Art. 2.
Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Verrua Po e il ricostituito comune di Rea, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Verrua Po.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Verrua Po, che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Rea, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Verrua Po e il ricostituito comune di Rea, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Verrua Po.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Verrua Po, che sara' inquadrato nei nuovi organici del comune di Rea, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.