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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 421/2024 RG e vertente tra
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Parte_1
Nicola Sotgiu giusta procura acclusa all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via Mario Capuani, 39;
appellante e
in persona dei Curatori Dott. Controparte_1 CP_2
e Avv. Monica Ferretti, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via del Castello n.46,
[...] presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Eugenio che la rappresenta e difende in forza di autorizzazione resa dal G.D. in data 2 maggio 2024, nonché di procura in calce alla comparsa di risposta;
appellata avverso: la sentenza n. 310/2024 pronunciata dal Tribunale ordinario di Teramo in data 19 marzo 2024, definitiva del giudizio iscritto al RG n. 742/2018, notificata in data 21 marzo 2024, avente ad oggetto revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: Voglia codesta Eccellentissima Corte D'Appello, in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte dalla curatela del Fallimento della
[...] CP_ nei confronti della con condanna del alla refusione Parte_1 CP_1 delle spese dei due gradi di giudizio. per parte appellata: si conclude per il rigetto del gravame, in quanto inammissibile ed infondato, e per l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.2, Legge Fallimentare, della cessione di credito effettuata da in favore di con scrittura privata CP_1 Parte_1 del 4 marzo 2013;
2) condanna l pagamento in favore della della somma Parte_1 CP_1 di € 58.035,60, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora sino al soddisfo;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla attrice, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfetario, Iva e Cap come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, i curatori del Fallimento della società CP_1 hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
a) dichiarare la inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali, della cessione di credito intercorsa tra la fallita e la convenuta giusta scrittura in data 4 Parte_1 marzo 2013 e per l'effetto revocarla ai sensi dell'art. 67 1° comma n. 2 L.F. ovvero, in subordine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.;
b) per l'effetto, condannare la convenuta al rimborso, in favore Parte_1 della Curatela attrice, della somma di € 58.035,60 o diversa che risulterà di giustizia, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno della domanda hanno premesso di essere stati nominati Curatori del fallimento della società - avente sede in Teramo alla Frazione San Nicolò a Tordino, CP_1 [...]
(Cod. Fisc. e P. ) - dichiarato dal Tribunale di Teramo con Controparte_3 PartitaIVA_1 sentenza n. 1/2016 depositata l'8 gennaio 2016.
Hanno quindi riferito di aver rilevato, dalla documentazione contabile di pertinenza della società fallita, come detta società - nel corso dell'anno 2013 ed in concomitanza con significative manifestazioni di insolvenza - avesse ceduto ad alcuni fornitori (tra i quali appunto la società numerosi ingenti crediti vantati nei confronti della Parte_1 propria clientela.
pag. 2/12 Più in particolare, con scrittura in data 4 marzo 2013 la società - al fine di estinguere il CP_1 debito di pari importo contratto con il proprio fornitore società Parte_1 con sede in IA S. GE (TE) - aveva ceduto alla medesima il proprio credito di €
58.035,60 vantato nei confronti del proprio cliente con sede in GO (VA) Controparte_4
e risultante dalla fattura n.124 del 21 febbraio 2013.
E ciò, sulla esplicita considerazione - riportata nella citata scrittura - delle “intervenute Con difficoltà finanziarie della , nonché della dichiarata volontà del cessionario di “sospendere le somministrazioni pregiudicando l'esecuzione dell'appalto”.
La Curatela ha osservato quindi come detta cessione, perfezionata il 4 marzo 2013, dovesse ritenersi revocabile ai sensi dell'art. 67 1° comma n.2 L.F. in quanto annoverabile tra gli “atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento…. compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”, avuto riguardo: a) quanto alla decorrenza del c.d. “periodo sospetto”, alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese (18 novembre 2013); b) quanto al carattere “anormale” del pagamento, alle modalità dello stesso, non avendo le parti previsto
- all'atto della conclusione del contratto di fornitura - che l'obbligazione di pagamento gravante sulla potesse essere estinta mediante la cessione di un credito;
c) quanto CP_1 all'eventus damni, alla indubbia lesione della par condicio creditorum che era scaturita da tale pagamento preferenziale;
d) quanto infine alla scientia decoctionis del cessionario società alla piena consapevolezza di quest'ultima circa lo stato di Parte_1 insolvenza nel quale già versava la consapevolezza desunta dagli espressi CP_1 Con riferimenti - contenuti nell'atto di cessione del credito - alle “difficoltà finanziarie della , nonché alla volontà della stessa di “sospendere, in assenza di Parte_1 pagamenti alla consegna, le somministrazioni pregiudicando l'esecuzione dell'appalto”.
Da ultimo, ed in via subordinata, ha segnalato come la stessa cessione andasse quantomeno revocata ai sensi del combinato disposto degli artt.66 L.F. e 2901 c.c., sempre in ragione del pregiudizio che tale atto dispositivo aveva arrecato alle ragioni dei creditori della e CP_1 della sicura conoscenza - in capo alla convenuta società - di tale Parte_1 pregiudizio.
Con comparsa depositata in data 4 luglio 2018 si è costituita in giudizio la convenuta società eccependo la infondatezza della domanda attrice e Parte_1 chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, muovendo dalla constatazione che “l'atto impugnato è del 4 marzo 2013, mentre la dichiarazione di fallimento è sopravvenuta, come detto, l'8 gennaio 2016”, la stessa ha osservato come nella specie non potesse trovare applicazione “il noto principio di consecuzione tra le procedure concorsuali di cui all'art.69 bis l. fall.”, giacché “dalla pubblicazione nel registro delle imprese del concordato con riserva (18 novembre 2013) alla dichiarazione di fallimento (8 gennaio 2016) sono decorsi oltre due anni, con conseguente - evidente - inapplicabilità del principio della consecuzione di cui all'art.69 bis l. fall.”.
Ha dedotto inoltre: - la inapplicabilità al caso di specie dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., “posto che per espressa previsione legislativa non è soggetto a revoca pag. 3/12 l'adempimento di un debito scaduto (art.2901 comma 3 c.c.)”; - la mancanza di prova sulla effettiva natura solutoria della impugnata cessione e quindi sulla riconducibilità della stessa al novero dei “pagamenti”, non avendo la Curatela attrice dimostrato “la sua eventuale destinazione all'eliminazione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva”; - la non spettanza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente dovute alla stessa Curatela.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande attrici, con condanna del alla CP_1 rifusione delle spese di lite.
Così instauratosi il contraddittorio, il precedente giudice istruttore all'udienza dell'8 gennaio
2019 ha disposto l'acquisizione dalla Cancelleria fallimentare dell'elenco dei creditori – ove presente – allegato alla domanda di concordato preventivo 18/11/2013 presentata dalla CP_1
[...
”
All'udienza del 30 novembre 2023, la causa è stata assunta in decisione e, all'esito, è stata decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma per i motivi che si vanno ad esaminare.
La Curatela, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame proposto.
Con ordinanza del 23 ottobre 2024 questa Corte ha fissato davanti al Collegio udienza al
23.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini del 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 1362 c.c. e dell'art. 1197 c.c. in relazione alla qualificazione dell'atto di cessione di credito impugnato quale “pagamento”. Violazione dell'art. 2697 c.c.
La impugna la sentenza del Tribunale di Teramo contestando la Parte_1 qualificazione della cessione del credito come atto solutorio e, quindi, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall.
Il Tribunale ebbe ad argomentare come segue.
“Quanto agli ulteriori presupposti richiesti dalla legge fallimentare per il valido esperimento dell'azione prevista dall'art. 67, deve osservarsi come per costante giurisprudenza la nozione di
"mezzo anormale di pagamento", di cui all'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale, considerata rispetto ad un dato periodo temporale e rispetto ad una data zona di mercato (v., fra le più recenti, Cass. Civ. Sez.
VI 11.10.2019 n. 25725); in particolare, in essa vi rientrano tutti quei meccanismi compositi con cui si sia inteso estinguere in modo indiretto il debito del fallito, attraverso atti estintivi usati per un fine diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico, come nell'ipotesi della datio in solutum (Cass. civ., sent. n. 3673/2018) o della cessione di un credito: quest'ultima, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala pag. 4/12 rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. (Cass. civ. sent. n. 26063/2017). Con specifico riguardo alla vicenda che qui ci occupa, deve senz'altro affermarsi che la cessione in oggetto sia stata effettuata in funzione solutoria, com'è facilmente evincibile dal dato testuale della scrittura privata prodotta in atti (doc. n. 2 fascicolo di parte attrice), ove vi è espresso richiamo al rapporto di somministrazione in essere tra le parti e all'espressa accettazione, da parte della società convenuta, della cessione sino alla concorrenza dell'importo di € 58.035,60 - esattamente corrispondente al proprio credito vantato nei confronti della quale richiamato nella premessa della stessa scrittura - CP_1
e della contestuale (ed altrettanto espressa) “rinunzia della cessionaria a pretendere e/o riscuotere (a qualsiasi titolo) maggiori quote del suddetto credito”.
Al contrario, alcun riscontro probatorio è stato fornito dalla società convenuta a dimostrazione della funzione di garanzia della cessione, sostenuta finanche in sede di scritti conclusivi.
Ne deriva, quindi, la configurabilità della cessione in esame quale mezzo anormale di pagamento riconducibile alla definizione di cui all'art. 67 comma 1 n.2 L.F. “
Le argomentazioni principali della società appellante sono le seguenti:
1) La cessione di credito potrebbe avere anche uno scopo di garanzia e non necessariamente solutorio;
2) la funzione solutoria non può essere presunta, ma deve essere accertata in concreto sulla base del contesto oggettivo e soggettivo della cessione;
3) l'onere della prova della funzione solutoria grava sulla Curatela fallimentare e non sulla società convenuta.
Il Tribunale secondo l'appellante ha interpretato erroneamente il contratto di cessione del credito, ignorando il suo contenuto testuale e i canoni di ermeneutica contrattuale.
Il motivo è infondato per diverse ragioni.
La qualificazione della cessione come atto solutorio non è arbitraria, ma si fonda su dati oggettivi emergenti dal contratto e dal contesto in cui è avvenuta.
A ben vedere il contratto di cessione richiama esplicitamente il rapporto di somministrazione Con tra le parti e prevede la cessione di un credito esattamente corrispondente al debito che la aveva nei confronti dalla . Parte_1
Questo elemento è fortemente indicativo della volontà delle parti di estinguere il debito mediante la cessione.
La rinuncia della cessionaria a pretendere ulteriori somme è un chiaro segnale che la cessione ha avuto un effetto solutorio, escludendo una mera funzione di garanzia.
pag. 5/12 La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Cass. 31 ottobre 2014, n. 23261) afferma che la cessione di credito può essere qualificata come pagamento quando è destinata a eliminare o ridurre una pregressa esposizione passiva.
Nel caso di specie, la cessione ha avuto proprio questa funzione.
L'appellante sostiene, di poi, che l'onere di provare la funzione solutoria grava sulla Curatela fallimentare.
Tuttavia, questa affermazione è parzialmente inesatta: è vero che la Curatela deve dimostrare che l'atto è solutorio per ottenerne la revoca. Tuttavia, una volta che emergono elementi obiettivi che fanno presumere la natura solutoria (come quelli sopra indicati), spettava alla parte oggi appellante fornire la prova contraria dimostrando la sussistenza di una funzione di garanzia.
Il Tribunale ha quindi correttamente evidenziato che l'appellante non ha fornito alcuna prova concreta della presunta funzione di garanzia della cessione, limitandosi a mere affermazioni.
L'appellante richiama, inoltre, l'istituto della datio in solutum, sostenendo che la cessione del credito non ha avuto efficacia solutoria poiché non ha comportato l'immediata liberazione del debitore originario.
Tuttavia, l'art. 1197 c.c. non richiede necessariamente la liberazione immediata del debitore affinché vi sia un effetto solutorio, ma solo che vi sia un accordo tra le parti volto a estinguere il debito tramite una prestazione diversa (in questo caso, la cessione del credito).
La cessione pro solvendo non esclude la funzione solutoria, ma indica solo che l'estinzione definitiva del debito avviene con il pagamento del credito ceduto. Ciò non toglie che la cessione stessa abbia già prodotto effetti solutori nei rapporti tra le parti.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato in quanto il contratto e il contesto oggettivo dimostrano chiaramente la funzione solutoria della cessione.
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi sull'onere della prova, che non è stato invertito in modo scorretto.
L'appellante non ha fornito elementi concreti a sostegno della tesi della funzione di garanzia.
Il richiamo alla datio in solutum non è pertinente, poiché la cessione pro solvendo può avere comunque effetti solutori.
Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Teramo deve essere confermata.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dell'art. 69-bis L.Fall.
L'appellante, in primo luogo, critica la conclusione del Tribunale secondo cui le procedure concorsuali (concordato preventivo e fallimento) sarebbero state conseguenti a un unico stato di insolvenza. Sostiene che vi è stata una variazione significativa del dissesto finanziario tra il
2013 e il 2016 e che il Tribunale abbia ignorato i cambiamenti nella gestione dell'impresa e le operazioni straordinarie effettuate durante quel periodo.
pag. 6/12 Assume come non vi sarebbe dubbio che nel caso di specie avrebbe dovuto essere senz'altro esclusa la consecuzione tra la prima procedura di concordato ed il fallimento dichiarato anni dopo, con conseguente infondatezza della domanda proposta dalla Curatela, ciò in quanto la cessione di credito di cui è causa risaliva al 4 marzo 2023, e, successivamente: la CP_1 aveva presentato un ricorso ex art. 161, comma 6°, l.fall. in data 11 novembre 2013, detto procedimento era stato dichiarato inammissibile in data 24 aprile 2014, la quindi, CP_1 aveva depositato una nuova domanda di concordato preventivo in data 22 settembre 2014, detta proposta di concordato è stata respinta con decreto del 25 novembre 2015 e il fallimento è stato dichiarato l'8 gennaio 2016.
Il Primo Giudice ha motivato come segue.
“ Quanto al periodo c.d. 'sospetto' rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 67 l.f., nell'ipotesi di consecuzione di procedure e, in particolare, nel caso in cui la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo sia stata dichiarata inammissibile e sia stato successivamente dichiarato il fallimento, il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e non dalla data della successiva dichiarazione di fallimento, trattandosi di due procedure connotate dall'assenza di qualunque iato temporale nonché espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.
Tale principio risulta ormai cristallizzato nel secondo comma dell'art. 69 bis della legge fallimentare, il quale prevede espressamente che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. La regola di cui all' art. 69 bis l. fall. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure.
Invero, il secondo comma dell'art. 69 bis I.f. (introdotto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012), nel prevedere la decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 I.f. non più dalla data di ammissione al concordato bensì da quella di pubblicazione della relativa domanda, ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all'ipotesi in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 162 l.f. e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta.
Attesa, infatti, la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (art. 161, co. 6 l.f.), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto, sicché, introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco pag. 7/12 diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 13892/2022 del 27.9.2022).
La ratio fondante della disciplina vigente è, quindi, la consecuzione tra le procedure concorsuali, intesa come sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza, con la conseguenza che il mero dato formale della presenza di una soluzione di continuità tra procedura concorsuale minore e fallimento non vale di per sé a spezzare la consecuzione medesima, salvo che si dimostri che le due procedure hanno tratto scaturigine da situazioni di dissesto diverse.
La conseguenza è che il dies a quo per l'esercizio delle azioni revocatorie va fatto retroagire alla data della prima procedura, ossia alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, ex artt. 161 e 69 bis, 2° comma, l. fall. (cfr. Cassazione civile n.
6031/2014 e Trib. Milano, n. 6484/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che la declaratoria di fallimento, intervenuta nel 2016, sia stata preceduta da due domande di concordato preventivo, in data 18 novembre 2013 e 23 settembre 2014: ebbene, vi sono sufficienti elementi per affermare che le domande di concordato e la successiva declaratoria di fallimento abbiano avuto origine da un medesimo stato di insolvenza perpetuatosi nel tempo, dovendosi – pertanto – ritenere che il periodo sospetto debba essere calcolato a ritroso partendo dalla data della pubblicazione del registro delle imprese della prima delle domande di ammissione al concordato preventivo, rendendosi così palese che la cessione oggetto di causa (datata 4 marzo 2013) sia stata compiuta nel periodo sospetto, ossia nei dodici mesi antecedenti la detta pubblicazione.
A tal proposito, la circostanza che tra la prima domanda di concordato con riserva e l'intervenuto fallimento siano decorsi due anni e due mesi, non può essere apprezzata ai fini auspicati dalla difesa della società convenuta, secondo cui un lasso di tempo così ampio farebbe venir meno il presupposto della consecutio: come si è già affermato, infatti, la continuità tra le procedure trova fondamento nel fatto che le stesse ebbero origine dalla medesima situazione di dissesto e insolvenza, che, evidentemente, era presente sin dal 4 marzo 2013, data della cessione: la circostanza viene riferita dalle parti nella stessa scrittura privata. In mancanza di elementi che possano dimostrare l'avvenuta ripresa finanziaria della società tra il 4 marzo 2013 e la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi – senza tema di smentita – che il dissesto già esistente nel 2013 fosse lo stesso che ha successivamente condotto al fallimento.
Non coglie nel segno la considerazione, mossa dalla società convenuta in sede di scritti conclusivi, secondo cui “dal decreto di ammissione alla procedura di concordato risulta infatti un passivo di € 7.090.006,16, mentre dallo stato passivo del fallimento (doc. 7 di controparte) risultano domande di ammissione al passivo per complessivi € 10.146.614,70”, ciò che varrebbe a dimostrare la non continuità dello stato di insolvenza: trattasi, evidentemente, del medesimo dissesto, aggravatosi con il trascorrere del tempo”.
La motivazione condivisibilmente adottata dal Tribunale, a ben vedere, non viene nemmeno scalfita da parte appellante, che nulla di concreto adduce per contestare la corretta pag. 8/12 applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali previsto dall'art.69 bis
L.F., norma che recitava: “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e
69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, data che nel caso in esame era quella del 18.11.2023, riferita alla prima domanda di concordato preventivo, legata da rapporto di continuità con la seconda procedura di concordato preventivo e, quindi, con il fallimento, non essendovi dubbio sul fatto che quest'ultimo fosse causalmente e direttamente collegato alla medesima situazione di dissesto, per giunta aggravatasi, che aveva indotto la a presentare prima domanda CP_1 di concordato preventivo.
In istruttoria di primo grado la curatela ha anche documentato che allo stato passivo del fallimento risultano ammessi tutti i crediti di maggiore consistenza, tra cui quelli di
[...] CP_
le cui ragioni di credito CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 risultano tutte risalenti a data antecedente il deposito della prima domanda di concordato, il che comprova come già nel novembre 2023 la versasse in stato di insolvenza, CP_1 peraltro ammesso dalla stessa debitrice laddove, nella prima domanda di concordato preventivo del 18 novembre 2013, riconobbe di versare in “stato di crisi” e non essendo emersi, contrariamente a quanto vagheggiato dall'appellante, elementi idonei a dimostrare una pretesa ripresa finanziaria della società tra il 4 marzo 2013 e la dichiarazione di fallimento: al contrario, come se non bastassero a rendere evidente l'insolvenza i debiti per ben €
7.090.006,16 esistenti alla data della prima domanda di concordato preventivo, si ha che allo stato passivo del fallimento risultavano ammessi crediti per € 10.146.614,70 , il che rende palese come il Primo Giudice abbia correttamente opinato che “trattasi, evidentemente, del medesimo dissesto aggravatosi con il trascorrere del tempo”.
La infine, contesta la sentenza del Tribunale di Teramo anche Parte_1 sostenendo che l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere respinta per mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 67, comma 2, l. fall.
Il Tribunale ritenne quanto appresso: “Quanto, infine, all'elemento soggettivo, si osserva quanto segue. Secondo un orientamento ormai consolidato, "In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 Cod. Civ.,
i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. Civile n. 18196/2012; cfr. anche, ex multis, Cass. civ. N. 5256/2010: “In tema di revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purché
pag. 9/12 caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza degli artt. 2727 e
2729 Cod. Civ.”).
Nel caso di specie, nello stesso atto di cessione viene dato espressamente atto della situazione Con di difficoltà finanziaria in cui versava (cfr. punto 3): “intervenute difficoltà finanziarie della Con
la cessionaria unitamente ad altri fornitori della commessa ha minacciato in assenza di pagamenti alla consegna e/o specifiche garanzie di adempimento di sospendere le somministrazioni pregiudicando l'esecuzione dell'appalto”: è evidente, pertanto, che la società convenuta fosse perfettamente a conoscenza della situazione critica in cui si versava la società Con
che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita.”
L'appellante sostiene che non vi sarebbe prova che la società fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento della cessione del credito.
Il Tribunale, secondo la prospettazione offerta, avrebbe errato nel ritenere che la conoscibilità dello stato di insolvenza si potesse desumere da indizi presuntivi. La semplice esistenza di ritardi nei pagamenti e di protesti non costituirebbe elemento sufficiente a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Parte_1
Neppure detta doglianza può trovare accoglimento.
L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 67, comma 2, l.fall. è la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore che ha ricevuto l'atto impugnato.
La giurisprudenza costante della Corte di cassazione ha chiarito che tale conoscenza può essere provata anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 5051/2016, Cass.n.13273/2018).
Nel caso in esame il Tribunale ha individuato numerosi elementi che rendono del tutto ragionevole presumere che la fosse consapevole della situazione di Parte_1 difficoltà finanziaria della In particolare, dal primo giudizio è emerso che la società CP_1 debitrice risultava già da tempo inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali nei confronti della circostanza che non può essere ignorata da un Parte_1 operatore economico avveduto.
Inoltre, è stato documentalmente provato che la fosse stata oggetto di protesti e CP_1 segnalazioni negative nei circuiti bancari e commerciali, circostanza che un creditore abituale avrebbe avuto modo di conoscere.
Anche l'operazione di cessione del credito è avvenuta in un contesto anomalo, con modalità che denotano una chiara volontà di tutelarsi rispetto al rischio di insolvenza del debitore principale.
L'appellante sostiene poi che la conoscenza dello stato di insolvenza dovrebbe essere provata in modo diretto e non per presunzioni.
Tuttavia, tale tesi è infondata.
pag. 10/12 La giurisprudenza (Cass. n. 12315/2019) ha più volte ribadito che, in materia di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti.
Il Tribunale ha correttamente applicato questo principio, valorizzando elementi oggettivi che indicano che la non poteva ignorare la crisi della Parte_1 CP_1
Di contro, l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare che la cessione del credito sia avvenuta in un contesto di normale operatività aziendale.
Del resto un operatore economico che intrattiene rapporti commerciali abituali con un'altra impresa non può ragionevolmente ignorare segnali evidenti di crisi finanziaria.
Nel caso in esame la era un creditore qualificato e abituale della Parte_1
quindi avrebbe dovuto monitorarne la solvibilità. L'accettazione di una cessione del CP_1 credito in un momento di difficoltà economica della debitrice principale è un comportamento che, alla luce della giurisprudenza, lascia presumere la consapevolezza della crisi. Non è necessario dimostrare che la avesse accesso diretto alla contabilità Parte_1 della è sufficiente provare che vi fossero circostanze esterne tali da rendere evidente CP_1 lo stato di insolvenza.
Ne deriva che il secondo motivo di appello deve essere rigettato in quanto il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche per presunzioni. Gli elementi presuntivi individuati (ritardi nei pagamenti, protesti, modalità anomale della cessione) sono gravi, precisi e concordanti. La
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essendo un operatore economico abituale del debitore, non poteva Parte_1 ignorare la situazione finanziaria della L'appellante non ha fornito alcuna prova CP_1 concreta che smentisca la conoscibilità dello stato di insolvenza.
Pertanto, la decisione del Tribunale di Teramo deve essere confermata.
L'appello deve quindi essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, le stesse vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione fino a 260.000,00 euro, applicando i medi tariffari alla fase di studio, introduttiva e decisionale mentre per la fase di trattazione vengono applicati i minimi, in ragione della sua sinteticità.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
pag. 11/12 2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 12.154,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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