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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Velletri Sezione I Civile – Area CCI Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati Dott. Antonino Pasquale La Malfa Dott. Raffaella Calvanese Dott. Francesca Aratari
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 180 /2024 P.U. promosso nei confronti di cf TE P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da mutuo fondiario ceduto da Intesa San Paolo, solo parzialmente soddisfatto a seguito della procedura esecutiva svoltasi sull'immobile ipotecato a garanzia;
ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento del suddetto debito residuo, mancato deposito dei bilanci successivamente al 2012; ingente esposizione debitoria con l'erario (come da certificazione acquisita); presentazione di proposta di concordato dichiarata inammissibile dal Tribunale con decreto 4-17/12/2013; procedura di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi dell'art. 40 c 2 dl n. 76/2020, ovvero per l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara pagina 1 di 2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF TE
, con sede in VIA ORAZIO 8/B POMEZIA;
P.IVA_1 nomina il dott./la dott.ssa Francesca Aratari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott./avv. cf Curatore;
Controparte_2 C.F._1 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 27.5.25 ad ore 9:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione Velletri, 04/02/2025 Il Giudice estensore Dr Francesca Aratari Il Presidente Dr Antonino Pasquale La Malfa
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Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 180 /2024 P.U. promosso nei confronti di cf TE P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da mutuo fondiario ceduto da Intesa San Paolo, solo parzialmente soddisfatto a seguito della procedura esecutiva svoltasi sull'immobile ipotecato a garanzia;
ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento del suddetto debito residuo, mancato deposito dei bilanci successivamente al 2012; ingente esposizione debitoria con l'erario (come da certificazione acquisita); presentazione di proposta di concordato dichiarata inammissibile dal Tribunale con decreto 4-17/12/2013; procedura di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi dell'art. 40 c 2 dl n. 76/2020, ovvero per l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara pagina 1 di 2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF TE
, con sede in VIA ORAZIO 8/B POMEZIA;
P.IVA_1 nomina il dott./la dott.ssa Francesca Aratari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott./avv. cf Curatore;
Controparte_2 C.F._1 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 27.5.25 ad ore 9:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione Velletri, 04/02/2025 Il Giudice estensore Dr Francesca Aratari Il Presidente Dr Antonino Pasquale La Malfa
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