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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 921 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 921 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PACITTO NADIA;
Parte_1
ricorrente
E con l'avv.to BELLASSAI Controparte_1
DANIELA; resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ATP in data 10.02.2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti lo status di persona affetta da handicap con connotazione di gravità - che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di Persona_1
ATP, tuttavia riscontrando l'insussistenza delle richieste condizioni medico legali.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa appare matura per la decisione.
In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 29.01.2025, la causa, di natura documentale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_2
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che subentra CP_2
al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_2
capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione. Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass.
n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato alcune patologie, limitandosi a quantificare solamente alcune infermità e “tralasciandone altre gravi ed importanti ( tra le atre, stati di ansia, aritmie gravi, rachide verticalizzato con marcati segni di spondilo artrosi più marcati inC5-C6 , L4,LS ed L5-S, dove si evidenziano voluminosi argino somatici e riduzione di ampiezza degli spazi discali)”.
Rilevava poi che l'accertamento dell'invalidità richiesta dovesse tenersi conto che “per le pensioni di inabilità nel pubblico impiego la normativa vigente prevede regole specifiche e misure previdenziali in parte differenti da quelle disposte in favore dei lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore privato e degli autonomi”.
Tanto premesso non possono trovare ingresso, le citate generiche censure, posto che le stesse non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU ha adeguatamente valutato le patologie che la parte ritiene essere state obliterate: il nominato CTU, dopo aver accertato che le patologie oggetto di osservazione siano “CARDIOPATIA IPERTENSIVA ARITMICA CON FIBRILLO-FLUTTER
ATRIALE IN TRATTAMENTO NAO. OBESITA' CON COMPLICANZE POLIARTROSICHE
E GRAVE GONARTROSI. DIVERTICOLOSI IN PREGRESSA RETTORRAGIA”, ha in merito così motivato “il periziando presenta un quadro clinico-funzionale sovrapponibile a quanto emerso durante la visita del Centro Medico-Legale dell' in data 21/07/22. Infatti la cardiopatia CP_2
ischemico-ipertensiva con fibrilloflutter atriale risultano in buon compenso emodinamico/farmacologico con persistenza della grave obesità con complicanze poliartrosiche ed impaccio deambulatorio. Alla luce di quanto sopra, posso ragionevolmente affermare che le infermità citate in diagnosi comportano per il paziente, allo stato attuale, una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% come da D.M. del 05/02/92 con applicazione del calcolo riduzionistico come di seguito riportato in analogia alle infermità citate in diagnosi: -
Miocardiopatie con insufficienza cardiaca moderata(cod.6442)= 50%; -Obesità con complicanze poliartrosiche (cod.7105)= 40%; -Nevrosi ansiosa (cod.2207)= 15%; Il periziando, allo stato attuale, conserva una buona autonomia nei rapporti interpersonali e socio-relazionali tali da giustificare uno Status di handicap senza connotazione di gravità (art.3, comma1, L.104/92). Si
CP_ conferma, pertanto, quanto sancito nel Verbale di Visita Medica dell' del 21/07/22 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Gli stati d'ansia (valutati dal CTU “Note d'ansia generalizzate con tendenza alla somatizzazione in comportamento manipolativo”) sono stati invero valutati nel novero delle nevrosi ansiose, patologia alla quale il nominato CTU ha associato uno specifico codice valutativo non contestato;
analogamente deve ritenersi per le aritmie cardiache, valutate nel novero della insufficienza cardiaca moderata, posto che il CTU ha valutato come “la cardiopatia ischemico-ipertensiva con fibrillo flutter atriale risultano in buon compenso emodinamico/farmacologico”; infine il “rachide verticalizzato con marcati segni di spondilo artrosi più marcati inC5-C6 , L4,LS ed L5-S” è stato valutato nella “Obesità con complicanze poliartrosiche”.
Ha quindi concluso ritenendo che a causa di tali infermità, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92, parte ricorrente è da considerarsi portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L.5.2.1992, n.104, come già stabilito dalla commissione medica dell' di CP_2
Frosinone, nella visita del 21.07.2022.
A tale valutazione medico-legale è stata solamente opposta una generica censura, rilevando come il
CTU non abbia tenuto congruamente conto delle accertate patologie, senza però specificare, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, in cosa tale contrasto sia consistito come anche indicare le ragioni in base alle quali le valutazioni medico-legali tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Le considerazioni medico-legali hanno partitamente e compiutamente valutato le singole patologie riscontrate, compiutamente illustrando – con considibisile motivazione medico-legale - le motivazioni per le quali si sia ritenuta corretta la valutazione effettuata dalla Commissione Medica
. CP_2
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate.
Conclusivamente e per tutte le ragioni esposte, la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea a sorreggere l'odierna decisione.
Va conseguentemente rigettata la domanda, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione ad entrambe le fasi del giudizio: per la presente fase deve liquidarsi un compenso pari al valore minimo dello scaglione di riferimento (5.201,00-26.000), quantificato in euro 2.697,00; per la precedente fase preventiva il compenso, valutato secondo i medesimi parametri, ammonta ad euro 1.170,00.
I compensi per la fase di trattazione in seno al presente procedimento risultano dovuti.
È costante l'affermazione della Suprema Corte, alla quale questo Giudice presta piena e convinta adesione, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass. n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 -
01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019, nonché, da ultimo Cass.
8970/2022): "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fa se istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa".
Le spese di lite complessivamente liquidate ammontano quindi ad euro 3.867,00 (2697+1170), cui debbono aggiungersi spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Parte_1 CP_2
in complessivi euro 3.867,00 oltre spese generali al 15%.IVA e CPA come per legge.
Cassino, 24.02.2025 Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 921 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 921 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PACITTO NADIA;
Parte_1
ricorrente
E con l'avv.to BELLASSAI Controparte_1
DANIELA; resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ATP in data 10.02.2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti lo status di persona affetta da handicap con connotazione di gravità - che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di Persona_1
ATP, tuttavia riscontrando l'insussistenza delle richieste condizioni medico legali.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa appare matura per la decisione.
In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 29.01.2025, la causa, di natura documentale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_2
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che subentra CP_2
al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_2
capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione. Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass.
n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato alcune patologie, limitandosi a quantificare solamente alcune infermità e “tralasciandone altre gravi ed importanti ( tra le atre, stati di ansia, aritmie gravi, rachide verticalizzato con marcati segni di spondilo artrosi più marcati inC5-C6 , L4,LS ed L5-S, dove si evidenziano voluminosi argino somatici e riduzione di ampiezza degli spazi discali)”.
Rilevava poi che l'accertamento dell'invalidità richiesta dovesse tenersi conto che “per le pensioni di inabilità nel pubblico impiego la normativa vigente prevede regole specifiche e misure previdenziali in parte differenti da quelle disposte in favore dei lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore privato e degli autonomi”.
Tanto premesso non possono trovare ingresso, le citate generiche censure, posto che le stesse non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU ha adeguatamente valutato le patologie che la parte ritiene essere state obliterate: il nominato CTU, dopo aver accertato che le patologie oggetto di osservazione siano “CARDIOPATIA IPERTENSIVA ARITMICA CON FIBRILLO-FLUTTER
ATRIALE IN TRATTAMENTO NAO. OBESITA' CON COMPLICANZE POLIARTROSICHE
E GRAVE GONARTROSI. DIVERTICOLOSI IN PREGRESSA RETTORRAGIA”, ha in merito così motivato “il periziando presenta un quadro clinico-funzionale sovrapponibile a quanto emerso durante la visita del Centro Medico-Legale dell' in data 21/07/22. Infatti la cardiopatia CP_2
ischemico-ipertensiva con fibrilloflutter atriale risultano in buon compenso emodinamico/farmacologico con persistenza della grave obesità con complicanze poliartrosiche ed impaccio deambulatorio. Alla luce di quanto sopra, posso ragionevolmente affermare che le infermità citate in diagnosi comportano per il paziente, allo stato attuale, una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% come da D.M. del 05/02/92 con applicazione del calcolo riduzionistico come di seguito riportato in analogia alle infermità citate in diagnosi: -
Miocardiopatie con insufficienza cardiaca moderata(cod.6442)= 50%; -Obesità con complicanze poliartrosiche (cod.7105)= 40%; -Nevrosi ansiosa (cod.2207)= 15%; Il periziando, allo stato attuale, conserva una buona autonomia nei rapporti interpersonali e socio-relazionali tali da giustificare uno Status di handicap senza connotazione di gravità (art.3, comma1, L.104/92). Si
CP_ conferma, pertanto, quanto sancito nel Verbale di Visita Medica dell' del 21/07/22 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Gli stati d'ansia (valutati dal CTU “Note d'ansia generalizzate con tendenza alla somatizzazione in comportamento manipolativo”) sono stati invero valutati nel novero delle nevrosi ansiose, patologia alla quale il nominato CTU ha associato uno specifico codice valutativo non contestato;
analogamente deve ritenersi per le aritmie cardiache, valutate nel novero della insufficienza cardiaca moderata, posto che il CTU ha valutato come “la cardiopatia ischemico-ipertensiva con fibrillo flutter atriale risultano in buon compenso emodinamico/farmacologico”; infine il “rachide verticalizzato con marcati segni di spondilo artrosi più marcati inC5-C6 , L4,LS ed L5-S” è stato valutato nella “Obesità con complicanze poliartrosiche”.
Ha quindi concluso ritenendo che a causa di tali infermità, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92, parte ricorrente è da considerarsi portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L.5.2.1992, n.104, come già stabilito dalla commissione medica dell' di CP_2
Frosinone, nella visita del 21.07.2022.
A tale valutazione medico-legale è stata solamente opposta una generica censura, rilevando come il
CTU non abbia tenuto congruamente conto delle accertate patologie, senza però specificare, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, in cosa tale contrasto sia consistito come anche indicare le ragioni in base alle quali le valutazioni medico-legali tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Le considerazioni medico-legali hanno partitamente e compiutamente valutato le singole patologie riscontrate, compiutamente illustrando – con considibisile motivazione medico-legale - le motivazioni per le quali si sia ritenuta corretta la valutazione effettuata dalla Commissione Medica
. CP_2
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate.
Conclusivamente e per tutte le ragioni esposte, la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea a sorreggere l'odierna decisione.
Va conseguentemente rigettata la domanda, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione ad entrambe le fasi del giudizio: per la presente fase deve liquidarsi un compenso pari al valore minimo dello scaglione di riferimento (5.201,00-26.000), quantificato in euro 2.697,00; per la precedente fase preventiva il compenso, valutato secondo i medesimi parametri, ammonta ad euro 1.170,00.
I compensi per la fase di trattazione in seno al presente procedimento risultano dovuti.
È costante l'affermazione della Suprema Corte, alla quale questo Giudice presta piena e convinta adesione, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass. n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 -
01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019, nonché, da ultimo Cass.
8970/2022): "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fa se istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa".
Le spese di lite complessivamente liquidate ammontano quindi ad euro 3.867,00 (2697+1170), cui debbono aggiungersi spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Parte_1 CP_2
in complessivi euro 3.867,00 oltre spese generali al 15%.IVA e CPA come per legge.
Cassino, 24.02.2025 Il Giudice
Annalisa Gualtieri