamento dei diritti del sig. da parte della sentenza Parte_1 impugnata”.
Con tale motivo, l'appellante lamenta che il giudice avrebbe equivocato il senso della domanda, ritenendo che avesse ad oggetto la pretesa dell'attore di conservare l'iscrizione all'Associazione, indipendentemente dall'interruzione del pagamento dei contributi da parte di Per l'appellante, questa interpretazione non corrisponde invece CP_2 all'effettiva posizione del LO, il quale, al contrario, aveva rivendicato il diritto a mantenere l'iscrizione in forza di quanto previsto dall'art. 5.2.1, sostenendo che l' proprio per rispettare CP_1 l'obbligo di mantenere la posizione assicurativa del socio pensionato, avrebbe dovuto concordare con la società datrice di lavoro, ai sensi dell'art.
6.1 dello stesso statuto, adeguate “modalità di uscita dall'associazione”.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “II) Errata interpretazione del combinato disposto dagli articoli 5.2 e 6.1 dello AT ed omessa CP_1 valutazione dell'art. 7 ”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che lo status di associato all' del singolo dirigente
CP_1 presuppone che anche la società ex datrice di lavoro mantenga l'iscrizione all'Associazione. Da una corretta lettura dell'art.
6.1 dello statuto, che imporrebbe ad ed alle Società che cessano dal rapporto associativo,
CP_1 di concordare le modalità di uscita dall'Associazione, emergerebbe invece che non viene chiesto alle Società di mantenere il vincolo associativo essendo sufficiente che esse restino obbligate a versare ad i
CP_1 contributi dovuti per i propri dipendenti o ex dipendenti iscritti all' .
CP_1
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “III) Omessa valutazione delle previsioni legislative e sindacali in merito al mantenimento del rapporto associativo della parte attrice con .” CP_1
L'appellante censura la sentenza di primo grado per aver omesso di accertare che il mantenimento del rapporto associativo del LO risulta conseguenza delle previsioni contenute nel D.L.vo 16/03/1999 n.79, nel DPCM 04/08/1999 all.A, e nell'accordo dell'01/10/1999, tra EL ed , la prima società a rilevare da EL il ramo di azienda cui CP_3 apparteneva l'appellante.
pag. 9 di 16 § 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “IV) Erronea attribuzione delle spese di lite.”
Con tale motivo l'appellante contesta la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata e chiede che il pagamento integrale venga posto a carico di per entrambi i gradi di giudizio. In CP_1 particolare, riguardo alla condanna alle spese del LO in favore di l'appellante richiama un orientamento della Suprema Corte, secondo CP_2 cui chi chiama in causa un terzo è tenuto a sostenere le relative spese, indipendentemente dall'esito della causa principale.
§ 5. – L'appello è infondato.
§ 5.1 – Il primo motivo non può essere accolto. Invero occorre rilevare che la sentenza impugnata non ha travalicato i limiti della domanda formulata in primo grado dall'appellante, né ne ha travisato il significato. E' principio fondamentale del processo civile quello per cui il potere di interpretare e qualificare la domanda giudiziale consente al giudice di merito di valutare il significato e la portata della domanda per coglierne il contenuto sostanziale, senza essere vincolato rigidamente dalla formulazione letterale utilizzata negli atti delle parti, trovando un limite solo nella corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nel divieto di pronunciarsi d'ufficio su una domanda diversa da quella proposta (Cfr. tra le altre Cass. Sez Lav. Ord. 11/07/2022 n.21865; Cass Sez. 3, 21/05/2019
n.13602; Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908). Va dunque evidenziato che, nell'accertare l'insussistenza del diritto dell'appellante a mantenere l'iscrizione all'associazione, il Tribunale si è correttamente pronunciato sulle conclusioni dell'attore, volte ad “Accertare e dichiarare il diritto del sig.
a mantenere l'iscrizione ad e la relativa Parte_1 CP_1 qualità di associato, confermate le condizioni di contribuzione annuale già godute durante il periodo della sua iscrizione, con effetto retroattivo decorrente dalla data della sua esclusione di associato e con ogni conseguenza da ciò derivante in punto di copertura sanitaria integrativa e di ulteriori conseguenti spese sostenute” . L'appellante sostiene di aver dedotto in citazione l'illegittimità della decisione di di revocargli l'iscrizione all'associazione, in quanto CP_1 contrastante con l'art.
6.1. Tale norma, a suo dire, imponeva ad di CP_1 concordare con le condizioni di uscita e di richiamare la Società agli CP_2 obblighi di pagamento, così da tenerlo indenne dalle conseguenze dell'uscita di dall'Associazione. Sarebbe pertanto errata la decisione CP_2 del Tribunale, laddove ha individuato la domanda dell'attore nella pretesa di mantenere l'iscrizione in forza della ricorrenza dei requisiti soggettivi di cui all'art.
5.2.1 dello statuto ed a prescindere dall'eventuale interruzione del pagamento dei contributi da parte di CP_2
pag. 10 di 16 La censura appare però priva di fondamento. Dalla stessa lettura dell'atto di citazione emerge infatti che poneva come iniziale Parte_1 premessa per il riconoscimento del proprio diritto alla permanenza come associato, la sussistenza delle condizioni dettate dall'art.
5.2.1 dello statuto, secondo cui: conservano l'iscrizione all' in qualità di soci i dirigenti CP_1 che cessano dal servizio per pensionamento di vecchiaia o per aver maturato il diritto al pensionamento anticipato, sempre che gli interessati abbiano prestato servizio presso le Società per almeno dieci anni. È proprio in ragione della sussistenza di tali condizioni che l'attore riteneva applicabile l'art. 6.1, che imponeva ad e ad di concordare le modalità di CP_1 CP_2 uscita dall'Associazione. , infatti, ribadisce anche nell'atto di Parte_1 appello (pag.5) che “Dato che è pacifico (…), che per l'attore sono soddisfatti i requisiti dell'art. 5.2.1, cioè diritto alla pensione anticipata e maturazione di almeno dieci anni di servizio nell'impresa associata, per poter ottemperare alle prescrizioni dell'art. 5.2, avrebbe dovuto CP_1 applicare quanto prescritto al successivo articolo 6.1 del suo AT”. Il Tribunale, attraverso una lettura organica dell'intero statuto, ha viceversa accertato che il solo possesso dei requisiti di cui all'art.
5.2.1 non garantiva automaticamente la permanenza del rapporto associativo del singolo dirigente con , essendo necessaria anche la conservazione CP_1 del rapporto associativo tra la Società e l'Associazione. Difettando nello specifico la ricorrenza della duplice iscrizione (sia della Società che dell'ex dirigente), il Tribunale ha escluso la sussistenza del diritto di a Parte_1 conservare permanentemente l'iscrizione all' e le forme di assistenza CP_1 integrativa erogate dall' . Inoltre, il Tribunale ha fatto CP_1 discendere dalla perdita dello status di “impresa associata” di una CP_2 valutazione di legittimità dell'interruzione del rapporto associativo con il LO. Tale decisione ha reso perciò irrilevante ogni ulteriore questione circa l'ottemperanza o meno di al dedotto obbligo di CP_1 CP_ concordare con le modalità di uscita dall'Associazione, tanto più che lo statuto non conferisce ad alcun potere di imporre a una Società che CP_1 risolve il proprio vincolo associativo di mantenere in essere i propri obblighi contributivi o di provvedere in altro modo a finanziare le prestazioni assistenziali erogate dall'associazione. Ne consegue che sul punto la sentenza è immune da censure.
§ 5.2 – Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione, e sono infondati. Con il secondo motivo, l'appellante censura la pronuncia del Tribunale per aver affermato che la permanenza del rapporto del singolo dirigente con l' presuppone sempre la conservazione del rapporto CP_1 associativo fra la società datrice di lavoro e la stessa . Obietta a tale CP_1 riguardo che con l'adesione ad i dirigenti che cessano dal servizio CP_1 per aver raggiunto i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia oppure,
pag. 11 di 16 ed è questo il caso che lo interessa, per aver maturato il diritto alla pensione anticipata dopo dieci anni di servizio in una Società associata, acquisirebbero in virtù di quanto previsto dall'art.
5.2.1 un diritto di permanenza come associati e di assicurazione sanitaria garantita. A tale diritto, nel caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla Società ex datrice di lavoro, corrisponderebbe l'obbligo di di CP_1 concordare le modalità di uscita della Società previsto dall'art.
6.1 del medesimo statuto.
La censura è tuttavia infondata e, come già rilevato dal Tribunale, la lettura coordinata delle norme statutarie restituisce un'interpretazione opposta a quella cui perviene l'appellante. Dallo statuto , risulta che l' CP_1 [...]
, in origine denominata Controparte_1
nasceva il primo gennaio 1988, in esecuzione di un accordo Pt_3 concluso tra EL e organismo rappresentativo dei CP_4 dirigenti di azienda EL. Scopo esclusivo dell'associazione era la gestione di attività di assistenza sanitaria integrative dei trattamenti previsti dal SSN, mediante interventi di carattere economico in occasione di spese di natura sanitaria riguardanti il complesso della Dirigenza delle imprese associate
(art.3.1). Già da questa prima disposizione emerge un collegamento necessario tra i beneficiari delle prestazioni assistenziali e la condizione di
“impresa associata” richiesto all'azienda di cui siano i primi siano o siano stati dirigenti. Fanno parte di come imprese associate l' EL Spa e le CP_1 società da questa controllate. Possono inoltre esservi associate le società appartenenti al settore “Energia” o a quello “Servizi” che hanno sottoscritto
- previa acquisizione del parere favorevole di NE e di Federmanager
Cordenel- apposite convenzioni (Art. 4.1). Il raggiungimento degli scopi dell'associazione è assicurato da un fondo costituito dallo stanziamento annuale versato dalle Società associate, nonché dai contributi dei dirigenti associati, dai rendimenti derivanti dall'impiego delle disponibilità e da eventuali proventi straordinari (art.16). Il sistema binario che caratterizza l' presuppone quindi una CP_1 connessione tra l'iscrizione all'associazione delle Società datrici di lavoro ed i soci, beneficiari delle prestazioni assistenziali. Nel caso di disimpegno della Società dal vincolo associativo, il mantenimento ad personam della qualità di socio per i dirigenti in servizio o in pensione appare possibile solo in conseguenza di specifici accordi tra l'impresa e l'Associazione. Ciò è quanto si ricava dalla disposizione dell'art.5.6, che riguarda i dirigenti già iscritti all'Associazione (sia in servizio che in pensione) che escano dal Gruppo NE o perché trasferiti a Società non facenti parte del Gruppo medesimo o perché la Società di appartenenza esca dal Gruppo. Gli articoli
6.1 e 6.2, che riguardano le società che perdono la qualità di impresa associata, pure prevedono accordi diretti a concordare le modalità di uscita pag. 12 di 16 dall'Associazione e che verosimilmente potrebbero contemplare il mantenimento dell'iscrizione dei dipendenti in servizio o in pensione. Tuttavia, tanto nel caso dell'art.
5.6 quanto nell'ipotesi previste dagli art.
6.1 e 6.2, il mantenimento dell'iscrizione dei soci rappresenta una mera possibilità e in nessun caso un obbligo per Società ed Associazione. Ancora una volta, pertanto, può escludersi l'esistenza di un diritto dei dirigenti pensionati a conservare sempre e comunque l'iscrizione all'Associazione ed i benefici da essa derivanti, nell'ipotesi di cancellazione della Società dal novero delle imprese associate. D'altro canto, per come è strutturato il sistema di finanziamento delle attività dell' , basato CP_1 principalmente sugli stanziamenti delle Società associate, mantenere l'iscrizione del pensionato anche in ipotesi di disimpegno della Società di riferimento ed in mancanza di specifico accordo sul versamento dei contributi futuri, significherebbe far gravare immotivatamente questi sulle finanze delle altre imprese associate. Pertanto, cessando il rapporto associativo della Società, non può che venire meno anche l'iscrizione del dirigente, i cui benefici assistenziali erano finanziati dall'impresa ex associata . CP_1 A supporto della propria tesi, l'appellante propone un raffronto tra le disposizioni statutarie contenute ai punti 5.2.1 e 5.2.2, che riguardano entrambe i dirigenti che cessano dal servizio. La prima norma, come si è già visto, prevede il caso dei pensionati di vecchiaia oppure degli ex dirigenti che abbiano maturato, come , il diritto alla pensione Parte_1 anticipata e che abbiano prestato servizio per la Società associata per più di dieci anni. L'art.
5.2.2. prevede, invece, che i dirigenti che non siano in possesso dei suddetti requisiti, debbano esplicitamente concordare con la società di appartenenza il mantenimento dell'iscrizione, al momento della risoluzione consensuale del rapporto lavorativo. Secondo l'appellante, la circostanza che l'accordo per il mantenimento della qualità di socio sia previsto solo quando ricorrono le condizioni espresse nell'art. 5.2.2, dimostrerebbe che il mantenimento dell'iscrizione “è dato per scontato” nei casi disciplinati dall'art. 5.2.1, applicabile al LO. Il rilievo è tuttavia inconferente. L'accordo, nel caso previsto dall'art. 5.2.2, regolamenta i rapporti tra l'associato ex lavoratore e la società, ma presuppone comunque l'iscrizione di questa ad . Riguarda, cioè, l'impegno dell'impresa CP_1 associata nei confronti del dirigente a continuare il versamento dei contributi in suo favore dopo la cessazione del rapporto lavorativo, eventualmente anche in caso di cessazione dello stato di impresa associata. Ciò tuttavia non esclude, qualora tale eventualità si realizzasse e l'impresa interrompesse il rapporto associativo, la necessità di specifici accordi tra l'Associazione e l'impresa affinché venga mantenuta l'iscrizione del pensionato. È irrilevante anche che l'art. 7 dello statuto non preveda, tra i casi di scioglimento del rapporto associativo del dirigente associato, il venir pag. 13 di 16 meno dell'iscrizione ad della società datrice di lavoro. CP_1 L'elencazione delle ipotesi di scioglimento del rapporto associativo per fatti riguardanti il dirigente associato, contenuta nell'art. 7, non rende meno evidente che lo statuto non riconosce al pensionato alcun diritto di mantenere comunque l'iscrizione se viene a mancare la contemporanea iscrizione ad della Società ex datrice di lavoro e non sono state CP_1 concordate, tra la stessa società ex associata ed , le modalità di CP_1 contribuzione futura in favore del pensionato.
Appaiono infondate anche le argomentazioni poste a sostegno del terzo motivo di appello. Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado, non avrebbe tenuto in considerazione le disposizioni normative e contrattuali che giustificherebbero il mantenimento del suo rapporto associativo con . In particolare, richiama il d.lgs. 79 del 16/03/1999 CP_1 che obbligava NE a trasferire a terzi una parte dei suoi impianti unitamente al personale in essi operante, e il successivo D.P.C.M. del 04/08/1999, che prevedeva, nell'allegato A, il rispetto da parte degli acquirenti di tutti gli impegni contrattuali direttamente o indirettamente pertinenti alle società al momento della cessione, includendo tra le condizioni contrattuali previste per i dipendenti NE, l'iscrizione all' . L'appellante invoca quindi CP_1 l'accordo sindacale del 01/10/1999, concluso, in esecuzione della predetta normativa, tra EL ed (prima cessionaria del ramo d'azienda CP_3 cui apparteneva ), che al punto 8 stabiliva che restavano invariati Parte_1
i trattamenti relativi ad (precedente denominazione di ), in Pt_3 CP_1 favore di un elenco di dirigenti, tra i quali era compreso l'Ing. , Parte_1 al fine di estendere la partecipazione, inizialmente riservata ai dirigenti NE, anche a quelli di tutte le altre aziende elettriche e Con CP_1 successivo accordo del 20/12/2001, avente ad oggetto il “trattamento integrativo normativo ed economico per i Dirigenti di ”, veniva CP_3 infine confermata per i Dirigenti, anche in quiescenza, la conservazione, a carico di dell'iscrizione ad , nonché l'impegno Controparte_3 CP_1 delle Società a corrispondere i relativi contributi. L'accordo aveva una durata biennale, prorogabile tacitamente per un ulteriore biennio, e successivamente ad esso Endesa Italia, prima, e poi, subentravano CP_2 nel rapporto associativo mantenuto da con . CP_3 CP_1
I predetti accordi, tuttavia, stabilivano specifici obblighi a carico delle imprese firmatarie nei confronti dei propri dipendenti ma non impegnavano in alcun , che peraltro non risulta essere neppure CP_1 firmataria dei verbali di accordo, né introducevano deroghe o modifiche allo statuto dell' . CP_1 In conseguenza dell'estromissione di CP_5 CP_1 disposta ai sensi dell'art.
6.2 dello statuto, per il mancato versamento degli stanziamenti dovuti, ha dunque legittimamente comunicato CP_1 all'appellante che la sua iscrizione come socio non sarebbe stata mantenuta.
pag. 14 di 16 § 5.3 – E' il quarto motivo infondato.
L'appellante, assumendo fondata l'azione proposta nei confronti di
, contesta la statuizione sulle spese disposta nella sentenza impugnata CP_1 e ne chiede la riforma con la condanna dell'associazione convenuta al pagamento integrale delle spese dei due gradi di giudizio. In subordine, per CP_ quanto concerne in particolare le spese liquidate in favore di , cita un orientamento della Suprema Corte, secondo cui chi chiama in causa un terzo è tenuto a sostenere le relative spese, indipendentemente dall'esito della causa principale, e chiede che vengano comunque poste a carico di . CP_1
Nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo da parte dell' convenuta risulta giustificata dalla domanda attorea di CP_1 accertamento del diritto a mantenere l'iscrizione e le prestazioni assistenziali e dalla conseguente necessità di di far sostenere ad CP_1 i costi connessi alla reintegrazione del LO nell'associazione. CP_2 CP_ La chiamata in causa di non appare perciò priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda attorea, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa. Ne consegue che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato debbano porsi a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il rimborso rimane infatti a carico del chiamante solo quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 6144/2024; Cass. n.9941/2022).
Ne consegue che anche sul punto la sentenza è immune da censure.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede:
pag. 15 di 16 1. – rigetta totalmente l'appello e conferma la sentenza n .13208 del 2022, del 12/09/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di
[...]
e di Controparte_1 [...] liquidate per ciascuna delle parti in Controparte_2 complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 14/03/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 16 di 16