Art. 7.
Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 , che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.
Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 , che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.