Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 542
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità del trasferimento per mancanza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive

    Il Tribunale ha ritenuto il trasferimento illegittimo poiché il datore di lavoro non ha fornito la dimostrazione della effettiva sussistenza delle comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c. Le argomentazioni del datore di lavoro sono state smentite dalle prove documentali fornite dal lavoratore, in particolare riguardo alle limitazioni mediche del personale, al rafforzamento dell'organico del punto vendita di provenienza e alle assunzioni effettuate.

  • Accolto
    Diritto alla sede di provenienza

    In conseguenza della dichiarata illegittimità del trasferimento, il Tribunale ha revocato l'ordinanza che aveva revocato il provvedimento di urgenza favorevole al ricorrente, dichiarando l'illegittimità del trasferimento.

  • Rigettato
    Rimborso spese di viaggio

    La sentenza non menziona esplicitamente la decisione su questa domanda, ma dato che le spese di lite sono state compensate e la decisione si concentra sull'illegittimità del trasferimento, si presume che questa domanda non sia stata accolta o sia stata assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 542
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 542
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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