Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 21.2.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5633/2022 R.G,
PROMOSSA DA
( , con sede in Aci Castello (CT) Via Parte_1 P.IVA_1
Rimini n. 22, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., e , c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosario Pizzino C.F._1
ed Alessandro Cardillo, elettivamente domiciliati in Catania Via G. D'Annunzio n. 77, presso lo studio dell'avv. Rosario Pizzino;
Opponenti
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza e dall'avv. Pier Luigi CP_1
Tomaselli per procura generale alle liti, rep. 37590 del 23.1.2023 notaio di Roma;
Opposto Per_1
E CONTRO
, con sede in Roma via G. Grezar 14, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del procuratore speciale p.t., , in virtù di procura speciale rilasciata dal CP_3
Presidente dell in data 1.10.2021, in notaio dott. Controparte_2 Persona_2
di Roma - Repertorio N. 177893, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Randazzo per procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Asiago n. 53; Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2022, , in proprio e nella qualità di legale Parte_2
rappresentante p.t. di , ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1
59320220000313859000, per il complessivo importo di € 14.321.096,17, che trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2100.30/12/2013.0332521, con cui l'
[...]
ha ricondotto al lavoro subordinato alcuni co.co.pro. stipulati dalla società Controparte_4
ricorrente per la gestione del proprio call center, verbale oggetto di impugnazione parzialmente accolta con sentenza n. 1414/2021 del Tribunale di Catania – Sez. Lav., avverso la quale è stato proposto appello iscritto al n. 719/2021 RG.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha rilevato: la sussistenza di vizi del procedimento notificatorio (assenza di relazione di notifica;
utilizzo, per la trasmissione del messaggio pec, di un account di posta elettronica certificata non registrato presso l'IPA; mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico;
mancanza di sottoscrizione con firma digitale del funzionario dell'ente impositore della copia informatica trasmessa;
violazione delle CP_ direttive riguardanti la corretta redazione del messaggio pec contenente l'avviso di addebito); la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 comma IV d.lgs. n. 46/1999; la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, comma I, L. n. 689/1981 ed art. 68,
d.lgs. n. 546/1992; l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria per le ragioni riportate nell'atto di appello (che ritrascrive in ricorso) avverso la suddetta sentenza n. 1414/2021.
Parte opponente ha quindi così concluso: “Preliminarmente: inaudita altera parte, sospendere
l'esecutività dell'avviso di addebito , n. Controparte_5
59320220000313859000, notificato il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di €
14.321.096,17; Indi, in accoglimento della presente opposizione: In via principale: ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte nei superiori punti A) - A.4), l'assoluta inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito , n. 59320220000313859000, Controparte_4
comunicato - non notificato - il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di € 14.321.096,17 e, correlativamente, dell'atto stesso, dichiarandolo improduttivo di effetti giuridici e con il rigetto di ogni pretesa in esso contenuta;
In subordine, per le ragioni esposte nei superiori punti B) - C), ritenuto:
1. Che, in grado di appello, è pendente il giudizio di accertamento negativo relativo alle contestazioni elevate con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2100.30/12/2013.0332521 notificato dall' di Catania in data Controparte_4
16/01/2014; 2. che, in relazione ai rapporti di collaborazione oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2100.30/12/2013.0332521 notificato dall' Controparte_4
di Catania in data 16/01/2014, gli odierni concludenti non hanno commesso alcuna
[...] violazione od inadempienza della vigente normativa in materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza obbligatorie;
3. che, di conseguenza, l'avviso di addebito , n. Controparte_5
59320220000313859000, comunicato - non notificato - il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di € 14.321.096,17, adottato sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2100.30/12/2013.0332521 notificato dall' in data Controparte_4
16/01/2014, è illegittimo per carenza di presupposto;
dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito , n. 59320220000313859000, comunicato - non Controparte_5
notificato - il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di € 14.321.096,17, perché affetto da vizi sostanziali e formali, carente di presupposto ed infondato in fatto e diritto, statuendo che nulla è dovuto dalla Società ricorrente all'Istituto resistente, ovvero, in subordine, ridurre al dovuto e provato il debito portato dall'atto impositivo impugnato. Emettere ogni consequenziale provvedimento di
Legge. Con vittoria di spese e compensi”.
Con decreto depositato il 15.7.2022 è stata fissata l'udienza per il 18.4.2023 e contestualmente è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato. CP_ Con memoria depositata il 3.4.2023 si è tempestivamente costituito l' il quale ha eccepito: 1)
l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti;
2) l'inammissibilità delle doglianze relative ai vizi formali ed alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto tardivamente proposte oltre il termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.), doglianze comunque infondate nel merito;
3) l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, alla luce della normativa applicabile e della costante giurisprudenza richiamata in memoria;
4) nel merito, l'infondatezza delle doglianze relative al merito della pretesa creditoria, sul punto riportandosi in memoria le difese proposte dall'ente previdenziale in sede di costituzione nel giudizio di appello avverso la suddetta sentenza n. 1414/2021. CP_ L' ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24,
d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto integralmente ovvero, in ogni caso, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito ivi citato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. ovvero, in ogni caso, di quanto risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria. Spese, competenze ed onorari come per legge”. Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 17.4.2023, ha Controparte_2
contestato il ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, in particolare eccependo la tardività delle contestazioni relative a vizi di forma e di notifica dell'atto impugnato rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze di merito che riguardano atti dell'ente impositore
L'udienza del 15.2.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti.
Al riguardo, va osservato che in allegato al ricorso risulta prodotto un documento, denominato “all.
1 – procura alle liti” che, invero, non costituisce una procura alle liti, ma solo la prima pagina del ricorso in opposizione con la sottoscrizione a margine dell'amministratore della e Controparte_6
l'autentica della firma da parte dei difensori indicati in ricorso.
Considerato che “la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio (Cass.
31.3.2021 n. 8863), il documento in questione non qualificarsi come procura alle liti, in quanto non contiene alcuna manifestazione di volontà negoziale della parte volta ad attribuire il potere di rappresentarla in giudizio ai difensori che autenticano la sottoscrizione, con la conseguenza che, al momento del deposito del ricorso, la procura alle liti non risulta essere stata rilasciata.
L'inesistenza della procura comporta l'inammissibilità del ricorso, non essendo successivamente sanabile secondo la disciplina ratione temporis applicabile. Infatti, nella specie non trova applicazione la disciplina introdotta con il d.lgs n. 149 del 10.10.2022, che ha modificato la formulazione dell'art. 182 c.p.c. prevedendo la possibilità di sanare la “mancanza della procura al difensore”. L'inapplicabilità alla fattispecie di tale nuova disciplina si ricava dall'art. 35 d.lgs. n.
149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Pertanto, essendo stato il presente giudizio introdotto con ricorso depositato l'1.7.2022, e cioè prima dell'entrata in vigore della predetta novella, trova applicazione la previgente formulazione dell'art. 182 c.p.c., con la conseguenza che l'inesistenza della procura non è sanabile mediante la produzione successiva della stessa, nella specie avvenuta in data 14.4.2023.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 21.12.2022 n. 37434) hanno chiarito che l'art. 182 comma 2 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46 comma 2 l. n. 69/2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, in quanto la categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
Ma anche a prescindere dalle superiori considerazioni circa l'inammissibilità del ricorso, lo stesso è comunque infondato.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292).
Considerato che l'opposto avviso di addebito è stato notificato in data 11.6.2022, l'opposizione volta a far valere vizi formali attinenti alla notifica dell'avviso di addebito ed alla formazione dello stesso risulta tempestivamente proposta con ricorso depositato l'1.7.2022, nel termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto.
Parte opponente ha rilevato che la notifica dell'avviso di addebito è stata illegittimamente eseguita, perché priva di relata, da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, senza attestazione di conformità e di firma digitale del funzionario dell'ente impositore ed in violazione della circolare CP_ sulla corretta redazione del messaggio pec contenente l'avviso di addebito.
Le doglianze sono infondate.
Con riferimento alla dedotta necessità che l'indirizzo pec del mittente sia incluso in un pubblico elenco, va osservato che il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (v. Trib. Forlì sez. lav., 22/12/2021, n.302). Parimenti infondata è la doglianza relativa alla dedotta necessità della relata di notifica, avendo sul punto la Suprema Corte precisato che l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 “consente che la notificazione possa essere eseguita "anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche PEC) da parte dell'agente per la riscossione;
si è specificato che in tal «caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica ... L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico ...» (così Cass. n. 6395 del 19/03/2014 che richiama Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e v. anche n. 14327 del 19/06/2009 e di recente n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016)”
(Cass. n. 28399/2017).
Con riferimento ai motivi di opposizione basati sulla mancanza di attestazione di conformità e di sottoscrizione da parte del funzionario dell'ente impositore, occorre osservare che, nella specie, non trova applicazione la disciplina della notifica degli atti giudiziari ai sensi della l. n. 53/1994. L'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 non prevede alcuna attestazione di conformità dell'atto da notificare tramite PEC, come invece previsto dalla normativa per la notifica degli atti giudiziari (Corte d'Appello Torino 25.7.2017 n. 624).
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato: “in caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n.
30948/19); inoltre, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 23620/18)”
(Cass. sez. lav., 22/01/2024, n.2212).
Nella specie, lo scopo della notifica risulta raggiunto, atteso che parte ricorrente ha tempestivamente e compiutamente svolto le proprie difese anche nel merito, senza, peraltro, aver in alcun modo specificato in quale parte l'atto ricevuto sia difforme dall'originale o, più in generale, in che modo i predetti vizi formali o l'asserita difformità della pec inviata dalle prescrizioni indicate CP_ nella circolare (Msg. n. 18947/2013) abbiano pregiudicato il proprio diritto di difesa.
Quanto al motivo di opposizione relativo al quantum della pretesa creditoria, l'avviso di addebito opposto tiene conto della pronuncia della sentenza n. 1414/2021, che ha dichiarato prescritto i CP_ crediti dell' sino al 16/1/2009. Infatti, l'atto impugnato riguarda crediti decorrenti dal periodo contributivo 1/2009 successivi al 16/1/2009, con scadenza 16.2.2009 ex art. 18 d.lgs n. 241/1997, e l'avviso di addebito formato il 24.5.2022 include anche le somme aggiuntive maturate CP_ successivamente alla formazione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'
n.0003069661/DDL del 30/12/2013.
Parte opponente ha poi rilevato la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, comma 1, l. CP_ n. 689/1981 ed art. 68 d.lgs. n. 546/1992, per cui l' essendo il credito rivendicato oggetto di impugnazione giurisdizionale, non avrebbe potuto in ogni caso formare titoli esecutivi recanti importi superiori ai due terzi del credito.
Il richiamo alle suddette disposizioni risulta inconferente, atteso che esse non sono applicabili al caso de quo, in quanto norme speciali che regolano ipotesi diverse ed insuscettibili di applicazione alla presente fattispecie. Infatti, l'art. 27 comma 1 L. n. 689/1981 riguarda l'esecuzione forzata a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, mentre l'art. 68 d.lgs n. 546/1992 è disposizione che disciplina il pagamento del tributo in pendenza di giudizio innanzi alle Commissioni tributarie.
Sotto altro aspetto, è infondata anche la doglianza per cui l'avviso di addebito opposto viola l'art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46/1999 (“se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”) per essere stato emesso nelle more della definizione del gravame giurisdizionale avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2100.30/12/2013.0332521 notificato dall'
[...]
in data 16.1.2014. Controparte_4
L'opposto avviso di addebito n. 59320220000313859000 è stato formato il 24.5.2022, successivamente al deposito della sentenza n. 1414/2021 pubblicata il 18.3.2021. CP_ Il rilievo per cui, poiché trattasi di sentenza dichiarativa e non di condanna, l' avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza prima di notificare l'avviso di addebito è infondato.
Infatti, per un verso, l'esecutività della sentenza è prevista dall'art. 282 c.p.c. in via generale, senza precisazioni in merito alla natura dichiarativa, costitutiva o di condanna della sentenza, e, per altro verso, l'art. 24 comma 3, riferendosi proprio all'impugnazione giudiziale dell'accertamento effettuato dall'ufficio, si limita a richiedere che il provvedimento giudiziale sia esecutivo e non passato in giudicato.
D'altra parte, tale provvedimento giudiziale, anche dopo il passaggio in giudicato, non acquisisce natura di sentenza di condanna, per cui la tesi di parte ricorrente, secondo cui la pronuncia della CP_ sentenza n. 1414/2021, attesa la sua natura dichiarativa, non autorizzava l' a notificare l'avviso di addebito opposto, conduce alla conclusione paradossale per cui l'ente previdenziale non avrebbe potuto procedere a formare l'avviso di addebito neppure a seguito del giudicato sull'impugnazione dell'accertamento dell'ufficio, nella specie formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 198/2024 depositata il 13.3.2024 della Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro.
Infine, proprio il giudicato esterno già formatosi sul rigetto dei motivi di opposizione attinenti al CP_ merito della pretesa creditoria dell' induce a concludere che le stesse non possono essere oggetto di riesame nel presente giudizio.
Per le superiori considerazioni, l'opposizione è inammissibile, oltre che infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai minimi delle tariffe previste dal DM 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 per le cause in materia di previdenza, secondo lo scaglione di valore applicabile per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320220000313859000; condanna unipersonale in liquidazione e , a rifondere le spese Parte_1 Parte_2
CP_ processuali all' e ad , spese che si liquidano, per ciascuno dei Controparte_2
resistenti, in € 25.520,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 16.2.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi