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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 583/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Piepoli Parte_1
-appellante- contro
, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Maricla Candeliere
-appellata-
CONCLUSIONI come precisate nell'atto di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti.
Motivazione
ha proposto appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, n. Parte_1
1790/2023, del 11/12/2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità, per tardiva proposizione del ricorso, dell'opposizione proposta avverso il decreto di rilascio dell'abitazione di titolarità dell' in atti indicata. CP_1
L'appellante ha dedotto di aver depositato tempestivamente il ricorso introduttivo, con iscrizione a ruolo avvenuta in data 7/7/2021, e quindi entro i 30 gg. decorrenti dalla notifica del decreto di rilascio, avvenuta in data 8/6/2021.
Ha chiesto quindi, previa verifica della tempestività dell'azione, la valutazione del merito delle ragioni addotte, richiamando integralmente quanto già dedotto nelle difese del primo grado;
e comunque evidenziando di esser stata nella legittima e titolata disponibilità dell'alloggio Arca, in quanto lei co-assegnato assieme all'ex coniuge, poi trasferitosi in altra abitazione a seguito della separazione, asserendo quindi che dovevano ritenersi sussistenti i requisiti per la permanenza nell'alloggio, avendo proceduto a chiedere la voltura del contratto dell'alloggio de quo, ed a pagare regolarmente i canoni, e le dovute spese.
Sono quindi state formulate -con richiesta di sospensiva- le seguenti conclusioni nel merito:
Pagina 1 - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1790 del 11.12.2023 del Tribunale di Trani, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano "Accertare il diritto della Sig.ra all'assegnazione dell'immobile di Via Simon Bolivar n. Parte_1
3 Pal. D int. 7 in Molfetta, con conseguente voltura del contratto di locazione originariamente intestato all'ex marito " Parte_2 chiedendo l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, e disporsi ctu per la verifica delle condizioni economiche ed abitative dell'ex coniuge Pt_2
L' , costituendosi, ha contestato in primis l'inammissibilità dell'appello, rilevando in CP_1 particolare che solo nel giudizio di impugnazione, era stato dedotto che l'iscrizione a ruolo per l'opposizione al decreto di rilascio era stata effettuata -a differenza di quanto ritenuto in prime cure
(con data di iscrizione individuata al 16/7/2021)-, in data 7/7/2021, giorno in cui la cancelleria avrebbe scaricato l'atto introduttivo del giudizio dal processo civile telematico.
Si è al riguardo sostenuto dover trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che rispetto ai rilievi di tardività mossi in primo grado, parte appellante -che aveva l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile- nulla aveva controdedotto e provato, sostenendo quindi che la circostanza de qua -tardiva iscrizione a ruolo- dovesse ritenersi pacifica, e non potersi più addurre le relative giustificazioni e prove in sede di impugnazione.
E' stata inoltre contestata la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante introdotto questioni nuove in appello, deducendo che il relativo divieto dovesse intendersi riferito non solo alle domande nuove, ma anche alle nuove contestazioni, e nuove prove non allegate nel giudizio di primo grado.
Oggetto di contestazione è stata anche la pretestuosità e dilatorietà dell'appello, e l'inammissibilità delle richieste di prova formulate, rilevando inoltre che l'opponente non aveva nel primo giudizio fornito riscontri probatori documentali, né di altro genere, e sostenendo essere inibita in appello la relativa produzione.
L'appellata ha inoltre rilevato essere la occupante abusiva, per essere venuto meno Parte_1 il titolo legittimante, in conseguenza della sentenza di divorzio, che aveva revocato il provvedimento di assegnazione della casa familiare in forza del quale era garantita la fruibilità dell'alloggio da parte della si è rilevato in particolare che il contratto di locazione dell'alloggio, era stato Pt_1 stipulato solo dall'ex coniuge, e che alcun rilievo risultava assumere la circostanza che la Pt_1 avesse anche controfirmato il contratto.
Ed ancora è stato evidenziato che l' aveva, con determinazione dirigenziale n. 341 del 2 CP_1 aprile 2013, già provveduto a rigettare l'istanza di subentro presentata dalla e che il Pt_1 relativo provvedimento non era stato impugnato, essendo divenuto definitivo;
ed inoltre che ne era conseguita la diffida al rilascio –con racc.ta prot. 20543/2019 del 26/08/2019- nemmeno opposta.
*******************************
La contestazione sulla erroneità della pronuncia di inammissibilità, deve ritenersi fondata, ma l'appello è comunque infondato nel merito, e deve quindi essere rigettato.
Va preliminarmente considerato che dagli atti è evincibile la prova della tempestiva proposizione dell'opposizione che ha introdotto il giudizio di primo grado.
Pagina 2 Ed infatti, da quanto documentato dalla parte, si desume che l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione è avvenuta il 8/7/2021, e quindi entro i trenta giorni ex lege previsti per proporre l'opposizione de qua.
Deve al riguardo esser evidenziato che, trattandosi di verifica di una condizione di ammissibilità dell'azione, la relativa valutazione doveva e poteva essere effettuata anche ex officio e d'iniziativa dal Giudice procedente, che aveva comunque a disposizione gli strumenti di verifica per vagliare la tempestività dell'azione, essendo la relativa questione attinente alla tempestività dell'iscrizione a ruolo, e ben potendo il Giudicante, trattandosi di atto riconducibile ad adempimenti dell'Ufficio, procedere alla verifica dei relativi riscontri, comunque forniti dalla parte appellante.
Destituite di fondamento risultano pertanto essere le contestazioni al riguardo sollevate -ed in precedenza richiamate- dalla parte appellata.
Occorre quindi procedere alla valutazione del merito delle questioni, e dei motivi addotti a sostegno.
L'appellante sostiene di aver titolo per rimanere nell'immobile oggetto del provvedimento di rilascio opposto, per esser stata nella legittima disponibilità dell'alloggio a seguito della separazione, ed avendo proceduto a chiedere la voltura del correlato contratto, essendo in regola con il pagamento dei canoni.
In particolare va rilevato che, con il ricorso introduttivo, la ha dedotto: Pt_1
- di aver anche sottoscritto il contratto di locazione
- che dalla data della sottoscrizione è sempre rimasta l'unica vera e propria assegnataria de facto del bene
- che quindi l'immobile dovesse ritenersi assegnato ad entrambi i coniugi;
- di aver chiesto la voltura anche delle forniture di servizi, e di aver adempiuto ai propri obblighi nei confronti dell'Ente assegnante;
- che l'ex coniuge aveva acquisito autonomo alloggio, avendo perso i requisiti Pt_2 per l'assegnazione dell'alloggio E.r.p., vivendo in condizioni economiche favorevoli,
- che invece la (come dimostrano gli ISEE allegati), era in condizioni di Pt_1 indigenza, non potendosi permettere un regolare canone d'affitto di casa privata;
Sostenendo essere il provvedimento impugnato, del tutto illegittimo, per non aver tenuto conto della pregressa conduzione dell'immobile -come dichiarato dall'ARCA in data 26/4/2017-, delle precarie condizioni della ricorrente, e della ravvisabilità, in capo alla , dei requisiti di legge Pt_1 per ottenere l'assegnazione dell'immobile, e nella specie: a) dell'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni dall' entrata in vigore della suddetta legge;
b) della condizione di particolare disagio socio-economico e stato di necessita;
c) del costante adempimento nel pagamento dei canoni e servizi;
d) dei negativi riscontri sulla sottrazione del godimento ad altro assegnatario, mediante violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) della assenza di condanne penali ostative alla assegnazione.
L'appellata , deducendo non avere la fornito, in primo grado, riscontri CP_1 Pt_1 probatori documentali -né di altro genere- a sostegno delle proprie richieste, ha rappresentato esser venuto meno il titolo per l'occupazione, in conseguenza della revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, peraltro precisando che il contratto di locazione dell'alloggio era stato stipulato solo dall'ex coniuge della e rilevando che la richiesta di subentro della Pt_1
Pagina 3 medesima era già stata rigettata, non essendo stata proposta impugnativa di tale provvedimento;
ed inoltre che anche la diffida al rilascio, non era stata oggetto di opposizione.
Va in primis rilevato che l'assegnazione dell'alloggio in controversia, è stata disposta a favore del solo ex coniuge della , come evincibile dal correlato contratto in atti prodotto. Pt_2 Pt_1
L'avvenuta apposizione di sottoscrizioni sul contratto de quo, da parte della non Pt_1 consente quindi di ritenere che la medesima sia co-assegnataria del bene, essendo con chiarezza desumibile, da quanto previsto specificamente nel contratto in atti prodotto, che lo stipulante e quindi destinatario dell'assegnazione dell'alloggio oggetto del contratto, è stato il solo Pt_2 essendo stato identificato quale conduttore, e dovendo esser stati verificati per il medesimo, i requisiti per l'ottenimento della assegnazione dell'alloggio.
Il titolo che ha legittimato la permanenza della nell'alloggio, è quindi identificabile nel Pt_1 solo provvedimento, reso nell'ambito del giudizio di separazione svoltosi tra la e l' Pt_1 Pt_2 che ha assegnato alla il godimento della abitazione familiare, assegnazione disposta per Pt_1 esigenze di tutela della prole -presupposto che comporta l'emissione del relativo provvedimento-.
Essendo il richiamato titolo -assegnazione della casa coniugale- venuto meno in conseguenza di quanto disposto con la sentenza di divorzio, deve ritenersi che la non possa in Pt_1 conseguenza più ritenersi legittimata all'occupazione dell'alloggio de quo, non essendo ravvisabile alcuna posizione giuridicamente tutelabile in termini di diritto alla assegnazione dell'alloggio, neppure in termini di subentro -e potendo al più esser valutabile una richiesta per assegnazione di altro alloggio, ove riscontrabili i relativi requisiti-.
Peraltro pur avendo la appellante sostenuto esser sussistenti i requisiti richiesti per l'assegnazione, avendo formulato la relativa elencazione nel ricorso introduttivo, non ha neppure fornito specifici riscontri in merito.
Risulta anche essersi già cristallizzato l'effetto preclusivo per l'assegnazione, posto che il provvedimento di diniego della richiesta di subentro, non è stato impugnato, al fine di far valere le doglianze sulla correlata sussistenza dei requisiti per il subentro e/o l'assegnazione.
L' appellante si è difatti limitata ad opporsi solo al decreto di rilascio, che costituisce fase esecutiva successiva al provvedimento di rigetto della richiesta della , e volto al recupero dell'alloggio Pt_1 da parte dell' . CP_1
Resta comunque fermo quanto poc'anzi evidenziato, sulla mancanza in capo alla di un Pt_1 titolo per l'occupazione del bene de quo.
La rivendica difatti il diritto al subentro nella titolarità dell'alloggio, per pregressa Pt_1 disponibilità e fruizione del medesimo, che comunque deriva da un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale per tutela della prole.
Sulla scorta di tale titolo, è stata disposta la voltura in favore della . Pt_1
Essendo venuta meno l'efficacia del testè indicato provvedimento di assegnazione, in quanto revocato con la sentenza di divorzio, deve ritenersi esser venuto pertanto meno il presupposto per la persistenza del titolo che legittimava l'occupazione da parte della . Pt_1
L' ha quindi proceduto legittimamente alla riacquisizione/recupero del bene, avendo CP_1
d'altronde già rigettato la richiesta di assegnazione formulata dalla , da tanto dovendosi Pt_1
d'altronde desumere che non è stato possibile procedere al rilascio di provvedimento per regolarizzazione/sanatoria del rapporto locativo in capo alla per mancanza dei relativi Pt_1 presupposti, tanto avendo comportato la ravvisabilità della posizione di occupante sine titulo della
Pagina 4 che non ha fornito idonei riscontri sull' invocato diritto alla assegnazione dell'alloggio di Pt_1 specie,
Occorre inoltre considerare che la , non ha documentato di aver addotto ragioni di natura Pt_1 socio-economica e/o di necessità, per subentrare nell'alloggio assegnato ad altro e diverso soggetto
-l'ex coniuge-, che comunque risulta, dopo il provvedimento giudiziale di revoca della assegnazione per tutela della prole, essere il legittimo assegnatario, in forza dell'originario contratto, e fino a differenti determinazioni da parte dell'Ente assegnante.
La sopravvenuta carenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio in capo all'originario assegnatario, potrà quindi essere oggetto di verifiche e valutazioni da parte dell'Arca con appositi accertamenti in sede amministrativa, e correlati e conseguenti provvedimenti.
Quel che in definitiva rileva è che allo stato si riscontra la presenza di un assegnatario dell'alloggio in controversia -l' giusta contratto stipulato, con diritto a riacquisire la disponibilità del Pt_2 bene, per esser venuto meno il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge.
La presenza di un assegnatario formalmente legittimato -almeno allo stato- ad acquisire la disponibilità dell'immobile de quo, rende vieppiù infondata la opposizione proposta avverso il decreto di rilascio, dovendo ritenersi legittima l'iniziativa dell' , volta ad ottenere la CP_1 restituzione dell'alloggio da soggetto -la ormai non più legittimata alla relativa detenzione, Pt_1 al fine di assolvere agli obblighi contrattuali assunti con l'unico soggetto -l' stipulante il Pt_2 contratto di locazione, al quale allo stato il bene deve essere riattribuito, salva la verifica di mancanza sopravvenuta dei requisiti dell'assegnazione.
Va peraltro e d'altronde rilevato che la norma implicitamente richiamata dalla appellante, è riferita alla regolarizzazione del rapporto locativo, rispetto ad una occupazione senza titolo, e che l'art. 20
L.R. 10/2014, prevede sì che debbano ricorrere i seguenti requisiti: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento dell'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”, ma essendo l'ipotesi de qua, comunque riferita alla possibilità di “ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo” da parte di un nucleo familiare che persista in una occupazione rispetto a precedente assegnatario venuto meno, e non potendo operare rispetto ad un caso come quello di specie, dove è presente un assegnatario titolato, per il quale non è stata, fino ad oggi, disposta alcuna revoca dell'assegnazione.
L'appello deve, per quanto innanzi, essere rigettato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza, e vengono quantificate alla stregua del valore determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c.,
e ragguagliate ai medi tariffari.
L'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 5 La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1790/2023 del 11/12/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara ammissibile l'appello, rigettando nel merito l'impugnazione;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 490,00 oltre accessori come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 15/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 583/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Piepoli Parte_1
-appellante- contro
, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Maricla Candeliere
-appellata-
CONCLUSIONI come precisate nell'atto di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti.
Motivazione
ha proposto appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, n. Parte_1
1790/2023, del 11/12/2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità, per tardiva proposizione del ricorso, dell'opposizione proposta avverso il decreto di rilascio dell'abitazione di titolarità dell' in atti indicata. CP_1
L'appellante ha dedotto di aver depositato tempestivamente il ricorso introduttivo, con iscrizione a ruolo avvenuta in data 7/7/2021, e quindi entro i 30 gg. decorrenti dalla notifica del decreto di rilascio, avvenuta in data 8/6/2021.
Ha chiesto quindi, previa verifica della tempestività dell'azione, la valutazione del merito delle ragioni addotte, richiamando integralmente quanto già dedotto nelle difese del primo grado;
e comunque evidenziando di esser stata nella legittima e titolata disponibilità dell'alloggio Arca, in quanto lei co-assegnato assieme all'ex coniuge, poi trasferitosi in altra abitazione a seguito della separazione, asserendo quindi che dovevano ritenersi sussistenti i requisiti per la permanenza nell'alloggio, avendo proceduto a chiedere la voltura del contratto dell'alloggio de quo, ed a pagare regolarmente i canoni, e le dovute spese.
Sono quindi state formulate -con richiesta di sospensiva- le seguenti conclusioni nel merito:
Pagina 1 - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1790 del 11.12.2023 del Tribunale di Trani, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano "Accertare il diritto della Sig.ra all'assegnazione dell'immobile di Via Simon Bolivar n. Parte_1
3 Pal. D int. 7 in Molfetta, con conseguente voltura del contratto di locazione originariamente intestato all'ex marito " Parte_2 chiedendo l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, e disporsi ctu per la verifica delle condizioni economiche ed abitative dell'ex coniuge Pt_2
L' , costituendosi, ha contestato in primis l'inammissibilità dell'appello, rilevando in CP_1 particolare che solo nel giudizio di impugnazione, era stato dedotto che l'iscrizione a ruolo per l'opposizione al decreto di rilascio era stata effettuata -a differenza di quanto ritenuto in prime cure
(con data di iscrizione individuata al 16/7/2021)-, in data 7/7/2021, giorno in cui la cancelleria avrebbe scaricato l'atto introduttivo del giudizio dal processo civile telematico.
Si è al riguardo sostenuto dover trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che rispetto ai rilievi di tardività mossi in primo grado, parte appellante -che aveva l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile- nulla aveva controdedotto e provato, sostenendo quindi che la circostanza de qua -tardiva iscrizione a ruolo- dovesse ritenersi pacifica, e non potersi più addurre le relative giustificazioni e prove in sede di impugnazione.
E' stata inoltre contestata la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante introdotto questioni nuove in appello, deducendo che il relativo divieto dovesse intendersi riferito non solo alle domande nuove, ma anche alle nuove contestazioni, e nuove prove non allegate nel giudizio di primo grado.
Oggetto di contestazione è stata anche la pretestuosità e dilatorietà dell'appello, e l'inammissibilità delle richieste di prova formulate, rilevando inoltre che l'opponente non aveva nel primo giudizio fornito riscontri probatori documentali, né di altro genere, e sostenendo essere inibita in appello la relativa produzione.
L'appellata ha inoltre rilevato essere la occupante abusiva, per essere venuto meno Parte_1 il titolo legittimante, in conseguenza della sentenza di divorzio, che aveva revocato il provvedimento di assegnazione della casa familiare in forza del quale era garantita la fruibilità dell'alloggio da parte della si è rilevato in particolare che il contratto di locazione dell'alloggio, era stato Pt_1 stipulato solo dall'ex coniuge, e che alcun rilievo risultava assumere la circostanza che la Pt_1 avesse anche controfirmato il contratto.
Ed ancora è stato evidenziato che l' aveva, con determinazione dirigenziale n. 341 del 2 CP_1 aprile 2013, già provveduto a rigettare l'istanza di subentro presentata dalla e che il Pt_1 relativo provvedimento non era stato impugnato, essendo divenuto definitivo;
ed inoltre che ne era conseguita la diffida al rilascio –con racc.ta prot. 20543/2019 del 26/08/2019- nemmeno opposta.
*******************************
La contestazione sulla erroneità della pronuncia di inammissibilità, deve ritenersi fondata, ma l'appello è comunque infondato nel merito, e deve quindi essere rigettato.
Va preliminarmente considerato che dagli atti è evincibile la prova della tempestiva proposizione dell'opposizione che ha introdotto il giudizio di primo grado.
Pagina 2 Ed infatti, da quanto documentato dalla parte, si desume che l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione è avvenuta il 8/7/2021, e quindi entro i trenta giorni ex lege previsti per proporre l'opposizione de qua.
Deve al riguardo esser evidenziato che, trattandosi di verifica di una condizione di ammissibilità dell'azione, la relativa valutazione doveva e poteva essere effettuata anche ex officio e d'iniziativa dal Giudice procedente, che aveva comunque a disposizione gli strumenti di verifica per vagliare la tempestività dell'azione, essendo la relativa questione attinente alla tempestività dell'iscrizione a ruolo, e ben potendo il Giudicante, trattandosi di atto riconducibile ad adempimenti dell'Ufficio, procedere alla verifica dei relativi riscontri, comunque forniti dalla parte appellante.
Destituite di fondamento risultano pertanto essere le contestazioni al riguardo sollevate -ed in precedenza richiamate- dalla parte appellata.
Occorre quindi procedere alla valutazione del merito delle questioni, e dei motivi addotti a sostegno.
L'appellante sostiene di aver titolo per rimanere nell'immobile oggetto del provvedimento di rilascio opposto, per esser stata nella legittima disponibilità dell'alloggio a seguito della separazione, ed avendo proceduto a chiedere la voltura del correlato contratto, essendo in regola con il pagamento dei canoni.
In particolare va rilevato che, con il ricorso introduttivo, la ha dedotto: Pt_1
- di aver anche sottoscritto il contratto di locazione
- che dalla data della sottoscrizione è sempre rimasta l'unica vera e propria assegnataria de facto del bene
- che quindi l'immobile dovesse ritenersi assegnato ad entrambi i coniugi;
- di aver chiesto la voltura anche delle forniture di servizi, e di aver adempiuto ai propri obblighi nei confronti dell'Ente assegnante;
- che l'ex coniuge aveva acquisito autonomo alloggio, avendo perso i requisiti Pt_2 per l'assegnazione dell'alloggio E.r.p., vivendo in condizioni economiche favorevoli,
- che invece la (come dimostrano gli ISEE allegati), era in condizioni di Pt_1 indigenza, non potendosi permettere un regolare canone d'affitto di casa privata;
Sostenendo essere il provvedimento impugnato, del tutto illegittimo, per non aver tenuto conto della pregressa conduzione dell'immobile -come dichiarato dall'ARCA in data 26/4/2017-, delle precarie condizioni della ricorrente, e della ravvisabilità, in capo alla , dei requisiti di legge Pt_1 per ottenere l'assegnazione dell'immobile, e nella specie: a) dell'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni dall' entrata in vigore della suddetta legge;
b) della condizione di particolare disagio socio-economico e stato di necessita;
c) del costante adempimento nel pagamento dei canoni e servizi;
d) dei negativi riscontri sulla sottrazione del godimento ad altro assegnatario, mediante violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) della assenza di condanne penali ostative alla assegnazione.
L'appellata , deducendo non avere la fornito, in primo grado, riscontri CP_1 Pt_1 probatori documentali -né di altro genere- a sostegno delle proprie richieste, ha rappresentato esser venuto meno il titolo per l'occupazione, in conseguenza della revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, peraltro precisando che il contratto di locazione dell'alloggio era stato stipulato solo dall'ex coniuge della e rilevando che la richiesta di subentro della Pt_1
Pagina 3 medesima era già stata rigettata, non essendo stata proposta impugnativa di tale provvedimento;
ed inoltre che anche la diffida al rilascio, non era stata oggetto di opposizione.
Va in primis rilevato che l'assegnazione dell'alloggio in controversia, è stata disposta a favore del solo ex coniuge della , come evincibile dal correlato contratto in atti prodotto. Pt_2 Pt_1
L'avvenuta apposizione di sottoscrizioni sul contratto de quo, da parte della non Pt_1 consente quindi di ritenere che la medesima sia co-assegnataria del bene, essendo con chiarezza desumibile, da quanto previsto specificamente nel contratto in atti prodotto, che lo stipulante e quindi destinatario dell'assegnazione dell'alloggio oggetto del contratto, è stato il solo Pt_2 essendo stato identificato quale conduttore, e dovendo esser stati verificati per il medesimo, i requisiti per l'ottenimento della assegnazione dell'alloggio.
Il titolo che ha legittimato la permanenza della nell'alloggio, è quindi identificabile nel Pt_1 solo provvedimento, reso nell'ambito del giudizio di separazione svoltosi tra la e l' Pt_1 Pt_2 che ha assegnato alla il godimento della abitazione familiare, assegnazione disposta per Pt_1 esigenze di tutela della prole -presupposto che comporta l'emissione del relativo provvedimento-.
Essendo il richiamato titolo -assegnazione della casa coniugale- venuto meno in conseguenza di quanto disposto con la sentenza di divorzio, deve ritenersi che la non possa in Pt_1 conseguenza più ritenersi legittimata all'occupazione dell'alloggio de quo, non essendo ravvisabile alcuna posizione giuridicamente tutelabile in termini di diritto alla assegnazione dell'alloggio, neppure in termini di subentro -e potendo al più esser valutabile una richiesta per assegnazione di altro alloggio, ove riscontrabili i relativi requisiti-.
Peraltro pur avendo la appellante sostenuto esser sussistenti i requisiti richiesti per l'assegnazione, avendo formulato la relativa elencazione nel ricorso introduttivo, non ha neppure fornito specifici riscontri in merito.
Risulta anche essersi già cristallizzato l'effetto preclusivo per l'assegnazione, posto che il provvedimento di diniego della richiesta di subentro, non è stato impugnato, al fine di far valere le doglianze sulla correlata sussistenza dei requisiti per il subentro e/o l'assegnazione.
L' appellante si è difatti limitata ad opporsi solo al decreto di rilascio, che costituisce fase esecutiva successiva al provvedimento di rigetto della richiesta della , e volto al recupero dell'alloggio Pt_1 da parte dell' . CP_1
Resta comunque fermo quanto poc'anzi evidenziato, sulla mancanza in capo alla di un Pt_1 titolo per l'occupazione del bene de quo.
La rivendica difatti il diritto al subentro nella titolarità dell'alloggio, per pregressa Pt_1 disponibilità e fruizione del medesimo, che comunque deriva da un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale per tutela della prole.
Sulla scorta di tale titolo, è stata disposta la voltura in favore della . Pt_1
Essendo venuta meno l'efficacia del testè indicato provvedimento di assegnazione, in quanto revocato con la sentenza di divorzio, deve ritenersi esser venuto pertanto meno il presupposto per la persistenza del titolo che legittimava l'occupazione da parte della . Pt_1
L' ha quindi proceduto legittimamente alla riacquisizione/recupero del bene, avendo CP_1
d'altronde già rigettato la richiesta di assegnazione formulata dalla , da tanto dovendosi Pt_1
d'altronde desumere che non è stato possibile procedere al rilascio di provvedimento per regolarizzazione/sanatoria del rapporto locativo in capo alla per mancanza dei relativi Pt_1 presupposti, tanto avendo comportato la ravvisabilità della posizione di occupante sine titulo della
Pagina 4 che non ha fornito idonei riscontri sull' invocato diritto alla assegnazione dell'alloggio di Pt_1 specie,
Occorre inoltre considerare che la , non ha documentato di aver addotto ragioni di natura Pt_1 socio-economica e/o di necessità, per subentrare nell'alloggio assegnato ad altro e diverso soggetto
-l'ex coniuge-, che comunque risulta, dopo il provvedimento giudiziale di revoca della assegnazione per tutela della prole, essere il legittimo assegnatario, in forza dell'originario contratto, e fino a differenti determinazioni da parte dell'Ente assegnante.
La sopravvenuta carenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio in capo all'originario assegnatario, potrà quindi essere oggetto di verifiche e valutazioni da parte dell'Arca con appositi accertamenti in sede amministrativa, e correlati e conseguenti provvedimenti.
Quel che in definitiva rileva è che allo stato si riscontra la presenza di un assegnatario dell'alloggio in controversia -l' giusta contratto stipulato, con diritto a riacquisire la disponibilità del Pt_2 bene, per esser venuto meno il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge.
La presenza di un assegnatario formalmente legittimato -almeno allo stato- ad acquisire la disponibilità dell'immobile de quo, rende vieppiù infondata la opposizione proposta avverso il decreto di rilascio, dovendo ritenersi legittima l'iniziativa dell' , volta ad ottenere la CP_1 restituzione dell'alloggio da soggetto -la ormai non più legittimata alla relativa detenzione, Pt_1 al fine di assolvere agli obblighi contrattuali assunti con l'unico soggetto -l' stipulante il Pt_2 contratto di locazione, al quale allo stato il bene deve essere riattribuito, salva la verifica di mancanza sopravvenuta dei requisiti dell'assegnazione.
Va peraltro e d'altronde rilevato che la norma implicitamente richiamata dalla appellante, è riferita alla regolarizzazione del rapporto locativo, rispetto ad una occupazione senza titolo, e che l'art. 20
L.R. 10/2014, prevede sì che debbano ricorrere i seguenti requisiti: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento dell'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”, ma essendo l'ipotesi de qua, comunque riferita alla possibilità di “ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo” da parte di un nucleo familiare che persista in una occupazione rispetto a precedente assegnatario venuto meno, e non potendo operare rispetto ad un caso come quello di specie, dove è presente un assegnatario titolato, per il quale non è stata, fino ad oggi, disposta alcuna revoca dell'assegnazione.
L'appello deve, per quanto innanzi, essere rigettato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza, e vengono quantificate alla stregua del valore determinato ai sensi dell'art. 12 c.p.c.,
e ragguagliate ai medi tariffari.
L'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 5 La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1790/2023 del 11/12/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara ammissibile l'appello, rigettando nel merito l'impugnazione;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 490,00 oltre accessori come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 15/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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