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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3749/2024 promossa da:
, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PALOMBA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
VIA VANINI 34, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VAGLIVIELLO ANGELINA, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA IOMMELLI 1, CESA (CE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo di:
1) Rigettare le istanze formulate da parte convenuta per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente
pagina 1 di 6 2) Dare atto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente dal Persona_1
01.10.2023 e pertanto nulla più è dovuto da parte del padre, in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento da quella data con sentenza che dichiari la cessazione del diritto dall'ottobre 2023; 3) Disporre la restituzione delle somme pari ad € 3.250,00 versate a titolo di mantenimento per
dall'ottobre 2023 all'ottobre 2024 non avendo tali somme rivestito funzione Persona_1 alimentare nella misura in cui il figlio era regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato oltre alla restituzione della somma di € 534,52 di cui alle spese indicate come non dovute dal CP_1
e così complessivamente € 3.784,52.
[...]
4) Disporre per la IA maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente Per_2 poiché studente che il Sig verserà in suo favore in maniera diretta, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo giustificativo di spesa come da protocollo di questo Tribunale. Per la medesima IA autorizzare sin d'ora Per_2 il Sig. a non provvedere più al versamento di dette somme laddove la stessa IA CP_1 Per_2 diventi economicamente autosufficiente.
Dare atto che qualunque richiesta economica in ordine al mantenimento della IA dovrà Per_2 pervenire al sig. unicamente da quest'ultima”. CP_1
La resistente ha concluso chiedendo di:
“accogliere le proprie richieste tutte così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta. Dare atto che dal mese di ottobre 2024, mese in cui viene proposta domanda giudiziale per modifica delle condizioni successive a sentenza di divorzio il Sig. non versa assegno di Controparte_1 mantenimento al Sig. , per cui la decorrenza della domanda di modifica Parte_1 dell'assegno non comprenderà tali somme già indebitamente trattenute dal . Controparte_1
Porre a favore della resistente , rivalutando la posizione soggettiva della stessa, per Controparte_2 aver raggiunto una età che non le consente di essere concorrenziale lavorativamente e di risultare e di fatto essere inoccupata, la somma di € 100,00 per le primarie necessità; Rigettare la richiesta di controparte di versare direttamente alla Sig.na l'assegno Parte_2 di mantenimento, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché riconoscere a favore della stessa le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo il protocollo insitente presso Tribunale di
Reggio Emilia;
rigettare ogni altra richiesta di controparte, in quanto irrituale, destituita di fondamenta giuridico e punto di diritto, nonché inammissibile proceduralmente in tale controversia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, ha chiesto, a modifica delle condizioni Controparte_1
di divorzio stabilite con la sentenza di questo Tribunale del 07/12/2023, di dare atto che nulla fosse da lui dovuto per il mantenimento del figlio , essendo quest'ultimo divenuto Persona_1
economicamente autosufficiente dal 01/10/2023; di disporre la restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio dall'ottobre 2023 all'ottobre 2024 (€ 3.250,00), ed infine ha domandato di poter versare direttamente alla IA diciottenne , convivente con la madre, il contributo di Per_2 mantenimento, pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2025, si è costituita in giudizio la ex coniuge del ricorrente, sig.ra la quale si è opposta alla domanda restitutoria ex Controparte_2
pagina 2 di 6 adverso formulata, nonché alla domanda del ricorrente di poter versare il contributo di mantenimento direttamente alla IA;
infine, in via riconvenzionale, ha chiesto, a modifica della sentenza Per_2 di divorzio del 07/12/2023, il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 100,00 mensili.
Ciò posto, è pacifico che il figlio maggiorenne della coppia sia divenuto Persona_1
economicamente autosufficiente, lavorando egli a tempo indeterminato, come documentato dalla comunicazione del datore di lavoro 10/05/2024 prodotta dal ricorrente, attestante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01/06/2024; evincendosi dunque da detta comunicazione che il contratto di lavoro, sottoscritto in data 01/10/2023, prima del
01/06/2024 fosse a tempo determinato.
Dal “report lavorativo” del 09/10/2024, non contestato, prodotto dal ricorrente, il figlio “risulta percepire circa 1.480,00 euro mensili”.
Nulla quaestio, dunque, sulla sua raggiunta autosufficienza economica, con conseguente necessità di revocare il contributo di mantenimento del figlio che la sentenza di divorzio aveva posto a carico del padre.
La domanda del ricorrente di restituzione delle somme percepite dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio (per un ammontare complessivo di € 3.250,00), pari agli Persona_1 importi versati dal mese di ottobre 2023 all'ottobre 2024, è infondata.
Va innanzitutto considerato che la sentenza di divorzio, che è stata emessa in data 07/12/2023 e non risulta essere stata impugnata, copre il dedotto ed il deducibile.
Ebbene, in tal sede, il Tribunale, nella motivazione della sentenza di divorzio, aveva testualmente riportato che il ricorrente per tutto il procedimento non si era opposto “al riconoscimento (seppure in misura ridotta) di un assegno per il mantenimento di , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e poi, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di essere esonerato dal suo mantenimento perché il ragazzo «svolge attività lavorativa che gli consente di potersi mantenere», salvo, però, offrire nella comparsa conclusionale, nuovamente, di versare un assegno di mantenimento. In disparte la contraddittorietà e l'ambiguità del descritto atteggiamento processuale del resistente, in assenza di qualsivoglia prova circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica di , non vi sono ragioni per non affermare il diritto Persona_1 della a continuare a percepire un assegno per il mantenimento del figlio” (così, nella CP_2
motivazione, la sentenza di divorzio).
pagina 3 di 6 Sulla base di ciò, la sentenza di divorzio - che come si è detto copre il dedotto ed il deducibile ed è intervenuta dopo il mese di ottobre 2023 - ha confermato a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio . Persona_1
E' poi dirimente osservare che la revoca del contributo al mantenimento del figlio che il padre deve versare alla madre, deve essere disposta con decorrenza dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (nella specie depositata in data 29/11/2024) ; ciò in adesione a quanto affermato dalla
Cassazione in tema di modifica delle condizioni economiche di divorzio, ed in linea di continuità con l'orientamento espresso anche di recente da questo stesso Tribunale, secondo cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale, ed il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo. In mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali, gli effetti della decisione di revisione decorrono pertanto dalla data della domanda di modificazione, non potendo invece avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16173 del 30/07/2015; Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021; di recente, T. Reggio Emilia, Sez. I, sentenza n. 273/2025 del
20/03/2025).
Quanto alla domanda del ricorrente di versamento diretto, in favore della IA maggiorenne, del contributo di mantenimento previsto nelle condizioni di divorzio, la domanda è inammissibile.
Costituisce infatti principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non possa essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della prole stessa.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il previgente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, la corresponsione di detto contributo al figlio ne presuppone la richiesta in giudizio, essendo imprescindibile anche sul punto l'osservanza del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. ( cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 ;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24316 del 28/10/2013, secondo cui «..La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e
pagina 4 di 6 le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere..» ).
In altri termini, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 337 septies c.c. non opera automaticamente, ma soltanto in presenza di specifica domanda del figlio maggiorenne.
Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità della formulazione di una domanda giudiziale da parte del figlio maggiorenne, si vedano, tra le tante: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 dell'11/11/2013, nonché Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021, la quale ha ribadito il principio secondo cui, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non possa pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo.
Tanto premesso ed evidenziato, nel caso di specie la IA maggiorenne non è intervenuta nel Per_2
giudizio e non ha formulato alcuna domanda giudiziale onde far valere un proprio diritto autonomo al mantenimento verso il padre, e dunque la domanda di versamento diretto alla ragazza deve essere dichiarata inammissibile.
Resta fermo pertanto l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente Controparte_2
l'assegno mensile di mantenimento per la IA (€ 250,00 rivalutabili su base Istat), nonché la metà delle spese straordinarie così come stabilito nelle condizioni di divorzio.
Resta infine da esaminare la domanda riconvenzionale della resistente, che a sua volta ha chiesto una modifica della sentenza di divorzio del 07/12/2023 nella parte in cui le aveva negato l'assegno divorzile domandato all'epoca in misura pari ad € 100,00 al mese.
Parte resistente chiede ora il riconoscimento di un assegno divorzile nella stessa misura (€ 100,00 mensili).
La domanda è palesemente infondata, atteso che la sentenza di divorzio del 07/12/2023, la quale come si è detto aveva rigettato la domanda di assegno divorzile formulata nella stessa misura di quella oggi richiesta, non risulta essere stata impugnata, e nessuna modifica sopravvenuta alla sentenza stessa è stata dedotta e provata dalla resistente.
Inammissibili infine, in questa sede, appaiono le domande formulate dal ricorrente per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 04/03/2025, legate al veicolo di proprietà del marito Skoda
Octavia targato DM166BC, nonché al pagamento delle utenze della casa familiare.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1500/2023 del 07/12/2023 pubblicata in data 11/12/2023, revoca, a far data dalla domanda di modifica (29/11/2024), l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio;
Persona_1
2) respinge la domanda del ricorrente di restituzione delle somme corrisposte alla resistente anteriormente alla data della domanda di modifica;
3) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di versamento diretto del contributo di mantenimento alla IA , e, per l'effetto, conferma l'obbligo stabilito a carico di Per_2 CP_1
nella sentenza di divorzio, di versare a a titolo di contributo al
[...] Controparte_2 mantenimento della IA , la somma mensile di € 250,00 annualmente rivalutabile sulla base Per_2
degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 27 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3749/2024 promossa da:
, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PALOMBA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
VIA VANINI 34, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VAGLIVIELLO ANGELINA, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA IOMMELLI 1, CESA (CE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo di:
1) Rigettare le istanze formulate da parte convenuta per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente
pagina 1 di 6 2) Dare atto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente dal Persona_1
01.10.2023 e pertanto nulla più è dovuto da parte del padre, in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento da quella data con sentenza che dichiari la cessazione del diritto dall'ottobre 2023; 3) Disporre la restituzione delle somme pari ad € 3.250,00 versate a titolo di mantenimento per
dall'ottobre 2023 all'ottobre 2024 non avendo tali somme rivestito funzione Persona_1 alimentare nella misura in cui il figlio era regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato oltre alla restituzione della somma di € 534,52 di cui alle spese indicate come non dovute dal CP_1
e così complessivamente € 3.784,52.
[...]
4) Disporre per la IA maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente Per_2 poiché studente che il Sig verserà in suo favore in maniera diretta, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo giustificativo di spesa come da protocollo di questo Tribunale. Per la medesima IA autorizzare sin d'ora Per_2 il Sig. a non provvedere più al versamento di dette somme laddove la stessa IA CP_1 Per_2 diventi economicamente autosufficiente.
Dare atto che qualunque richiesta economica in ordine al mantenimento della IA dovrà Per_2 pervenire al sig. unicamente da quest'ultima”. CP_1
La resistente ha concluso chiedendo di:
“accogliere le proprie richieste tutte così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta. Dare atto che dal mese di ottobre 2024, mese in cui viene proposta domanda giudiziale per modifica delle condizioni successive a sentenza di divorzio il Sig. non versa assegno di Controparte_1 mantenimento al Sig. , per cui la decorrenza della domanda di modifica Parte_1 dell'assegno non comprenderà tali somme già indebitamente trattenute dal . Controparte_1
Porre a favore della resistente , rivalutando la posizione soggettiva della stessa, per Controparte_2 aver raggiunto una età che non le consente di essere concorrenziale lavorativamente e di risultare e di fatto essere inoccupata, la somma di € 100,00 per le primarie necessità; Rigettare la richiesta di controparte di versare direttamente alla Sig.na l'assegno Parte_2 di mantenimento, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché riconoscere a favore della stessa le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo il protocollo insitente presso Tribunale di
Reggio Emilia;
rigettare ogni altra richiesta di controparte, in quanto irrituale, destituita di fondamenta giuridico e punto di diritto, nonché inammissibile proceduralmente in tale controversia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, ha chiesto, a modifica delle condizioni Controparte_1
di divorzio stabilite con la sentenza di questo Tribunale del 07/12/2023, di dare atto che nulla fosse da lui dovuto per il mantenimento del figlio , essendo quest'ultimo divenuto Persona_1
economicamente autosufficiente dal 01/10/2023; di disporre la restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio dall'ottobre 2023 all'ottobre 2024 (€ 3.250,00), ed infine ha domandato di poter versare direttamente alla IA diciottenne , convivente con la madre, il contributo di Per_2 mantenimento, pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/02/2025, si è costituita in giudizio la ex coniuge del ricorrente, sig.ra la quale si è opposta alla domanda restitutoria ex Controparte_2
pagina 2 di 6 adverso formulata, nonché alla domanda del ricorrente di poter versare il contributo di mantenimento direttamente alla IA;
infine, in via riconvenzionale, ha chiesto, a modifica della sentenza Per_2 di divorzio del 07/12/2023, il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 100,00 mensili.
Ciò posto, è pacifico che il figlio maggiorenne della coppia sia divenuto Persona_1
economicamente autosufficiente, lavorando egli a tempo indeterminato, come documentato dalla comunicazione del datore di lavoro 10/05/2024 prodotta dal ricorrente, attestante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01/06/2024; evincendosi dunque da detta comunicazione che il contratto di lavoro, sottoscritto in data 01/10/2023, prima del
01/06/2024 fosse a tempo determinato.
Dal “report lavorativo” del 09/10/2024, non contestato, prodotto dal ricorrente, il figlio “risulta percepire circa 1.480,00 euro mensili”.
Nulla quaestio, dunque, sulla sua raggiunta autosufficienza economica, con conseguente necessità di revocare il contributo di mantenimento del figlio che la sentenza di divorzio aveva posto a carico del padre.
La domanda del ricorrente di restituzione delle somme percepite dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio (per un ammontare complessivo di € 3.250,00), pari agli Persona_1 importi versati dal mese di ottobre 2023 all'ottobre 2024, è infondata.
Va innanzitutto considerato che la sentenza di divorzio, che è stata emessa in data 07/12/2023 e non risulta essere stata impugnata, copre il dedotto ed il deducibile.
Ebbene, in tal sede, il Tribunale, nella motivazione della sentenza di divorzio, aveva testualmente riportato che il ricorrente per tutto il procedimento non si era opposto “al riconoscimento (seppure in misura ridotta) di un assegno per il mantenimento di , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e poi, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di essere esonerato dal suo mantenimento perché il ragazzo «svolge attività lavorativa che gli consente di potersi mantenere», salvo, però, offrire nella comparsa conclusionale, nuovamente, di versare un assegno di mantenimento. In disparte la contraddittorietà e l'ambiguità del descritto atteggiamento processuale del resistente, in assenza di qualsivoglia prova circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica di , non vi sono ragioni per non affermare il diritto Persona_1 della a continuare a percepire un assegno per il mantenimento del figlio” (così, nella CP_2
motivazione, la sentenza di divorzio).
pagina 3 di 6 Sulla base di ciò, la sentenza di divorzio - che come si è detto copre il dedotto ed il deducibile ed è intervenuta dopo il mese di ottobre 2023 - ha confermato a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio . Persona_1
E' poi dirimente osservare che la revoca del contributo al mantenimento del figlio che il padre deve versare alla madre, deve essere disposta con decorrenza dalla domanda di modifica delle condizioni di divorzio (nella specie depositata in data 29/11/2024) ; ciò in adesione a quanto affermato dalla
Cassazione in tema di modifica delle condizioni economiche di divorzio, ed in linea di continuità con l'orientamento espresso anche di recente da questo stesso Tribunale, secondo cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale, ed il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo. In mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali, gli effetti della decisione di revisione decorrono pertanto dalla data della domanda di modificazione, non potendo invece avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16173 del 30/07/2015; Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021; di recente, T. Reggio Emilia, Sez. I, sentenza n. 273/2025 del
20/03/2025).
Quanto alla domanda del ricorrente di versamento diretto, in favore della IA maggiorenne, del contributo di mantenimento previsto nelle condizioni di divorzio, la domanda è inammissibile.
Costituisce infatti principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non possa essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della prole stessa.
Sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il previgente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, la corresponsione di detto contributo al figlio ne presuppone la richiesta in giudizio, essendo imprescindibile anche sul punto l'osservanza del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. ( cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 ;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24316 del 28/10/2013, secondo cui «..La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e
pagina 4 di 6 le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere..» ).
In altri termini, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 337 septies c.c. non opera automaticamente, ma soltanto in presenza di specifica domanda del figlio maggiorenne.
Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla necessità della formulazione di una domanda giudiziale da parte del figlio maggiorenne, si vedano, tra le tante: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25300 dell'11/11/2013, nonché Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021, la quale ha ribadito il principio secondo cui, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non possa pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo.
Tanto premesso ed evidenziato, nel caso di specie la IA maggiorenne non è intervenuta nel Per_2
giudizio e non ha formulato alcuna domanda giudiziale onde far valere un proprio diritto autonomo al mantenimento verso il padre, e dunque la domanda di versamento diretto alla ragazza deve essere dichiarata inammissibile.
Resta fermo pertanto l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente Controparte_2
l'assegno mensile di mantenimento per la IA (€ 250,00 rivalutabili su base Istat), nonché la metà delle spese straordinarie così come stabilito nelle condizioni di divorzio.
Resta infine da esaminare la domanda riconvenzionale della resistente, che a sua volta ha chiesto una modifica della sentenza di divorzio del 07/12/2023 nella parte in cui le aveva negato l'assegno divorzile domandato all'epoca in misura pari ad € 100,00 al mese.
Parte resistente chiede ora il riconoscimento di un assegno divorzile nella stessa misura (€ 100,00 mensili).
La domanda è palesemente infondata, atteso che la sentenza di divorzio del 07/12/2023, la quale come si è detto aveva rigettato la domanda di assegno divorzile formulata nella stessa misura di quella oggi richiesta, non risulta essere stata impugnata, e nessuna modifica sopravvenuta alla sentenza stessa è stata dedotta e provata dalla resistente.
Inammissibili infine, in questa sede, appaiono le domande formulate dal ricorrente per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 04/03/2025, legate al veicolo di proprietà del marito Skoda
Octavia targato DM166BC, nonché al pagamento delle utenze della casa familiare.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1500/2023 del 07/12/2023 pubblicata in data 11/12/2023, revoca, a far data dalla domanda di modifica (29/11/2024), l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio;
Persona_1
2) respinge la domanda del ricorrente di restituzione delle somme corrisposte alla resistente anteriormente alla data della domanda di modifica;
3) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di versamento diretto del contributo di mantenimento alla IA , e, per l'effetto, conferma l'obbligo stabilito a carico di Per_2 CP_1
nella sentenza di divorzio, di versare a a titolo di contributo al
[...] Controparte_2 mantenimento della IA , la somma mensile di € 250,00 annualmente rivalutabile sulla base Per_2
degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 27 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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