Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°3724/2023 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA ANTONIO Parte_1
WALTER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Indirizzo
Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, contestando la legittimità dei provvedimenti del 10.01.2023 e del 10.02.2023, con cui l' aveva richiesto il pagamento di € 1.093,82 a titolo di recupero di una CP_1
prestazione di invalidità non spettante, indebitamente percepita dal 1° dicembre 2022 al
31 gennaio 2023, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:
“Rilevare e dichiarare l'illegittimità, …., dei provvedimenti del 10.01.2023 CP_1
e del 10.02.2023 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di € 1.093,82= della Sig.ra e, per Parte_1
1
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, appare fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall in merito all'eccezione attorea concernente la carenza di CP_1
motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
Com'è noto, infatti, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario per essere rimesse alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
Deve, innanzitutto, ritenersi fondata la pretesa restitutoria azionata dall' , CP_2
per le ragioni evidenziate in memoria di costituzione, ovvero per la percezione da parte della ricorrente, nel periodo dall'01 dicembre 2022 al 31 gennaio 2022, di una prestazione assistenziale non spettante.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione del reparto competente richiamata in memoria si apprende infatti che la Sig.ra dal Pt_1
luglio 2019 beneficiava della pensione di inabilità.
Alla successiva visita di revisione dell'01.11.2022 le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari al 74% perdendo, pertanto, il diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, come si evince dal Verbale sanitario n.
6120938000909 del 3.11.2022.
Da qui la contestazione, in data 10 gennaio 2023, dell'indebita percezione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 l.448/2001, riconosciuta unicamente agli invalidi civili totali e la ricostruzione della pensione con determinazione di indebito.
Orbene, dall'esame degli atti di causa non vi è prova che la ricorrente, in seguito alla notifica del verbale suddetto, abbia inviato all il cosiddetto mod. CP_1
AP 70 per il pagamento della prestazione economica divenuta ormai diversa da quella già in godimento, così come comunicatole con il verbale stesso, né che abbia proposto avverso lo stesso ricorso ex art 445 bis del cpc.
2 A tal proposito, appare infondato l'assunto della ricorrente, secondo il quale:
“Sulla irripetibilità delle somme per il periodo precedente al provvedimento dell' bisogna anche considerare il principio dell'affidamento incolpevole del CP_1
percettore della prestazione economica che, come già accennato, risulta essere la
“parte debole” del rapporto obbligatorio”.
Al riguardo, appare condivisibile il perspicuo iter argomentativo della sentenza n. 401/2022 della Corte di Appello di Palermo, secondo cui “È noto che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro,
22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Nella fattispecie in esame è pacifico che l non ha agito secondo le regole dell'art. CP_2
3 37, comma 8, L n 448 /1998 che, una volta venuto meno il requisito sanitario, impone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e prevede che l' debba provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla CP_2
revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica;
al contrario, lo stesso ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento per un lungo lasso di tempo, protrattosi per ben quattro anni dopo l'accertamento del venir meno dei suoi presupposti. Tuttavia, pur dovendosi escludere, nella fattispecie, l'addebitabilità all'assistito dell'errore dell'Istituto e dell'erogazione indebita – lo stesso, infatti, non si è sottratto alle periodiche visite di revisione – deve nondimeno osservarsi come faccia altresì difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito. Al riguardo giova rilevare che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del
2002, 547 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass.
n. 17642 del 2012)” (Cass. n. 4668/2021 cit.)”.
Nel caso de quo, deve escludersi l'affidamento incolpevole della ricorrente, considerata l'avvenuta notifica alla stessa del verbale della visita di revisione, dal quale risulta chiaramente che la situazione invalidante corrisponde all'invalidità civile al 74%, senza riconoscimento dell'assegno di invalidità (cfr. produzione convenuto).
Pertanto, “L'acquisita consapevolezza della modifica delle condizioni invalidanti accertate dalla commissione medica e, dunque, del carattere indebito dell'indennità di accompagnamento che, nonostante la predetta modifica, l' CP_1
aveva continuato ad erogargli, consente dunque di escludere, nella fattispecie, la ricorrenza, in capo al percettore della prestazione, di un'ipotesi di affidamento incolpevole che appaia meritevole di tutela (sent. Corte d'Appello di Palermo
n.421/2022).
4 Ne consegue che le prestazioni indebitamente erogate possono ritenersi pienamente ripetibili dall' . CP_1
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza (non potendosi ritenere applicabile al caso de quo lo speciale regime disciplinato dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal
D.L.269 del 30.9.2003, cfr. Cass. Sez. L., 04/08/2020, n. 16676) e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 341,00. CP_1
Così deciso in Palermo il 11.03.2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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