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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 20/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046737364000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 settembre 2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso il ruolo e la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli in data 3 luglio 2023, con cui l'ente impositore, per il tramite del concessionario del servizio nazionale di riscossione, gli aveva intimato il pagamento della somma di Euri 1.780,57 per TARI relativa all'anno 2014; lamentava al riguardo l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'amministrazione dall'azione di riscossione, l'inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, l'omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico (id est, dell'avviso d'accertamento), la nullità della cartella per indeterminatezza delle sanzioni e, ancora, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e l'incostituzionalità dell'aggio applicato;
concludeva di conseguenza.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziava che la prescrizione appariva essersi verificata anteriormente all'emissione del ruolo, che era stata effettuata nell'anno 2021, già oltre il termine prescrizionale previsto per la controversa imposta, ed eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva nel merito del rapporto tributario, che intercorreva piuttosto tra contribuente ed ente impositore;
né poteva imputarsi al concessionario l'eventuale ritardo nella notifica della cartella, eseguito il 5 luglio 2023, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione emergenziale per fronteggiare l'epidemia da Covid-19; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non senza avere preliminarmente precisato che nel processo tributario, prima della riforma di cui al d.lgs.
n.220 del 2023 (per questa parte applicabile ai giudizi avviati dopo il 4 gennaio 2024), il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., sezione sesta, 28 novembre 2012 n.21220, ordinanza;
conforme Cass., sezioni unite, 25 luglio 2007 n.16412), e che una tale mancata integrazione non comporta altro, come nel caso a mano, che le conseguenze volute dall'art.39 d.lgs.n.112/1999, secondo cui
“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze di lite”, il ricorso proposto dal Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e va accolto.
Al riguardo va premesso che l'art.1, comma 161, della legge n.296 del 2006 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente (…) un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni”.
Nel caso a mano, il controverso tributo attiene all'anno d'imposta 2014 e nessun atto, tantomeno d'accertamento, risulta essere stato notificato al contribuente prima del termine quinquennale previsto in legge a pena di decadenza.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modestia delle questioni ivi trattate e dell'entità dell'impegno professionale svolto.
Va inoltre disposta la loro distrazione in favore del procuratore alla lite, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso presentato da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento, condannando parte resistente al rimborso in suo favore delle spese processuali, che liquida in quanto versato per contributo unificato e in Euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore alla lite.
Così deciso in Catania, il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046737364000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 settembre 2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso il ruolo e la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli in data 3 luglio 2023, con cui l'ente impositore, per il tramite del concessionario del servizio nazionale di riscossione, gli aveva intimato il pagamento della somma di Euri 1.780,57 per TARI relativa all'anno 2014; lamentava al riguardo l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'amministrazione dall'azione di riscossione, l'inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, l'omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico (id est, dell'avviso d'accertamento), la nullità della cartella per indeterminatezza delle sanzioni e, ancora, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e l'incostituzionalità dell'aggio applicato;
concludeva di conseguenza.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziava che la prescrizione appariva essersi verificata anteriormente all'emissione del ruolo, che era stata effettuata nell'anno 2021, già oltre il termine prescrizionale previsto per la controversa imposta, ed eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva nel merito del rapporto tributario, che intercorreva piuttosto tra contribuente ed ente impositore;
né poteva imputarsi al concessionario l'eventuale ritardo nella notifica della cartella, eseguito il 5 luglio 2023, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione emergenziale per fronteggiare l'epidemia da Covid-19; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non senza avere preliminarmente precisato che nel processo tributario, prima della riforma di cui al d.lgs.
n.220 del 2023 (per questa parte applicabile ai giudizi avviati dopo il 4 gennaio 2024), il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., sezione sesta, 28 novembre 2012 n.21220, ordinanza;
conforme Cass., sezioni unite, 25 luglio 2007 n.16412), e che una tale mancata integrazione non comporta altro, come nel caso a mano, che le conseguenze volute dall'art.39 d.lgs.n.112/1999, secondo cui
“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze di lite”, il ricorso proposto dal Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e va accolto.
Al riguardo va premesso che l'art.1, comma 161, della legge n.296 del 2006 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente (…) un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni”.
Nel caso a mano, il controverso tributo attiene all'anno d'imposta 2014 e nessun atto, tantomeno d'accertamento, risulta essere stato notificato al contribuente prima del termine quinquennale previsto in legge a pena di decadenza.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modestia delle questioni ivi trattate e dell'entità dell'impegno professionale svolto.
Va inoltre disposta la loro distrazione in favore del procuratore alla lite, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso presentato da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento, condannando parte resistente al rimborso in suo favore delle spese processuali, che liquida in quanto versato per contributo unificato e in Euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore alla lite.
Così deciso in Catania, il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi