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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1562/2023 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANA Parte_1 (c.f.
INTILISANO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO FAZIO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Merito Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/07/2023, formulava opposizione avverso l' CP_2 ex Parte 1
art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3, comma 1 e 3, della legge n. 104/92, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, non aveva riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ma soltanto la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle prestazioni correlate alla status di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di: "1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha necessità di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (08/02/2021) o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa;
2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente a causa delle proprie gravissime patologie ha diritto ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992 a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (08/02/2021) - o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa;
[...] 4) Conseguentemente condannare, il convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento, da liquidarsi in favore della stessa ricorrente nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa) oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa e la rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché a riconoscere in favore della stessa il diritto ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992; 5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorario del procedimento ex art. 445 bis cpc e del presente, oltre al rimborso delle spese generali, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, i quali dichiarano ai sensi dell'art. 93 cpc di avere anticipato le spese senza avere riscosso i compensi".
.CP la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Nella resistenza dell' Persona 1 nominato nella presente fase, ha accertato che la 2- Il CTU, dott.ssa ricorrente è affetta da:
Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche: 41-50%;
.
Anchilosi di rachide totale: 75%;
•
• Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio bilaterale: 30% miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata/grave (II-III classe NYHA):
41-50% vs 71-80%.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo sussistente, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Settembre
2024 (a fronte di un'invalidità civile riconosciuta del 100% per la sig.ra Parte 1 la richiesta dell'indennità di accompagnamento È riconoscibile perché “persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure" persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure per le persone con età superiore a 65 anni "persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", ai sensi della legge 11.2.1980, n. 18, Legge 508/1988 e D.lgs. 509/1988. La decorrenza dei termini si riconosce da Settembre 2024, poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da rendere la periziata incapace di svolgere le funzioni proprie dell'età).
Il c.t.u ha altresì riconosciuto lo status di disabilità di cui agli art. 3 comma 1 e 3 della L.104/92, a far data da settembre 2024.
3- Preliminarmente occorre esattamente delimitare i confini del presente procedimento. Secondo la Suprema Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla C.T.U. precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito, a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione, è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (cfr. Cass. n. 5720/2021; Cass. n. 10045/2020; Cass. n.
3377/2019). Ciò posto, in presenza di contestazioni, coltivate col deposito del ricorso, deve quindi seguire un giudizio ordinario in cui la decisione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa originariamente fatta valere.
Tuttavia, bisogna precisare che, a tal fine, il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo, oltre che alla contestazione che ha legittimato e dato ingresso al giudizio in corso, anche ai fatti non contestati dalle parti così come realizzati nel corso dell'intero procedimento. Tra essi i fatti e le condizioni, anche sanitarie, che già abbiano avuto un riscontro peritale e sulle quali le parti non abbiano formulato specifiche contestazioni (in tal senso anche Cass. n. 3377/2019). In tal modo si garantisce l'utilità della fase accertativa svolta con riguardo ai risultati peritali non contestati in una complessiva logica di economia del giudizio in cui al giudice è rimessa valutazione sull'intera materia a lui devoluta con l'utilizzo del materiale processuale acquisito e non contestato (cfr. Cass.
n. 5720/2021).
Ciò posto, si osserva che, nella prima fase, il c.t.u. dott. Per 2 aveva riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
CP Ora, non avendo l' svolto specifiche contestazioni in merito a tale profilo, l'indagine deve essere limitata alla sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Fatta questa precisazione, e tenuto conto degli esiti peritali disposti, deve essere riconosciuto, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma
3 della legge n. 104/92, con decorrenza da Settembre 2024 e lo status di disabilità ex art. 3 comma
1 della legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, come accertato dal ctu della prima fase e non oggetto di contestazione.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
- impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extra sanitari -con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti - quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
.CP Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento.
5- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave (art. 3 comma 3 1. 104/92) con decorrenza solo da settembre 2024 (successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito) ed anche in considerazione della inammissibilità, in questa sede, della domanda di condanna al pagamento della indennità di accompagnamento. CP 6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione
del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1562/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Settembre 2024, sussistono, in capo a Parte 1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3, della legge n. 104/92; dichiara altresì la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3 comma 1 della legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) dichiara inammissibile in questa sede la domanda di condanna al pagamento della indennità di accompagnamento;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
4) pone definitivamente a carico dell'CP
- le spese di c.t.u., come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1562/2023 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANA Parte_1 (c.f.
INTILISANO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO FAZIO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Merito Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/07/2023, formulava opposizione avverso l' CP_2 ex Parte 1
art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3, comma 1 e 3, della legge n. 104/92, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, non aveva riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ma soltanto la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle prestazioni correlate alla status di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di: "1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha necessità di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (08/02/2021) o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa;
2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente a causa delle proprie gravissime patologie ha diritto ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992 a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (08/02/2021) - o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa;
[...] 4) Conseguentemente condannare, il convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento, da liquidarsi in favore della stessa ricorrente nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (o in subordine da quella successiva da accertarsi in corso di causa) oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa e la rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché a riconoscere in favore della stessa il diritto ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992; 5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorario del procedimento ex art. 445 bis cpc e del presente, oltre al rimborso delle spese generali, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, i quali dichiarano ai sensi dell'art. 93 cpc di avere anticipato le spese senza avere riscosso i compensi".
.CP la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Nella resistenza dell' Persona 1 nominato nella presente fase, ha accertato che la 2- Il CTU, dott.ssa ricorrente è affetta da:
Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche: 41-50%;
.
Anchilosi di rachide totale: 75%;
•
• Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio bilaterale: 30% miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata/grave (II-III classe NYHA):
41-50% vs 71-80%.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo sussistente, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Settembre
2024 (a fronte di un'invalidità civile riconosciuta del 100% per la sig.ra Parte 1 la richiesta dell'indennità di accompagnamento È riconoscibile perché “persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure" persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure per le persone con età superiore a 65 anni "persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", ai sensi della legge 11.2.1980, n. 18, Legge 508/1988 e D.lgs. 509/1988. La decorrenza dei termini si riconosce da Settembre 2024, poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da rendere la periziata incapace di svolgere le funzioni proprie dell'età).
Il c.t.u ha altresì riconosciuto lo status di disabilità di cui agli art. 3 comma 1 e 3 della L.104/92, a far data da settembre 2024.
3- Preliminarmente occorre esattamente delimitare i confini del presente procedimento. Secondo la Suprema Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla C.T.U. precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito, a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione, è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (cfr. Cass. n. 5720/2021; Cass. n. 10045/2020; Cass. n.
3377/2019). Ciò posto, in presenza di contestazioni, coltivate col deposito del ricorso, deve quindi seguire un giudizio ordinario in cui la decisione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa originariamente fatta valere.
Tuttavia, bisogna precisare che, a tal fine, il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo, oltre che alla contestazione che ha legittimato e dato ingresso al giudizio in corso, anche ai fatti non contestati dalle parti così come realizzati nel corso dell'intero procedimento. Tra essi i fatti e le condizioni, anche sanitarie, che già abbiano avuto un riscontro peritale e sulle quali le parti non abbiano formulato specifiche contestazioni (in tal senso anche Cass. n. 3377/2019). In tal modo si garantisce l'utilità della fase accertativa svolta con riguardo ai risultati peritali non contestati in una complessiva logica di economia del giudizio in cui al giudice è rimessa valutazione sull'intera materia a lui devoluta con l'utilizzo del materiale processuale acquisito e non contestato (cfr. Cass.
n. 5720/2021).
Ciò posto, si osserva che, nella prima fase, il c.t.u. dott. Per 2 aveva riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
CP Ora, non avendo l' svolto specifiche contestazioni in merito a tale profilo, l'indagine deve essere limitata alla sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Fatta questa precisazione, e tenuto conto degli esiti peritali disposti, deve essere riconosciuto, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma
3 della legge n. 104/92, con decorrenza da Settembre 2024 e lo status di disabilità ex art. 3 comma
1 della legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, come accertato dal ctu della prima fase e non oggetto di contestazione.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
- impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extra sanitari -con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti - quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
.CP Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento.
5- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario sotteso alla indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave (art. 3 comma 3 1. 104/92) con decorrenza solo da settembre 2024 (successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito) ed anche in considerazione della inammissibilità, in questa sede, della domanda di condanna al pagamento della indennità di accompagnamento. CP 6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione
del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1562/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Settembre 2024, sussistono, in capo a Parte 1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3, della legge n. 104/92; dichiara altresì la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3 comma 1 della legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) dichiara inammissibile in questa sede la domanda di condanna al pagamento della indennità di accompagnamento;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
4) pone definitivamente a carico dell'CP
- le spese di c.t.u., come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.