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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 909/2024
All'udienza del 03/04/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv FANTOZZI SILVIA . Per parte resistente nessuno è presente È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 la d.ssa Laura Tonelli Il procuratore discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.47, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FANTOZZI SILVIA Parte_1 ricorrente e Cont
CP_2
Resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente sig. è stato assunto alle dipendenze della società convenuta, in qualità di operaio Parte_1 ed inquadramento al D2 livello ai sensi del CCNL Metalmeccanica Industria, in data 17.06.2020, con contratto a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro è sorto in Camaiore in via del Commercio n. 21 ove il ricorrente sin dalla costituzione del rapporto è stato addetto e ove all'epoca era sita l'unità locale. Con lettera datata 31.01.2024 e consegnata al lavoratore in pari data la società intimava al lavoratore il licenziamento con effetto immediato. Con modello Unilav del 02.02.2024 la società comunicava alle competenti autorità il licenziamento con effetto dal 31.01.2024 per giusta causa. Con lettera raccomandata ar del 17.02.2024 il lavoratore impugnava l'intimato licenziamento ed offriva la prestazione lavorativa. In data 28.03.2024, il lavoratore a mezzo pec del proprio difensore, salva ed impregiudicata la precedente impugnazione di licenziamento, ribadiva la propria volontà di impugnare l'intimato licenziamento e rilevava di non aver ottenuto copia del prospetto paga di gennaio e delle competenze di fine rapporto in ordine alle quali non aveva altresì ottenuto il pagamento.
Il lavoratore invitava pertanto la società a provvedere alla consegna dei prospetti paga e al pagamento di quanto dovuto. La società non forniva alcun riscontro. Il lavoratore per il recupero del TFR, il cui importo era determinabile con un mero calcolo matematico in virtù dei documenti di provenienza datoriale in suo possesso, ha presentato ricorso per l'emissione del Decreto ingiuntivo in data 24.07.2024.
1 Il lavoratore agiva con il presente ricorso al fine di “a) In ordine al licenziamento accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimato licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta: - al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.959,70) o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia comunque non inferiore a due, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di mancato preavviso pari ad €
785,40 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
b) In ordine alle differenze retributive condannare la convenuta al pagamento della somma di €
2.112,59 di cui € 152,89 a titolo di TFR per i titoli di cui al conteggio o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
c) In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da liquidarsi in distrazione in favore della procuratrice che si dichiara antistataria”.
Parte resistente, stante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e previa discussione orale era decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Innanzitutto, in via preliminare e generale, è da rilevare come parte resistente, rimasta contumace, non contesta quanto affermato da parte ricorrente, che deve ritenersi pertanto pacifico con il limite di quanto rilevabile dal giudice d'ufficio.
Sull'illegittimità del licenziamento.
Il licenziamento per giusta causa intimato al sig. in data 31.01.2024 risulta illegittimo in quanto Parte_1 adottato in violazione dell'art. 7 legge 300/1970.
Parte resistente non rispetta la procedura e le garanzie relative alle sanzioni disciplinari ex art. 7 della legge n. 300/1970, poiché manca la contestazione preventiva dei comportamenti in capo al lavoratore da parte del datore di lavoro e l'annessa previsione del termine entro cui il lavoratore avrebbe dovuto presentare le proprie giustificazioni. Risulta evidente una violazione fondamentale delle garanzie procedurali del diritto di difesa del lavoratore. L'art. 7, difatti, prevede espressamente al comma 2 che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa” e al comma 5 che “In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.
Tanto già basterebbe per ritenere illegittimo il licenziamento.
2 Mancano, altresì, i requisiti di specificità e, di conseguenza, di tempestività, poiché non è data la prova del tempo in cui il fatto contestato del lavoro svolto presso l'abitazione del sig. è avvenuto, oltre Parte_2 all'individuazione specifica degli elementi essenziali relativi agli ulteriori fatti contestati al lavoratore. La
Cassazione nella sentenza n. 6889/2018 ha ribadito che “Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”. Ne discende che manca la specificità dei fatti contestati.
Conseguentemente, ribadito che manca la prova specifica del tempo in cui è avvenuto il fatto contestato, è da ritenersi non provata la tempestività della contestazione poiché non è dato modo al Giudice di valutare il decorso temporale tra il fatto contestato e il licenziamento stesso.
Risulta impossibile pertanto verificare il rispetto del principio di immediatezza e del diritto di difesa del lavoratore. La Cassazione ha più volte ribadito il necessario rispetto del principio di immediatezza della contestazione in quanto discende dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (ex multis Cass. Sez. Lav. n.
23739/2008; Cass. n. 12824/2016; Cass. n. 23332/2021).
Dunque, il licenziamento deve essere ritenuto illegittimo.
La tutela da applicarsi è quella indennitaria, come richiesto da parte ricorrente nelle proprie conclusioni, stante la dimensione della società datrice di lavoro al di sotto del requisito dimensionale previsto all'art. 9
d.lgs. n. 23 del 2015. L'indennità deve essere riconosciuta nella misura di 0,5 mensilità per ogni anno di servizio e, considerato il rapporto di lavoro durato dal 17.06.2020 al 31.01.2024, il giudice ritiene congruo il riconoscimento di un indennizzo corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento del
TFR, pari ad euro 7838,8, avuto riguardo alle dimensione della società datrice di lavoro, che comunque risulta occupare otto dipendenti, e al comportamento processuale di mancata costituzione di quest'ultima nonostante un licenziamento illegittimo sotto diversi aspetti.
L'illegittimità del licenziamento comporta l'accoglimento della richiesta di indennità da mancato preavviso, corrispondente a 10 giorni in virtù delle disposizioni di cui al CCNL metalmeccanici industria e pari ad euro 785,40.
Sulle differenze retributive
La società convenuta non ha consegnato al ricorrente il prospetto paga gennaio 2024 relativo all'ultimo mese di lavoro e ai ratei e indennità di fine rapporto che, detratte le competenze già azionate con il decreto
3 ingiuntivo in data 24.07.2024, è pari ad € 2.112,59 di cui € 152,89 a titolo di TFR, come risulta dal conteggio sindacale.
Tenuto conto della mancata costituzione e contestazione di parte resistente su cui gravava l'onere di provare il pagamento, il fatto è da ritenersi pacifico e le somme richieste alla luce di conteggi sindacali svolti accertate.
La richiesta in ordine alle somme è dunque da accogliersi.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento;
- condanna parte resistente al pagamento di un'indennità corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento del TFR, pari ad euro 7838,8 oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di parte ricorrente;
- condanna parte resistente al pagamento dell'indennità da mancato preavviso in favore di parte ricorrente, pari ad euro 785,40 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente, pari ad euro 2.112,59, di cui euro 152,89 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2109,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a. e cpa;
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 3 aprile 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 909/2024
All'udienza del 03/04/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv FANTOZZI SILVIA . Per parte resistente nessuno è presente È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 la d.ssa Laura Tonelli Il procuratore discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.47, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FANTOZZI SILVIA Parte_1 ricorrente e Cont
CP_2
Resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente sig. è stato assunto alle dipendenze della società convenuta, in qualità di operaio Parte_1 ed inquadramento al D2 livello ai sensi del CCNL Metalmeccanica Industria, in data 17.06.2020, con contratto a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro è sorto in Camaiore in via del Commercio n. 21 ove il ricorrente sin dalla costituzione del rapporto è stato addetto e ove all'epoca era sita l'unità locale. Con lettera datata 31.01.2024 e consegnata al lavoratore in pari data la società intimava al lavoratore il licenziamento con effetto immediato. Con modello Unilav del 02.02.2024 la società comunicava alle competenti autorità il licenziamento con effetto dal 31.01.2024 per giusta causa. Con lettera raccomandata ar del 17.02.2024 il lavoratore impugnava l'intimato licenziamento ed offriva la prestazione lavorativa. In data 28.03.2024, il lavoratore a mezzo pec del proprio difensore, salva ed impregiudicata la precedente impugnazione di licenziamento, ribadiva la propria volontà di impugnare l'intimato licenziamento e rilevava di non aver ottenuto copia del prospetto paga di gennaio e delle competenze di fine rapporto in ordine alle quali non aveva altresì ottenuto il pagamento.
Il lavoratore invitava pertanto la società a provvedere alla consegna dei prospetti paga e al pagamento di quanto dovuto. La società non forniva alcun riscontro. Il lavoratore per il recupero del TFR, il cui importo era determinabile con un mero calcolo matematico in virtù dei documenti di provenienza datoriale in suo possesso, ha presentato ricorso per l'emissione del Decreto ingiuntivo in data 24.07.2024.
1 Il lavoratore agiva con il presente ricorso al fine di “a) In ordine al licenziamento accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimato licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta: - al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.959,70) o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia comunque non inferiore a due, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di mancato preavviso pari ad €
785,40 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
b) In ordine alle differenze retributive condannare la convenuta al pagamento della somma di €
2.112,59 di cui € 152,89 a titolo di TFR per i titoli di cui al conteggio o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
c) In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da liquidarsi in distrazione in favore della procuratrice che si dichiara antistataria”.
Parte resistente, stante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e previa discussione orale era decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Innanzitutto, in via preliminare e generale, è da rilevare come parte resistente, rimasta contumace, non contesta quanto affermato da parte ricorrente, che deve ritenersi pertanto pacifico con il limite di quanto rilevabile dal giudice d'ufficio.
Sull'illegittimità del licenziamento.
Il licenziamento per giusta causa intimato al sig. in data 31.01.2024 risulta illegittimo in quanto Parte_1 adottato in violazione dell'art. 7 legge 300/1970.
Parte resistente non rispetta la procedura e le garanzie relative alle sanzioni disciplinari ex art. 7 della legge n. 300/1970, poiché manca la contestazione preventiva dei comportamenti in capo al lavoratore da parte del datore di lavoro e l'annessa previsione del termine entro cui il lavoratore avrebbe dovuto presentare le proprie giustificazioni. Risulta evidente una violazione fondamentale delle garanzie procedurali del diritto di difesa del lavoratore. L'art. 7, difatti, prevede espressamente al comma 2 che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa” e al comma 5 che “In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”.
Tanto già basterebbe per ritenere illegittimo il licenziamento.
2 Mancano, altresì, i requisiti di specificità e, di conseguenza, di tempestività, poiché non è data la prova del tempo in cui il fatto contestato del lavoro svolto presso l'abitazione del sig. è avvenuto, oltre Parte_2 all'individuazione specifica degli elementi essenziali relativi agli ulteriori fatti contestati al lavoratore. La
Cassazione nella sentenza n. 6889/2018 ha ribadito che “Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”. Ne discende che manca la specificità dei fatti contestati.
Conseguentemente, ribadito che manca la prova specifica del tempo in cui è avvenuto il fatto contestato, è da ritenersi non provata la tempestività della contestazione poiché non è dato modo al Giudice di valutare il decorso temporale tra il fatto contestato e il licenziamento stesso.
Risulta impossibile pertanto verificare il rispetto del principio di immediatezza e del diritto di difesa del lavoratore. La Cassazione ha più volte ribadito il necessario rispetto del principio di immediatezza della contestazione in quanto discende dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (ex multis Cass. Sez. Lav. n.
23739/2008; Cass. n. 12824/2016; Cass. n. 23332/2021).
Dunque, il licenziamento deve essere ritenuto illegittimo.
La tutela da applicarsi è quella indennitaria, come richiesto da parte ricorrente nelle proprie conclusioni, stante la dimensione della società datrice di lavoro al di sotto del requisito dimensionale previsto all'art. 9
d.lgs. n. 23 del 2015. L'indennità deve essere riconosciuta nella misura di 0,5 mensilità per ogni anno di servizio e, considerato il rapporto di lavoro durato dal 17.06.2020 al 31.01.2024, il giudice ritiene congruo il riconoscimento di un indennizzo corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento del
TFR, pari ad euro 7838,8, avuto riguardo alle dimensione della società datrice di lavoro, che comunque risulta occupare otto dipendenti, e al comportamento processuale di mancata costituzione di quest'ultima nonostante un licenziamento illegittimo sotto diversi aspetti.
L'illegittimità del licenziamento comporta l'accoglimento della richiesta di indennità da mancato preavviso, corrispondente a 10 giorni in virtù delle disposizioni di cui al CCNL metalmeccanici industria e pari ad euro 785,40.
Sulle differenze retributive
La società convenuta non ha consegnato al ricorrente il prospetto paga gennaio 2024 relativo all'ultimo mese di lavoro e ai ratei e indennità di fine rapporto che, detratte le competenze già azionate con il decreto
3 ingiuntivo in data 24.07.2024, è pari ad € 2.112,59 di cui € 152,89 a titolo di TFR, come risulta dal conteggio sindacale.
Tenuto conto della mancata costituzione e contestazione di parte resistente su cui gravava l'onere di provare il pagamento, il fatto è da ritenersi pacifico e le somme richieste alla luce di conteggi sindacali svolti accertate.
La richiesta in ordine alle somme è dunque da accogliersi.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento;
- condanna parte resistente al pagamento di un'indennità corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento del TFR, pari ad euro 7838,8 oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di parte ricorrente;
- condanna parte resistente al pagamento dell'indennità da mancato preavviso in favore di parte ricorrente, pari ad euro 785,40 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente, pari ad euro 2.112,59, di cui euro 152,89 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2109,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a. e cpa;
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 3 aprile 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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