Art. 4.
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed e' scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1ª classe.
Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri.
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed e' scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1ª classe.
Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri.