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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1150/2025 promossa da:
(C.F: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Maximilliano Conti ( e Email_1 Alberto Braghetta ( ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il loro studio sito a IN (RN) in Via Circonvallazione Meridionale 56
RICORRENTE contro
(C.F e P.I. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Via Della Chiocana n. 3, 06063, Magione (PG) in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli , Francesco Chiarelli Email_3
e IA IN Email_4
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_5 studio di quest'ultima sito a IN in Viale della Repubblica n. 90
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento del signor e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 [...]
ad essere addetto al punto vendita in IN Via Pt_1 Controparte_1 Statale Adriatica 335 incrocio via Casalecchio e conseguentemente condannare ad assegnare al ricorrente la sede di lavoro di Controparte_1 provenienza presso il punto vendita di IN Via Statale Adriatica 335 incrocio via Casalecchio. Accertare e dichiarare altresì che il sig. ha diritto Parte_1 al rimborso delle spese di viaggio, di € 0.3162 al Km, pari a € 13,91 al giorno, per tutti i giorni di lavoro presso il punto vendita di RC.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per la parte resistente :
In via principale e nel merito, respingere integralmente il ricorso avversario e le domande tutte in esso contenute in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVAZIONE
Il ricorso ex art. 414 c.p.c. , contenente contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. , ritualmente proposto da − dipendente della Parte_1 resistente dal 01\08\2017 con mansione di addetto alle vendite inquadrato dal 1\02\2019 al quarto livello del CCNL Terziario Confcommercio assegnato a far data dal 28\04\2021 presso il punto vendita di IN con la espressa previsione contrattuale contenuta nella lettera di assunzione al paragrafo CLAUSOLE PARTICOLARI che “in considerazione delle alterne condizioni di mercato e della stagionalità del settore in cui opera, la Società si riserva la facoltà di trasferirLa in altre filiali del gruppo “ ” dislocate sull'intero CP_1 territorio nazionale, secondo le esigenze organizzative aziendali ed in conformità alle vigenti norme contrattuali” − finalizzato all'accertamento della illegittimità del suo trasferimento per ragioni organizzative e produttive presso il punto il punto vendita di RC di Romagna con decorrenza 01\05\2025 e mansioni proprie della sua qualifica e comunque corrispondenti a quelle svolte nella sede di provenienza formalizzato con nota datoriale in data 19\04\2025 oggetto di impugnazione stragiudiziale da parte del ricorrente con PEC in data 23\04\2025 , all'esito della espletata istruttoria documentale è risultato meritevole di accoglimento .
Sul piano normativo va qui richiamato la disposizione di cui all'art. 2103 c.c. secondo il quale il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte ( comma 1) e non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive ( comma 8) . La giurisprudenza di legittimità a tale riguardo ha precisato che :
− il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta fatta dall'imprenditore (Cass. Sez. Lav. n. 5099 del 2 marzo 2011 Rv. 616283-01 ; conforme stessa sezione n. 11126 del 30\05\2016 Rv. 639825-01) ;
− la scelta fatta dall'imprenditore non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano te1cnico, organizzativo e produttivo (Cass. Sez. Lav. n. 9921 del 28 aprile 2009 Rv. 607978-01) ;
− l'equivalenza delle mansioni, che ex art. 2103 cod. civ. condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, va verificata sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello ius variandi non richiede l'identità delle mansioni, né esso è impedito dalla necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche, ovvero dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni ( Cass. Sez. L. n. 10091 del 02/05/2006 Rv. 589030 – 01) ;
− il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato può anche esprimersi in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l'esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile al fine del miglior espletamento della prestazione richiesta. In tale ipotesi, il quadro complessivo delle attitudini professionali non viene ristretto ma, al contrario, viene ampliato, potendo il lavoratore, già forte dell'esperienza professionale acquisita, arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l'effettuazione di un'esperienza nuova a lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa attività ( Cass. Sez. L. n. 10091 del 02/05/2006 Rv. 589030-01) . − nel caso di trasferimento di un lavoratore, l'onere della prova delle esigenze organizzative che giustificano tale trasferimento spetta al datore di lavoro e la mancanza di una dimostrazione adeguata delle suddette esigenze rende illegittimo il trasferimento stesso ai sensi dell'art. 2103 cc. . dovendo in ogni caso la decisione di trasferire un dipendente essere rispettosa dei principi di buona fede e correttezza definiti dagli artt. 1175 e 1375 cc. (Cass. Sez. lavoro, Ordinanza n. 25403 in data 23/09/2024) ;
− in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici ( Cass. Sez. L. n. 434 del 10/01/2019 Rv. 652225-01 e stessa sezione Ordinanza n. 2661 in data 04\02\2025 ) .
Nel caso di specie il trasferimento del ricorrente alla sede di RC di Romagna deve ritenersi illegittimo non avendo la datrice di lavoro (onerata della relativa prova) fornito la dimostrazione della effettiva sussistenza delle comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 cc. che hanno determinato l'impugnato provvedimento datoriale .
In particolare la datrice di lavoro nel costituirsi ritualmente in giudizio ha dedotto che :
− il punto vendita di IN sarebbe stato quello che nella zona registrava un maggiore numero di scontrini emessi per singola cassa e che per tale motivo necessitava di disporre di un numero adeguato di lavoratori da poter adibire in misura prevalente alla cassa specie nella stagione estiva che registra un maggiore afflusso di clientela , avendo in particolare da gennaio a giugno 2025 il punto vendita di IN emesso un numero medio di scontrini per cassa al giorno (207) superiore a quello di RC (184) ;
− nel mese di aprile 2025 oltre il 30% (ossia 5 su 16) degli Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita assegnati al punto vendita di IN (tra cui il ricorrente) presentavano limitazioni mediche che ne limitavano l'impiego alla cassa e nello stesso periodo l'organico del punto vendita di RC di Romagna - dopo la cessazione in data 20\05\2025 del rapporto di lavoro di – necessitava di essere reintegrato con una figura di Persona_1 Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita;
− per questo motivo sussisteva per l'azienda la concreta necessità organizzativa di incrementare l'adibizione in cassa di personale presso il punto vendita di IN ed allo stesso tempo di reintegrare l'organico degli Addetti alle operazioni ausiliarie del punto vendita di RC che registrava un minor numero medio di scontrini emessi per singola cassa ed un maggior numero di Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita e in corsia;
− la scelta sul lavoratore da trasferire presso il punto vendita di RC è ricaduta sul ricorrente che non poteva espletare in via continuativa l'attività di cassa richiesta in via prioritaria presso il punto vendita di IN dovendo lo stesso osservare secondo la prescrizione del sanitario un “regolare turnover tra attività di cassa e attività in corsia durante il turno” ma che ben poteva essere impiegato senza problemi nel punto vendita di RC nella attività prevalente in quel punto vendita di movimentazione della merce in corsia .
Tali argomentazioni risultano peraltro smentite dalle seguenti circostanze documentalmente provate dal lavoratore :
1) il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal competente sanitario in data 15\05\2025 non prevedeva una preferenza per l'attività di corsia rispetto all'attività di cassa come pure sostenuto dalla datrice di lavoro , essendo stato prescritto testualmente solo un “ regolare turnover tra attività di cassa e attività in corsia durante il turno lavorativo ” ;
2) nella sede di RC ci sono 6 dipendenti con limitazioni ( Per_2
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
e e quindi un numero superiore dei dipendenti della
[...] Persona_7 sede di IN con limitazioni pari a 5 ( , Persona_8 Persona_9
e e il ricorrente ) ; Persona_10 Persona_11
3) il punto vendita di IN nel periodo a ridosso del trasferimento del ricorrente è stato oggetto di un rilevante rafforzamento dell'organico sia attraverso l'invio in missione di lavoratori provenienti da altre sedi sia mediante nuove assunzioni a termine in relazione alle stesse mansioni espletate dall' ; in particolare nel turno dal 28 aprile al 04 maggio 2025 erano Pt_1 addetti alle vendite 17 dipendenti, compresi due a supporto provenienti da punto vendita di NA (D'IL IM e RP LA RI Delilah), mentre a metà della settimana il ricorrente era trasferito a RC, e i due dipendenti “esterni” rimanevano in turno (doc. 12). Anche nel successivo turno dal 05 maggio al 11 maggio 2025 erano addetti alle vendite 17 dipendenti, compresi due a supporto provenienti da punto vendita di NA (D'IL IM e , mentre il ricorrente avrebbe potuto essere Testimone_1 impegnato nella sede di provenienza a IN, impiegando un solo dipendente a supporto da NA (doc. 13). Nel turno dal 12 maggio al 18 maggio 2025 è ancora presente un dipendente a supporto da NA (RP LA RI Delilah) (v. doc. 14) ; Dal 19 maggio al 25 maggio 2025 vengono assunte in turno due nuove dipendenti per il punto vendita di IN ( CP_2 e ) (v. doc. 15); Dal 25 maggio 2025 al 01 giugno 2025
[...] Controparte_3 gli addetti alle vendite aumentano di numero, per nuove assunzioni, e arrivano a 18 addetti alle vendite (doc. 16), con 4 nuovi addetti in turno (
[...]
, ) (doc. 16). Dal 09 CP_4 Persona_12 Persona_13 Persona_14 giugno al 15 giugno risultano in turno RP LA RI Delilah, proveniente dal punto vendita di NA, oltre a e Parte_2 Parte_3
, quindi n. 2 nuovi assunti in turno che non provengono da altre sedi
[...] (doc. 17). Dal 07 luglio al 13 luglio risultano 27 addetti alle vendite in turno, con incremento di 10 addetti al punto vendita rispetto al maggio 2025 - quando il ricorrente è stato trasferito - e risultano nuovi addetti alle vendite CP_5
, , , Per_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Per_19
, e e con il
[...] Persona_20 Persona_21 Persona_22 CP_6 dipendente D'IL IM proveniente dal punto vendita di NA sul ON (v. doc., 18) ; Dal 14 luglio al 20 luglio vi sono 23 addetti alle vendite in turno, con incremento di 6 addetti al punto vendita rispetto al maggio 2025 - quando il ricorrente è stato trasferito - e con il dipendente D'IL IM proveniente dal punto vendita di NA sul ON (v. doc. 19).
Si impone dunque in conseguenza la revoca della ordinanza in data 27\07\2025 con la quale è stato revocato il provvedimento di urgenza ex art. 700 favorevole al ricorrente assunto dal G.L. in SEDE con decreto emesso inaudita altera parte in data 10\07\2025 con il quale era stata sospesa l'efficacia del provvedimento di trasferimento di dal punto vendita di IN al punto Parte_1 vendita di NO DI GN adottato dalla datrice di lavoro con nota in data 10\04\2025 e decorrenza dal 1\05\2025 ;
Le spese di lite delle due fasi si compensano integralmente tra le parti in ragione della decisione in sede cautelare favorevole alla resistente .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 09\07\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con Controparte_1 :
[...]
1) Revocata l'ordinanza in data 27\07\2025 con la quale è stato revocato il provvedimento di urgenza ex art. 700 favorevole al ricorrente assunto dal G.L. in SEDE con decreto emesso inaudita altera parte in data 10\07\2025 , dichiara l'illegittimità del provvedimento di trasferimento di dal Parte_1 punto vendita di IN al punto vendita di NO DI GN adottato dalla datrice di lavoro con nota in data 10\04\2025 e decorrenza dal 1\05\2025.
2) Spese di lite integralmente compensate fra le parti .
Così deciso in IN, all'udienza pubblica del giorno 23\12\2025.
Il Giudice
dott. Lucio ARDIGO'