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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 952/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc e trasmesso il fascicolo della causa civile iscritta al n. 952/2016 R.G.A.C.,
promossa da
(c. f.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(c. f.: ) e (c.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo CodiceFiscale_3
Rotella, ed elettivamente domiciliati in Messina C.so Cavour n. 178 per procura in atti;
attori
CONTRO
, (c. f.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2
, (c. f.: ), coniugi, elettivamente
[...] CodiceFiscale_5
domiciliati in Barcellona P.G., via Roma n° 16, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Bucca, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela
Teresa Amata, per mandato in atti convenuti
(c. f.: ) residente a CP_3 C.F._6
Messina via Primo Molino-c.sso La Collinetta convenuto contumace
Oggetto: altri istituti e leggi speciali in genere. -
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009,
nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013),
contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività
processuali svolte.
I fatti hanno origine dall'atto di citazione datato 20.04.2016 ove gli attori sostenevano di essere proprietari di un fondo rustico sito in contrada Piano Monaci del comune di LA LD e individuato dalla particella n. 75 del foglio mappale 5 del N.C.T. di
LA LD confinante a loro dire con quello venduto il
07/05/2015 da al convenuto , CP_3 Controparte_1
catastalmente individuato nelle particelle n. 69, 76, 77 e 78 in riferimento al quale era esercitata l'azione di riscatto.
Gli attori sostenevano di avere direttamente coltivato da oltre due anni il predetto fondo rustico di loro proprietà, di non avere alienato a terzi fondi rustici nel biennio antecedente alla vendita del 07/05/2015 del fondo rustico retraendo e di avere la capacità lavorativa per la coltivazione di tutti i fondi rustici in loro possesso a titolo di proprietà o enfiteusi e di quello confinante oggetto di domanda.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che la vendita dei fondi rustici siti in contrada
“Piano Monaci” del Comune di LA LD (ME) e
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catastalmente individuati dalle particelle numero 69+76+77+78 del
foglio 5 del NCT del Comune di LA LD da parte del
signor in favore del signor e della di CP_3 Controparte_4
lui moglie in regime di comunione legale dei beni signora CP_2
per atto pubblico notarile per notar di
[...] Persona_1
Barcellona P. G. del 7/05/2015 repertorio 37257/17198 trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina in data 13/05/2015
al n. 10945 di registro generale e n. 8147 di registro particolare è
inefficace per la violazione delle norme di cui al combinato disposto
dell'art. 7 della L. n. 817/1971 e dell'art. 8 della L. n. 590/1965 nei
confronti degli odierni attori , e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, 2) dichiarare la sostituzione ex tunc Parte_3
degli attori e ai Parte_4 Parte_3
signori e nella loro medesima Controparte_1 Controparte_2
posizione di acquirenti nel suddetto atto di compravendita per notar
di Barcellona PG del 7/05/2015 repertorio Persona_1
37257/17198 trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di
Messina in data 13/05/2015 al n. 10945 di registro generale e n. 8147
di registro particolare avente ad oggetto i fondi rustici siti in contrada
“Piano Monaci” del Comune di LA LD Messina e
catastalmente individuati dalle particelle numeri 69+76+77+78 del
foglio 5 del NCT del Comune di LA LD;
3) Dichiarare
trasferiti i predetti fondi rustici siti in contrada “Piano Monaci” del
Comune di LA LD e catastalmente individuali dalle
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particelle numero 69+76+77 +70 8 del foglio 5 del NCT del Comune di
LA LD in favore degli attori (nata il Parte_1
10/08/1954 a Montalbano Elicona ed ivi residente in corso Principe
Umberto numero 162), (nato il [...] a [...]
Montalbano Elicona ed ivi residente in corso Principe Umberto n. 162)
e (nato il [...] a [...] elicona e di ivi Parte_3
residente in corso Principe Umberto n. 162) per il medesimo prezzo
indicato nell'atto di compravendita per notar di Persona_1
Barcellona PG del 7/05/2015 repertorio 37257/17198 trascritto alla
conservatoria dei registri immobiliari di Messina in data 13/05/2015 al
numero 10945 di registro generale e n. 8147 di registro particolare o
per altro prezzo maggiore o minore dati determinarsi in corso di causa
a seguito di espletanda consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si
chiede; 4) ordinare la trascrizione della emittenza sentenza con esonero
da ogni responsabilità del conservatore della conservatoria dei registri
immobiliari di Messina…”, articolando istanze istruttorie poi ribadite e specificate nelle successive memorie n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc.
Con comparsa datata 1.09.2017 si costituivano i convenuti e CP_1
che contestavano le pretese attoree rilevandone la infondatezza CP_2
per “insussistenza dei presupposti per asserita violazione delle norme di
cui all'art. 7 L. 871/1971 e dell'art. 8 L. 590/1965 … -per- …difetto di
legittimazione per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo
agli odierni attori … ritenendo non essere coltivatori diretti e rilevando così infine la “…temerarietà dell'azione giudiziaria”. Chiedevano così
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il rigetto delle domande attoree “… con qualsiasi statuizione … in
quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto …”.
Rilevata la regolare notifica dell'atto introduttivo al convenuto CP_3
che non si costituiva in giudizio, erano concessi i termini ex art. 183
comma 6 cpc per il deposito delle relative memorie.
Era coì rigettata la eccezione di tardività nel deposito delle suddette memorie sollevata da parte attrice e disposto l'interrogatorio formale di che si presentava a tale fine alla udienza CP_3
dell'11.11.2019; successivamente, con ordinanza dell'8/01/2022 erano rigettate le residue istanze istruttorie delle parti e fissata la precisazione delle conclusioni per la udienza del 26.09.2022.
Era così disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza dell'11.09.2023 adempimento poi revocato a seguito della produzione di documentazione relativa ad un precedente giurisprudenziale ed era così rimessa alla udienza dell'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni per essere poi assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dagli attori non appare fondata e va rigettata per quanto di seguito motivato.
Gli attori agiscono sulla base del presupposto di essere “…proprietari
coltivatori diretti di alcuni fondi rustici…” e, sulla base della normativa vigente ex art. 7 L. 817/1971 e art- 8 L. 590/1965, invocano la nullità
del contratto di vendita del 7.05.20215 avente ad oggetto la vendita dei fondi distinti nel N.C.T. del Comune di LA LD –
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identificati al fg. 5, particelle nn. 69/76/77/78 – stipulata tra il Sig.
[...]
ed i Sig.ri e poiché CP_3 Controparte_1 Controparte_2
sarebbe avvenuta violando la legge in tema di prelazione agraria, in quanto si sarebbe dovuta proporre in primis in loro favore, quali proprietari e coltivatori diretti del fondo contraddistinto alla part. n. 75
del medesimo foglio 5 del N.C.T. del Comune di LA LD,
confinante con il terreno venduto dal . CP_3
In applicazione del principio della ragione più liquida, verrà affrontata subito la questione dei requisiti presupposti per l'esercizio della prelazione agraria.
Questa ultima è un istituto disciplinato dalla legge che attribuisce a determinati soggetti il diritto di essere preferiti nell'acquisto di un terreno agricolo, a parità di condizioni rispetto ad altri acquirenti.
La disciplina, come sopra già enunciato, è data dalla Legge n. 590/1965
e dalla n. 817/1971 ed ha lo scopo di agevolare l'unione tra proprietà e coltivazione diretta del fondo, favorendo la continuità dell'impresa agricola mediante l'accorpamento dei fondi per migliorare la produttività a tutela anche di chi lavora effettivamente la terra.
Gli attori sostengono di essere coltivatori diretti essendo anche proprietari “…del compendio immobiliare formato dai fondi rustici
catastalmente individuati dalle particelle n. 73 + 75 + 80 + 87 + 88 +
91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 +
103 + 104 + 105 + 115 + 118 + 120 del fg. 5 del NCT del comune di
LA LD… precisando che detto compendio sia
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“…confinante con ciascuno dei fondi rustici contraddistinti dalle
particelle 69+76+77+78 del foglio 5 …” dello stesso NCT.
A fronte di tale pretesa i convenuti sostengono che sono stati preferiti agli attori “… nella vendita dei fondi rustici in oggetto, in quanto sono
stati per lungo tempo coloni e coltivatori diretti dei fondi oggetto di
alienazione”. Ed infatti “In tema di prelazione agraria, costituisce
condizione impeditiva del sorgere del diritto del proprietario-
coltivatore diretto del fondo confinante la presenza, sul fondo oggetto
del trasferimento, di un insediamento che tragga origine da un rapporto
agrario qualificato… L'insediamento non deve essere precario, ma
effettivo e stabile…” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12934 del
04/06/2007).
Tale condizione dei convenuti è stata documentalmente provata con la
“…copia delle dichiarazioni di costituzione del rapporto di colonia sui
terreni in oggetto e copia dell'estratto conto INPS del Sig. , dai CP_1
quali si evince che tale rapporto sia proseguito ininterrottamente sino
all'alienazione delle suddette particelle” (cfr. doc. 3 di produzione dei convenuti).
Tale circostanza -non smentita da controparte- appare determinante al fine del decidere anche perché gli attori non hanno fornito prova alcuna di possedere i requisiti di legge per vantare tale diritto.
Ed infatti il riconoscimento del diritto di prelazione agraria del confinante presuppone l'esistenza dei requisiti prescritti dall'art. 7 della
L. 817/1971, e cioè: a) la qualità di coltivatore diretto (con la
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precisazione che per effetto dell'art. 31 della medesima legge, “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”) ovvero di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;
b) l'esercizio di attività di coltivazione diretta sul proprio fondo;
c) il mancato insediamento sul fondo confinante di mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
d) la condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente;
e) la contiguità fra i fondi.
Precisato che “l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto
non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un
coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare
applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile
allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed
accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle
caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria,
ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello
confinante, da chi esercita il retratto” ( 7023/2020; conf. Cass.
18769/2016), gravando così sul retraente, ne consegue che, ove il retraente non abbia fornito tale prova, la condizione può legittimamente
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ritenersi accertata solo se ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa” (Cass.
17009/2015; conf. Cass. 384/2007).
Detta della posizione processuale assunta dai convenuti, occorre analizzare che, nel caso di specie, gli attori hanno fornito quali elementi probatori la titolarità del fondo confinante con quelli alienati pervenuto agli stessi “… a causa di successione legittima al loro defunto
congiunto …”; l'atto di vendita n. 37257/17198 del Persona_2
7/05/2015. Oltre a tali prove documentali hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale, indicando diversi testimoni sulle seguenti circostanze: < 1) “Vero o no è che gli attori Parte_5
e sono succeduti a titolo universale, quali
[...] Parte_2
eredi legittimi, alla morte del loro congiunto il Persona_2
07/08/2011 nel fondo rustico di sua proprietà sito nel Comune di
LA LD in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle nn.
72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, che gli era
pervenuto a seguito di una divisione ereditaria del 26/01/2000 di beni
già di proprietà del suo dante causa deceduto il Parte_3
12/09/1967”; 2) “Vero o no è che il defunto durante Persona_2
la sua esistenza in vita ha sempre svolto effettivamente un'attività
agricola e che, con decorrenza dalla morte del di lui padre Pt_3
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(nato a [...] il [...]) intervenuta in Pt_3
data 12/09/1967 fino alla propria morte del 07/08/2011, ha sempre
coltivato personalmente ed abitualmente, con il lavoro manuale proprio
e dei componenti del suo nucleo familiare costituito esclusivamente
dalla di lui moglie e dai di lui figli e Parte_1 Parte_2
il fondo rustico di sua proprietà sito nel Comune di Parte_3
LA LD in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle nn.
72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, come da foglio
mappale 5 del N.C.T. del Comune di LA LD che mi viene
esibito”; 3) “Vero o no è che gli attori e Parte_1 Pt_2
e dopo la morte del loro dante causa
[...] Parte_3
in data 07/08/2011, hanno sempre coltivato Persona_2
personalmente ed abitualmente fino ad oggi 10/04/2019, con il lavoro
manuale proprio e dei componenti del loro nucleo familiare costituito
esclusivamente dagli stessi attori e con l'occasionale aiuto ogni anno di
due braccianti agricoli per lo svolgimento di alcuni specifici lavori
agricoli nonché con l'uso di macchinari di loro proprietà tra cui 4
tagliaerba e 4 motoseghe ed una motozzappatrice, il fondo rustico sito
nel Comune di LA LD in Contrada Piano Monaci e
catastalmente individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5
particelle nn. 72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120,
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nel cui diritto di proprietà sono succeduti a titolo universale quali eredi
legittimi del defunto , come da foglio mappale 5 del Persona_2
N.C.T. del Comune di LA LD che mi viene esibito e che
tale fondo è stato assoggettato con decorrenza dall'anno 1995 alla
procedura di coltivazione biologica e ai relativi controlli periodici di
verifica da parte del soggetto certificatore Suolo e Salute” 4) “Vero o
no è che il fondo rustico di proprietà degli attori e Parte_1
e sito nel Comune di LA Parte_2 Parte_3
LD (ME) in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle nn.
72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, confina
direttamente con il fondo rustico alienato in data 07/05/2015 dal sig.
ai convenuti e e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
sito nel Comune di LA LD in Contrada Piano Monaci e
catastalmente individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5
particelle n. 69+76+77+78 oggetto del presente giudizio di riscatto
agrario e che tale ultimo fondo ha destinazione agricola” 5) “Vero o no
è che il fondo rustico di proprietà degli attori e Parte_1
e sito nel Comune di LA Parte_2 Parte_3
LD (ME) in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle 72,
73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, ha destinazione
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agricola ed è stato sin da prima del 1967 fino ad oggi 10/04/2019
coltivato a noccioleto e, per le esigenze agricole del medesimo fondo
rustico, per alcune residuali parti a bosco di castagno e rovere con
alcune zone a pascolo e che gli attori ed il loro dante causa Per_2
nel suddetto fondo rustico ogni anno hanno provveduto
[...]
manualmente alla scerbatura ed alla zappatura, alla concimazione con
concime biologico, alla costruzione di recinzioni con pali in legno e filo
spinato, alla realizzazione di muretti a secco e di piste tagliafuoco per il
bosco, al taglio periodico a rotazione del castagneto e del querceto e
all'uso della legna tagliata per la fabbricazione di pali in legno da
recinzione da impiegare nello stesso fondo rustico, alla raccolta delle
nocciole e delle castagne ed alla loro vendita a commercianti di
Montalbano Elicona tra cui i sigg.ri e Parte_6 Pt_7
con il ricavo di un reddito con cui provvedere al loro
[...]
sostentamento ed alle loro esigenze di vita” 6) “Vero o no è che gli
attori e e nel Parte_1 Parte_3 Parte_2
fondo rustico di loro proprietà, sito nel Comune di LA LD
(ME) in Contrada Piano Monaci e catastalmente individuato nel N.C.T.
di LA LD al foglio 5 particelle 72, 73, 75, 80, 81, 82, 83,
87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 113, 114, 115, 118, 120, hanno anche governato nel periodo da
novembre a giugno alcuni cavalli a pascolo per la produzione di sterco
da utilizzare come concime naturale degli alberi di nocciolo ivi
sottoposti a coltivazione biologica”, 7) “Vero o no è che gli attori
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e e dalla morte del Parte_1 Parte_3 Parte_2
loro dante causa il 07/08/2011 fino ad oggi Persona_2
10/04/2019 hanno conservato l'integrità territoriale dei fondi rustici di
cui sono proprietari e che non hanno mai venduto a terzi beni immobili
di loro proprietà, siano essi terreni che fabbricati e che hanno sempre
manifestato interesse all'ampliamento della loro azienda agricola con
l'acquisto di altri fondi rustici in Contrada Piano Monaci del Comune
di LA LD 8) “Vero o no è che il sig. ha CP_3
alienato in forza di un contratto preliminare di vendita avente la stessa
natura di un contratto definitivo in data 16/04/2012 al convenuto
ed alla di lui moglie , quale coniuge Controparte_1 Controparte_2
in regime di comunione legale, il fondo rustico di sua proprietà sito nel
Comune di LA LD (ME) in Contrada Piano Monaci e
catastalmente individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5,
particelle n. 69+76+77+78 verso il prezzo complessivo di € 10.000,00,
pagato in suo favore alle date del 16/04/2012 per € 4.000,00, del
27/01/2013 per € 3.000,00 e del 23/01/2014 per € 3.000,00 e che il
convenuto e la di lui moglie sono Controparte_1 Controparte_2
entrati nel godimento pieno ed esclusivo del suddetto fondo rustico
quali proprietari con la sua consegna nel mese di aprile 2012 e che da
tale data il sig. non ha più coltivato lo stesso fondo né vi CP_3
ha più esercitato in qualsiasi modo e forma il suo diritto di
proprietà”>> richiesta che, però, è stata rigettata atteso che le circostanze di prova -oltre che essere inconducenti e da provare
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documentalmene (cfr. circostanza 1 e 4)- sono state formulate in modo generico sia sotto l'aspetto temporale sia avuto riguardo l'apporto lavorativo eventualmente fornito non quantificato nella sua entità e nella sua consistenza in relazione al terreno dell'attore, come peraltro colto in corso di causa con la ordinanza dell'8.01.2022 che va confermata.
Quindi, la prova testimoniale per come richiesta ed articolata si è
palesata irrilevante e superflua ai fini della decisione, stante il tenore dei capitoli di prova. E laddove tale prova testimoniale fosse stata espletata,
essa non avrebbe avuto alcun esito probatorio favorevole agli attori,
giacché, con evidenza, non risulterebbe soddisfatto l'onere probatorio a loro carico previsto nei termini sopra esposti, soprattutto in considerazione della posizione processuale dei convenuti e dei documenti dagli stessi prodotti.
Peraltro occorre richiamare gli esiti dei giudizi cui le parti hanno fatto espresso riferimento in corso di causa e per i quali le stesse parti hanno prodotto le sentenze che li hanno definiti.
In particolare, nella sentenza n. 411/2023 di questo tribunale che ha definito il giudizio iscritto al n. 290/2000 RG, pendente fra le stesse parti ed avente ad oggetto la mancata prelazione su altre particelle acquistate dai coniugi e e, precisamente la particella CP_1 CP_2
79 confinante – a dire degli attori- con quelle proprie distinte con i nn.
87-88-93-94-95.
Posto che a seguito di ctu svolta in quel giudizio la contiguità dei terreni
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è stata rilevata solo avuto riguardo le particelle 80 e 87 con la 79
contesa in quel giudizio, appare interessante riprendere il passo della citata decisione ove, richiamando le conclusioni del CTU, è emersa la carenza di prova idonea a dimostrare “…che il abbia Persona_2
svolto sulle stesse in concreto attività di coltivatore diretto ed in modo
abituale, si da poter acquisire di fatto ed in realtà la relativa qualifica
di coltivatore diretto , ai sensi dell'art 31 Legge 590 del 1965...-poiché-
... Invero , dalla relazione di consulenza tecnica si evince che “ i due
fondi , particelle 80 ed 87 sono coperte parte da pascolo arborato e
cespugliato incolto e parte da frutteto .” (relaz pag 6 )”.
Tale passo -peraltro evidenziato anche in sede di appello (cfr sentenza n. 33/2025 che ha definito il giudizio iscritto al n. di RG 704/2023 della
Corte di Appello di Messina ed avene ad oggetto la sentenza sopra richiamata n. 411/2023) ove di dice che “…Nel caso di specie gli eredi
non hanno fornito prova della coltivazione delle partt. 80 e 87 Pt_3
confinanti con la part. 79 oggetto di causa;
il c.t.u., all'esito di esame
dei luoghi, ha accertato che i due fondi, particelle 80 e 87, sono coperte
parte da pascolo arborato e cespugliato incolto e parte da frutteto (pag.
7 rel. c.t.u.) mentre i testimoni escussi, ed , Testimone_1 Tes_2
hanno fatto riferimento a fondi del coltivati a noccioleto e non Pt_3
a frutteto…” (cfr. pag. 7 della sudetta sentenza)- appare rilevante nel presente processo posto che gli attori hanno qui premesso nel proprio atto introduttivo “…di essere proprietari coltivatori diretti di alcuni
fondi rustici siti in Contrada “Paino Monaci” del comune di LA
Pag. 15 a 17 R. G. n. 952/2016
LD (ME) … individuati nel NCT del Comune di LA
LD alle particelle n. 73 + 75 + 80 + 87 + 88 + 91 + 92 + 93 +
94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 +
115 + 118 + 120 …” circostanza smentita dal richiamato accertamento tecnico che ha posto in evidenza uno stato di fatto dei terreni ben diverso da quello qui descritto dagli attori ed in forte contrasto con quello asserito di fondo ... personalmente ed abitualmente ... oltre che regolarmente, coltivato dagli attori medesimi che induce a dubitare anche sullo status di coltivatori diretti degli attori.
Ne deriva quindi il rigetto delle loro domande.
Sulle spese.
Considerato che l'azione di riscatto del fondo rustico promossa dal coltivatore diretto pretermesso è di natura reale perché mira all'accertamento e al trasferimento del diritto di proprietà sul bene immobile, configurando così una controversia sull'appartenenza di tale diritto, come previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590,
vanno quantificate in dispositivo sulla base del valore della causa determinato secondo i criteri ex art. 15 cpc in euro 16800,00 e così
applicando i parametri minimi -ma con l'aumento ex art. 4 comma 2 per la presenza di più parti- dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di euro 26000, vista la assenza di questioni giuridiche complesse e la limitata attività istruttoria espletata. Inoltre, la somma così determinata è complessiva per entrambi i convenuti e in considerazione del fatto che gli stessi avevano la CP_1 CP_2
Pag. 16 a 17 R. G. n. 952/2016
medesima posizione processuale.
Si dispone la compensazione verso il convenuto vista la sua CP_3
contumacia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. RG 952/2016, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_3
1) RIGETTA nel merito, la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondata;
2) RIGETTA nel resto;
3) CONDANNA parte attrice , e Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido in favore di entrambi i Parte_3
convenuti e e per essi all'avv. Controparte_1 Controparte_2
Carmela Teresa Amata procuratore anticipatario per dichiarazione resa nella comparsa di costituzione, dei compensi di cui al presente giudizio che liquida, secondo i criteri indicati, in complessive €
3.302,00 oltre spese generali del 15% , Iva e cpa come per legge,
se dovuti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 01/10/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 17 a 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc e trasmesso il fascicolo della causa civile iscritta al n. 952/2016 R.G.A.C.,
promossa da
(c. f.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(c. f.: ) e (c.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo CodiceFiscale_3
Rotella, ed elettivamente domiciliati in Messina C.so Cavour n. 178 per procura in atti;
attori
CONTRO
, (c. f.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2
, (c. f.: ), coniugi, elettivamente
[...] CodiceFiscale_5
domiciliati in Barcellona P.G., via Roma n° 16, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Bucca, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela
Teresa Amata, per mandato in atti convenuti
(c. f.: ) residente a CP_3 C.F._6
Messina via Primo Molino-c.sso La Collinetta convenuto contumace
Oggetto: altri istituti e leggi speciali in genere. -
Pag. 1 a 17 R. G. n. 952/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009,
nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013),
contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività
processuali svolte.
I fatti hanno origine dall'atto di citazione datato 20.04.2016 ove gli attori sostenevano di essere proprietari di un fondo rustico sito in contrada Piano Monaci del comune di LA LD e individuato dalla particella n. 75 del foglio mappale 5 del N.C.T. di
LA LD confinante a loro dire con quello venduto il
07/05/2015 da al convenuto , CP_3 Controparte_1
catastalmente individuato nelle particelle n. 69, 76, 77 e 78 in riferimento al quale era esercitata l'azione di riscatto.
Gli attori sostenevano di avere direttamente coltivato da oltre due anni il predetto fondo rustico di loro proprietà, di non avere alienato a terzi fondi rustici nel biennio antecedente alla vendita del 07/05/2015 del fondo rustico retraendo e di avere la capacità lavorativa per la coltivazione di tutti i fondi rustici in loro possesso a titolo di proprietà o enfiteusi e di quello confinante oggetto di domanda.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che la vendita dei fondi rustici siti in contrada
“Piano Monaci” del Comune di LA LD (ME) e
Pag. 2 a 17 R. G. n. 952/2016
catastalmente individuati dalle particelle numero 69+76+77+78 del
foglio 5 del NCT del Comune di LA LD da parte del
signor in favore del signor e della di CP_3 Controparte_4
lui moglie in regime di comunione legale dei beni signora CP_2
per atto pubblico notarile per notar di
[...] Persona_1
Barcellona P. G. del 7/05/2015 repertorio 37257/17198 trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina in data 13/05/2015
al n. 10945 di registro generale e n. 8147 di registro particolare è
inefficace per la violazione delle norme di cui al combinato disposto
dell'art. 7 della L. n. 817/1971 e dell'art. 8 della L. n. 590/1965 nei
confronti degli odierni attori , e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, 2) dichiarare la sostituzione ex tunc Parte_3
degli attori e ai Parte_4 Parte_3
signori e nella loro medesima Controparte_1 Controparte_2
posizione di acquirenti nel suddetto atto di compravendita per notar
di Barcellona PG del 7/05/2015 repertorio Persona_1
37257/17198 trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di
Messina in data 13/05/2015 al n. 10945 di registro generale e n. 8147
di registro particolare avente ad oggetto i fondi rustici siti in contrada
“Piano Monaci” del Comune di LA LD Messina e
catastalmente individuati dalle particelle numeri 69+76+77+78 del
foglio 5 del NCT del Comune di LA LD;
3) Dichiarare
trasferiti i predetti fondi rustici siti in contrada “Piano Monaci” del
Comune di LA LD e catastalmente individuali dalle
Pag. 3 a 17 R. G. n. 952/2016
particelle numero 69+76+77 +70 8 del foglio 5 del NCT del Comune di
LA LD in favore degli attori (nata il Parte_1
10/08/1954 a Montalbano Elicona ed ivi residente in corso Principe
Umberto numero 162), (nato il [...] a [...]
Montalbano Elicona ed ivi residente in corso Principe Umberto n. 162)
e (nato il [...] a [...] elicona e di ivi Parte_3
residente in corso Principe Umberto n. 162) per il medesimo prezzo
indicato nell'atto di compravendita per notar di Persona_1
Barcellona PG del 7/05/2015 repertorio 37257/17198 trascritto alla
conservatoria dei registri immobiliari di Messina in data 13/05/2015 al
numero 10945 di registro generale e n. 8147 di registro particolare o
per altro prezzo maggiore o minore dati determinarsi in corso di causa
a seguito di espletanda consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si
chiede; 4) ordinare la trascrizione della emittenza sentenza con esonero
da ogni responsabilità del conservatore della conservatoria dei registri
immobiliari di Messina…”, articolando istanze istruttorie poi ribadite e specificate nelle successive memorie n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc.
Con comparsa datata 1.09.2017 si costituivano i convenuti e CP_1
che contestavano le pretese attoree rilevandone la infondatezza CP_2
per “insussistenza dei presupposti per asserita violazione delle norme di
cui all'art. 7 L. 871/1971 e dell'art. 8 L. 590/1965 … -per- …difetto di
legittimazione per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo
agli odierni attori … ritenendo non essere coltivatori diretti e rilevando così infine la “…temerarietà dell'azione giudiziaria”. Chiedevano così
Pag. 4 a 17 R. G. n. 952/2016
il rigetto delle domande attoree “… con qualsiasi statuizione … in
quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto …”.
Rilevata la regolare notifica dell'atto introduttivo al convenuto CP_3
che non si costituiva in giudizio, erano concessi i termini ex art. 183
comma 6 cpc per il deposito delle relative memorie.
Era coì rigettata la eccezione di tardività nel deposito delle suddette memorie sollevata da parte attrice e disposto l'interrogatorio formale di che si presentava a tale fine alla udienza CP_3
dell'11.11.2019; successivamente, con ordinanza dell'8/01/2022 erano rigettate le residue istanze istruttorie delle parti e fissata la precisazione delle conclusioni per la udienza del 26.09.2022.
Era così disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza dell'11.09.2023 adempimento poi revocato a seguito della produzione di documentazione relativa ad un precedente giurisprudenziale ed era così rimessa alla udienza dell'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni per essere poi assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dagli attori non appare fondata e va rigettata per quanto di seguito motivato.
Gli attori agiscono sulla base del presupposto di essere “…proprietari
coltivatori diretti di alcuni fondi rustici…” e, sulla base della normativa vigente ex art. 7 L. 817/1971 e art- 8 L. 590/1965, invocano la nullità
del contratto di vendita del 7.05.20215 avente ad oggetto la vendita dei fondi distinti nel N.C.T. del Comune di LA LD –
Pag. 5 a 17 R. G. n. 952/2016
identificati al fg. 5, particelle nn. 69/76/77/78 – stipulata tra il Sig.
[...]
ed i Sig.ri e poiché CP_3 Controparte_1 Controparte_2
sarebbe avvenuta violando la legge in tema di prelazione agraria, in quanto si sarebbe dovuta proporre in primis in loro favore, quali proprietari e coltivatori diretti del fondo contraddistinto alla part. n. 75
del medesimo foglio 5 del N.C.T. del Comune di LA LD,
confinante con il terreno venduto dal . CP_3
In applicazione del principio della ragione più liquida, verrà affrontata subito la questione dei requisiti presupposti per l'esercizio della prelazione agraria.
Questa ultima è un istituto disciplinato dalla legge che attribuisce a determinati soggetti il diritto di essere preferiti nell'acquisto di un terreno agricolo, a parità di condizioni rispetto ad altri acquirenti.
La disciplina, come sopra già enunciato, è data dalla Legge n. 590/1965
e dalla n. 817/1971 ed ha lo scopo di agevolare l'unione tra proprietà e coltivazione diretta del fondo, favorendo la continuità dell'impresa agricola mediante l'accorpamento dei fondi per migliorare la produttività a tutela anche di chi lavora effettivamente la terra.
Gli attori sostengono di essere coltivatori diretti essendo anche proprietari “…del compendio immobiliare formato dai fondi rustici
catastalmente individuati dalle particelle n. 73 + 75 + 80 + 87 + 88 +
91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 +
103 + 104 + 105 + 115 + 118 + 120 del fg. 5 del NCT del comune di
LA LD… precisando che detto compendio sia
Pag. 6 a 17 R. G. n. 952/2016
“…confinante con ciascuno dei fondi rustici contraddistinti dalle
particelle 69+76+77+78 del foglio 5 …” dello stesso NCT.
A fronte di tale pretesa i convenuti sostengono che sono stati preferiti agli attori “… nella vendita dei fondi rustici in oggetto, in quanto sono
stati per lungo tempo coloni e coltivatori diretti dei fondi oggetto di
alienazione”. Ed infatti “In tema di prelazione agraria, costituisce
condizione impeditiva del sorgere del diritto del proprietario-
coltivatore diretto del fondo confinante la presenza, sul fondo oggetto
del trasferimento, di un insediamento che tragga origine da un rapporto
agrario qualificato… L'insediamento non deve essere precario, ma
effettivo e stabile…” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12934 del
04/06/2007).
Tale condizione dei convenuti è stata documentalmente provata con la
“…copia delle dichiarazioni di costituzione del rapporto di colonia sui
terreni in oggetto e copia dell'estratto conto INPS del Sig. , dai CP_1
quali si evince che tale rapporto sia proseguito ininterrottamente sino
all'alienazione delle suddette particelle” (cfr. doc. 3 di produzione dei convenuti).
Tale circostanza -non smentita da controparte- appare determinante al fine del decidere anche perché gli attori non hanno fornito prova alcuna di possedere i requisiti di legge per vantare tale diritto.
Ed infatti il riconoscimento del diritto di prelazione agraria del confinante presuppone l'esistenza dei requisiti prescritti dall'art. 7 della
L. 817/1971, e cioè: a) la qualità di coltivatore diretto (con la
Pag. 7 a 17 R. G. n. 952/2016
precisazione che per effetto dell'art. 31 della medesima legge, “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”) ovvero di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;
b) l'esercizio di attività di coltivazione diretta sul proprio fondo;
c) il mancato insediamento sul fondo confinante di mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
d) la condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente;
e) la contiguità fra i fondi.
Precisato che “l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto
non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un
coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare
applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile
allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed
accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle
caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria,
ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello
confinante, da chi esercita il retratto” ( 7023/2020; conf. Cass.
18769/2016), gravando così sul retraente, ne consegue che, ove il retraente non abbia fornito tale prova, la condizione può legittimamente
Pag. 8 a 17 R. G. n. 952/2016
ritenersi accertata solo se ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa” (Cass.
17009/2015; conf. Cass. 384/2007).
Detta della posizione processuale assunta dai convenuti, occorre analizzare che, nel caso di specie, gli attori hanno fornito quali elementi probatori la titolarità del fondo confinante con quelli alienati pervenuto agli stessi “… a causa di successione legittima al loro defunto
congiunto …”; l'atto di vendita n. 37257/17198 del Persona_2
7/05/2015. Oltre a tali prove documentali hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale, indicando diversi testimoni sulle seguenti circostanze: < 1) “Vero o no è che gli attori Parte_5
e sono succeduti a titolo universale, quali
[...] Parte_2
eredi legittimi, alla morte del loro congiunto il Persona_2
07/08/2011 nel fondo rustico di sua proprietà sito nel Comune di
LA LD in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle nn.
72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, che gli era
pervenuto a seguito di una divisione ereditaria del 26/01/2000 di beni
già di proprietà del suo dante causa deceduto il Parte_3
12/09/1967”; 2) “Vero o no è che il defunto durante Persona_2
la sua esistenza in vita ha sempre svolto effettivamente un'attività
agricola e che, con decorrenza dalla morte del di lui padre Pt_3
Pag. 9 a 17 R. G. n. 952/2016
(nato a [...] il [...]) intervenuta in Pt_3
data 12/09/1967 fino alla propria morte del 07/08/2011, ha sempre
coltivato personalmente ed abitualmente, con il lavoro manuale proprio
e dei componenti del suo nucleo familiare costituito esclusivamente
dalla di lui moglie e dai di lui figli e Parte_1 Parte_2
il fondo rustico di sua proprietà sito nel Comune di Parte_3
LA LD in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle nn.
72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, come da foglio
mappale 5 del N.C.T. del Comune di LA LD che mi viene
esibito”; 3) “Vero o no è che gli attori e Parte_1 Pt_2
e dopo la morte del loro dante causa
[...] Parte_3
in data 07/08/2011, hanno sempre coltivato Persona_2
personalmente ed abitualmente fino ad oggi 10/04/2019, con il lavoro
manuale proprio e dei componenti del loro nucleo familiare costituito
esclusivamente dagli stessi attori e con l'occasionale aiuto ogni anno di
due braccianti agricoli per lo svolgimento di alcuni specifici lavori
agricoli nonché con l'uso di macchinari di loro proprietà tra cui 4
tagliaerba e 4 motoseghe ed una motozzappatrice, il fondo rustico sito
nel Comune di LA LD in Contrada Piano Monaci e
catastalmente individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5
particelle nn. 72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120,
Pag. 10 a 17 R. G. n. 952/2016
nel cui diritto di proprietà sono succeduti a titolo universale quali eredi
legittimi del defunto , come da foglio mappale 5 del Persona_2
N.C.T. del Comune di LA LD che mi viene esibito e che
tale fondo è stato assoggettato con decorrenza dall'anno 1995 alla
procedura di coltivazione biologica e ai relativi controlli periodici di
verifica da parte del soggetto certificatore Suolo e Salute” 4) “Vero o
no è che il fondo rustico di proprietà degli attori e Parte_1
e sito nel Comune di LA Parte_2 Parte_3
LD (ME) in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle nn.
72, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, confina
direttamente con il fondo rustico alienato in data 07/05/2015 dal sig.
ai convenuti e e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
sito nel Comune di LA LD in Contrada Piano Monaci e
catastalmente individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5
particelle n. 69+76+77+78 oggetto del presente giudizio di riscatto
agrario e che tale ultimo fondo ha destinazione agricola” 5) “Vero o no
è che il fondo rustico di proprietà degli attori e Parte_1
e sito nel Comune di LA Parte_2 Parte_3
LD (ME) in Contrada Piano Monaci e catastalmente
individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5 particelle 72,
73, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 118, 120, ha destinazione
Pag. 11 a 17 R. G. n. 952/2016
agricola ed è stato sin da prima del 1967 fino ad oggi 10/04/2019
coltivato a noccioleto e, per le esigenze agricole del medesimo fondo
rustico, per alcune residuali parti a bosco di castagno e rovere con
alcune zone a pascolo e che gli attori ed il loro dante causa Per_2
nel suddetto fondo rustico ogni anno hanno provveduto
[...]
manualmente alla scerbatura ed alla zappatura, alla concimazione con
concime biologico, alla costruzione di recinzioni con pali in legno e filo
spinato, alla realizzazione di muretti a secco e di piste tagliafuoco per il
bosco, al taglio periodico a rotazione del castagneto e del querceto e
all'uso della legna tagliata per la fabbricazione di pali in legno da
recinzione da impiegare nello stesso fondo rustico, alla raccolta delle
nocciole e delle castagne ed alla loro vendita a commercianti di
Montalbano Elicona tra cui i sigg.ri e Parte_6 Pt_7
con il ricavo di un reddito con cui provvedere al loro
[...]
sostentamento ed alle loro esigenze di vita” 6) “Vero o no è che gli
attori e e nel Parte_1 Parte_3 Parte_2
fondo rustico di loro proprietà, sito nel Comune di LA LD
(ME) in Contrada Piano Monaci e catastalmente individuato nel N.C.T.
di LA LD al foglio 5 particelle 72, 73, 75, 80, 81, 82, 83,
87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 113, 114, 115, 118, 120, hanno anche governato nel periodo da
novembre a giugno alcuni cavalli a pascolo per la produzione di sterco
da utilizzare come concime naturale degli alberi di nocciolo ivi
sottoposti a coltivazione biologica”, 7) “Vero o no è che gli attori
Pag. 12 a 17 R. G. n. 952/2016
e e dalla morte del Parte_1 Parte_3 Parte_2
loro dante causa il 07/08/2011 fino ad oggi Persona_2
10/04/2019 hanno conservato l'integrità territoriale dei fondi rustici di
cui sono proprietari e che non hanno mai venduto a terzi beni immobili
di loro proprietà, siano essi terreni che fabbricati e che hanno sempre
manifestato interesse all'ampliamento della loro azienda agricola con
l'acquisto di altri fondi rustici in Contrada Piano Monaci del Comune
di LA LD 8) “Vero o no è che il sig. ha CP_3
alienato in forza di un contratto preliminare di vendita avente la stessa
natura di un contratto definitivo in data 16/04/2012 al convenuto
ed alla di lui moglie , quale coniuge Controparte_1 Controparte_2
in regime di comunione legale, il fondo rustico di sua proprietà sito nel
Comune di LA LD (ME) in Contrada Piano Monaci e
catastalmente individuato nel N.C.T. di LA LD al foglio 5,
particelle n. 69+76+77+78 verso il prezzo complessivo di € 10.000,00,
pagato in suo favore alle date del 16/04/2012 per € 4.000,00, del
27/01/2013 per € 3.000,00 e del 23/01/2014 per € 3.000,00 e che il
convenuto e la di lui moglie sono Controparte_1 Controparte_2
entrati nel godimento pieno ed esclusivo del suddetto fondo rustico
quali proprietari con la sua consegna nel mese di aprile 2012 e che da
tale data il sig. non ha più coltivato lo stesso fondo né vi CP_3
ha più esercitato in qualsiasi modo e forma il suo diritto di
proprietà”>> richiesta che, però, è stata rigettata atteso che le circostanze di prova -oltre che essere inconducenti e da provare
Pag. 13 a 17 R. G. n. 952/2016
documentalmene (cfr. circostanza 1 e 4)- sono state formulate in modo generico sia sotto l'aspetto temporale sia avuto riguardo l'apporto lavorativo eventualmente fornito non quantificato nella sua entità e nella sua consistenza in relazione al terreno dell'attore, come peraltro colto in corso di causa con la ordinanza dell'8.01.2022 che va confermata.
Quindi, la prova testimoniale per come richiesta ed articolata si è
palesata irrilevante e superflua ai fini della decisione, stante il tenore dei capitoli di prova. E laddove tale prova testimoniale fosse stata espletata,
essa non avrebbe avuto alcun esito probatorio favorevole agli attori,
giacché, con evidenza, non risulterebbe soddisfatto l'onere probatorio a loro carico previsto nei termini sopra esposti, soprattutto in considerazione della posizione processuale dei convenuti e dei documenti dagli stessi prodotti.
Peraltro occorre richiamare gli esiti dei giudizi cui le parti hanno fatto espresso riferimento in corso di causa e per i quali le stesse parti hanno prodotto le sentenze che li hanno definiti.
In particolare, nella sentenza n. 411/2023 di questo tribunale che ha definito il giudizio iscritto al n. 290/2000 RG, pendente fra le stesse parti ed avente ad oggetto la mancata prelazione su altre particelle acquistate dai coniugi e e, precisamente la particella CP_1 CP_2
79 confinante – a dire degli attori- con quelle proprie distinte con i nn.
87-88-93-94-95.
Posto che a seguito di ctu svolta in quel giudizio la contiguità dei terreni
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è stata rilevata solo avuto riguardo le particelle 80 e 87 con la 79
contesa in quel giudizio, appare interessante riprendere il passo della citata decisione ove, richiamando le conclusioni del CTU, è emersa la carenza di prova idonea a dimostrare “…che il abbia Persona_2
svolto sulle stesse in concreto attività di coltivatore diretto ed in modo
abituale, si da poter acquisire di fatto ed in realtà la relativa qualifica
di coltivatore diretto , ai sensi dell'art 31 Legge 590 del 1965...-poiché-
... Invero , dalla relazione di consulenza tecnica si evince che “ i due
fondi , particelle 80 ed 87 sono coperte parte da pascolo arborato e
cespugliato incolto e parte da frutteto .” (relaz pag 6 )”.
Tale passo -peraltro evidenziato anche in sede di appello (cfr sentenza n. 33/2025 che ha definito il giudizio iscritto al n. di RG 704/2023 della
Corte di Appello di Messina ed avene ad oggetto la sentenza sopra richiamata n. 411/2023) ove di dice che “…Nel caso di specie gli eredi
non hanno fornito prova della coltivazione delle partt. 80 e 87 Pt_3
confinanti con la part. 79 oggetto di causa;
il c.t.u., all'esito di esame
dei luoghi, ha accertato che i due fondi, particelle 80 e 87, sono coperte
parte da pascolo arborato e cespugliato incolto e parte da frutteto (pag.
7 rel. c.t.u.) mentre i testimoni escussi, ed , Testimone_1 Tes_2
hanno fatto riferimento a fondi del coltivati a noccioleto e non Pt_3
a frutteto…” (cfr. pag. 7 della sudetta sentenza)- appare rilevante nel presente processo posto che gli attori hanno qui premesso nel proprio atto introduttivo “…di essere proprietari coltivatori diretti di alcuni
fondi rustici siti in Contrada “Paino Monaci” del comune di LA
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LD (ME) … individuati nel NCT del Comune di LA
LD alle particelle n. 73 + 75 + 80 + 87 + 88 + 91 + 92 + 93 +
94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 +
115 + 118 + 120 …” circostanza smentita dal richiamato accertamento tecnico che ha posto in evidenza uno stato di fatto dei terreni ben diverso da quello qui descritto dagli attori ed in forte contrasto con quello asserito di fondo ... personalmente ed abitualmente ... oltre che regolarmente, coltivato dagli attori medesimi che induce a dubitare anche sullo status di coltivatori diretti degli attori.
Ne deriva quindi il rigetto delle loro domande.
Sulle spese.
Considerato che l'azione di riscatto del fondo rustico promossa dal coltivatore diretto pretermesso è di natura reale perché mira all'accertamento e al trasferimento del diritto di proprietà sul bene immobile, configurando così una controversia sull'appartenenza di tale diritto, come previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590,
vanno quantificate in dispositivo sulla base del valore della causa determinato secondo i criteri ex art. 15 cpc in euro 16800,00 e così
applicando i parametri minimi -ma con l'aumento ex art. 4 comma 2 per la presenza di più parti- dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di euro 26000, vista la assenza di questioni giuridiche complesse e la limitata attività istruttoria espletata. Inoltre, la somma così determinata è complessiva per entrambi i convenuti e in considerazione del fatto che gli stessi avevano la CP_1 CP_2
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medesima posizione processuale.
Si dispone la compensazione verso il convenuto vista la sua CP_3
contumacia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. RG 952/2016, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_3
1) RIGETTA nel merito, la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondata;
2) RIGETTA nel resto;
3) CONDANNA parte attrice , e Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido in favore di entrambi i Parte_3
convenuti e e per essi all'avv. Controparte_1 Controparte_2
Carmela Teresa Amata procuratore anticipatario per dichiarazione resa nella comparsa di costituzione, dei compensi di cui al presente giudizio che liquida, secondo i criteri indicati, in complessive €
3.302,00 oltre spese generali del 15% , Iva e cpa come per legge,
se dovuti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 01/10/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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