Decreto cautelare 3 giugno 2022
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/09/2025, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06217/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del D.D. n. 23 del 05.01.2022;
- del punteggio attribuito alla prova scritta svolta dai ricorrenti, restituito ai medesimi candidati al termine della prova stessa e, successivamente, reso noto agli stessi in pari data, accedendo con le credenziali all’area dedicata;
- del questionario somministrato ai ricorrenti, redatto dalla commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’’art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- dell’elenco degli ammessi alle prove orali;
- dei provvedimenti taciti e/o di data e protocollo sconosciuti, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla prova orale della procedura ordinaria per titoli ed esami, per l’abilitazione e per l’immissione in ruolo del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, indetta con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022);
- del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 7707 del 23.02.2022 e ss. recante la comunicazione dei diari delle prove scritte della procedura finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, indetta con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022;
- dell’elenco degli ammessi alle prove orali;
- dei verbali della commissione esaminatrice, inerenti alla correzione dell’elaborato dei ricorrenti, relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui è rappresentato il giudizio dei ricorrenti;
- di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione dei ricorrenti, anche di estremi ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato e notificato nei termini di rito, i ricorrenti, in qualità di partecipanti al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con d.d. 23/2022, agivano per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
Nel dettaglio, la procedura concorsuale, bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale, prevedeva una serie di prove scritte che, ove superate avrebbero attribuito un punteggio destinato a sommarsi a quello dei titoli, permettendo così la collocazione in graduatoria dei concorrenti ed il riconoscimento, ai primi 25.000, dell’abilitazione all’insegnamento.
I ricorrenti odierni, non avendo conseguito la soglia minima prevista dal bando (consistente in un punteggio pari a 60), non erano stati ammessi alle successive prove scritte e, pertanto non erano stati considerati idonei all’abilitazione all’insegnamento.
Contro i prefati provvedimenti, essi avanzavano i seguenti mezzi di censura.
Con il primo motivo di ricorso, veniva dedotta la violazione dell’art. 6 del d. lgs. 59 del 2017, nella parte in cui esso prevede un punteggio minimo per il conseguimento dell’abilitazione che non troverebbe riscontro nella fonte primaria.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamentava l’illegittimità costituzionale dell’art. 59 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto la soglia di superamento della prova scritta in 70/100, la violazione della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., la violazione del d.lgs. n. 297 del 1994, l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, e per violazione del principio del favor partecipationis . La soglia di sbarramento prevista sarebbe, invero, contrastante con l’obiettivo di superamento del precariato e di adeguamento delle procedure concorsuali al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 400, comma 11, del d. lgs. n. 297 del 1994, ritenendo che una soglia di sbarramento pari a 70 punti lederebbe il principio di valutazione congiunta delle prove, nonché la regola secondo cui i candidati non sono ammessi alle prove successive soltanto se conseguono un voto inferiore alla sufficienza, soglia che si raggiunge ottenendo un punteggio pari ad almeno 60 punti e che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe risultata più ragionevole al fine di conseguire l’obiettivo prefissato dal legislatore.
Con il quarto motivo di ricorso, si eccepiva la violazione del d.p.r. n. 487/1994, art. 12 e dell’art. 35 comma 3, lett. a), del d.lvo 30 marzo 2011 n. 165, in quanto, nel caso di specie, l’amministrazione avrebbe stabilito criteri di valutazione delle prove concorsuali più restrittivi e stringenti pur in assenza di indicazioni predeterminate, precise e comprensibili ai partecipanti.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduceva la violazione dell’art. 3 del d.d. 23/22, degli artt. 3 e 97 Cost., l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, nonché la violazione della legge n. 241/90, giacché i quesiti somministrati sarebbero stati errati e le risposte fornite inesatte e fuorvianti.
Con il sesto motivo di ricorso, si lamentava la violazione dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto il tempo fornito ai candidati per l’espletamento della prova, consistente nella durata di 100 minuti, sarebbe risultato insufficiente rispetto alla complessità dei quesiti da svolgere.
Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, infine, veniva contestata la violazione del d. lgs. N. 233 del 1999, giacché l’intera procedura concorsuale sarebbe stata espletata in assenza del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti avversati.
Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio con memoria di mero stile.
Con ordinanza n. 4006/2022, rimasta inoppugnata, veniva respinta la domanda cautelare.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
In disparte i profili di inammissibilità del ricorso – trattandosi di un gravame collettivo con il quale i ricorrenti, tutti aspiranti docenti appartenenti però a diverse classi di concorso e concorrenti per distinte regioni, con conseguente dubbio in ordine all’identità delle posizioni sostanziali e processuali coinvolte nel giudizio ed all’assenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, tra i proponenti l’impugnazione (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, n. 4990/2025), dubbio non fugato in alcun modo dai ricorrenti – lo stesso è infondato nel merito.
In proposito, il Collegio ritiene di dover fare direttamente riferimento ai numerosi precedenti consolidatisi nella giurisprudenza di questo Tribunale in ordine a tutte le questioni e a tutti i profili di doglianza sollevati con il presente gravame.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso è smentito per tabulas proprio dal tenore letterale della disposizione normativa che i ricorrenti invocano e che assumono essere stata lesa dal comma 7 del d.d. n. 23/2022.
Infatti, l’art. 6 del d.lgs. n. 59/2017 reca una formulazione del tutto equivalente a quella fatta oggetto di censura, essendo ivi previsto che “ La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva ”.
Non sussiste, pertanto, il lamentato contrasto tra la fonte primaria e la lex specialis della procedura concorsuale le quali, invece, sul punto mostrano una piena concordanza.
Quanto alla seconda, alla terza ed alla quarta censura – che concernono proprio la previsione della soglia minima di 70/100 per il superamento della prova scritta prevista sia dal d.lgs. n. 59/2017 che dall’art. 59, comma 10 del d.l. n. 73/2021, di cui viene lamentata, col secondo mezzo, l’incostituzionalità in quanto la previsione di una soglia minima di accesso ritenuta eccessivamente elevata frustrerebbe l’obiettivo di stabilizzare il personale docente precario – il Collegio ritiene sufficiente far riferimento alla decisione della sez. III- bis di questo Tribunale, n. 7663/2022 la quale, affrontando le questioni fatte oggetto dei motivi di gravame sopra ricordati, così affermava: “ Per quanto attiene alla paventata illegittimità delle disposizioni del bando, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta, ritenuta eccessiva dalla parte ricorrente, il Collegio intende richiamare, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., quanto già statuito con la sentenza n. 9799/2021, nonché con molteplici pronunce cautelari (cfr. ex multis ordin. nn. 6028/2021 e 5680/2021), i cui contenuti sono stati già confermati dal Consiglio di Stato (cfr. ex plurimis ordin. nn. 5969/2021, 6054/2021 e 303/2022).
Deve in primo luogo essere precisato come la soglia di 7/10 per il superamento della prova scritta, richiamata nel bando di concorso, è stata prevista direttamente dall’art. 15, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, non residuando in capo all’Amministrazione alcuna discrezionalità in tal senso. Peraltro, detta disposizione, come si avrà modo di precisare in seguito, non è neppure particolarmente rigorosa e risponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5639 del 2015).
Venendo in rilievo un’attività strettamente vincolata appare evidente come l’accertamento sulla legittimità della disposizione debba essere focalizzato sulla norma presupposta che, in quanto contenuta in una fonte di rango primario, soggiace al giudizio di costituzionalità delle leggi riservato alla Corte costituzionale.
Anche quest’ultimo aspetto è stato già trattato da questa Sezione con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente, con considerazioni ancora una volta applicabili anche al caso di specie.
Al riguardo, è stato precisato che, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, in punto di non manifesta infondatezza il giudice rimettente ha l’onere di vagliare, preliminarmente, se non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa contestata.
Quest’ultima, appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948. Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio di almeno 70 punti, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti.
Tanto premesso, il Collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge in argomento. Sul punto, pare possibile richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle fonti normative di rango primario che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero che incidono su un numero limitato di soggetti (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di materie o questioni normalmente affidate all'autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008). Sulla questione, occorre precisare come “La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). In un contesto di tal fatta, al legislatore, nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso pubblico, va riconosciuta un’ampia discrezionalità che, a ben vedere, può essere esercitata nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate.
Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura, sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate, traspare la necessità, tra le altre, di un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo è possibile richiamare: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; il mantenimento di un elevato livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; la volontà di evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico. Nel bilanciamento tra le suddette esigenze appare, pertanto, razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo, posto che tale previsione costituisce un parametro di merito collegato alle prove svolte, coerente con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale.
Da ultimo, va altresì rilevato come la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisca il rispetto del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e non appare di per sé eccessivamente alta in relazione alla procedura in oggetto. L’individuazione di un punteggio minimo appare, in realtà, sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella determinazione della complessità dei quesiti cui dover fornire risposta per raggiungere la citata soglia.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare in modo generico la citata soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini questa abbia effettivamente reso eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale, tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali presi in considerazione ed allo scopo della p.a. di effettuare un’adeguata selezione dei candidati da immettere nei ranghi del pubblico impiego ”.
Quanto alla quinta ed alla sesta censura, con esse viene dedotta, del tutto genericamente, la presenza di risposte errate od opinabili e la conseguente sottrazione di tempo che avrebbe potuto destinarsi alla risoluzione di altri quesiti.
Tuttavia, anche sul punto, il Collegio ritiene la censura infondata, facendo riferimento alla pacifica giurisprudenza di questo Tribunale e, in particolare, alla decisione, sempre della sez. III- bis n. 3581/2022, la quale ha affrontato specificamente i motivi di doglianza sopra riportati: “ 9.1 Sotto un ulteriore profilo, parte ricorrente ha contestato l’esiguità del tempo a disposizione per redigere le risposte ai quesiti formulati, pari a centocinquanta minuti complessivi. Anche tale doglianza non coglie nel segno. 9.2 Ancora una volta, a venire in rilievo sono delle contestazioni generiche, stavolta riferibili alla durata della prova, con le quali viene semplicemente lasciato intendere che la valutazione negativa ricevuta dalla ricorrente sarebbe da attribuirsi, in via esclusiva, all’esiguità del tempo concesso per lo svolgimento della prova. In realtà, la durata di centocinquanta minuti per fornire risposta a sei quesiti, di cui cinque volti all’accertamento delle conoscenze delle materie oggetto di insegnamento ed uno a saggiare la conoscenza della lingua inglese, non pare essere ictu oculi irragionevole né, tantomeno, così come sopra evidenziato, con il gravame sono stati forniti ulteriori elementi da cui poter desumere l’inadeguatezza di una previsione si tal fatta. La censura va pertanto disattesa ”.
Di tenore del tutto analogo è altro precedente della sezione (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 577/2022), secondo il quale: “ Infine parte ricorrente lamenta l’illegittimità per irragionevolezza delle stesse modalità di svolgimento della prova poiché l’esiguo tempo a disposizione e la rilevanza data al criterio della sintesi penalizzerebbero candidati, come la ricorrente, che in ragione dell’età sono più propensi alla riflessione e all’esposizione orale. La censura, oltre che inammissibilmente generica, è comunque infondata. Posto che gli esiti della valutazione di una prova di concorso nulla hanno a che vedere con un giudizio complessivo ed assoluto sulla esperienza e sulle capacità di una singola persona, ma come tutte le prove risentono, sia nella prestazione che negli esiti, della specificità del momento, le modalità di svolgimento della prova in questione (in forma scritta sotto forma di quesiti a risposta libera, da risolvere nel tempo predefinito di 150 minuti) sono infatti aspetti rimessi alla discrezionalità dell’Amministrazione che non appaiono né illogici, né irrazionali alla luce del tipo di selezione volta al reclutamento dei dirigenti scolastici e del numero rilevante di partecipanti alla procedura. Si tratta inoltre di aspetti pienamente coerenti con la normativa in materia (in specie DPR n. 487 del 1994) e che non appaiono in alcun modo realizzare forme di discriminazione tra candidati più giovani e canditati più anziani, tanto anche in ragione della considerazione che probabilmente è proprio la maggiore esperienza a dover consentire anche maggiori capacità di sintesi volta ad evidenziare le questioni più rilevanti, tanto sia in forma scritta che in forma orale ”.
Infine, quanto all’ultima censura, concernente il mancato parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essa è chiaramente infondata in quanto, essendo noto che l’acquisizione del parere in questione, non avente carattere obbligatorio, va rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione e la sua mancata acquisizione, come tale, potrebbe tutt’al più dedursi quale figura sintomatica dell’eccesso di potere in relazione all’eventuale incongruenza, illogicità, irragionevolezza o sproporzionalità del provvedimento avversato, non certo, come nel caso di specie risulta essere avvenuto – al di là della mera qualificazione come tale del motivo di censura –, quale mero vizio di violazione di legge.
In conclusione, quindi, l’intero ricorso è privo di fondamento e va respinto.
La costituzione meramente formale dell’amministrazione resistente giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Tito Aru |
IL SEGRETARIO