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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1130/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1130 2021 promossa con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con il patrocinio dall'avv. Gianfranco Controparte_2 bancario, cassetta di Dell'Aglio sicurezza, apertura di
APPELLANTE credito bancario)
c o n t r o 140041
BE MADDALENA, e Controparte_3 CP_4
con il patrocinio dall'avv. Rita Persico
[...]
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15
settembre 2021 n. 1635/2021.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in parziale
riforma della sentenza n. 1635/2021 (RG n. 5984/2019) del Tribunale di
Bergamo, Giudice dr.ssa Bresciani, pubblicata il 15.9.2021 così giudicare:
- Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto
del D.M. 13.6.1986 e D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la
(maggior) pretesa di pagamento avanzata da parte dei sigg.ri OZ
AD, e nei confronti di Controparte_3 CP_4 [...]
relativamente ai buoni fruttiferi postali serie “Q/P” Controparte_2
(contraddistinti dai numeri 000.137, 000.138, 000.333, 000.334, 000.136 e
000.332) e serie “Q” (contraddistinti dai numeri 000.041, 000.042, 000.045,
000.046, 000.047, 000.048, 000.049, 000.050 e 000.051), conseguentemente,
limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte dalla convenuta e
quantificate per ciascun buono postale nell'allegato doc. n. 2;
- confermare, per il resto, l'impugnata sentenza e conseguentemente:
- condannare i sigg.ri BE AD, e Controparte_3 CP_4
alla restituzione della maggior somma che verrà corrisposta da
[...] [...]
in esecuzione della decisione di primo grado, per i suddetti Controparte_2
buoni postali della serie “Q/P” e serie “Q”;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i
gradi di giudizio”.
Degli appellanti incidentali
“…ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
2 in via principale: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale, per tutti i motivi esposti nel presente atto ovvero anche con diversa
motivazione, l'appello proposto dalla società avverso la Controparte_2
sentenza n. 1635/2021, resa dal Tribunale di Bergamo il 15.9.2021, in
persona del Giudice Monocratico dott.ssa Francesca Bresciani all'esito del
procedimento n. 5984/2019 R.G., con conferma delle statuizioni in essa
contenute;
in via principale incidentale: in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo il 15.9.2021, in persona del Giudice Monocratico
dott.ssa Francesca Bresciani all'esito del procedimento n. 5984/2019 R.G.,
dichiarare il diritto di ciascun contitolare dei buoni postali fruttiferi oggetto
di contenzioso a procedere autonomamente ed integralmente al rimborso
presso gli uffici postali.
Condannare inoltre la società al pagamento, in favore dei Controparte_2
signori OZ AD, e , delle spese Controparte_3 CP_4
del primo grado di giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del grado di
appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1635/2021 pubblicata in data 15 settembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha condannato la società al Controparte_2
pagamento della somma liquidata a titolo di interessi, calcolati secondo le modalità indicate nella motivazione, oltre interessi legali dalla data della
3 domanda al saldo in favore di:
- AD OZ per il rimborso di n. 41 buoni fruttiferi postali, di cui:
n. 32 appartenenti alle serie Q, U, V e W (recanti clausola “PRF”, in quanto cointestati con la madre defunta emessi nel periodo Controparte_5
compreso tra il 24 giugno 1988 ed il 2 luglio 1999; n. 6 appartenenti alla serie
Q (con clausola “PRF”, in quanto cointestati con il padre defunto Persona_1
emessi nelle date del 15 e 16 aprile, 15 dicembre e 16 dicembre
[...]
1994; n. 1 appartenente alla serie P n. 000.106 acquistato il 16 luglio 1900;
n. 2 appartenenti alla serie Q/P nn. 000.138 e 000.334 acquistati il 2 settembre
1991 (anch'essi recanti clausola “PFR”, in quanto cointestati con il padre);
- per il rimborso di n. 40 buoni fruttiferi postali, di cui: n. Controparte_3
27 appartenenti alle serie Q,V e W acquistati nel periodo compreso tra il 21
marzo 1989 ed il 2 luglio 1999 (con clausola “PRF”, in quanto cointestati con la madre defunta;
n. 1 appartenente alla serie Q acquistato Controparte_5
il 15 dicembre 1995 (recante clausola “PRF”, in quanto cointestati con il padre defunto;
n. 1 appartenente alla serie P n. 000.105 Persona_1
acquistato il 16 luglio 1990; n. 2 appartenenti alla serie Q/P nn. 000.137 e
000.333 acquistati il 2 settembre 1991; n. 9 appartenenti alla serie Q nn.
000.041, 000.042 acquistati in data 3 febbraio 1992 e nn. 000.045, 000.046,
000.047, 000.048, 000.049, 000.050, 000.051 acquistati in data 15 febbraio
1992 (anch'essi recanti clausola “PFR”, in quanto cointestati con il padre);
- per il rimborso di 36 buoni fruttiferi postali, di cui: n. 32 CP_4
appartenenti alle serie Q, U, W e V acquistati nel periodo compreso tra il 24
4 giugno 1988 ed il 19 gennaio 1999 (con clausola “PRF”, in quanto cointestati con la madre defunta;
n. 1 appartenente alla serie Q Controparte_5
acquistato in data 27 ottobre 1995 (recanti clausola “PRF”, in quanto cointestati con il padre defunto;
n. 1 appartenente alla Persona_1
serie P n. 000.104 acquistato il 16 luglio 1990; n. 2 appartenenti alla serie
Q/P nn. 000.136 e 000.332 acquistati il 2 settembre 1991 (anch'essi con clausola “PFR”, in quanto cointestati con il padre).
1.1. Gli attori avevano chiesto l'accertamento del loro diritto potestativo al pagamento a vista dei buoni, negato da controparte, che subordinava la riscossione delle somme al previo espletamento delle pratiche successorie e con quietanza congiunta di tutti i cointestatari e/o eredi;
inoltre, con riferimento a soli n. 9 buoni della serie Q, intestati a e alla Controparte_3
madre, veniva fatta questione circa le modalità di tassazione dei titoli,
deducendo che l'applicazione degli oneri fiscali andasse eseguita all'atto della riscossione, anziché prima, periodicamente, come ritenuto da . CP_2
Con riferimento a questi n. 9 buoni e altri n. 9 (il n. 000.106 - serie P, i nn.
000.138 e 000.334 - serie Q/P, intestati all'attrice e alla madre;
i nn. 000.137
e 000.333 - serie Q/P, il n. 000.105 - serie P, intestati a e Controparte_3
alla madre;
i nn. 000.136 e 000.332 - serie Q/P, e il n. 000.104 - serie P,
intestati ad unitamente alla madre), gli attori chiedevano la CP_4
liquidazione degli interessi come da tabella stampata a tergo sui medesimi,
deducendo, invece, controparte l'applicazione dei tassi di cui al D.M. 13
giugno 1986.
5 1.2. Il Tribunale ha respinto la richiesta di CTU presentata da parte attrice,
vertendo la stessa su una questione di diritto, ossia la tassazione dei buoni.
1.3. In particolare, venendo al merito delle questioni, il Tribunale, circa la problematica della clausola PFR, aderendo all'insegnamento della Corte di
Cassazione (ord. n. 11137/2020), ha applicato l'art. 187 co. 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 256/1989 riguardante i libretti di risparmio postale, grazie al rinvio operato all'art. 203 del regolamento stesso,
in base al quale “il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche
con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia
deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. Pertanto
l'esigibilità dei titoli dovrà avvenire in conformità a tale modalità”.
1.4. In ordine alla liquidazione degli interessi dovuti ai risparmiatori per l'ultimo decennio di investimento per n. 15 bfp sui 18 precedentemente individuati, ha rilevato che tali buoni, sottoscritti dopo l'entrata in vigore del
D.M. 13 giugno 1986, presentavano sul retro una tabella recante i tassi originari, cui è stata in seguito apposta una stampigliatura indicante i nuovi tassi come da D.M., che, tuttavia, nulla disponeva con riferimento all'ultimo periodo di investimento.
Ha, quindi, richiamato la pronuncia a Sezioni Unite, n. 13979/2007, relativa ad un caso analogo di difformità degli interessi indicati sui buoni con i tassi indicati dalla normativa per un errore nell'apposizione dei timbri da parte dall'emittente. Sulla scorta del principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui <<... non può in alcun modo ritenersi che (il
6 risparmiatore) dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati...>>, il
Tribunale ha aderito alla giurisprudenza di merito conformatasi alla predetta pronuncia.
1.5. Sulla scorta di tali argomentazioni anche in ordine ai buoni nn. 000.104,
000.105 e 000.196 appartenenti alla serie P, ha ritenuto che competano ai risparmiatori gli interessi in base a quanto riportato sul retro dei titoli.
1.6. Per quanto concerne n. 9 buoni intestati a e alla madre, Controparte_3
il Tribunale ha affrontato il problema della relativa tassazione e dell'applicazione del D.L. n. 556/1986, ai sensi del quale gli interessi maturati per i bfp come quelli di specie sarebbero assoggettati a ritenuta fiscale nella misura del 12,50%. Ha ritenuto che il citato D.L. avrebbe lo scopo di eterodeterminare il contenuto del titolo in base all'art. 1339 c.c.
subordinando l'evento impositivo al momento in cui il reddito viene percepito dal risparmiatore, ossia quando viene reso disponibile mediante rimborso del titolo;
<de
qua che ricollega l'imposizione fiscale, letteralmente, all'interesse
“corrisposto” al possessore (nel caso di specie il risparmiatore)>>,
<
della sfera giuridica del risparmiatore. La tassazione dovrà pertanto essere applicata secondo le modalità evidenziate>>.
2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello Controparte_2
7 sulla base di due motivi di gravame.
3. Si sono costituiti in giudizio OZ AD, e Controparte_3
, proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi di CP_4
gravame e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
4. All'udienza del 02 febbraio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo denuncia l'errata applicazione Controparte_2
dell'art. 5 D.M. 13 giugno 1986 con riferimento ai n. 6 buoni postali appartenenti alla serie Q/P, (nn. 000.137, 000.138, 000.333, 000.334,
000.136 e 000.332), sottoscritti in data 2 settembre 1991, in seguito all'entrata in vigore del d.m. dei tassi di interesse, che, all'art. 5, aveva previsto l'apposizione sui vecchi moduli appartenenti alle serie “Q” e “P” del timbro, su un verso, indicante la nuova serie “Q/P” e del timbro, sul retro,
recante i nuovi tassi. Nei bfp oggetto di causa tali timbri sarebbero regolarmente apposti, pertanto, nulla più sarebbe dovuto agli investitori, oltre al rendimento indicato dal decreto.
Invoca altresì l'applicazione dell'art. 6 del suddetto d.m. “…Sul montante dei
buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta
8 con la lettera «Q»… maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a
partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per
i buoni della serie «Q». Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio
1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si
applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al
primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli
interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo
comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici
di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti
insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”.
Lamenta che il Tribunale ha applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite
nella pronuncia n. 13979/2007, ritenendo prevalenti le condizioni originariamente previste per l'ultimo decennio, nonostante il caso di specie non possa essere considerato analogo all'ipotesi di “errore materiale” ivi affrontata.
In realtà, il predetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
assolvendo così la funzione di trasparenza, non essendo ancora in vigore, al momento dei fatti, nessuna normativa in materia di trasparenza bancaria o finanziaria. Solo con l'entrata in vigore della L. n. 154/1992 è stato previsto,
all'art. 6 co. 2, che, in caso di variazioni dei tassi in senso sfavorevole per l'investitore, la comunicazione debba avvenire tramite pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Considerato che i tassi previsti per l'ultimo decennio sarebbero ad importo
9 fisso a bimestre, ma diverso per ciascun “taglio” di buoni, si dovrebbe procedere all'applicazione dei principi generali in materia di risparmio postale, rinviando alle tabelle allegate al D.M. per l'individuazione degli interessi da applicare al periodo compreso tra il 20° ed il 30° anno.
Il risparmio postale sarebbe quindi disciplinato dalla legge e ciò impedirebbe la libera negoziazione tra privato ed ente collocatore dei titoli, privilegiando,
piuttosto, le disposizioni normative su eventuali disposizioni letterali contenute nei buoni, in base al meccanismo di integrazione ex artt. 1339 e
1374 c.c.
Pertanto, ritiene di nulla più dovere a controparte, se non Controparte_2
nei limiti di quanto disposto dal d.m.
1.1. Il motivo è fondato.
I buoni serie Q/P emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del
D.M. 13.6.1986 sono i nn. 000.138, 000.334, appartenenti a AD
OZ ed alla madre, i nn. 000.136 e 000.332, appartenenti ad CP_4
unitamente alla madre, ed i nn. 000.137 e 000.333 acquistati da
[...]
con la madre, tutti sottoscritti in data 2 settembre 1991. Controparte_3
1.2. L'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 prevedeva che <
titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo
dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore,
10 recante la misura dei nuovi tassi>>.
I buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal D.M. 13.6.1986, già vigente all'atto della loro emissione;
il timbro apposto sul retro del predetto titolo contempla i tassi d'interesse sino al ventesimo anno, senza, tuttavia, modificare l'importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all'emissione.
La questione controversa riguarda la disciplina normativa applicabile per la quantificazione degli interessi relativi all'ultimo decennio dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P.
1.3. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto che, con riferimento al periodo relativo all'ultimo decennio, non fossero applicabili ai buoni de quibus i nuovi tassi disposti come da D.M. del 13.06.1986.
Nonostante la constata apposizione delle due timbrature, come richiesto dal
D.M. predetto, al supporto cartaceo dei buoni della precedente serie P, le quali non indicano i tassi applicabili a partire dal ventunesimo anno, il
Tribunale ha ritenuto che le diciture originariamente riportate sul titolo dovessero comunque considerarsi valide per gli ultimi dieci anni, valutando la prevalenza di queste ultime rispetto alle condizioni apposte tramite stampigliatura sul retro dei buoni.
1.4. Preso atto delle recenti e coeve pronunce della Corte di Cassazione (nn.
4748/2022, 4384/2022, 4751/2022 e 4763/2022), si reputa necessario effettuare in via preliminare una ricostruzione della normativa applicabile al
11 caso di specie.
Il D.P.R. n. 156/73 ha introdotto nel Capo VI la disciplina afferente ai buoni postali fruttiferi: in particolare per quanto concerne la normativa applicabile ai tassi di interesse l'art. 173, al co. 1 ha previsto che <
saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie>>.
I bpf, oggetto in causa, sono stati istituiti dal D.M. del 13 giugno 1986 del
Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 1986 n. 148.
Tale decreto all'art. 4 ha disposto che <
istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q",
i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi>>.
Inoltre, il successivo art. 5 ha aggiunto che <
della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi
12 verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.
Infine, l'art. 6 ha previsto che <
tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del
1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie
"P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni>>.
Le sopracitate disposizioni normative costituiscono, pertanto, la normativa applicabile ai buoni Q/P, oggetto della presente controversia.
1.5. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale <
postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione>> (S.U. n. 13979/2007, S.U. n.
3963/2019).
13 Inoltre, la Corte di Cassazione ha esplicitato come <
tra emittente e sottoscrittore dei titoli [sia] destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti>> (S.U.
n. 1379/2007, Cass. N. 4748/22).
Dunque, in considerazione dell'efficacia cogente dell'art. 173 del D.P.R.
n.156/73, e conseguentemente del D.M. del 1986, ed in adesione alla precedente giurisprudenza, la Corte di Cassazione a partire dalle ordinanze nn. 4748/2022, 4384/2022, 4751/2022 e 4763/2022, ha affermato la piena applicazione della disciplina della serie “Q” alla serie “Q/P” poiché qualora sia stata apposta tale sigla sul documento <
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie <> è
palesemente esclusa>>.
1.6. A seguito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata, la
Corte intende conformarsi alle sopracitate decisioni di legittimità, per quanto segue:
- è indubbia l'efficacia cogente delle disposizioni disciplinanti la materia dei buoni postali fruttiferi (nello specifico art. 173 del D.P.R. n. 156/73, art. 4,5,6
D.M. 13 giugno 1986);
- con riferimento all'autonomia contrattuale di in Controparte_2
osservanza dell'art. 1322 c.c., secondo il quale “Le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle
norme corporative”, la società non avrebbe in alcun modo potuto disattendere, o eventualmente introdurre, disposizioni difformi alla specifica
14 disciplina prevista per i Buoni della serie Q/P;
- ha emesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, Controparte_2
attenendosi a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del 1986: sono state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”.
Il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile;
- con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, si ritengono necessariamente applicabili i tassi previsti dal
D.M. del 1986.
1.7. Pertanto, la liquidazione dei buoni in questione deve avvenire in conformità ai criteri previsti dal D.M 13.06.1986 anche relativamente all'ultimo decennio del periodo di investimento.
2. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione Controparte_2
delle norme in materia fiscale, in partssmicolare dell'art. 7 D.M. 23 giugno
1997.
L'appellante espone la necessità di stabilire l'ammontare spettante ai risparmiatori, detraendo dal quantum dovuto a titolo di rimborso dei buoni la somma da versare all'Erario a titolo di imposizione fiscale.
Evidenzia che i frutti derivanti dai titoli sarebbero soggetti ad imposizione fiscale da diversi decenni;
fino al 1986 i bfp erano esenti da imposte, mentre con l'avvento del D.L. 556/1986, dal 21 settembre 1986 sarebbero assoggettati ad una ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n.
15 600/1973, che, per i buoni della serie Q, dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31 agosto 1987 e poi del 12,5% dal 1°
settembre 1987. La ritenuta sarebbe stata abrogata dal D.lgs. n. 239/1996,
istitutivo di una imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita per i bfp nella misura del 12,50%.
Evidenzia che il meccanismo di calcolo è quello della “capitalizzazione composta”, in cui, in sostanza, si sommano al termine di ogni anno gli interessi prodotti nell'anno precedente (cd. montante).
Sostiene che per i primi vent'anni il cd. montante va calcolato al netto della ritenuta fiscale, o imposta sostitutiva, e che anche per l'ultimo decennio l'importo fisso a bimestre è assoggettato alla ritenuta fiscale.
Rappresenta la correttezza del proprio criterio di calcolo (si veda il prospetto di calcolo già prodotto in primo grado e lo sviluppo del rendimento maturato nel corso dell'investimento), a fronte anche dell'art. 26 D.P.R. n. 600/1973
riguardante la disciplina fiscale, e del D.M. 23 giugno 1987, recante le modalità di calcolo degli interessi maturati sui bfp, oltre che la liquidazione al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile in base all'art. 7 co. 3:
<<…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”,
“R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto,
gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale>>.
Inoltre, ribadisce che se si eseguisse il calcolo come suggerito da controparte,
l'imposta sostitutiva, per il solo fatto di contribuire ogni anno a formare il
16 montante, finirebbe col determinare la maturazione ogni anno di maggiori interessi, e ciò sarebbe privo di logica, poiché in tal modo continuerebbero a maturare interessi in favore del risparmiatore, ipotesi esclusa dal D.M. 23
giugno 1997.
indica quello che a suo dire sarebbe il procedimento corretto, il CP_2
quale prevede la capitalizzazione degli interessi per i primi 20 anni al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva, utilizzando poi il montante risultante al ventesimo anno come base di calcolo degli interessi per l'ultimo decennio. Il criterio di calcolo proposto dagli investitori, invece, sarebbe errato, perché pretenderebbe di corrispondere l'importo bimestrale indicato sul modulo utilizzato per l'emissione del titolo, modificato dall'introduzione delle norme fiscali.
Secondo l'appellante, tale imposta avrebbe comportato la modifica del rendimento indicato sul titolo, bimestre per bimestre, per l'ultimo decennio,
mentre, secondo il Tribunale, l'introduzione dell'aliquota non avrebbe influito sull'importo fisso indicato sul retro del titolo e spettante ai sottoscrittori. Applicando tale criterio, tuttavia, si avrebbe quale effetto il riconoscimento per ciascun bimestre dell'ultimo decennio del tasso di interesse annuo superiore a quanto stabilito dal D.M. 13 giugno 1986, che,
peraltro, ha istituito <una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari
distinta dalla lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura
indicata nelle tabelle allegate al presente decreto>>.
Il D.L. n. 566/1986 dovrebbe essere coordinato con l'art. 26 del D.P.R. n.
17 600/1973, relativo alla disciplina generale della materia fiscale, e con il D.M.
23 giugno 1997, disciplinante le modalità di calcolo degli interessi maturati sui bfp.
La tesi del Tribunale sarebbe quindi infondata, poiché le norme relative al calcolo dell'imposizione fiscale sugli interessi maturati sui bfp stabiliscono che il calcolo degli interessi vada compiuto al netto della ritenuta fiscale,
come stabilito dal citato art. 7 del D.M. 23 giugno 1997; dal D.M. 27
novembre 1996; dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000, in base alla quale per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997 “la capitalizzazione
degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale”.
Secondo l'appellante, la propria tesi sarebbe confortata dall'interpretazione letterale, logica e teleologica del D.M. del 23 giugno 1997.
2.1. Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui alle pagine 22 e 23 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa
18 nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale,
com'è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un
organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
2.2. Il primo motivo di appello principale è fondato.
2.3. I 9 bfp in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale appartengono alla serie Q;
precisamente si tratta dei titoli appartenenti a nn. 000.041, 000.042 acquistati in data 3 febbraio 1992, e Controparte_3
nn. 000.045, 000.046, 000.047, 000.048, 000.049, 000.050, 000.051
acquistati in data 15 febbraio 1992, già identificati nella sentenza appellata.
2.4. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato
19 l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli CP_6
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una
ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della
20 ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a
dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono
riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto
nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d),
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione
postale. Le modalita' di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1, l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti
diretti”, il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma
2 lett. d): “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di
cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR
600/773 ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
21 Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso
previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
22 coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la
quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli
di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso
soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da
quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che “…Per
i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
2.5. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con
23 le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da Controparte_3
ed emessi nel 1992, devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla
24 disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1.
Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e CP_6
prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto Controparte_2
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi
a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi
anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente
disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la
25 previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza
26 tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n.
2082/2021).
In conclusione, quindi, il Tribunale ha errato a disapplicare l'art. 7 ult. Co.
del D.M. 23 giugno 1997 che, in coerenza con la disciplina primaria che si è
già esaminata, prevede che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte
con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di
qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita
del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
3. Con il primo motivo d'appello incidentale, i risparmiatori deducono l'erronea applicazione da parte del Tribunale della disciplina relativa ai libretti di risparmio postale riguardante la procedura di rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari dei buoni, avendo ritenuto necessaria la
“quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Espongono che i propri buoni sono cointestati con i genitori deceduti e deducono di aver dimostrato in primo grado di essere i loro unici eredi e che su ciascun titolo è presente la clausola “PFR”, la quale consente, in caso di decesso di uno dei contestatari, a ciascun superstite di riscuotere per intero il buono, non sussistendo alcuna particolare modalità di riscossione, se non il pagamento a vista presso l'ufficio postale di emissione. Ciononostante,
l'operatore dell'ufficio postale, dopo aver appreso del decesso dei genitori cointestatari, ha rifiutato di provvedere al rimborso dei titoli, sostenendo che
27 ciò sarebbe potuto avvenire solamente previa esibizione dei documenti riguardanti la successione e previa quietanza di tutti gli aventi diritto. In
realtà, secondo il R.D. n. 2106 del 1924, il rimborso dei bfp sarebbe garantito dallo Stato ed i titoli non dovrebbero rientrare nella dichiarazione di successione, in quanto non concorrerebbero alla formazione dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12 lett. i) D.Lgs. 346/1990.
Secondo il Tribunale trova applicazione l'art. 187 co. 1 D.P.R. 256/1989, che richiede la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto per il rimborso dei libretti di risparmio postale in caso di decesso di uno dei contitolari;
deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che per i bfp non vi fosse un'apposita disciplina.
In realtà, ai sensi dell'art. 208 <i buoni sono rimborsabili a vista presso
l'ufficio di emissione per capitale ed interessi>>, e ai sensi dell'art. 171
D.P.R. 156/1973, applicabile ai titoli emessi prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 259/1989, <gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal
regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili
a vista presso gli uffici di emissione>>, ed egualmente, ai sensi dell'art. 178
<i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione>>.
Invoca al riguardo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 40107/2021) per cui <<…risulta condividibile l'opinione espressa sia dalla giurisprudenza di merito che dalla dottrina prevalente, che,
sottolineando la differenza esistente tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi, intende il rinvio che l'art. 203 compie per i secondi alle
28 norme che concernono i primi, come limitato dalla clausola di compatibilità
(“in quanto applicabili”), e facendo in ogni caso salva una diversa disposizione specificamente posta, di talché non è dato concludere per una automatica estensione ai buoni della disciplina prescritta per i libretti… lo stesso DPR n. 256/1989, all'art. 208, contiene una disciplina specifica – e diversa – per la peculiare figura dei buoni (i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione”, e ciò secondo quanto già in precedenza stabilito dal DPR n. 156 del 1973, art. 178) il che mina fortemente il presupposto su cui si fonda la conclusione dell'automatica soggezione dei buoni alla previsione di cui all'art. 187. Una volta quindi ricondotta la possibilità di rimborso dei buoni alla previsione di cui all'art. 208, resta evidente come, in assenza di una espressa limitazione, vi sia piena compatibilità tra la disposizione normativa e la clausola p.f.r., che appunto permette al singolo cointestatario di riscuotere l'intero, anche in caso di morte di un altro cointestatario, e senza che tale diritto sia subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione>> (cfr. n. 24639/2021).
3.1. Il motivo è fondato.
Secondo il Tribunale, il pagamento del buono è subordinato alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, come prescritto dall'art. 187
d.p.r. n. 256/1989 in materia di libretti postali, applicabile anche ai bfp per effetto del rinvio contenuto nell'art. 203.
Rileva il Collegio che sui buoni di cui è causa è apposta la clausola “P.F.R.”,
ossia “pari facoltà di rimborso”, la quale attribuisce a ciascuno dei contitolari
29 dei titoli la facoltà di riscuoterli autonomamente, senza limitazioni o riserve e tale diritto permane in capo ai sottoscrittori superstiti anche in caso di decesso di uno dei cointestatari.
Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte <
buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1
giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina>> (cfr. da ultimo Cass. 22577/2023 che ha confermato l'indirizzo già espresso da Cass. 24639/2021, ribadito da Cass. 4280/2022.)
In particolare, la pronuncia più recente richiama le articolate argomentazioni della pronuncia 24639/2021 così sintetizzandole: << Cass. 13 settembre
2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità
del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si
30 caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso
«a vista», il che si traduce «nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento,
appunto “a vista”, all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso»
di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà
di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono
31 pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero>>.
Anche in base all'orientamento più volte espresso in precedenti pronunce dal presente Collegio, che ora trova conferma dalle citate sentenze della Corte di legittimità, i buoni fruttiferi, quali titoli di legittimazione, presuppongono il relativo legittimo possesso quale titolo per il rimborso;
la riscossione da parte dei contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti fra i vari titolari o loro aventi causa. Ciò assorbe e supera l'indicazione dell'art. 48 d.lgs. n.
346/1990, che vieta a tutte le aziende ed istituti di credito debitori di un defunto, nonché a tutti gli enti emittenti titoli a lui anche solo cointestati, di pagare o trasferire ad alcuno le somme e/o i titoli ereditari, se gli eredi, i legatari ed aventi causa, non abbiano fornito prova della presentazione della dichiarazione di successione, ovvero abbiano loro dichiarato per iscritto che non sussisteva obbligo della sua presentazione, norma che condurrebbe, in presenza di cointestazione dei buoni fruttiferi ed in assenza di dichiarazione di successione, all'inesigibilità del credito. Nell'ambito del medesimo d.lgs.
346/1990 l'art. 12 lettera i) esclude dall'obbligo dell'inserimento tutti i titoli di Stato, i titoli garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, quali appunto i buoni postali fruttiferi.
Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, appare legittima la richiesta degli investitori, a fronte della rivendicata operatività della clausola in questione, quali titolari e possessori dei buoni, di richiedere autonomamente,
e senza alcun preventivo adempimento, la liquidazione dei titoli cointestati
32 con persona defunta.
4. Con il secondo motivo gli appellanti incidentali censurano la statuizione del Tribunale con cui è stata operata la compensazione delle spese di lite pur essendo state accolte le loro pretese, fatta eccezione per la richiesta di rimborso di ciascun contitolare dei buoni in presenza di un cointestatario deceduto.
In base all'art. 92 c.p.c. il Giudice può compensare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza o in presenza di altri giusti motivi, che, però, devono essere evincibili dal tenore della pronuncia. In specie, nessuna di tali ipotesi sussisterebbe ed il Tribunale, applicando il principio della soccombenza,
avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese. CP_2
Inoltre, la mancata indicazione delle ragioni in base alle quali il Giudice
ritiene di compensare le spese di lite integrerebbe un'ipotesi di violazione di legge.
Evidenziano che il contegno ostruzionistico di controparte li avrebbe costretti ad agire in giudizio, pur essendosi sempre resi disponibili ad esibire, ai fini della liquidazione dei titoli, le dichiarazioni di successione dei genitori o un
“documento sottoscritto dai propri fratelli, odierni attori, di autorizzazione
al rimborso”, mentre l'ufficio postale avrebbe chiesto l'espletamento di una procedura non necessaria.
Chiedono, dunque, la condanna di controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
33 4.1. Il motivo resta assorbito in quanto la riforma della sentenza appellata comporta che occorre comunque procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello principale è stato accolto sia relativamente alla liquidazione degli interessi maturati sui titoli, alla luce di orientamento giurisprudenziale che si
è consolidato a seguito della pronuncia della Suprema Corte nelle more del presente giudizio, sia sulla questione, anch'essa in diritto, della applicazione della ritenuta fiscale sulla quale però vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia di legittimità; l'appello incidentale è stato parzialmente accolto sulla questione della pari facoltà di rimborso oggetto di un consolidato orientamento di questa Corte ora confermato in sede di legittimità.
L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare
le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle
34 analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2>> (Cassazione 7782/2020).
Si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con conferma sul punto della statuizione del Tribunale.
5. In conclusione, l'appello principale va integralmente accolto, mentre l'appello incidentale va accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo motivo;
pertanto, va rigettata ogni domanda proposta da OZ AD, e , ad eccezione della CP_3 CP_4
domanda di accertamento del loro diritto quali contestatari dei buoni postali fruttiferi per cui è causa ed in applicazione della clausola di pari facoltà di rimborso, ad ottenerne la riscossione senza ulteriore adempimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 15
settembre 2021 n. 1635/2021, rigetta ogni domanda proposta da OZ
AD, e , ad eccezione, in Controparte_3 CP_4
parziale accoglimento dell'appello incidentale da essi proposto, della
35 domanda di accertamento del loro diritto, quali contestatari dei buoni postali fruttiferi per cui è causa ed in applicazione della clausola di pari facoltà di rimborso, ad ottenerne la riscossione senza ulteriore adempimento;
2) dichiara compensate tra le parti di entrambi i gradi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Vittoria Gabriele
36
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1130/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1130 2021 promossa con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con il patrocinio dall'avv. Gianfranco Controparte_2 bancario, cassetta di Dell'Aglio sicurezza, apertura di
APPELLANTE credito bancario)
c o n t r o 140041
BE MADDALENA, e Controparte_3 CP_4
con il patrocinio dall'avv. Rita Persico
[...]
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15
settembre 2021 n. 1635/2021.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in parziale
riforma della sentenza n. 1635/2021 (RG n. 5984/2019) del Tribunale di
Bergamo, Giudice dr.ssa Bresciani, pubblicata il 15.9.2021 così giudicare:
- Nel merito, accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto
del D.M. 13.6.1986 e D.M. 23.6.1997 – infondata in fatto e in diritto la
(maggior) pretesa di pagamento avanzata da parte dei sigg.ri OZ
AD, e nei confronti di Controparte_3 CP_4 [...]
relativamente ai buoni fruttiferi postali serie “Q/P” Controparte_2
(contraddistinti dai numeri 000.137, 000.138, 000.333, 000.334, 000.136 e
000.332) e serie “Q” (contraddistinti dai numeri 000.041, 000.042, 000.045,
000.046, 000.047, 000.048, 000.049, 000.050 e 000.051), conseguentemente,
limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte dalla convenuta e
quantificate per ciascun buono postale nell'allegato doc. n. 2;
- confermare, per il resto, l'impugnata sentenza e conseguentemente:
- condannare i sigg.ri BE AD, e Controparte_3 CP_4
alla restituzione della maggior somma che verrà corrisposta da
[...] [...]
in esecuzione della decisione di primo grado, per i suddetti Controparte_2
buoni postali della serie “Q/P” e serie “Q”;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i
gradi di giudizio”.
Degli appellanti incidentali
“…ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
2 in via principale: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale, per tutti i motivi esposti nel presente atto ovvero anche con diversa
motivazione, l'appello proposto dalla società avverso la Controparte_2
sentenza n. 1635/2021, resa dal Tribunale di Bergamo il 15.9.2021, in
persona del Giudice Monocratico dott.ssa Francesca Bresciani all'esito del
procedimento n. 5984/2019 R.G., con conferma delle statuizioni in essa
contenute;
in via principale incidentale: in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo il 15.9.2021, in persona del Giudice Monocratico
dott.ssa Francesca Bresciani all'esito del procedimento n. 5984/2019 R.G.,
dichiarare il diritto di ciascun contitolare dei buoni postali fruttiferi oggetto
di contenzioso a procedere autonomamente ed integralmente al rimborso
presso gli uffici postali.
Condannare inoltre la società al pagamento, in favore dei Controparte_2
signori OZ AD, e , delle spese Controparte_3 CP_4
del primo grado di giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del grado di
appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1635/2021 pubblicata in data 15 settembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha condannato la società al Controparte_2
pagamento della somma liquidata a titolo di interessi, calcolati secondo le modalità indicate nella motivazione, oltre interessi legali dalla data della
3 domanda al saldo in favore di:
- AD OZ per il rimborso di n. 41 buoni fruttiferi postali, di cui:
n. 32 appartenenti alle serie Q, U, V e W (recanti clausola “PRF”, in quanto cointestati con la madre defunta emessi nel periodo Controparte_5
compreso tra il 24 giugno 1988 ed il 2 luglio 1999; n. 6 appartenenti alla serie
Q (con clausola “PRF”, in quanto cointestati con il padre defunto Persona_1
emessi nelle date del 15 e 16 aprile, 15 dicembre e 16 dicembre
[...]
1994; n. 1 appartenente alla serie P n. 000.106 acquistato il 16 luglio 1900;
n. 2 appartenenti alla serie Q/P nn. 000.138 e 000.334 acquistati il 2 settembre
1991 (anch'essi recanti clausola “PFR”, in quanto cointestati con il padre);
- per il rimborso di n. 40 buoni fruttiferi postali, di cui: n. Controparte_3
27 appartenenti alle serie Q,V e W acquistati nel periodo compreso tra il 21
marzo 1989 ed il 2 luglio 1999 (con clausola “PRF”, in quanto cointestati con la madre defunta;
n. 1 appartenente alla serie Q acquistato Controparte_5
il 15 dicembre 1995 (recante clausola “PRF”, in quanto cointestati con il padre defunto;
n. 1 appartenente alla serie P n. 000.105 Persona_1
acquistato il 16 luglio 1990; n. 2 appartenenti alla serie Q/P nn. 000.137 e
000.333 acquistati il 2 settembre 1991; n. 9 appartenenti alla serie Q nn.
000.041, 000.042 acquistati in data 3 febbraio 1992 e nn. 000.045, 000.046,
000.047, 000.048, 000.049, 000.050, 000.051 acquistati in data 15 febbraio
1992 (anch'essi recanti clausola “PFR”, in quanto cointestati con il padre);
- per il rimborso di 36 buoni fruttiferi postali, di cui: n. 32 CP_4
appartenenti alle serie Q, U, W e V acquistati nel periodo compreso tra il 24
4 giugno 1988 ed il 19 gennaio 1999 (con clausola “PRF”, in quanto cointestati con la madre defunta;
n. 1 appartenente alla serie Q Controparte_5
acquistato in data 27 ottobre 1995 (recanti clausola “PRF”, in quanto cointestati con il padre defunto;
n. 1 appartenente alla Persona_1
serie P n. 000.104 acquistato il 16 luglio 1990; n. 2 appartenenti alla serie
Q/P nn. 000.136 e 000.332 acquistati il 2 settembre 1991 (anch'essi con clausola “PFR”, in quanto cointestati con il padre).
1.1. Gli attori avevano chiesto l'accertamento del loro diritto potestativo al pagamento a vista dei buoni, negato da controparte, che subordinava la riscossione delle somme al previo espletamento delle pratiche successorie e con quietanza congiunta di tutti i cointestatari e/o eredi;
inoltre, con riferimento a soli n. 9 buoni della serie Q, intestati a e alla Controparte_3
madre, veniva fatta questione circa le modalità di tassazione dei titoli,
deducendo che l'applicazione degli oneri fiscali andasse eseguita all'atto della riscossione, anziché prima, periodicamente, come ritenuto da . CP_2
Con riferimento a questi n. 9 buoni e altri n. 9 (il n. 000.106 - serie P, i nn.
000.138 e 000.334 - serie Q/P, intestati all'attrice e alla madre;
i nn. 000.137
e 000.333 - serie Q/P, il n. 000.105 - serie P, intestati a e Controparte_3
alla madre;
i nn. 000.136 e 000.332 - serie Q/P, e il n. 000.104 - serie P,
intestati ad unitamente alla madre), gli attori chiedevano la CP_4
liquidazione degli interessi come da tabella stampata a tergo sui medesimi,
deducendo, invece, controparte l'applicazione dei tassi di cui al D.M. 13
giugno 1986.
5 1.2. Il Tribunale ha respinto la richiesta di CTU presentata da parte attrice,
vertendo la stessa su una questione di diritto, ossia la tassazione dei buoni.
1.3. In particolare, venendo al merito delle questioni, il Tribunale, circa la problematica della clausola PFR, aderendo all'insegnamento della Corte di
Cassazione (ord. n. 11137/2020), ha applicato l'art. 187 co. 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 256/1989 riguardante i libretti di risparmio postale, grazie al rinvio operato all'art. 203 del regolamento stesso,
in base al quale “il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche
con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia
deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. Pertanto
l'esigibilità dei titoli dovrà avvenire in conformità a tale modalità”.
1.4. In ordine alla liquidazione degli interessi dovuti ai risparmiatori per l'ultimo decennio di investimento per n. 15 bfp sui 18 precedentemente individuati, ha rilevato che tali buoni, sottoscritti dopo l'entrata in vigore del
D.M. 13 giugno 1986, presentavano sul retro una tabella recante i tassi originari, cui è stata in seguito apposta una stampigliatura indicante i nuovi tassi come da D.M., che, tuttavia, nulla disponeva con riferimento all'ultimo periodo di investimento.
Ha, quindi, richiamato la pronuncia a Sezioni Unite, n. 13979/2007, relativa ad un caso analogo di difformità degli interessi indicati sui buoni con i tassi indicati dalla normativa per un errore nell'apposizione dei timbri da parte dall'emittente. Sulla scorta del principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui <<... non può in alcun modo ritenersi che (il
6 risparmiatore) dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati...>>, il
Tribunale ha aderito alla giurisprudenza di merito conformatasi alla predetta pronuncia.
1.5. Sulla scorta di tali argomentazioni anche in ordine ai buoni nn. 000.104,
000.105 e 000.196 appartenenti alla serie P, ha ritenuto che competano ai risparmiatori gli interessi in base a quanto riportato sul retro dei titoli.
1.6. Per quanto concerne n. 9 buoni intestati a e alla madre, Controparte_3
il Tribunale ha affrontato il problema della relativa tassazione e dell'applicazione del D.L. n. 556/1986, ai sensi del quale gli interessi maturati per i bfp come quelli di specie sarebbero assoggettati a ritenuta fiscale nella misura del 12,50%. Ha ritenuto che il citato D.L. avrebbe lo scopo di eterodeterminare il contenuto del titolo in base all'art. 1339 c.c.
subordinando l'evento impositivo al momento in cui il reddito viene percepito dal risparmiatore, ossia quando viene reso disponibile mediante rimborso del titolo;
<de
qua che ricollega l'imposizione fiscale, letteralmente, all'interesse
“corrisposto” al possessore (nel caso di specie il risparmiatore)>>,
<
della sfera giuridica del risparmiatore. La tassazione dovrà pertanto essere applicata secondo le modalità evidenziate>>.
2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello Controparte_2
7 sulla base di due motivi di gravame.
3. Si sono costituiti in giudizio OZ AD, e Controparte_3
, proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi di CP_4
gravame e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
4. All'udienza del 02 febbraio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo denuncia l'errata applicazione Controparte_2
dell'art. 5 D.M. 13 giugno 1986 con riferimento ai n. 6 buoni postali appartenenti alla serie Q/P, (nn. 000.137, 000.138, 000.333, 000.334,
000.136 e 000.332), sottoscritti in data 2 settembre 1991, in seguito all'entrata in vigore del d.m. dei tassi di interesse, che, all'art. 5, aveva previsto l'apposizione sui vecchi moduli appartenenti alle serie “Q” e “P” del timbro, su un verso, indicante la nuova serie “Q/P” e del timbro, sul retro,
recante i nuovi tassi. Nei bfp oggetto di causa tali timbri sarebbero regolarmente apposti, pertanto, nulla più sarebbe dovuto agli investitori, oltre al rendimento indicato dal decreto.
Invoca altresì l'applicazione dell'art. 6 del suddetto d.m. “…Sul montante dei
buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta
8 con la lettera «Q»… maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a
partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per
i buoni della serie «Q». Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio
1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si
applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al
primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli
interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo
comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici
di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti
insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”.
Lamenta che il Tribunale ha applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite
nella pronuncia n. 13979/2007, ritenendo prevalenti le condizioni originariamente previste per l'ultimo decennio, nonostante il caso di specie non possa essere considerato analogo all'ipotesi di “errore materiale” ivi affrontata.
In realtà, il predetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
assolvendo così la funzione di trasparenza, non essendo ancora in vigore, al momento dei fatti, nessuna normativa in materia di trasparenza bancaria o finanziaria. Solo con l'entrata in vigore della L. n. 154/1992 è stato previsto,
all'art. 6 co. 2, che, in caso di variazioni dei tassi in senso sfavorevole per l'investitore, la comunicazione debba avvenire tramite pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Considerato che i tassi previsti per l'ultimo decennio sarebbero ad importo
9 fisso a bimestre, ma diverso per ciascun “taglio” di buoni, si dovrebbe procedere all'applicazione dei principi generali in materia di risparmio postale, rinviando alle tabelle allegate al D.M. per l'individuazione degli interessi da applicare al periodo compreso tra il 20° ed il 30° anno.
Il risparmio postale sarebbe quindi disciplinato dalla legge e ciò impedirebbe la libera negoziazione tra privato ed ente collocatore dei titoli, privilegiando,
piuttosto, le disposizioni normative su eventuali disposizioni letterali contenute nei buoni, in base al meccanismo di integrazione ex artt. 1339 e
1374 c.c.
Pertanto, ritiene di nulla più dovere a controparte, se non Controparte_2
nei limiti di quanto disposto dal d.m.
1.1. Il motivo è fondato.
I buoni serie Q/P emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del
D.M. 13.6.1986 sono i nn. 000.138, 000.334, appartenenti a AD
OZ ed alla madre, i nn. 000.136 e 000.332, appartenenti ad CP_4
unitamente alla madre, ed i nn. 000.137 e 000.333 acquistati da
[...]
con la madre, tutti sottoscritti in data 2 settembre 1991. Controparte_3
1.2. L'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 prevedeva che <
titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo
dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore,
10 recante la misura dei nuovi tassi>>.
I buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal D.M. 13.6.1986, già vigente all'atto della loro emissione;
il timbro apposto sul retro del predetto titolo contempla i tassi d'interesse sino al ventesimo anno, senza, tuttavia, modificare l'importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all'emissione.
La questione controversa riguarda la disciplina normativa applicabile per la quantificazione degli interessi relativi all'ultimo decennio dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P.
1.3. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto che, con riferimento al periodo relativo all'ultimo decennio, non fossero applicabili ai buoni de quibus i nuovi tassi disposti come da D.M. del 13.06.1986.
Nonostante la constata apposizione delle due timbrature, come richiesto dal
D.M. predetto, al supporto cartaceo dei buoni della precedente serie P, le quali non indicano i tassi applicabili a partire dal ventunesimo anno, il
Tribunale ha ritenuto che le diciture originariamente riportate sul titolo dovessero comunque considerarsi valide per gli ultimi dieci anni, valutando la prevalenza di queste ultime rispetto alle condizioni apposte tramite stampigliatura sul retro dei buoni.
1.4. Preso atto delle recenti e coeve pronunce della Corte di Cassazione (nn.
4748/2022, 4384/2022, 4751/2022 e 4763/2022), si reputa necessario effettuare in via preliminare una ricostruzione della normativa applicabile al
11 caso di specie.
Il D.P.R. n. 156/73 ha introdotto nel Capo VI la disciplina afferente ai buoni postali fruttiferi: in particolare per quanto concerne la normativa applicabile ai tassi di interesse l'art. 173, al co. 1 ha previsto che <
saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie>>.
I bpf, oggetto in causa, sono stati istituiti dal D.M. del 13 giugno 1986 del
Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 1986 n. 148.
Tale decreto all'art. 4 ha disposto che <
istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q",
i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi>>.
Inoltre, il successivo art. 5 ha aggiunto che <
della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi
12 verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.
Infine, l'art. 6 ha previsto che <
tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del
1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie
"P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni>>.
Le sopracitate disposizioni normative costituiscono, pertanto, la normativa applicabile ai buoni Q/P, oggetto della presente controversia.
1.5. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale <
postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione>> (S.U. n. 13979/2007, S.U. n.
3963/2019).
13 Inoltre, la Corte di Cassazione ha esplicitato come <
tra emittente e sottoscrittore dei titoli [sia] destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti>> (S.U.
n. 1379/2007, Cass. N. 4748/22).
Dunque, in considerazione dell'efficacia cogente dell'art. 173 del D.P.R.
n.156/73, e conseguentemente del D.M. del 1986, ed in adesione alla precedente giurisprudenza, la Corte di Cassazione a partire dalle ordinanze nn. 4748/2022, 4384/2022, 4751/2022 e 4763/2022, ha affermato la piena applicazione della disciplina della serie “Q” alla serie “Q/P” poiché qualora sia stata apposta tale sigla sul documento <
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie <> è
palesemente esclusa>>.
1.6. A seguito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata, la
Corte intende conformarsi alle sopracitate decisioni di legittimità, per quanto segue:
- è indubbia l'efficacia cogente delle disposizioni disciplinanti la materia dei buoni postali fruttiferi (nello specifico art. 173 del D.P.R. n. 156/73, art. 4,5,6
D.M. 13 giugno 1986);
- con riferimento all'autonomia contrattuale di in Controparte_2
osservanza dell'art. 1322 c.c., secondo il quale “Le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle
norme corporative”, la società non avrebbe in alcun modo potuto disattendere, o eventualmente introdurre, disposizioni difformi alla specifica
14 disciplina prevista per i Buoni della serie Q/P;
- ha emesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, Controparte_2
attenendosi a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del 1986: sono state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”.
Il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile;
- con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, si ritengono necessariamente applicabili i tassi previsti dal
D.M. del 1986.
1.7. Pertanto, la liquidazione dei buoni in questione deve avvenire in conformità ai criteri previsti dal D.M 13.06.1986 anche relativamente all'ultimo decennio del periodo di investimento.
2. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione Controparte_2
delle norme in materia fiscale, in partssmicolare dell'art. 7 D.M. 23 giugno
1997.
L'appellante espone la necessità di stabilire l'ammontare spettante ai risparmiatori, detraendo dal quantum dovuto a titolo di rimborso dei buoni la somma da versare all'Erario a titolo di imposizione fiscale.
Evidenzia che i frutti derivanti dai titoli sarebbero soggetti ad imposizione fiscale da diversi decenni;
fino al 1986 i bfp erano esenti da imposte, mentre con l'avvento del D.L. 556/1986, dal 21 settembre 1986 sarebbero assoggettati ad una ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n.
15 600/1973, che, per i buoni della serie Q, dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31 agosto 1987 e poi del 12,5% dal 1°
settembre 1987. La ritenuta sarebbe stata abrogata dal D.lgs. n. 239/1996,
istitutivo di una imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita per i bfp nella misura del 12,50%.
Evidenzia che il meccanismo di calcolo è quello della “capitalizzazione composta”, in cui, in sostanza, si sommano al termine di ogni anno gli interessi prodotti nell'anno precedente (cd. montante).
Sostiene che per i primi vent'anni il cd. montante va calcolato al netto della ritenuta fiscale, o imposta sostitutiva, e che anche per l'ultimo decennio l'importo fisso a bimestre è assoggettato alla ritenuta fiscale.
Rappresenta la correttezza del proprio criterio di calcolo (si veda il prospetto di calcolo già prodotto in primo grado e lo sviluppo del rendimento maturato nel corso dell'investimento), a fronte anche dell'art. 26 D.P.R. n. 600/1973
riguardante la disciplina fiscale, e del D.M. 23 giugno 1987, recante le modalità di calcolo degli interessi maturati sui bfp, oltre che la liquidazione al netto della ritenuta fiscale virtualmente applicabile in base all'art. 7 co. 3:
<<…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”,
“R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto,
gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale>>.
Inoltre, ribadisce che se si eseguisse il calcolo come suggerito da controparte,
l'imposta sostitutiva, per il solo fatto di contribuire ogni anno a formare il
16 montante, finirebbe col determinare la maturazione ogni anno di maggiori interessi, e ciò sarebbe privo di logica, poiché in tal modo continuerebbero a maturare interessi in favore del risparmiatore, ipotesi esclusa dal D.M. 23
giugno 1997.
indica quello che a suo dire sarebbe il procedimento corretto, il CP_2
quale prevede la capitalizzazione degli interessi per i primi 20 anni al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva, utilizzando poi il montante risultante al ventesimo anno come base di calcolo degli interessi per l'ultimo decennio. Il criterio di calcolo proposto dagli investitori, invece, sarebbe errato, perché pretenderebbe di corrispondere l'importo bimestrale indicato sul modulo utilizzato per l'emissione del titolo, modificato dall'introduzione delle norme fiscali.
Secondo l'appellante, tale imposta avrebbe comportato la modifica del rendimento indicato sul titolo, bimestre per bimestre, per l'ultimo decennio,
mentre, secondo il Tribunale, l'introduzione dell'aliquota non avrebbe influito sull'importo fisso indicato sul retro del titolo e spettante ai sottoscrittori. Applicando tale criterio, tuttavia, si avrebbe quale effetto il riconoscimento per ciascun bimestre dell'ultimo decennio del tasso di interesse annuo superiore a quanto stabilito dal D.M. 13 giugno 1986, che,
peraltro, ha istituito <una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari
distinta dalla lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura
indicata nelle tabelle allegate al presente decreto>>.
Il D.L. n. 566/1986 dovrebbe essere coordinato con l'art. 26 del D.P.R. n.
17 600/1973, relativo alla disciplina generale della materia fiscale, e con il D.M.
23 giugno 1997, disciplinante le modalità di calcolo degli interessi maturati sui bfp.
La tesi del Tribunale sarebbe quindi infondata, poiché le norme relative al calcolo dell'imposizione fiscale sugli interessi maturati sui bfp stabiliscono che il calcolo degli interessi vada compiuto al netto della ritenuta fiscale,
come stabilito dal citato art. 7 del D.M. 23 giugno 1997; dal D.M. 27
novembre 1996; dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000, in base alla quale per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997 “la capitalizzazione
degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale”.
Secondo l'appellante, la propria tesi sarebbe confortata dall'interpretazione letterale, logica e teleologica del D.M. del 23 giugno 1997.
2.1. Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui alle pagine 22 e 23 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa
18 nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo, trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale,
com'è noto, in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un
organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
2.2. Il primo motivo di appello principale è fondato.
2.3. I 9 bfp in relazione ai quali si pone la questione della ritenuta fiscale appartengono alla serie Q;
precisamente si tratta dei titoli appartenenti a nn. 000.041, 000.042 acquistati in data 3 febbraio 1992, e Controparte_3
nn. 000.045, 000.046, 000.047, 000.048, 000.049, 000.050, 000.051
acquistati in data 15 febbraio 1992, già identificati nella sentenza appellata.
2.4. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato
19 l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli CP_6
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento
autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una
ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della
20 ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a
dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono
riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto
nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d),
del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione
postale. Le modalita' di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1, l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti
diretti”, il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma
2 lett. d): “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di
cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR
600/773 ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
21 Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso
previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della
presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano
22 coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la
quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli
di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso
soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da
quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di
accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che “…Per
i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
2.5. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con
23 le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da Controparte_3
ed emessi nel 1992, devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla
24 disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1.
Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e CP_6
prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto Controparte_2
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi
a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi
anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente
disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la
25 previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza
26 tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto">> (Cass. ord., n.
2082/2021).
In conclusione, quindi, il Tribunale ha errato a disapplicare l'art. 7 ult. Co.
del D.M. 23 giugno 1997 che, in coerenza con la disciplina primaria che si è
già esaminata, prevede che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte
con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di
qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita
del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
3. Con il primo motivo d'appello incidentale, i risparmiatori deducono l'erronea applicazione da parte del Tribunale della disciplina relativa ai libretti di risparmio postale riguardante la procedura di rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari dei buoni, avendo ritenuto necessaria la
“quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Espongono che i propri buoni sono cointestati con i genitori deceduti e deducono di aver dimostrato in primo grado di essere i loro unici eredi e che su ciascun titolo è presente la clausola “PFR”, la quale consente, in caso di decesso di uno dei contestatari, a ciascun superstite di riscuotere per intero il buono, non sussistendo alcuna particolare modalità di riscossione, se non il pagamento a vista presso l'ufficio postale di emissione. Ciononostante,
l'operatore dell'ufficio postale, dopo aver appreso del decesso dei genitori cointestatari, ha rifiutato di provvedere al rimborso dei titoli, sostenendo che
27 ciò sarebbe potuto avvenire solamente previa esibizione dei documenti riguardanti la successione e previa quietanza di tutti gli aventi diritto. In
realtà, secondo il R.D. n. 2106 del 1924, il rimborso dei bfp sarebbe garantito dallo Stato ed i titoli non dovrebbero rientrare nella dichiarazione di successione, in quanto non concorrerebbero alla formazione dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12 lett. i) D.Lgs. 346/1990.
Secondo il Tribunale trova applicazione l'art. 187 co. 1 D.P.R. 256/1989, che richiede la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto per il rimborso dei libretti di risparmio postale in caso di decesso di uno dei contitolari;
deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che per i bfp non vi fosse un'apposita disciplina.
In realtà, ai sensi dell'art. 208 <i buoni sono rimborsabili a vista presso
l'ufficio di emissione per capitale ed interessi>>, e ai sensi dell'art. 171
D.P.R. 156/1973, applicabile ai titoli emessi prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 259/1989, <gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal
regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili
a vista presso gli uffici di emissione>>, ed egualmente, ai sensi dell'art. 178
<i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione>>.
Invoca al riguardo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 40107/2021) per cui <<…risulta condividibile l'opinione espressa sia dalla giurisprudenza di merito che dalla dottrina prevalente, che,
sottolineando la differenza esistente tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi, intende il rinvio che l'art. 203 compie per i secondi alle
28 norme che concernono i primi, come limitato dalla clausola di compatibilità
(“in quanto applicabili”), e facendo in ogni caso salva una diversa disposizione specificamente posta, di talché non è dato concludere per una automatica estensione ai buoni della disciplina prescritta per i libretti… lo stesso DPR n. 256/1989, all'art. 208, contiene una disciplina specifica – e diversa – per la peculiare figura dei buoni (i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione”, e ciò secondo quanto già in precedenza stabilito dal DPR n. 156 del 1973, art. 178) il che mina fortemente il presupposto su cui si fonda la conclusione dell'automatica soggezione dei buoni alla previsione di cui all'art. 187. Una volta quindi ricondotta la possibilità di rimborso dei buoni alla previsione di cui all'art. 208, resta evidente come, in assenza di una espressa limitazione, vi sia piena compatibilità tra la disposizione normativa e la clausola p.f.r., che appunto permette al singolo cointestatario di riscuotere l'intero, anche in caso di morte di un altro cointestatario, e senza che tale diritto sia subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione>> (cfr. n. 24639/2021).
3.1. Il motivo è fondato.
Secondo il Tribunale, il pagamento del buono è subordinato alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, come prescritto dall'art. 187
d.p.r. n. 256/1989 in materia di libretti postali, applicabile anche ai bfp per effetto del rinvio contenuto nell'art. 203.
Rileva il Collegio che sui buoni di cui è causa è apposta la clausola “P.F.R.”,
ossia “pari facoltà di rimborso”, la quale attribuisce a ciascuno dei contitolari
29 dei titoli la facoltà di riscuoterli autonomamente, senza limitazioni o riserve e tale diritto permane in capo ai sottoscrittori superstiti anche in caso di decesso di uno dei cointestatari.
Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema Corte <
buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1
giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina>> (cfr. da ultimo Cass. 22577/2023 che ha confermato l'indirizzo già espresso da Cass. 24639/2021, ribadito da Cass. 4280/2022.)
In particolare, la pronuncia più recente richiama le articolate argomentazioni della pronuncia 24639/2021 così sintetizzandole: << Cass. 13 settembre
2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità
del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si
30 caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso
«a vista», il che si traduce «nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento,
appunto “a vista”, all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso»
di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà
di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono
31 pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero>>.
Anche in base all'orientamento più volte espresso in precedenti pronunce dal presente Collegio, che ora trova conferma dalle citate sentenze della Corte di legittimità, i buoni fruttiferi, quali titoli di legittimazione, presuppongono il relativo legittimo possesso quale titolo per il rimborso;
la riscossione da parte dei contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti fra i vari titolari o loro aventi causa. Ciò assorbe e supera l'indicazione dell'art. 48 d.lgs. n.
346/1990, che vieta a tutte le aziende ed istituti di credito debitori di un defunto, nonché a tutti gli enti emittenti titoli a lui anche solo cointestati, di pagare o trasferire ad alcuno le somme e/o i titoli ereditari, se gli eredi, i legatari ed aventi causa, non abbiano fornito prova della presentazione della dichiarazione di successione, ovvero abbiano loro dichiarato per iscritto che non sussisteva obbligo della sua presentazione, norma che condurrebbe, in presenza di cointestazione dei buoni fruttiferi ed in assenza di dichiarazione di successione, all'inesigibilità del credito. Nell'ambito del medesimo d.lgs.
346/1990 l'art. 12 lettera i) esclude dall'obbligo dell'inserimento tutti i titoli di Stato, i titoli garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, quali appunto i buoni postali fruttiferi.
Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, appare legittima la richiesta degli investitori, a fronte della rivendicata operatività della clausola in questione, quali titolari e possessori dei buoni, di richiedere autonomamente,
e senza alcun preventivo adempimento, la liquidazione dei titoli cointestati
32 con persona defunta.
4. Con il secondo motivo gli appellanti incidentali censurano la statuizione del Tribunale con cui è stata operata la compensazione delle spese di lite pur essendo state accolte le loro pretese, fatta eccezione per la richiesta di rimborso di ciascun contitolare dei buoni in presenza di un cointestatario deceduto.
In base all'art. 92 c.p.c. il Giudice può compensare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza o in presenza di altri giusti motivi, che, però, devono essere evincibili dal tenore della pronuncia. In specie, nessuna di tali ipotesi sussisterebbe ed il Tribunale, applicando il principio della soccombenza,
avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese. CP_2
Inoltre, la mancata indicazione delle ragioni in base alle quali il Giudice
ritiene di compensare le spese di lite integrerebbe un'ipotesi di violazione di legge.
Evidenziano che il contegno ostruzionistico di controparte li avrebbe costretti ad agire in giudizio, pur essendosi sempre resi disponibili ad esibire, ai fini della liquidazione dei titoli, le dichiarazioni di successione dei genitori o un
“documento sottoscritto dai propri fratelli, odierni attori, di autorizzazione
al rimborso”, mentre l'ufficio postale avrebbe chiesto l'espletamento di una procedura non necessaria.
Chiedono, dunque, la condanna di controparte al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
33 4.1. Il motivo resta assorbito in quanto la riforma della sentenza appellata comporta che occorre comunque procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello principale è stato accolto sia relativamente alla liquidazione degli interessi maturati sui titoli, alla luce di orientamento giurisprudenziale che si
è consolidato a seguito della pronuncia della Suprema Corte nelle more del presente giudizio, sia sulla questione, anch'essa in diritto, della applicazione della ritenuta fiscale sulla quale però vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è ancora pronuncia di legittimità; l'appello incidentale è stato parzialmente accolto sulla questione della pari facoltà di rimborso oggetto di un consolidato orientamento di questa Corte ora confermato in sede di legittimità.
L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare
le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle
34 analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2>> (Cassazione 7782/2020).
Si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con conferma sul punto della statuizione del Tribunale.
5. In conclusione, l'appello principale va integralmente accolto, mentre l'appello incidentale va accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo motivo;
pertanto, va rigettata ogni domanda proposta da OZ AD, e , ad eccezione della CP_3 CP_4
domanda di accertamento del loro diritto quali contestatari dei buoni postali fruttiferi per cui è causa ed in applicazione della clausola di pari facoltà di rimborso, ad ottenerne la riscossione senza ulteriore adempimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 15
settembre 2021 n. 1635/2021, rigetta ogni domanda proposta da OZ
AD, e , ad eccezione, in Controparte_3 CP_4
parziale accoglimento dell'appello incidentale da essi proposto, della
35 domanda di accertamento del loro diritto, quali contestatari dei buoni postali fruttiferi per cui è causa ed in applicazione della clausola di pari facoltà di rimborso, ad ottenerne la riscossione senza ulteriore adempimento;
2) dichiara compensate tra le parti di entrambi i gradi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Vittoria Gabriele
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