Versione
18 maggio 1957
18 maggio 1957
Art. 7.
Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 , che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.
Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 , che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/05/2023, n. 258Provvedimento: STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SENTENZA N. 258/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti ai numeri 72154 e 73786 del registro di segreteria e proposto da (OM) (cf. (OM) rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente ricorso, dall'avv. Yara Serafini del foro di Firenze, con studio in via dei Calzaiuoli n. 10, pec: yaraserafini@pec.ordineavvocatifirenze.it, elettivamente domiciliato presso il citato indirizzo pec del difensore; contro - INPS in persona …Leggi di più...
- reformatio in peius·
- perdita del grado·
- giurisdizione Corte dei conti·
- condizione risolutiva·
- diritti pensionistici acquisiti·
- prescrizione reato·
- indebito pensionistico·
- procedimento disciplinare·
- revoca pensione