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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16746 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 38717/2024 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, all'esito dell'udienza del 29.10.2025, ha emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], (PEC: C.F._1
, FAX: 06.68301761), elettivamente Email_1 domiciliato nello e presso il proprio studio sito in Roma, via Lucrezio Caro 62, difeso da sé medesimo ex art. 86 C.P.C., nonché, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Ciotti del foro di Roma (Cod. Fisc.
[...]
- PEC: – Fax C.F._2 Email_2
06.81151354), in virtù di procura ex artt. 83, 84 C.P.C. ed ex art. 10 del D.P.R.
123/2001 posta in calce al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
23.11.1949 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Alaggio del Foro di Roma (C.F.
ed elettivamente domiciliato nello e presso lo studio C.F._4 del suddetto legale, sito in Roma in Circonvallazione Gianicolense 51, il tutto in forza di procura in calce al reclamo e valida anche per la fase di merito.
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- Resistente –
* * *
Oggetto: risarcimento del danno patrimoniale per falso giuramento: artt. 2043-
2738 cod. civ.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29.10.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 23.09.2024,
l'avvocato ha chiesto la condanna, ex artt. 2043-2738 Parte_1 cod. civ., del resistente al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali a lui arrecati, quantificati in € 375.556,94, per avere il resistente reso falso giuramento in un giudizio civile (R.G. 26029/2016) da lui instaurato, davanti al Tribunale di Roma, per ottenere il pagamento di compensi professionali, per nr. 19 diverse prestazioni professionali (di natura giudiziale e stragiudiziale) da lui svolte nell'interesse del resistente e della di lui società
(la “ ), Controparte_1 pari all'importo complessivo di € 159.705,25, oltre IVA, CPA ed interessi legali di mora ex artt. 5 e 2, lett. e), D.lgs. 231/2002.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'avvocato ha dedotto: Parte_1
1) che, con atto di citazione notificato il 05.04.2016, aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il per ottenere Parte_2 il pagamento della somma di € 159.705,25 a titolo di compensi professionale ed esborsi (oltre IVA, CPA ed interessi legali di mora ex artt. 5 e 2, lett. e),
D.lgs. 231/2002) per nr. 19 diverse prestazioni professionali (di natura giudiziale e stragiudiziale) da lui svolte nell'interesse del convenuto e della di lui società la “ Controparte_1
;
[...]
2) che il si era costituito nell'ambito di tale giudizio, Parte_2 eccependo – tra l'altro - la prescrizione presuntiva triennale ex artt. 2956 e 2957
C.C, senza contestare le prestazioni e le somme chieste, sostenendo di avere già pagato l'intero importo e chiedendo il rigetto della domanda;
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3) che, a fronte dell'eccepita prescrizione presuntiva, esso Parte_1
, non avendo altro possibile mezzo per dimostrare le proprie ragioni,
[...] aveva deferito al il giuramento decisorio, al fine di Parte_2 provocarne la confessione e dimostrare così di non essere stato pagato;
4) che il all'udienza del 5.2.2018, previo Parte_2 ammonimento, aveva reso il previsto giuramento decisorio, con cui aveva ribadito di avere regolarmente pagato tutte le prestazioni professionali di cui alle notule in atti;
5) che l'adito Tribunale di Roma, con sentenza nr. 14697/2019, pubblicata l'11.7.2019, in considerazione dell'anzidetto giuramento decisorio reso, aveva rigettato la domanda avanzata da esso disponendo la Parte_3 compensazione integrale delle spese di lite;
6) che, allora, esso insieme ai propri congiunti (alla Parte_1 madre, ed al fratello, ), in data Controparte_2 Parte_4
22.1.2019, aveva presentato, alla Procura presso il Tribunale di Roma, denuncia penale contro per i reati di usura e - per quel Parte_2 che rileva nel presente giudizio – di falso giuramento ex art. 371 cod. pen., in relazione al mezzo istruttorio assunto nell'anzidetto giudizio civile R.G.
26029/2016; a fronte di tale denuncia, era stato emesso decreto penale nr.
1456/2021 di condanna del , per l'ascritto reato di Parte_2 falso giuramento di cui all'371 c.p., alla pena di mesi nove di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria della multa di € 6.750,00, con sospensione condizionale;
a seguito di opposizione al detto decreto penale, formulata dal , lo stesso era stato citato in giudizio per Parte_2
l'udienza del 02.10.2024, dinanzi al Tribunale di Roma, con decreto di giudizio immediato;
7) che, quanto alla falsità del giuramento in questione, occorreva considerare che, sebbene l'art. 2043 cod. civ. ponesse in via generale sull'attore l'onere della prova circa la dimostrazione del fatto illecito, in realtà, nel caso in esame, avendo il rapporto ad oggetto asseriti pagamenti di somme inerenti a prestazioni professionali, gravava sul resistente Parte_2
l'onere di dimostrare come, dove e quando avesse effettuato tali presunti pagamenti “e quindi dare prova di non avere commesso il contestato delitto di
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falso giuramento della parte”; in particolare, era del tutto evidente che “il ricorrente-creditore, tecnicamente, non può dedurre e fornire la prova di un fatto negativo, ovvero il non pagamento, mentre il fatto positivo tecnicamente dimostrabile, vale a dire il pagamento, deve necessariamente essere documentato dal debitore che ha giurato di avere adempiuto” (cfr. pag. nr. 4 del ricorso introduttivo);
8) che il , essendo ben consapevole dell'orientamento Parte_2 di legittimità relativo alla prescrizione presuntiva, nel giudizio nr. 26029/2016
RG, non aveva contestato l'esistenza ed entità delle prestazioni professionali, ma aveva strumentalmente asserito di avere regolarmente effettuato il pagamento, in contraddizione con la posizione assunta dallo stesso “nella corrispondenza più risalente, ove provava a contestare genericamente le note spese, senza indicare in concreto quali fossero i diritti e gli onorari che riteneva non dovuti, dimostrando con ciò di non avere pagato – all. 15, 16, 18
e 19” (cfr. pag. nr. 4 del ricorso);
9) che esso in conseguenza del falso giuramento prestato Parte_1 dal , aveva subito un danno patrimoniale equivalente Parte_5 al vantato credito di € 159.705,25 per il mancato pagamento delle nr. 19 prestazioni professionali, oltre interessi legali di mora ex artt. 5 e 2, lett. e),
D.lgs. 231/2002 maturati e maturandi per il mancato incasso delle relative somme, ammontanti ad oggi a circa € 189.931,69, così per un danno totale di
€ 349.636,94 (€ 159.705,25 + € 189.931,69 = € 349.636,94), salvo miglior valutazione, oltre alle spese di lite del giudizio R.G. 26029/2016 che sarebbero state liquidate in favore di esso ricorrente in base ai parametri vigenti all'epoca se controparte non avesse reso il falso giuramento;
in particolare, il calcolo degli interessi legali di mora e la data di loro decorrenza era facilmente desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e gli atti di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2025, si è costituito nel giudizio il resistente , contestando l'avverso ricorso e Parte_2 deducendo:
1) che, in via preliminare, - a fronte dell'esistenza di procedimento penale finalizzato all'accertamento del reato di falso giuramento (recante RGNR n.
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6260/2019 - RG GIP n. 23099/2019) – avrebbe dovuto disporsi la sospensione necessaria della causa ex art. 295 c.p.c.;
2) che, nel merito, la pretesa risarcitoria di controparte era manifestamente insussistente. Invero, l'attore pretendeva di dimostrare il falso giuramento attraverso la corrispondenza allegata al proprio ricorso (all.ti 15,16,18 e 19 di parte ricorrente), assumendo poi che sarebbe spettato ad esso convenuto fornire prova di aver pagato gli onorari dell'avvocato. Invero, entrambi i punti del già poco convincente ragionamento difensivo di parte ricorrente erano stati disarticolati dall'ordinanza che aveva accolto il reclamo avverso l'ordinanza di concessione del sequestro conservativo “ante causam”;
3) che, invero, la condotta incriminata consisteva nel giurare fatti difformi dal vero e, per dimostrare tale fattispecie, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di fatti oggettivamente contrastanti con quelli di cui al giuramento: di ciò non solo non era stata minimamente fornita prova, ma non era stato neanche fornito nessun elemento indiziario.
Alla prima udienza cartolare del 25.03.2025, rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.10.2025, le Parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni come da verbale d'udienza.
All'esito della camera di consiglio, la presente causa è stata decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, si deve ribadire come, nel caso di specie, non siano configurabili i presupposti per disporre la sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. invocata dal resistente, in quanto il ricorrente in Parte_1 sede penale, si è costituito parte civile solo per il danno morale mentre, nel presente giudizio civile, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente derivatogli dal falso giuramento prestato dal resistente
[...]
; ed, infatti, “il principio di autonomia e di separazione Parte_2 del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi
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separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva agito in sede civile per il risarcimento del danno materiale e si era costituita parte civile nel processo penale chiedendo solo il risarcimento del danno morale” cfr. Cass 5801/2014).
In particolare, in forza del secondo comma dell'articolo 2738 cod. civ., il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento, al fine del risarcimento del danno, qualora l'accertamento in sede penale sia precluso dall'estinzione del reato. Questa disposizione è stata poi fatta oggetto di valutazione del giudice delle leggi, il quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento, al fine del risarcimento, anche in tutti i casi in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in sede penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato (C. Cost. n. 105 del 4 aprile 1996).
Nel merito, si deve evidenziare come l'attore, in base all'ordinario onere probatorio in tema di responsabilità extracontrattuale, sia tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile;
come, accedendosi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., l'accertamento debba essere orientato non già agli elementi costitutivi tipici del reato di falso giuramento, ma di quelli atipici dell'illecito civile (cfr.
Cass nr. 3368/2023); come il giudice civile debba quindi valutare i fatti, secondo le regole sue proprie anche probatorie (v. Cass nr. 15290/2024); come, nel caso di specie, il ricorrente debba quindi dimostrare la falsità del giuramento, il danno subito ed il nesso eziologico;
come l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisca deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
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o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
(Cass. 14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n.
14854).
Nel caso in esame, il ricorrente, a dimostrazione dell'asserita falsità del giuramento de quo, si è limitato a dedurre:
a) da un lato, il fatto che – nel giudizio nr. 26029/2016 RG – il convenuto
[...]
aveva omesso di indicato come, dove e quando avesse Parte_2 effettuato i presunti pagamenti degli onorari professionali, essendosi invece limitato genericamente e strumentalmente a sostenere di avere saldato, nel tempo, tutti i compensi dovuti;
b) dall'altro lato, il fatto che la tesi del preteso pagamento si poneva in contraddizione con la posizione assunta dallo stesso convenuto “nella corrispondenza più risalente, ove provava a contestare genericamente le note spese, senza indicare in concreto quali fossero i diritti e gli onorari che riteneva non dovuti, dimostrando con ciò di non avere pagato (cfr. all. 15, 16,
18 e 19”).
Orbene, quanto al primo punto, si deve osservare che la precipua funzione della prescrizione presuntiva sta, in sostanza, nella necessità di tutelare quanti pagano il debito fiduciariamente, senza testimoni e senza riportarne quietanza scritta;
che, dunque, nel caso in esame, trattandosi di prestazioni professionali risalenti nel tempo (avvenute tra il 2002 ed il 2009) e che si innestano in un più complesso rapporto d'affari tra le Parti (con partecipazione in Società), risulta privo di concreto rilievo (ed anzi corrispondente alla logica dell'istituto della prescrizione presuntiva) il fatto che il resistente non sia stato in grado di specificare e Parte_2 dimostrare le modalità e le circostanze del pagamento degli onorari;
al contrario, appare certamente inconsueto che il ricorrente Parte_1 per oltre nr. 5 anni (dal 2009 al 2015), abbia omesso di richiedere il saldo delle proprie prestazioni professionali.
Quanto al secondo punto, si deve rilevare che la corrispondenza intercorsa inter partes riguarda alcune missive inviate, tra il 2008 e il 2009, dal difensore, con cui quest'ultimo richiedeva il pagamento a saldo dei propri Par compensi professionali (all. 13 e 14 ricorso); il Parte_2
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rispondeva con raccomandata AR del 23.03.2009 (cfr. allegato nr. 15) con cui rappresentava “di non comprendere il nesso tra la attività squisitamente professionale ed i rapporti finanziari relativi alle Società che ci hanno visti partecipi, non volendo invece credere – come invece parrebbe – che Lei abbia attuato e stia attuando comportamenti di evidente conflitto d'interesse, volti a recuperare, sotto forma di onorari professionali quantomeno eccessivi, somme relative a rapporti societari e che non sono in alcun modo dovute né Par pretendibili”; a conclusione di tale risposta, il si Parte_5 augurava però la pronta chiarificazione della vicenda.
Decorsi ben nr 5 anni, con lettera del 19.02.2015, l'avvocato richiedeva nuovamente il pagamento a saldo dei Parte_1 medesimi onorari professionali ed, in tale circostanza, il resistente
[...]
replicava, con raccomandata del 03.03.2015, (cfr. Parte_2 allegato nr. 18), manifestando di essere meravigliato della richiesta (atteso il decorso di tanti anni dalla cessazione di ogni rapporto professionale) e rappresentava di avere già saldato da tempo ogni competenza professionale
(spesso non ricevendo alcuna quietanza), aggiungendo che, peraltro, si trattava di cifre la cui entità gli era impossibile comprendere;
in conclusione, ribadiva ancora di avere già saldato ogni suo debito e di non dover più nulla.
Dunque, a fronte anche dei complessi e contrastanti rapporti esistenti tra le Parti (anche di natura societaria), il contenuto della lettera del 03.03.2015 non può certamente valere quale ammissione del debitore circa l'effettiva sussistenza del debito e non è incompatibile con la presunzione di estinzione del debito suddetto;
ed infatti, con la lettera in questione, il resistente
[...]
pur rilevando l'entità eccessiva dei compensi Parte_2 professionali richiesti da controparte, ha chiaramente ed univocamente ribadito di avere comunque effettuato il pagamento e di non dovere più nulla.
Nessun ulteriore elemento ha poi addotto il ricorrente a dimostrazione del falso giuramento;
in particolare, il decreto penale di condanna risulta privo di valore, perché revocato e perché non indicava le fonti di prova;
la denuncia- querela sporta dallo stesso ricorrente risulta, in sede civile, priva di qualsivoglia valore probatorio, dovendosi valutare i fatti sulla base delle regole probatorie proprie civilistiche.
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Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente in mancanza di Parte_1 qualsivoglia concreto elemento di prova in ordine alla falsità del giuramento prestato dal resistente, non può certamente trovare accoglimento e deve quindi essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione per le cause di valore compreso da
€ 260.001,00 ed € 520.000,00, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M
55/2014 (stante l'assenza di questione rilevanti in fatto e diritto, un'istruttoria assente e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , rigettata Parte_1 Parte_2 ogni contraria istanza ed eccezione - così decide:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente
Parte_1
2) condanna, per l'effetto, il ricorrente alla rifusione, in Parte_1 favore del resistente , delle spese di causa che si Parte_2 liquidano in complessivi € 11.229,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 28.11.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Giorgio Egidi
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