Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1580/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GELA - SEZIONE UNICA CIVILE – SETTORE LAVORO
in persona del giudice Raimondo Cipolla nel procedimento iscritto al n.
1580/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposto da:
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRARA C.F._1
GIUSEPPE ANTONIO ricorrente
NEI CONFRONTI DI:
, (c.f.: Controparte_2
, in persona del Suo legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio dal funzionario delegato resistente
O R D I N A N Z A
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio) il ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_2
e, premettendo di avere i presupposti sanitari, ha impugnato il verbale di CML, chiedendo che venissero riconosciuti tutti quanti i requisiti sanitari per potere chiedere i benefici di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha contestato le pretese avversarie e ne CP_2
ha chiesto il rigetto.
l con proprie CP_2
note ha depositato il riconoscimento del beneficio ed in autotutela ha revocato il precedente verbale.
Alla luce di ciò va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda del ricorrente.
A questo punto si osserva che il giudice, con l'ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ad un ricorso ex art. 445 bis c.p.c. deve provvedere sulle spese di lite, applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ.
n. 7847/1994 e n. 2267/1990).
Nel caso si specie, tenuto conto che dalla documentazione in atti si evince che la pretesa impugnata (assegno di assistenza e status di handicap) è la medesima ottenuta dal ricorrente e che, quindi, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 445 bis CPC così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite che liquida nel complesso in € 600,00 oltre accessori (spese generali, cpa ed Iva) da distrarsi a vantaggio del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Gela, 03/04/2025
Il giudice Raimondo Cipolla