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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 586/2022
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Fattore, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Attrice Opponente
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Marcello Durante ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto legale;
Convenuta Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 270/2022 reso dal Tribunale di Chieti, Sez.
Distaccata di Ortona. Contratto di fornitura.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
------ FATTO E PROCESSO ------
1 N.R.G. 586/2022
1. Con atto di citazione del 19.10.2022, notificato a mezzo pec il 10.11.2022, la società
[...]
in persona del proprio legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t, dinanzi il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di
[...]
Ortona, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Civile di
Chieti – Sezione Distaccata di Ortona, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: riconoscere e dichiarare il difetto di competenza per territorio del Giudice adìto, declinandola in favore del Tribunale Civile di Milano per le ragioni avanti spiegate;
nel merito: riconoscere e dichiarare che, per le ragioni avanti spiegate, la merce consegnata alla odierna esponente presentava vizi tali da averla costretta a cederla alla clientela a prezzi ribassati e, pertanto, dichiarare che ha diritto ad CP_1
un minore credito pari a € 6.000,00. Con espresso avvertimento rivolto a che, CP_1
non costituendosi nei modi e nelle forme di cui all'art. 166, c.p.c., incorrerà nelle preclusioni
e decadenze di cui agli artt. 38 e 167, c.p.c., e sarà giudicata in sua contumacia”.
La società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 270/2022 sostanzialmente per due motivi: in primo luogo sollevava eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adìto perché le parti, nel contratto di fornitura tra di esse ripassato, prevedevano all'art. 19 che la competenza a conoscere le controversie fosse devoluta alla cognizione esclusiva del
Tribunale di Milano e che, peraltro, l'08.6.2017, convenivano che il contratto in essere fosse esteso, con tutte le condizioni e pattuizioni, alla con il secondo motivo, Parte_1
l'opponente lamentava vizi presenti sulla merce ad essa consegnata da e, in CP_1
particolare, di aver contestato parte di dette forniture per vizi presenti sulle merci, quali lampade, mobiletti, tavolini, sedie in plastica ed in tessuto e poltroncine, vizi non eliminati da così la era costretta a cedere la predetta merce ad un CP_1 Parte_1
valore sottocosto, con conseguente perdita economica ammontante a circa € 6.000,00, importo quest'ultimo che dovrà essere decurtato dal dovuto.
2. Con comparsa datata 30.03.2023, si costituiva la chiedendo: “ 1) In via CP_1
preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. 2) Rigettare, in ogni caso, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n.270/2022 (R.G. n.519/2022), emesso dal Giudice del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona, dott. Francesco Grassi, in data 08/11/2022, perché improponibile, improcedibile, inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. 3) Per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo e riconoscere, comunque, fondata la domanda formulata dalla creditrice opposta in via monitoria, con la condanna, quindi, della P.IVA: Parte_1
), con sede in 66036 Orsogna (CH), alla Via Ortonese n.60 B/c, in persona del P.IVA_1
2 N.R.G. 586/2022
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della (P.IVA: CP_1
11349160157), in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 12.425,55, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria. 4) Condannare la debitrice opponente al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 5) Condannare, altresì, la debitrice opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c..”.
La società deduceva l'infondatezza dell'intera opposizione e, in particolare, CP_1
dell'eccepita incompetenza per territorio, sollevata al solo fine di procrastinare il momento del pagamento della residua somma di € 12.425,55, di cui alla domanda d'ingiunzione, deducibile dagli stessi documenti posti a fondamento della procedura monitoria, infatti, dal documento n.
4) del 17 giugno 2019, si evince che il contratto del 17.06.2019 ripassato tra e CP_1
derivava da un precedente accordo concluso tra l'opposta e la Parte_1 Parte_2
e di volta in volta e, non più in vigore poiché risolto di diritto
[...] Parte_3
per inadempimento della società opponente, ex art. 1456 c.c., come risulta dal doc. n. 3 datato
12.04.2018 e depositato, giusta previsione contrattuale di cui all'art. 13.1 del contratto medesimo. Precisava che l'opponente non aveva contestato la predetta risoluzione contrattuale come si evince dal doc. n. 2 allegato al ricorso per ingiunzione (pec del 20.06.2019, a firma dell'Avv. Antonio Fattore) ,ove viene comunicata l'esecuzione della rimozione delle insegne e del materiale esposto in vetrina e l'ultimazione entro pochi giorni al fine di non creare equivoci con altri rivenditori autorizzati e nella stessa pec si precisava che “quanto al CP_1
Merchandising acquistato, siamo a proporVi di restituirlo con decurtazione del debito fino alla somma residua di € 22.000,00”. La con pec del 29.08.2019 (doc.3 allegato al ricorso CP_1
monitorio), respingeva l'avversa proposta, reiterando le richieste di cui alla nota del 17.06.2019
(doc.4 allegato al ricorso monitorio) evidenziando altresì che, a fronte dei vari inadempimenti contrattuali posti in essere dalla erano costretti a risolvere il contratto Parte_1
per causa e fatto della pertanto l'opposta escludeva che le pattuizioni Parte_1
di cui al contratto prodotto ex adverso potevano ancora avere effetti obbligatori vincolanti tra le parti contraenti e, men che meno, per l'individuazione del Foro competente, stante l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in data 17.06.2019, per cui invocava il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio. In ordine ai vizi lamentati, ne rilevava la non veridicità e, a tal riguardo, deduceva che la controparte, sul punto, non aveva fornito alcuna prova, neppure indiziaria e che la non aveva chiesto la verifica della cosa, ex art. 1513 CP_1
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c.c., come invece avrebbe potuto fare provandone rigorosamente l'identità e lo stato,, né aveva chiesto un accertamento tecnico preventivo per la verifica delle criticità lamentate, ex art. 696
c.p.c., cosicché era impossibile dichiarare che le merci consegnate non avessero le qualità promesse e garantite dalla .. Neppure la aveva posto a CP_1 Parte_1
disposizione della le merci rendendo impossibile le verifiche del caso, né aveva CP_1
comunicato tali criticità dedotte nell'opposizione. Chiedeva, inoltre, in virtù della palese infondatezza della domanda, la condanna della debitrice opponente non solo al pagamento, non solo delle spese e competenze di lite, ma anche di una somma, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Infine, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà de,l Decreto Ingiuntivo opposto con conseguente conferma dello stesso.
*******
3. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.03.2023, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in virtù della deduzione di parte attrice di aver versato in favore dell'opposta, in data 23.12.2022, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'importo di € 3.000,00 e poi ulteriori due trances dell'importo di € 1.500,00 cadauna, ragion per cui si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto che, a causa di tali circostanze nuove rispetto all'atto introduttivo, si rendesse necessario la fissazione di ulteriore udienza i fini della corretta instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza dell'11.05.2023, sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. da note scritte di udienza, per consentire il diritto di replica alla convenuta, riservando all'esito ogni decisione sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.05.2023, il Giudice, rilevato che parte opposta ha ammesso l'avvenuto pagamento in corso di causa da parte dell'opponente e che, pertanto, la propria pretesa creditoria ammontava ad € 6.425,55 e che, tuttavia, nelle more della predetta udienza, aveva inviato all'attrice una diffida per il pagamento di € 5.793,01, il cui ammontare era riferito anche ad alcune fatture presenti nell'azione monitoria azionata, fissava l'udienza del 22.06.2023 per la comparizione delle parti, al fine di dirimere ogni questione.
5. ,Alla udienza del 22.06.2023, la difesa di parte convenuta chiariva che la diffida del 27.04.2023 era stata inviata solo per errore alla opponente ed esibiva una lettera a firma del Legal Affairs
Manager, che conteneva la dichiarazione per cui la diffida doveva dichiararsi priva di effetto e non valida per la la difesa di parte attrice deduceva che tale missiva non era mai stata CP_1
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comunicata alla ed insisteva nella eccepita incompetenza territoriale e il Parte_1
Giudice si riservava.
6. A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22.06.2023, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice, anche in virtù delle contestazioni effettuate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 6.425,55 e concedeva altresì i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando, per la decisione sull'ammissibilità delle prove, alla udienza del 16.11.2023, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte di udienza.
7. Con provvedimento del 22.11.2023, il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate solo da parte opposta, ammetteva l'interrogatorio formale del richiesto dalla convenuta e rinviava, per detto incombente, alla udienza del 15.02.2024.
8. Alla udienza del 15.02.2024, il procuratore di parte convenuta, siccome non erano comparsi all'udienza né l'attrice né il suo difensore, chiedeva darsi atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, con ogni conseguenza di legge e chiedeva altresì fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice, stante la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al legale rapp.te p.t. della società attrice opponente, non comparsa sino alle ore 11,55, con le conseguenze di legge da valutarsi in sede di decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note di trattazione scritta, da depositarsi entro e non oltre la data della udienza fissata.
9. A scioglimento della riserva assunta alla udienza 22.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.10.2023, ritenuto che sulla eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice si era già pronunciato con motivazione condivisibili, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.12.2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza, con termine per eventuali note conclusionali sino a giorni dieci prima della fissata udienza.
10. Seguiva il deposito della memoria conclusionale solo da parte convenuta opposta e di note scritte per l'udienza da entrambe le parti e la causa viene ora per la decisione.
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La domanda proposta è infondata e non merita accoglimento.
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11. Parte opponente nel proprio atto introduttivo, in primis eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che competente a conoscere della presente controversia è il
Tribunale di Milano,, in virtù della clausola n. 19 del contratto di fornitura ripassato tra le parti.
Rilevato che il Giudice già si è pronunciato sulla eccezione, rigettandola, non ci sarebbe neppure necessità di esaminarla ancora, tuttavia, corre l'obbligo alla scrivente di compiere concise osservazioni sul punto, in virtù del fatto che l'opponente anche nelle note scritte di udienza depositate in sostituzione dell'ultima udienza, insiste nella predetta eccezione.
La scrivente nel fare propria la decisione resa dal precedente giudice in ordine all'eccezione di incompetenza, osserva che l'opponente fonda la stessa sull'art. 19 del contratto ripassato tra le parti.
Come correttamente osservato anche da parte convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione, il contratto cui fa riferimento l'attrice è quello di franchising concluso tra CP_1
e il cui ultimo rinnovo risale al 12.04.2018, ma che,
[...] Parte_2 Parte_3
tuttavia, come risulta dal doc. n. 4 allegato alla fase monitoria e qui riproposto, è stato formalmente risolto per inadempimento contrattuale ex 1456 c.c., giusta previsione delle parti all'articolo 13.1 (clausola risolutiva espressa) del contratto medesimo.
Orbene, l'opponente non ha dimostrato a sua volta di essersi opposto alla risoluzione contrattuale, anzi dal documento n. 2 del fascicolo monitorio nella nota dell'Avv. Fattore del
20.06.2019, si evince non solo l'avvenuta conoscenza della risoluzione, ma anche l'accettazione della stessa, tanto che la stessa opponente comunicava alla che, CP_1 nell'arco di pochi giorni, avrebbe provveduto alla rimozione delle insegne, ragion per cui il contratto cui fa riferimento l'opponente si è risolto di diritto e non spiega alcun effetto obbligatorio tra le parti costituite nel presente procedimento.
Ne consegue che non si può, in questa sede, tenere conto della competenza territoriale del tribunale di Milano stabilita dalle parti in quel contratto poiché, lo si ribadisce, è ormai risolto di diritto.
Ciò precisato, l'eccezione di incompetenza territorio va rigettata e confermata la competenza del Tribunale adito.
12. In ordine alle doglianze di parte opponente circa asseriti vizi delle merci consegnate dalla si osserva che, nonostante dedotti nella citazione introduttiva, non è stata CP_1
fornita prova alcuna dell'esistenza di tali vizi, né sono state individuate le merci 6 N.R.G. 586/2022
effettivamente consegnate, ove erano presenti i vizi, e l'odierna opponente non ha fornito alcuna prova, né documentale né orale (neppure richiesta), a supporto della domanda avanzata nel merito, relativa al minor credito vantato dalla Controparte_1
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Dunque, in tema di onere della prova, per principio generale, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 17371 del 17/11/2003).
Inoltre, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Nell'opposizione, dunque, difetta in assoluto la prova dei vizi dedotti, pertanto, non solo l'allegazione è inesistente, ma gli opponenti non hanno né documentato né altrimenti provato detti vizi, peraltro rappresentati in modo generico (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione.
“alcune sedie in plastica trasparente erano rigate;
- alcune poltroncine in tessuto presentavano imperfezioni tali che il rivestimento si presentava graffiato;
- quattro lampade presentavano meccanismi di accensione e spegnimento non perfettamente funzionanti;
- due tavolini non avevano un allineamento perfetto degli appoggi;
- due poltroncine non erano del tipo richiesto dall'opponente.”).
La società infatti, non ha prodotto alcuna prova cui era tenuta in Parte_1
ordine ai vizi dedotti, né li ha restituiti alla venditrice né ha reso possibile alla
[...]
inoltre, dalla doglianza dell'opponente, seppure credibile, emerge che i vizi CP_2
lamentati riguarderebbero un numero limitato di oggetti.
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Comunque, i fatti citati restano solo ipotesi e neppure indizi, cui la scrivente potrebbe fondare una decisione.
13. In merito alla corretta quantificazione del credito, come già evidenziato in precedenza, va osservato che, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la debitrice ha versato la somma complessiva di € 6.000,00, pertanto, come correttamente già disposto dal Giudice con ordinanza del 06.07.2023, il credito vantato all'attualità ammonta ad € 6.425,55 e, sul punto, nulla ha osservato parte opponente.
Il credito vantato dalla società opposta, al momento della domanda, ammontava certamente ad € 12.425,55, come correttamente richiesto nella procedura monitoria e solo per gli acconti versati nel corso del presente procedimento, con n. 3 bonifici per complessivi € 6.000,00, precisamente € 3.000,00 versati il 23.12.2022, € 1.500,00 versati il 03.04.2023 e € 1.500,00 versati il 05.04.2023, la somma dovuta all'attualità è di € 6.525,55.
Anzi, a tal proposito, va evidenziato che, pur avendo il Giudice ammesso l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta, alla udienza del 15.02.2024, fissata per tale incombente, parte attrice nella persona del legale rapp.te p.t. della società nessuno Parte_1
compariva a rendere l'interrogatorio formale deferito, di fatto non rispondendo sulla circostanza ammessa che si riporta testualmente: a) “Vero che mai la Parte_1
ha sollevato alla alcuna contestazione formale in relazione ai beni
[...] CP_1
riportati nelle fatture n.024573 del 31/08/18, n.027657 del 28/09/18, n.027658 del 28/09/18,
n.032023 del 31/10/18, n.032024 del 31/10/18, n.032025 del 31/10/18, n.034585 del
15/11/18, n.036655 del 30/11/18, n.036656 del 30/11/18 e n.036657 del 30/11/18?”, pertanto, il Giudice, stante la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, riservava valutazione sulla stessa in sede decisionale.
Orbene, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo …" (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza
n. 8734/2022 del 03.11.2022)
8 N.R.G. 586/2022
Anche la Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, si è espressa in tal senso : "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". ..." ( Cass. 7208/2004; 15389/2005)
Tuttavia, la mancata risposta all'interrogatorio non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
Nel caso di specie, a parere della scrivente, la convenuta, che non ha risposto all'interrogatorio, non ha neppure fornito prove in senso contrario valutabili in suo favore, alla luce dei versamenti effettuati dall'opponente in corso di causa, della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, della mancata contestazione dell'opponente alla precisazione del credito disposta dal Giudice e dell'assenza di prove in senso contrario, dunque la pretesa creditoria della così come precisata con provvedimento del CP_1
22.06.2023, che qui si conferma in toto nei confronti della di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, risulta pienamente fondata.
14. In ordine alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'opposta CP_1
si ritiene che la stessa non può trovare accoglimento poiché non ricorrono i
[...]
presupposti per l'accoglimento, pertanto non può che essere rigettata.
15. CONCLUSIONI
La domanda proposta dall'opponente è infondata e va rigettata per Parte_1
tutte le ragioni sopra esposte.
La somma portata dal Decreto Ingiuntivo n. 270/2022 (RG 519/2022) dell'08.11.2022, emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, necessita tuttavia di riduzione in virtù degli acconti già corrisposti in corso di causa, a mezzo bonifici bancari, per complessivi € 6.000,00 ,e segnatamente, € 3.000,00 versati il 23.12.2022, € 1.500,00 versati il 03.04.2023 ed € 1.500,00 versati il 05.04.2023, pertanto, il predetto decreto ingiuntivo va revocato, in quanto la somma residua dovuta dalla opponente non corrisponde all'attualità a quella di cui alla procedura monitoria.
9 N.R.G. 586/2022
Da tutto quanto sopra, va disposto, che la debitrice società dovrà Parte_4
corrispondere alla creditrice società la somma ancora dovuta di € 6.425,55, per CP_1
la quale il Giudice, già con provvedimento del 22.06.2023, ne aveva dichiarato la provvisoria esecutorietà, in luogo di € 12.425,55 portata dal decreto ingiuntivo opposto.
16. SPESE PROCESSUALI
In ordine alle spese processuali, siccome al momento della domanda monitoria, come precisato sopra, la somma dovuta era ancora quella di € 12.425,55 indicata da parte convenuta opposta e sulla quale è stata richiesta e concessa la provvisoria esecutorietà (solo nel corso del presente giudizio a seguito dei versamenti eseguiti dalla opponente, la somma dovuta dall'opponente si è ridotta), esse vanno poste a carico di parte opponente soccombente e sono quantificate come da dispositivo.
17. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
18. Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla opponente ogni contraria istanza, deduzione Parte_1
ed eccezione disattesa, così decide:
Dichiara la propria competenza territoriale e per l'effetto,
Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente
Rigetta l'opposizione spiegata dalla opponente per le ragioni spiegate nella parte motiva;
Revoca, il D.I. opposto 270/2022 (RG 519/2022) dell'08.11.2022, emesso dal Tribunale di
Chieti, Sezione distaccata di Ortona, per le ragioni di cui alla parte motiva;
Condanna parte opponente a corrispondere alla società Parte_4 CP_1 la somma residua € 6.425,55 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
10 N.R.G. 586/2022
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che si liquidano in € 3.397,00= (di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva, ed € 1.701,00= fase decisionale con esclusione della fase istruttoria poiché non svolta) per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende e € 145,50= per esborsi;
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'opposta CP_1
non ricorrendo i presupposti per l'accoglimento;
[...]
Rigetta ogni ulteriore domanda in quanto assorbita, infondata o non provata.
Dispone che in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
Si comunichi
Chieti, lì 18.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 586/2022
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Fattore, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Attrice Opponente
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Marcello Durante ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto legale;
Convenuta Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 270/2022 reso dal Tribunale di Chieti, Sez.
Distaccata di Ortona. Contratto di fornitura.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
------ FATTO E PROCESSO ------
1 N.R.G. 586/2022
1. Con atto di citazione del 19.10.2022, notificato a mezzo pec il 10.11.2022, la società
[...]
in persona del proprio legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t, dinanzi il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di
[...]
Ortona, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Civile di
Chieti – Sezione Distaccata di Ortona, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: riconoscere e dichiarare il difetto di competenza per territorio del Giudice adìto, declinandola in favore del Tribunale Civile di Milano per le ragioni avanti spiegate;
nel merito: riconoscere e dichiarare che, per le ragioni avanti spiegate, la merce consegnata alla odierna esponente presentava vizi tali da averla costretta a cederla alla clientela a prezzi ribassati e, pertanto, dichiarare che ha diritto ad CP_1
un minore credito pari a € 6.000,00. Con espresso avvertimento rivolto a che, CP_1
non costituendosi nei modi e nelle forme di cui all'art. 166, c.p.c., incorrerà nelle preclusioni
e decadenze di cui agli artt. 38 e 167, c.p.c., e sarà giudicata in sua contumacia”.
La società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 270/2022 sostanzialmente per due motivi: in primo luogo sollevava eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adìto perché le parti, nel contratto di fornitura tra di esse ripassato, prevedevano all'art. 19 che la competenza a conoscere le controversie fosse devoluta alla cognizione esclusiva del
Tribunale di Milano e che, peraltro, l'08.6.2017, convenivano che il contratto in essere fosse esteso, con tutte le condizioni e pattuizioni, alla con il secondo motivo, Parte_1
l'opponente lamentava vizi presenti sulla merce ad essa consegnata da e, in CP_1
particolare, di aver contestato parte di dette forniture per vizi presenti sulle merci, quali lampade, mobiletti, tavolini, sedie in plastica ed in tessuto e poltroncine, vizi non eliminati da così la era costretta a cedere la predetta merce ad un CP_1 Parte_1
valore sottocosto, con conseguente perdita economica ammontante a circa € 6.000,00, importo quest'ultimo che dovrà essere decurtato dal dovuto.
2. Con comparsa datata 30.03.2023, si costituiva la chiedendo: “ 1) In via CP_1
preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. 2) Rigettare, in ogni caso, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n.270/2022 (R.G. n.519/2022), emesso dal Giudice del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona, dott. Francesco Grassi, in data 08/11/2022, perché improponibile, improcedibile, inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. 3) Per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo e riconoscere, comunque, fondata la domanda formulata dalla creditrice opposta in via monitoria, con la condanna, quindi, della P.IVA: Parte_1
), con sede in 66036 Orsogna (CH), alla Via Ortonese n.60 B/c, in persona del P.IVA_1
2 N.R.G. 586/2022
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della (P.IVA: CP_1
11349160157), in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 12.425,55, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria. 4) Condannare la debitrice opponente al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 5) Condannare, altresì, la debitrice opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c..”.
La società deduceva l'infondatezza dell'intera opposizione e, in particolare, CP_1
dell'eccepita incompetenza per territorio, sollevata al solo fine di procrastinare il momento del pagamento della residua somma di € 12.425,55, di cui alla domanda d'ingiunzione, deducibile dagli stessi documenti posti a fondamento della procedura monitoria, infatti, dal documento n.
4) del 17 giugno 2019, si evince che il contratto del 17.06.2019 ripassato tra e CP_1
derivava da un precedente accordo concluso tra l'opposta e la Parte_1 Parte_2
e di volta in volta e, non più in vigore poiché risolto di diritto
[...] Parte_3
per inadempimento della società opponente, ex art. 1456 c.c., come risulta dal doc. n. 3 datato
12.04.2018 e depositato, giusta previsione contrattuale di cui all'art. 13.1 del contratto medesimo. Precisava che l'opponente non aveva contestato la predetta risoluzione contrattuale come si evince dal doc. n. 2 allegato al ricorso per ingiunzione (pec del 20.06.2019, a firma dell'Avv. Antonio Fattore) ,ove viene comunicata l'esecuzione della rimozione delle insegne e del materiale esposto in vetrina e l'ultimazione entro pochi giorni al fine di non creare equivoci con altri rivenditori autorizzati e nella stessa pec si precisava che “quanto al CP_1
Merchandising acquistato, siamo a proporVi di restituirlo con decurtazione del debito fino alla somma residua di € 22.000,00”. La con pec del 29.08.2019 (doc.3 allegato al ricorso CP_1
monitorio), respingeva l'avversa proposta, reiterando le richieste di cui alla nota del 17.06.2019
(doc.4 allegato al ricorso monitorio) evidenziando altresì che, a fronte dei vari inadempimenti contrattuali posti in essere dalla erano costretti a risolvere il contratto Parte_1
per causa e fatto della pertanto l'opposta escludeva che le pattuizioni Parte_1
di cui al contratto prodotto ex adverso potevano ancora avere effetti obbligatori vincolanti tra le parti contraenti e, men che meno, per l'individuazione del Foro competente, stante l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in data 17.06.2019, per cui invocava il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio. In ordine ai vizi lamentati, ne rilevava la non veridicità e, a tal riguardo, deduceva che la controparte, sul punto, non aveva fornito alcuna prova, neppure indiziaria e che la non aveva chiesto la verifica della cosa, ex art. 1513 CP_1
3 N.R.G. 586/2022
c.c., come invece avrebbe potuto fare provandone rigorosamente l'identità e lo stato,, né aveva chiesto un accertamento tecnico preventivo per la verifica delle criticità lamentate, ex art. 696
c.p.c., cosicché era impossibile dichiarare che le merci consegnate non avessero le qualità promesse e garantite dalla .. Neppure la aveva posto a CP_1 Parte_1
disposizione della le merci rendendo impossibile le verifiche del caso, né aveva CP_1
comunicato tali criticità dedotte nell'opposizione. Chiedeva, inoltre, in virtù della palese infondatezza della domanda, la condanna della debitrice opponente non solo al pagamento, non solo delle spese e competenze di lite, ma anche di una somma, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Infine, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà de,l Decreto Ingiuntivo opposto con conseguente conferma dello stesso.
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3. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.03.2023, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in virtù della deduzione di parte attrice di aver versato in favore dell'opposta, in data 23.12.2022, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'importo di € 3.000,00 e poi ulteriori due trances dell'importo di € 1.500,00 cadauna, ragion per cui si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto che, a causa di tali circostanze nuove rispetto all'atto introduttivo, si rendesse necessario la fissazione di ulteriore udienza i fini della corretta instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza dell'11.05.2023, sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. da note scritte di udienza, per consentire il diritto di replica alla convenuta, riservando all'esito ogni decisione sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.05.2023, il Giudice, rilevato che parte opposta ha ammesso l'avvenuto pagamento in corso di causa da parte dell'opponente e che, pertanto, la propria pretesa creditoria ammontava ad € 6.425,55 e che, tuttavia, nelle more della predetta udienza, aveva inviato all'attrice una diffida per il pagamento di € 5.793,01, il cui ammontare era riferito anche ad alcune fatture presenti nell'azione monitoria azionata, fissava l'udienza del 22.06.2023 per la comparizione delle parti, al fine di dirimere ogni questione.
5. ,Alla udienza del 22.06.2023, la difesa di parte convenuta chiariva che la diffida del 27.04.2023 era stata inviata solo per errore alla opponente ed esibiva una lettera a firma del Legal Affairs
Manager, che conteneva la dichiarazione per cui la diffida doveva dichiararsi priva di effetto e non valida per la la difesa di parte attrice deduceva che tale missiva non era mai stata CP_1
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comunicata alla ed insisteva nella eccepita incompetenza territoriale e il Parte_1
Giudice si riservava.
6. A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22.06.2023, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice, anche in virtù delle contestazioni effettuate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 6.425,55 e concedeva altresì i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando, per la decisione sull'ammissibilità delle prove, alla udienza del 16.11.2023, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte di udienza.
7. Con provvedimento del 22.11.2023, il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate solo da parte opposta, ammetteva l'interrogatorio formale del richiesto dalla convenuta e rinviava, per detto incombente, alla udienza del 15.02.2024.
8. Alla udienza del 15.02.2024, il procuratore di parte convenuta, siccome non erano comparsi all'udienza né l'attrice né il suo difensore, chiedeva darsi atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, con ogni conseguenza di legge e chiedeva altresì fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice, stante la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al legale rapp.te p.t. della società attrice opponente, non comparsa sino alle ore 11,55, con le conseguenze di legge da valutarsi in sede di decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note di trattazione scritta, da depositarsi entro e non oltre la data della udienza fissata.
9. A scioglimento della riserva assunta alla udienza 22.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.10.2023, ritenuto che sulla eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice si era già pronunciato con motivazione condivisibili, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.12.2024, sostituita ex art 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza, con termine per eventuali note conclusionali sino a giorni dieci prima della fissata udienza.
10. Seguiva il deposito della memoria conclusionale solo da parte convenuta opposta e di note scritte per l'udienza da entrambe le parti e la causa viene ora per la decisione.
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La domanda proposta è infondata e non merita accoglimento.
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11. Parte opponente nel proprio atto introduttivo, in primis eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che competente a conoscere della presente controversia è il
Tribunale di Milano,, in virtù della clausola n. 19 del contratto di fornitura ripassato tra le parti.
Rilevato che il Giudice già si è pronunciato sulla eccezione, rigettandola, non ci sarebbe neppure necessità di esaminarla ancora, tuttavia, corre l'obbligo alla scrivente di compiere concise osservazioni sul punto, in virtù del fatto che l'opponente anche nelle note scritte di udienza depositate in sostituzione dell'ultima udienza, insiste nella predetta eccezione.
La scrivente nel fare propria la decisione resa dal precedente giudice in ordine all'eccezione di incompetenza, osserva che l'opponente fonda la stessa sull'art. 19 del contratto ripassato tra le parti.
Come correttamente osservato anche da parte convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione, il contratto cui fa riferimento l'attrice è quello di franchising concluso tra CP_1
e il cui ultimo rinnovo risale al 12.04.2018, ma che,
[...] Parte_2 Parte_3
tuttavia, come risulta dal doc. n. 4 allegato alla fase monitoria e qui riproposto, è stato formalmente risolto per inadempimento contrattuale ex 1456 c.c., giusta previsione delle parti all'articolo 13.1 (clausola risolutiva espressa) del contratto medesimo.
Orbene, l'opponente non ha dimostrato a sua volta di essersi opposto alla risoluzione contrattuale, anzi dal documento n. 2 del fascicolo monitorio nella nota dell'Avv. Fattore del
20.06.2019, si evince non solo l'avvenuta conoscenza della risoluzione, ma anche l'accettazione della stessa, tanto che la stessa opponente comunicava alla che, CP_1 nell'arco di pochi giorni, avrebbe provveduto alla rimozione delle insegne, ragion per cui il contratto cui fa riferimento l'opponente si è risolto di diritto e non spiega alcun effetto obbligatorio tra le parti costituite nel presente procedimento.
Ne consegue che non si può, in questa sede, tenere conto della competenza territoriale del tribunale di Milano stabilita dalle parti in quel contratto poiché, lo si ribadisce, è ormai risolto di diritto.
Ciò precisato, l'eccezione di incompetenza territorio va rigettata e confermata la competenza del Tribunale adito.
12. In ordine alle doglianze di parte opponente circa asseriti vizi delle merci consegnate dalla si osserva che, nonostante dedotti nella citazione introduttiva, non è stata CP_1
fornita prova alcuna dell'esistenza di tali vizi, né sono state individuate le merci 6 N.R.G. 586/2022
effettivamente consegnate, ove erano presenti i vizi, e l'odierna opponente non ha fornito alcuna prova, né documentale né orale (neppure richiesta), a supporto della domanda avanzata nel merito, relativa al minor credito vantato dalla Controparte_1
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Dunque, in tema di onere della prova, per principio generale, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 17371 del 17/11/2003).
Inoltre, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Nell'opposizione, dunque, difetta in assoluto la prova dei vizi dedotti, pertanto, non solo l'allegazione è inesistente, ma gli opponenti non hanno né documentato né altrimenti provato detti vizi, peraltro rappresentati in modo generico (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione.
“alcune sedie in plastica trasparente erano rigate;
- alcune poltroncine in tessuto presentavano imperfezioni tali che il rivestimento si presentava graffiato;
- quattro lampade presentavano meccanismi di accensione e spegnimento non perfettamente funzionanti;
- due tavolini non avevano un allineamento perfetto degli appoggi;
- due poltroncine non erano del tipo richiesto dall'opponente.”).
La società infatti, non ha prodotto alcuna prova cui era tenuta in Parte_1
ordine ai vizi dedotti, né li ha restituiti alla venditrice né ha reso possibile alla
[...]
inoltre, dalla doglianza dell'opponente, seppure credibile, emerge che i vizi CP_2
lamentati riguarderebbero un numero limitato di oggetti.
7 N.R.G. 586/2022
Comunque, i fatti citati restano solo ipotesi e neppure indizi, cui la scrivente potrebbe fondare una decisione.
13. In merito alla corretta quantificazione del credito, come già evidenziato in precedenza, va osservato che, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la debitrice ha versato la somma complessiva di € 6.000,00, pertanto, come correttamente già disposto dal Giudice con ordinanza del 06.07.2023, il credito vantato all'attualità ammonta ad € 6.425,55 e, sul punto, nulla ha osservato parte opponente.
Il credito vantato dalla società opposta, al momento della domanda, ammontava certamente ad € 12.425,55, come correttamente richiesto nella procedura monitoria e solo per gli acconti versati nel corso del presente procedimento, con n. 3 bonifici per complessivi € 6.000,00, precisamente € 3.000,00 versati il 23.12.2022, € 1.500,00 versati il 03.04.2023 e € 1.500,00 versati il 05.04.2023, la somma dovuta all'attualità è di € 6.525,55.
Anzi, a tal proposito, va evidenziato che, pur avendo il Giudice ammesso l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta, alla udienza del 15.02.2024, fissata per tale incombente, parte attrice nella persona del legale rapp.te p.t. della società nessuno Parte_1
compariva a rendere l'interrogatorio formale deferito, di fatto non rispondendo sulla circostanza ammessa che si riporta testualmente: a) “Vero che mai la Parte_1
ha sollevato alla alcuna contestazione formale in relazione ai beni
[...] CP_1
riportati nelle fatture n.024573 del 31/08/18, n.027657 del 28/09/18, n.027658 del 28/09/18,
n.032023 del 31/10/18, n.032024 del 31/10/18, n.032025 del 31/10/18, n.034585 del
15/11/18, n.036655 del 30/11/18, n.036656 del 30/11/18 e n.036657 del 30/11/18?”, pertanto, il Giudice, stante la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, riservava valutazione sulla stessa in sede decisionale.
Orbene, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo …" (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza
n. 8734/2022 del 03.11.2022)
8 N.R.G. 586/2022
Anche la Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, si è espressa in tal senso : "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità". ..." ( Cass. 7208/2004; 15389/2005)
Tuttavia, la mancata risposta all'interrogatorio non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
Nel caso di specie, a parere della scrivente, la convenuta, che non ha risposto all'interrogatorio, non ha neppure fornito prove in senso contrario valutabili in suo favore, alla luce dei versamenti effettuati dall'opponente in corso di causa, della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito, della mancata contestazione dell'opponente alla precisazione del credito disposta dal Giudice e dell'assenza di prove in senso contrario, dunque la pretesa creditoria della così come precisata con provvedimento del CP_1
22.06.2023, che qui si conferma in toto nei confronti della di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, risulta pienamente fondata.
14. In ordine alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'opposta CP_1
si ritiene che la stessa non può trovare accoglimento poiché non ricorrono i
[...]
presupposti per l'accoglimento, pertanto non può che essere rigettata.
15. CONCLUSIONI
La domanda proposta dall'opponente è infondata e va rigettata per Parte_1
tutte le ragioni sopra esposte.
La somma portata dal Decreto Ingiuntivo n. 270/2022 (RG 519/2022) dell'08.11.2022, emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, necessita tuttavia di riduzione in virtù degli acconti già corrisposti in corso di causa, a mezzo bonifici bancari, per complessivi € 6.000,00 ,e segnatamente, € 3.000,00 versati il 23.12.2022, € 1.500,00 versati il 03.04.2023 ed € 1.500,00 versati il 05.04.2023, pertanto, il predetto decreto ingiuntivo va revocato, in quanto la somma residua dovuta dalla opponente non corrisponde all'attualità a quella di cui alla procedura monitoria.
9 N.R.G. 586/2022
Da tutto quanto sopra, va disposto, che la debitrice società dovrà Parte_4
corrispondere alla creditrice società la somma ancora dovuta di € 6.425,55, per CP_1
la quale il Giudice, già con provvedimento del 22.06.2023, ne aveva dichiarato la provvisoria esecutorietà, in luogo di € 12.425,55 portata dal decreto ingiuntivo opposto.
16. SPESE PROCESSUALI
In ordine alle spese processuali, siccome al momento della domanda monitoria, come precisato sopra, la somma dovuta era ancora quella di € 12.425,55 indicata da parte convenuta opposta e sulla quale è stata richiesta e concessa la provvisoria esecutorietà (solo nel corso del presente giudizio a seguito dei versamenti eseguiti dalla opponente, la somma dovuta dall'opponente si è ridotta), esse vanno poste a carico di parte opponente soccombente e sono quantificate come da dispositivo.
17. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
18. Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla opponente ogni contraria istanza, deduzione Parte_1
ed eccezione disattesa, così decide:
Dichiara la propria competenza territoriale e per l'effetto,
Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente
Rigetta l'opposizione spiegata dalla opponente per le ragioni spiegate nella parte motiva;
Revoca, il D.I. opposto 270/2022 (RG 519/2022) dell'08.11.2022, emesso dal Tribunale di
Chieti, Sezione distaccata di Ortona, per le ragioni di cui alla parte motiva;
Condanna parte opponente a corrispondere alla società Parte_4 CP_1 la somma residua € 6.425,55 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
10 N.R.G. 586/2022
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che si liquidano in € 3.397,00= (di cui € 919,00= fase di studio, € 777,00= fase introduttiva, ed € 1.701,00= fase decisionale con esclusione della fase istruttoria poiché non svolta) per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende e € 145,50= per esborsi;
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'opposta CP_1
non ricorrendo i presupposti per l'accoglimento;
[...]
Rigetta ogni ulteriore domanda in quanto assorbita, infondata o non provata.
Dispone che in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
Si comunichi
Chieti, lì 18.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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