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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1619/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciotoli Andreina giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Iannacci Pierlorenzo e D'Errico Controparte_1
Carmela Immacolata giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/7/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito Controparte_1 concordatario con il in IN ( FR ) il 12/5/01; che dalla loro unione CP_1 coniugale sono nate le figlie ( il 21/7/07 ) ed ( il 13/9/14 ); che Per_1 Per_2 l'unione coniugale era entrata in crisi per i comportamenti del marito poco collaborativi e contrari ai doveri del matrimonio;
che era dunque evidente l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi. Concludeva nel merito come segue:
“che la separazione giudiziale tra i coniugi venga pronunciata alle seguenti condizioni: -dichiarare la separazione con addebito al marito;
-autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- collocamento dei figli presso la madre;
-stabilire i giorni e gli orari per il diritto di visita del padre secondo il piano allegato.identica decisione per le vacanze pasquali, di Natale ed estive;
-assegno di euro 500,00 dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-assegno di euro 200,00 per la moglie;
-assegnazione della casa coniugale alla moglie ed ai figli;
”.
Col decreto di convocazione delle parti del 3/9/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “mancata produzione da parte dell'attrice dell'estratto per riassunto del matrimonio rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio ( nella specie,
IN ), al quale andrà rivolto dal Tribunale l'ordine giudiziale di annotazione dell'emananda sentenza di separazione, cui la ovrà pertanto porre rimedio entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.)” Pt_1
e fissava l'udienza di comparizione delle parti al 18/2/25.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione e resistendo per il resto alla domanda dell'attrice, contestando che la crisi del matrimonio fosse dipesa da quanto asserito dalla e chiedendo il Pt_1 rigetto dell'avversa domanda di addebito, sottolineando tra l'altro di essere stato allontanata dalla casa coniugale per la volontà in proposito dell'attrice nel mese di luglio 2024. Esponeva proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali e sulle condizioni di vita delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “Voglia la giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1 seguenti condizioni: a) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) Le minori, e Per_2
sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 materna;
c) Il padre potrà avere con sé le figlie per almeno un pomeriggio infrasettimanale e a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30.5 di ciascun anno, vacanze natalizie ripartite a metà tra i due genitori, alternando il 24 dicembre e il 25 dicembre con l'uno o l'altro genitore e così pure le vacanze pasquali la ripartizione al 50% tra i due genitori;
le ragazze trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma. Per il compleanno delle minori i genitori stabiliranno di prendere accordi per trascorrerlo insieme oppure alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore;
feste rosse da calendario ad anni alterni così che se il 1 maggio del 2025 sarà trascorso con il padre, il 1 maggio del 2026 con la madre e così per tutte le altre festività. d) Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere alla sig.ra entro Pt_1 il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat;
e) Le spese straordinarie dettagliatamente indicate nel protocollo dell'intestato Tribunale, che qui si richiama e si dà per trascritto, sono poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%; Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni ampiamente spiegate nel presente atto, voglia: rigettare la richiesta di addebito così come formulata perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata rigettare la richiesta di mantenimento in favore della sig.ra non sussistendo i presupposti di legge, essendo la stessa Pt_1 economicamente autonoma rigettare la richiesta di accertamenti finanziari da parte della polizia tributaria, perché inammissibile confermare il piano genitoriale così come formulato dal sig .”. CP_1
All'udienza del 18/2/25 le parti comparivano personalmente ed il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione, ed alla successiva udienza dell'8/4/25, stante il definitivo fallimento del tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. Inoltre a tale udienza le parti chiedevano al Giudice rel. l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sullo status coniugale. Il Giudice rel. per un verso rilevava che la criticità suddetta non risultava ancora sanata, fissando all'uopo all'attrice termine fino al 18/4/25 per sanarla, e per altro verso comunque rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla questione inerente allo status coniugale delle parti in relazione alla loro separazione.
L'attrice con nota dell'11/4/25 sanava la predetta criticità.
La domanda giudiziale delle parti della loro separazione personale va accolta, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi si desume ex se dalla volontà convergente da essi espressa in proposito, nonché peraltro dalla circostanza che la convivenza tra i coniugi è cessata ormai da quasi un anno ed in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di IN ( FR ) in relazione all'Atto n. 5, Parte II,
Serie A, anno 2001, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00
e per le ulteriori incombenze di legge;
c) spese di lite al definitivo;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1619/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciotoli Andreina giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Iannacci Pierlorenzo e D'Errico Controparte_1
Carmela Immacolata giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8/4/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/7/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito Controparte_1 concordatario con il in IN ( FR ) il 12/5/01; che dalla loro unione CP_1 coniugale sono nate le figlie ( il 21/7/07 ) ed ( il 13/9/14 ); che Per_1 Per_2 l'unione coniugale era entrata in crisi per i comportamenti del marito poco collaborativi e contrari ai doveri del matrimonio;
che era dunque evidente l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi. Concludeva nel merito come segue:
“che la separazione giudiziale tra i coniugi venga pronunciata alle seguenti condizioni: -dichiarare la separazione con addebito al marito;
-autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- collocamento dei figli presso la madre;
-stabilire i giorni e gli orari per il diritto di visita del padre secondo il piano allegato.identica decisione per le vacanze pasquali, di Natale ed estive;
-assegno di euro 500,00 dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-assegno di euro 200,00 per la moglie;
-assegnazione della casa coniugale alla moglie ed ai figli;
”.
Col decreto di convocazione delle parti del 3/9/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “mancata produzione da parte dell'attrice dell'estratto per riassunto del matrimonio rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio ( nella specie,
IN ), al quale andrà rivolto dal Tribunale l'ordine giudiziale di annotazione dell'emananda sentenza di separazione, cui la ovrà pertanto porre rimedio entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.)” Pt_1
e fissava l'udienza di comparizione delle parti al 18/2/25.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione e resistendo per il resto alla domanda dell'attrice, contestando che la crisi del matrimonio fosse dipesa da quanto asserito dalla e chiedendo il Pt_1 rigetto dell'avversa domanda di addebito, sottolineando tra l'altro di essere stato allontanata dalla casa coniugale per la volontà in proposito dell'attrice nel mese di luglio 2024. Esponeva proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali e sulle condizioni di vita delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “Voglia la giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1 seguenti condizioni: a) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) Le minori, e Per_2
sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 materna;
c) Il padre potrà avere con sé le figlie per almeno un pomeriggio infrasettimanale e a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30.5 di ciascun anno, vacanze natalizie ripartite a metà tra i due genitori, alternando il 24 dicembre e il 25 dicembre con l'uno o l'altro genitore e così pure le vacanze pasquali la ripartizione al 50% tra i due genitori;
le ragazze trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma. Per il compleanno delle minori i genitori stabiliranno di prendere accordi per trascorrerlo insieme oppure alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore;
feste rosse da calendario ad anni alterni così che se il 1 maggio del 2025 sarà trascorso con il padre, il 1 maggio del 2026 con la madre e così per tutte le altre festività. d) Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere alla sig.ra entro Pt_1 il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat;
e) Le spese straordinarie dettagliatamente indicate nel protocollo dell'intestato Tribunale, che qui si richiama e si dà per trascritto, sono poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%; Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni ampiamente spiegate nel presente atto, voglia: rigettare la richiesta di addebito così come formulata perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata rigettare la richiesta di mantenimento in favore della sig.ra non sussistendo i presupposti di legge, essendo la stessa Pt_1 economicamente autonoma rigettare la richiesta di accertamenti finanziari da parte della polizia tributaria, perché inammissibile confermare il piano genitoriale così come formulato dal sig .”. CP_1
All'udienza del 18/2/25 le parti comparivano personalmente ed il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione, ed alla successiva udienza dell'8/4/25, stante il definitivo fallimento del tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. Inoltre a tale udienza le parti chiedevano al Giudice rel. l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sullo status coniugale. Il Giudice rel. per un verso rilevava che la criticità suddetta non risultava ancora sanata, fissando all'uopo all'attrice termine fino al 18/4/25 per sanarla, e per altro verso comunque rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla questione inerente allo status coniugale delle parti in relazione alla loro separazione.
L'attrice con nota dell'11/4/25 sanava la predetta criticità.
La domanda giudiziale delle parti della loro separazione personale va accolta, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi si desume ex se dalla volontà convergente da essi espressa in proposito, nonché peraltro dalla circostanza che la convivenza tra i coniugi è cessata ormai da quasi un anno ed in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di IN ( FR ) in relazione all'Atto n. 5, Parte II,
Serie A, anno 2001, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00
e per le ulteriori incombenze di legge;
c) spese di lite al definitivo;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )