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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15414/2025 R.G.; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina VERDUCI, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Cialdini n. 36, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del Sindaco , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
US CC del Foro di Torino, in virtù di procura generale alle liti (Rogito Notaio n. Per_1
Rep. 39557/12774 del 4 ottobre 2023), e presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino,
Avvocatura Comunale alla via Corte d'Appello 16,
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nel ricorso in appello del 30.06.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 301/2025 depositata il
10.2.2025
NEL MERITO: Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del verbale per i motivi di cui in ricorso e conseguentemente disporne l'annullamento.
Con il favore di tutte le spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata (nella comparsa di costituzione del 03.05.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. improcedibile e, comunque, infondata per le Parte_1 ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del
Giudice di Pace 301/2025, depositata in data 10 febbraio 2025.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata pagina 3 di 11 alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino, il ricorrente Sig. ha proposto opposizione avverso il verbale n. 49211823 del Parte_1
17.04.2024, notificato dalla Polizia Municipale di Torino a seguito della asserita violazione dell'art. 100 commi 11 e 15 C.d.s., assumendo che la condotta contestata non era stata posta in essere, dovendo viceversa essere contestata la violazione dell'art. 93 C.d.S. anziché quella di cui all'art. 100 C.d.S.
1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di funzionari Controparte_1 contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 301/2025 in data 10.02.2025 il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso e convalidato l'atto opposto, compensando integralmente le spese di lite.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 30.07.2025, il Sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Parte_1
pagina 4 di 11 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 24.08.2025 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 13.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 5 di 11
1.7. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 08.10.2025, discutendo la causa e richiamandosi alle conclusioni di cui in epigrafe.
La parte appellante ha anche instito “affinché venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni.”: peraltro, devono intendersi qui richiamati i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto
1.1. nonché il contenuto del Decreto in data 24.08.2025 citato poc'anzi che, come si è detto, ha già fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In particolare, come pure si è detto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la presente Sentenza viene depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte.
1.8. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 13.10.2025, discutendo la causa e richiamandosi alle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sull'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata.
2.1. In via del tutto preliminare occorre rilevare come la parte convenuta appellata, all'interno della propria comparsa di costituzione in appello e, precedentemente, con la comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace (cfr. doc. n. 4 della parte appellata), ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il verbale n. 49211823, poichè la sanzione amministrativa risultava essere stata già pagata, nella misura del minimo edittale, in data 17.04.2024,
(cfr. doc n. 3 del fascicolo di primo grado della parte convenuta).
Tale eccezione risulta fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, l'art. 203 del Codice della Strada e, più specificatamente nel caso che ci occupa, l'art. 204 bis del Codice della Strada stabiliscono che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Pertanto, la condizione necessaria ai fini dell'esperibilità dell'opposizione alla sanzione amministrativa risulta essere l'aver o meno già provveduto al pagamento della sanzione. pagina 6 di 11 I predetti articoli impediscono espressamente l'impugnazione del verbale di contestazione per coloro che abbiano già previamente pagato la sanzione, poiché il pagamento costituisce una sorta di acquiescenza, ovvero di accettazione del contenuto del verbale.
2.3. Non può, inoltre, trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte appellante secondo la quale “non è vero che il ricorrente ha pagato la sanzione, posto che la stessa è stata pagata dall'obbligato in solido e, pertanto, nulla osta alla proponibilità del ricorso (C. Cost. 28.12.2005, n.
471)”.
Invero, il principio enunciato dalla sentenza della Corte Costituzionale citato dalla parte appellata
(Corte Cost. n. 471/2008) va interpretato nel senso di consentire l'impugnazione al conducente al solo fine di non vedersi comminata una sanzione amministrativa accessori come, ad esempio, la decurtazione dei punti dalla patente.
Nessuna norma, infatti, preclude al conducente del veicolo e autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
Da ciò ne consegue che il conducente può fare ricorso avverso il verbale, nonostante la multa sia stata precedentemente pagata dal proprietario del veicolo, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per elevare nei confronti di tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione la quale ha statuito che “L'estinzione di una sanzione pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell'autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell'infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l'applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata (v. Corte cost. n. 471 del 2005)” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I,
18/02/2008, n. 3948).
E ancora, ha precisato che il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, avvenuta precedentemente alla proposizione del ricorso, rende inammissibile qualunque contestazione relativa alla fondatezza della violazione contestata e alla sanzione pecuniaria irrogata, mentre si potranno far valere le doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie (cfr. sul punto
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29/07/2008, n. 20544, la quale ha affermato, in particolare, quanto segue: “In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. strada, non influenza l'applicazione pagina 7 di 11 delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del
G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio).”
2.3. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate, sia pure sulla base della diversa motivazione prospettata in precedenza, che attiene ad un'eccezione proposta dalla parte appellata nel giudizio di primo grado che, sebbene non sia stata presa in considerazione nella sentenza impugnata, è stata espressamente riproposta nel presente giudizio in grado d'appello (cfr. l'art. 346 c.p.c., ai sensi del quale si intendono rinunciate soltanto “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello”).
Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “il giudice della impugnazione, nel confermare la decisione di prima istanza può - senza violare il principio del contraddittorio - anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di impugnazione” (Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2013, n. 7294 in
Guida al diritto 2013, 22, 60).
pagina 8 di 11
3. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.3. La parte appellata ha chiesto anche il rimborso degli “oneri riflessi (in quanto dovuto), nella misura del 23,8% sull' imponibile ex art. 1 comma 208 legge n. 266/2005 - trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente, esente IVA e CPA”.
In realtà, trattandosi di Difesa svolta dall'Avvocatura Comunale interna e, quindi, da legali iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, non è accoglibile la richiesta di rimborso dei c.d. oneri riflessi poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge n. 266/2005 (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 31989/2018, Cass. n.
16579/2017 e Cass. n. 11362/2020), così che non grava sulla controparte alcun accessorio ulteriore.
In senso conforme cfr. altresì Corte d'Appello Milano, Ordinanza 19/02/2025 n. 4399: “in tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche nei casi regolati razione temporis dall'art. 1, comma 208, della L. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio pagina 9 di 11 ente di appartenenza- è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.”
L'Ordinanza n. 3592/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, non essendo pronuncia volta a dirimere la questione e, quindi, meditata sul punto, non pare idonea a indurre un mutamento di orientamento rispetto al costante orientamento seguito sino ad oggi presso la Terza Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Torino.
4. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
4.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
4.2 Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 15414/2025 RG promossa da (parte appellante) contro il Parte_1
in persona del Sindaco (parte appellata), nel contraddittorio Controparte_1 Controparte_2 delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dall'appellante avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Torino n. 301/2025 datata 10.02.2025, depositata in pari data.
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 462,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione) ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15414/2025 R.G.; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina VERDUCI, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Cialdini n. 36, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del Sindaco , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
US CC del Foro di Torino, in virtù di procura generale alle liti (Rogito Notaio n. Per_1
Rep. 39557/12774 del 4 ottobre 2023), e presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino,
Avvocatura Comunale alla via Corte d'Appello 16,
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nel ricorso in appello del 30.06.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino n. 301/2025 depositata il
10.2.2025
NEL MERITO: Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del verbale per i motivi di cui in ricorso e conseguentemente disporne l'annullamento.
Con il favore di tutte le spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata (nella comparsa di costituzione del 03.05.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare la domanda proposta dal Sig. improcedibile e, comunque, infondata per le Parte_1 ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerla, con conferma della sentenza del
Giudice di Pace 301/2025, depositata in data 10 febbraio 2025.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata pagina 3 di 11 alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino, il ricorrente Sig. ha proposto opposizione avverso il verbale n. 49211823 del Parte_1
17.04.2024, notificato dalla Polizia Municipale di Torino a seguito della asserita violazione dell'art. 100 commi 11 e 15 C.d.s., assumendo che la condotta contestata non era stata posta in essere, dovendo viceversa essere contestata la violazione dell'art. 93 C.d.S. anziché quella di cui all'art. 100 C.d.S.
1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di funzionari Controparte_1 contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 301/2025 in data 10.02.2025 il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso e convalidato l'atto opposto, compensando integralmente le spese di lite.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 30.07.2025, il Sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Parte_1
pagina 4 di 11 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 24.08.2025 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 13.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
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1.7. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 08.10.2025, discutendo la causa e richiamandosi alle conclusioni di cui in epigrafe.
La parte appellante ha anche instito “affinché venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni.”: peraltro, devono intendersi qui richiamati i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto
1.1. nonché il contenuto del Decreto in data 24.08.2025 citato poc'anzi che, come si è detto, ha già fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In particolare, come pure si è detto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la presente Sentenza viene depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte.
1.8. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 13.10.2025, discutendo la causa e richiamandosi alle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sull'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellata.
2.1. In via del tutto preliminare occorre rilevare come la parte convenuta appellata, all'interno della propria comparsa di costituzione in appello e, precedentemente, con la comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace (cfr. doc. n. 4 della parte appellata), ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il verbale n. 49211823, poichè la sanzione amministrativa risultava essere stata già pagata, nella misura del minimo edittale, in data 17.04.2024,
(cfr. doc n. 3 del fascicolo di primo grado della parte convenuta).
Tale eccezione risulta fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, l'art. 203 del Codice della Strada e, più specificatamente nel caso che ci occupa, l'art. 204 bis del Codice della Strada stabiliscono che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Pertanto, la condizione necessaria ai fini dell'esperibilità dell'opposizione alla sanzione amministrativa risulta essere l'aver o meno già provveduto al pagamento della sanzione. pagina 6 di 11 I predetti articoli impediscono espressamente l'impugnazione del verbale di contestazione per coloro che abbiano già previamente pagato la sanzione, poiché il pagamento costituisce una sorta di acquiescenza, ovvero di accettazione del contenuto del verbale.
2.3. Non può, inoltre, trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte appellante secondo la quale “non è vero che il ricorrente ha pagato la sanzione, posto che la stessa è stata pagata dall'obbligato in solido e, pertanto, nulla osta alla proponibilità del ricorso (C. Cost. 28.12.2005, n.
471)”.
Invero, il principio enunciato dalla sentenza della Corte Costituzionale citato dalla parte appellata
(Corte Cost. n. 471/2008) va interpretato nel senso di consentire l'impugnazione al conducente al solo fine di non vedersi comminata una sanzione amministrativa accessori come, ad esempio, la decurtazione dei punti dalla patente.
Nessuna norma, infatti, preclude al conducente del veicolo e autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
Da ciò ne consegue che il conducente può fare ricorso avverso il verbale, nonostante la multa sia stata precedentemente pagata dal proprietario del veicolo, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per elevare nei confronti di tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione la quale ha statuito che “L'estinzione di una sanzione pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell'autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell'infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l'applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata (v. Corte cost. n. 471 del 2005)” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I,
18/02/2008, n. 3948).
E ancora, ha precisato che il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, avvenuta precedentemente alla proposizione del ricorso, rende inammissibile qualunque contestazione relativa alla fondatezza della violazione contestata e alla sanzione pecuniaria irrogata, mentre si potranno far valere le doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie (cfr. sul punto
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29/07/2008, n. 20544, la quale ha affermato, in particolare, quanto segue: “In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. strada, non influenza l'applicazione pagina 7 di 11 delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del
G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio).”
2.3. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate, sia pure sulla base della diversa motivazione prospettata in precedenza, che attiene ad un'eccezione proposta dalla parte appellata nel giudizio di primo grado che, sebbene non sia stata presa in considerazione nella sentenza impugnata, è stata espressamente riproposta nel presente giudizio in grado d'appello (cfr. l'art. 346 c.p.c., ai sensi del quale si intendono rinunciate soltanto “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello”).
Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “il giudice della impugnazione, nel confermare la decisione di prima istanza può - senza violare il principio del contraddittorio - anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di impugnazione” (Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2013, n. 7294 in
Guida al diritto 2013, 22, 60).
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3. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.3. La parte appellata ha chiesto anche il rimborso degli “oneri riflessi (in quanto dovuto), nella misura del 23,8% sull' imponibile ex art. 1 comma 208 legge n. 266/2005 - trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente, esente IVA e CPA”.
In realtà, trattandosi di Difesa svolta dall'Avvocatura Comunale interna e, quindi, da legali iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, non è accoglibile la richiesta di rimborso dei c.d. oneri riflessi poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge n. 266/2005 (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 31989/2018, Cass. n.
16579/2017 e Cass. n. 11362/2020), così che non grava sulla controparte alcun accessorio ulteriore.
In senso conforme cfr. altresì Corte d'Appello Milano, Ordinanza 19/02/2025 n. 4399: “in tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche nei casi regolati razione temporis dall'art. 1, comma 208, della L. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio pagina 9 di 11 ente di appartenenza- è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.”
L'Ordinanza n. 3592/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, non essendo pronuncia volta a dirimere la questione e, quindi, meditata sul punto, non pare idonea a indurre un mutamento di orientamento rispetto al costante orientamento seguito sino ad oggi presso la Terza Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Torino.
4. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
4.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
4.2 Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 15414/2025 RG promossa da (parte appellante) contro il Parte_1
in persona del Sindaco (parte appellata), nel contraddittorio Controparte_1 Controparte_2 delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dall'appellante avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Torino n. 301/2025 datata 10.02.2025, depositata in pari data.
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 462,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione) ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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