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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1474 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1474 /2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. PACIULLO ANNA e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente non costituito
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16/04/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Sarno, Sa, il 29.01.1984 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984 parte pagina 1 di 3 II, serie A, n. 11), chiedendo unicamente la pronuncia divorzile e dando atto, invero, di come dal matrimonio fossero nati i figli:
- nata a [...] il [...], attualmente maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3 autosufficiente
In particolare, ha chiesto quanto di seguito trascritto:
“a)La sig.ra continuerà a godere della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva Parte_1 proprietà; b)i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun mantenimento sarà previsto in favore degli stessi;
b) i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e, vivendo autonomamente, non dovrà essere disposto alcun mantenimento in favore degli stessi”.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente.
Alla succitata udienza, parte ricorrente ha, poi, rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie Nulla va disposto, tenuto conto di come, nel caso di specie, vi sia prole maggiorenne ed autonoma che, pertanto, preclude altresì la possibilità di assegnare la casa coniugale che, oltretutto, giacché di proprietà della ricorrente, segue il relativo regime privatistico.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio alla mera pronuncia sullo status, spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in Sarno, Sa, il 29.01.1984 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984, parte II, serie A, n. 11);
- autorizza i coniugi definitivamente a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1474 /2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. PACIULLO ANNA e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente non costituito
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16/04/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Sarno, Sa, il 29.01.1984 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984 parte pagina 1 di 3 II, serie A, n. 11), chiedendo unicamente la pronuncia divorzile e dando atto, invero, di come dal matrimonio fossero nati i figli:
- nata a [...] il [...], attualmente maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3 autosufficiente
In particolare, ha chiesto quanto di seguito trascritto:
“a)La sig.ra continuerà a godere della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva Parte_1 proprietà; b)i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun mantenimento sarà previsto in favore degli stessi;
b) i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e, vivendo autonomamente, non dovrà essere disposto alcun mantenimento in favore degli stessi”.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente.
Alla succitata udienza, parte ricorrente ha, poi, rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie Nulla va disposto, tenuto conto di come, nel caso di specie, vi sia prole maggiorenne ed autonoma che, pertanto, preclude altresì la possibilità di assegnare la casa coniugale che, oltretutto, giacché di proprietà della ricorrente, segue il relativo regime privatistico.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio alla mera pronuncia sullo status, spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in Sarno, Sa, il 29.01.1984 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1984, parte II, serie A, n. 11);
- autorizza i coniugi definitivamente a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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