Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 12.12.2023 da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomina Sole (C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, in via Cavour n.65, C.F._2
in virtù di procura alle liti rilasciata in data 22.11.2023 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._3
Meloni (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, in C.F._4
viale Caprera n.15/h, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473 bis.12 e 47 c.p.c., depositato il 12.12.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio Controparte_1
Premesso di aver intrattenuto, dall'anno 2017 e sino a qualche mese antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, una relazione con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto sentimentale tra le parti era nata la figlia (a Sassari il 21.07.2017), ha dedotto Per_1
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Per preservare la minore, la quale iniziava ad accusare il disagio dovuto alle condizioni del padre, ed assicurarle un sereno ambiente familiare, la ricorrente ha allegato di essersi trasferita provvisoriamente con la figlia presso alcuni parenti, ma con il progetto di reperire altro alloggio per sé e la minore.
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato che nessuna delle parti era titolare di beni immobili (la casa coniugale era, infatti, condotta in locazione con contratto sottoscritto dal e la ricorrente CP_1 non intendeva comunque chiederne l'assegnazione), che entrambi possedevano la propria autovettura ed erano economicamente indipendenti, lavorando la nel campo della ristorazione in qualità di Pt_1
dipendente con contratto part-time a tempo determinato, con stipendio mensile pari ad € 900,00 circa, ed essendo il titolare di un'azienda, l'Automatic World Lab, operante in un settore tecnico CP_1
qualificato (per riparazione e manutenzione di bilance e strumenti di misura) con reddito annuo superiore ad € 25.000,00.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) Contrariis reiectis;
2) Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , con residenza privilegiata presso quest'ultima;3) Persona_2 Parte_1
regolamentare il diritto di visita del padre statuendo che, il possa vedere la minore figlia CP_1
alla presenza degli educatori dei servizi Sociali del Comune di Sassari, mediante un percorso Per_1 che dovrà essere opportunamente attivato nell'interesse della minore. In subordine, statuire che il padre possa vedere la figlia alla presenza della o, previo suo assenso, in presenza della nonna Pt_1 paterna. 4) Disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento per la minore figlia di €.
350,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, seguendo come parametri di riferimento le tabelle del
CNF, oltre alla totalità dell'Assegno Unico e di qualsiasi altra provvidenza nell'interesse del minore figlia. 5) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”.
In data 20.05.2024 si è costituito il resistente negando ogni addebito e dando atto di avere nelle more raggiunto un accordo con la ricorrente sulla regolamentazione dei reciproci rapporti e di quelli relativi alla minore figlia.
Ha concluso chiedendo: “3. contrariis rejectis;
4. rigetti le domande avverse;
5. dia atto dell'intervenuto accordo tra le parti;
6. con vittoria di spese e competenze legali o, in subordine, con la compensazione di esse”.
All'udienza del 19.12.2024 fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, come da note depositate in data 18.12.2024, nei seguenti termini:
pagina 2 di 5 “premesso di aver nelle more del procedimento regolarmente esercitato la rispettiva potestà nei confronti della loro figlia minore;
, in particolare, ha consentito il diritto di visita Per_1 Parte_1
di nei confronti della figlia minore , che é stato esercitato con le seguenti modalità: CP_1 Per_1
ha tenuto con sé mediamente per due giorni e due notti alla settimana, nonché, a CP_1 Per_1
settimane alterne, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
in tali periodi, ha provveduto a tutte le necessità di e a farle frequentare regolarmente la scuola;
sempre nelle more del giudizio, Per_1
pur nulla riconoscendo delle doglianze e delle pretese di oggetto della causa, si é CP_1 Pt_1
sottoposto a regolari controlli finalizzati a dimostrare la mancata assunzione di bevande alcoliche, pertanto, le parti, pur nulla riconoscendo delle reciproche pretese, intendono addivenire ad una conciliazione della causa, nei termini e alle condizioni che seguono:
1.la premessa é parte integrante del presente accordo;
2.le parti eserciteranno la loro piena potestà nei confronti della figlia minore , che sarà Per_1
affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, abitando, di preferenza, con la madre;
3.il padre potrà tenere con sé meramente per due giorni e due notti alla settimana (dalle 16,30 Per_1
orario di uscita da scuola del primo giorno, fino alle 8,30 di due giorni dopo, orario di ingresso scolastico) e, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
in tali giornate, il padre provvederà a tutte le esigenze di e a Per_1
farle seguire regolarmente la scuola ed eventuali ulteriori attività;
4. poiché, per motivi lavorativi di le giornate infrasettimanali sub 3 saranno variabili, CP_1
lostesso le indicherà a con il preavviso di una settimana;
CP_1 Pt_1
5. trascorrerà, ad anni alterni, la giornata del 24 con un genitore e quella del 25 dicembre con Per_1
l'altro così come pure quella del 26 (un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro) il criterio dell'alternanza si seguirà anche per le giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio ed anche per il 5 e 6 gennaio;
si adotterà il criterio dell'alternanza anche per le giornate di Pasqua e quella di
Lunedì dell'Angelo; trascorrerà con il padre sette giorni continuativi nel mese di luglio e Per_1 altrettanti nel mese di agosto, salvi impedimenti connessi all'attività lavorativa di da CP_1
comunicare a Fiori con congruo preavviso almeno dieci giorni prima;
6. inoltre, si impegna ad esibire alla Fiori con cadenza semestrale i documenti medici CP_1
attestanti il mancato abuso di sostanze alcoliche;
7. infine, corrisponderà entro il giorno dieci di ogni mese a € 300,00 mensili a titolo CP_1 Pt_1
di mantenimento della figlia , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal CNF, autorizzando altresì la a Pt_1 presentare domanda per l'Assegno Unico, prestando sin d'ora il consenso necessario affinchè la pagina 3 di 5 madre della minore possa provvedere autonomamente a tutti gli incombenti relativi alla richiesta, delegandola anche a percepire l'intera somma (100%). La quota parte di assegno unico spettante al
(pari al 50%) verrà scorporata dal mantenimento dovuto, pertanto il verserà CP_1 CP_1 ciascun mese l'importo di € 300,00 dal quale decurterà il 50% dell'assegno unico percepito integralmente dalla Pt_1
8. , trimestralmente, si impegna a rilasciare a la quietanza liberatoria inerente Parte_1 CP_1
l'assegno mensile sub 7, anche in considerazione delle spese che lo stesso dimostrerà di avere sostenuto per la figlia;
Per_1
9. Le parti si impegnano nel caso in cui intraprendano una nuova relazione, a favorire gradualmente l'integrazione della figlia nell'eventuale nuovo contesto familiare, nel superiore interesse Per_1
della serenità della figlia;
10. Fiori, infine, si impegna a rinunciare alle conclusioni rassegnate nella causa sub A entro il termine dell'udienza del 19.12.2024 durante la quale sarà chiesta da entrambe le parti la ratifica giudiziale del presente accordo;
11. con la stipulazione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente per i fatti oggetto del ricorso in premessa, sub A, salva la modifica dell'entità del mantenimento alle condizioni di legge;
12. i procuratori delle parti sottoscrivono il presente accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 4 di 5 1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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