Art. 171.
Emissione di buoni postali fruttiferi
Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Emissione di buoni postali fruttiferi
Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".