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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IN AB Presidente
dr. IN Del Rio Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 933 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] C.F. Parte_1
e per esso, nella qualità di amministratore di so- C.F._1
stegno nata a [...] il [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. LO GIOCO GIU- CodiceFiscale_2
SEPPE pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Tortorici Sal- C.F._3
vatore pec Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 05/02/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2023 , rappre- Parte_1
sentato dall'Amministratore di sostegno in virtù del Decre- Parte_2
to di nomina del 22.9.2022 del Tribunale di Sciacca e specifica autorizza-
zione concessa con Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Sciacca
del 2.11.2023 nel proc. n. 475/2022 RGVG, ha proposto domanda per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30 ottobre 2007 con
[...]
. Parte_3
Si è Costituita in giudizio è costituita la resistente chiedendo il rigetto delle domande svolte nell'interesse del “perché comunque integral- Pt_1
mente sprovviste di specifica autorizzazione dal parte del Giudice Tutelare
e comunque della manifestazione di volontà, implicita o esplicita, del sig.
di volersi divorziare”. Parte_1
Sentite le parti all'udienza fossata per la prima comparizione delle stesse, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione al Collegio
in considerazione della natura documentale dell'istruttoria e trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve premettersi in linea ge-
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
nerale e di analisi del diritto che gli artt. 75 e segg. del codice di rito pre-
vedono, com'è noto, la capacità di stare in giudizio delle persone che han-
no il libero esercizio dei diritti fatti valere mentre, per coloro i quali ne so-
no privi, ciò è possibile solo attraverso il ricorso agli istituti che apposita-
mente disciplinano la rappresentanza in giudizio secondo le norme che regolano la loro capacità.
In mancanza della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ed in presenza di ragioni d'urgenza, peraltro, l'art. 78 c.p.c.
prevede la possibilità di nominare un curatore speciale.
Al nostro codice di procedura civile, perciò, non sono estranee ipotesi in cui un soggetto diverso dal titolare possa, in taluni casi, agire o resiste-
re in giudizio in vece od in assistenza di quest'ultimo.
In questo contesto si è inserita la L. n. 6/2004, introduttiva dell'istituto del c.d. “amministratore di sostegno”, la quale ha la dichiara-
ta finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno tempo-
raneo o permanente.
Come ha sottolineato la più attenta dottrina, infatti, la ratio di un sif-
fatto intervento è sostanzialmente quella che ha ispirato le leggi europee che l'hanno preceduta, ossia introdurre uno strumento duttile e massi-
mamente flessibile per far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità; in pratica, una sorta di “vestito su misura” tagliato per rispon-
dere alle esigenze individuali, le più variegate possibili, di cura ed assi-
stenza della persona e del patrimonio del bisognoso.
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
Tale regime di protezione, creato per comprimere al minimo diritti, po-
teri e facoltà della persona disabile, e tale da offrire tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere di volta in volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso, è strutturato in modo profondamente differente rispet-
to agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, originariamente previ-
sti dal codice del 1942 a protezione dei disabili ed i quali erano fondati esclusivamente sulla tecnica dell'incapacità legale, creativa di un vero e proprio status, e sulla nomina di un tutore;
la persona, perciò, veniva conseguentemente esclusa dal traffico giuridico e sostituita dal rappre-
sentante legale.
La prospettiva, rispetto al passato, è perciò completamente rovesciata in quanto il soggetto in difficoltà non viene protetto con una limitazione frutto di una previsione astratta e generica, cioè l'incapacità legale, ma valorizzando direttamente la sua personalità e le manifestazioni (“…con la minore limitazione possibile della capacità di agire…”; art. 1 della L. n.
6/2004) di essa che possono esplicarsi direttamente, anche se con alcune parziali limitazioni di volta in volta specificamente individuate, nonché
conservando la capacità di compiere quegli atti che “non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno”
(art. 409 c.c.).
Con il provvedimento di nomina, infatti, si individua caso per caso l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il pote-
re di compiere in nome e per conto del beneficiario, come previsto dall'art. 405, comma 5 n. 3, c.c., con la precisazione che la scelta di quest'ultimo
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
deve avvenire, ai sensi dall'art. 408, comma 1, c.c., con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona tutelata.
Detto ciò, deve rilevarsi come l'introduzione della L. n. 6/2004 ha de-
terminato un mutamento di prospettiva anche in relazione alla proposi-
zione delle domande di separazione e soprattutto di divorzio dell'incapace che, determinando la cessazione dello status di coniuge e comportando rilevanti effetti personali oltre che patrimoniali, rientrano certamente nel-
la categoria dei c.d. atti personalissimi, che possono essere compiuti solo personalmente dalla parte.
Tale affermazione di principio, infatti, non ha più carattere assoluto,
come già evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia con la quale ha aperto alla possibilità per una persona interdetta di domandare lo scioglimento del matrimonio, oltre che di resistervi ex art. 4, comma 5, della L. 898/70. (cfr Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
14669/18; depositata il 6 giugno)
In passato, infatti, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo prevedesse, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non po-
teva proporre domanda di divorzio per lo stesso;
in applicazione analogica dell'art. 4, comma 5, della L. n. 898/1970 (regolante l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio), il tutore poteva chiedere la nomina di un curatore speciale che, a sua volta,
proponesse la domanda di divorzio.
Ciò comportava, giustamente, una notevole apertura che permetteva di risolvere l'annoso problema di riconoscere all'interdetto la possibilità di domandare il divorzio.
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
Oggi la situazione è mutata e con l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si è assistito ad una completa inversione di rotta rispetto al passato.
La preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimo-
nio ha condotto a ritenere che non si dovrebbe impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia in quanto essi sono espres-
sione di diritti fondamentali della persona e niente è più personale della libertà di sposarsi o di liberarsi di liberarsi di una unione coniugale ora-
mai insostenibile.
Inoltre, c'è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l'assistenza necessarie per evitare che l'esercizio di tali diritti fondamenta-
li possa ledere ai suoi interessi od a quelli altrui.
Su tali basi si fondano le frequenti pronunce della giurisprudenza di merito secondo cui è da ammettersi l'iniziativa dell'amministratore di so-
stegno nella proposizione della domanda di divorzio, ma essa, in quanto espressione piena della volontà manifestata dal soggetto quando era in condizione di piena capacità, deve essere attentamente vagliata dal giudi-
ce mediante un accertamento positivo della corrispondenza della stessa alla volontà del titolare del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che attengono all'essenza più intima della persona.
In sostanza, dovrà darsi luogo ad “un procedimento di ricostruzione del
vissuto dell'incapace (ossia delle opinioni espresse e delle scelte compiute
durante il periodo anteriore alla condizione psico-fisica incapacitante) che,
fornendo un quadro degli “orientamenti esistenziali” manifestati dal sogget-
to in condizioni di piena capacità, consenta per tale via un accertamento
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
della (presumibile permanente) volontà dello stesso sulla scorta di argo-
mentazioni logico-presuntive (dalla prova storica di fatti noti si risale, cioè,
al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non
fosse sopravvenuta la incapacità)”.
Ovviamente, tale ricostruzione sarà più facile laddove si debba chiede-
re la pronuncia del divorzio poiché l'intervenuta separazione dei coniugi può di per sé considerarsi come un'espressa volontà del soggetto di scio-
gliere il preesistente vincolo coniugale.
In conclusione, l'attuale giurisprudenza oggi è concorde nel garantire la possibilità del duttile strumento dell'amministrazione di sostegno an-
che per l'esperimento delle azioni dirette ad ottenere il divorzio o la sepa-
razione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Applicando i principi richiamati al caso di specie ritiene il Collegio che domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio svolta nell'interesse del meriti accogli- Parte_1
mento, risultando essere trascorsi i termini di legge dalla della compari-
zione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di sepa-
razione senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 294/2023 emessa nel proc. n. 443/2020 passa-
ta in giudicato.
Ebbene, premesso che , nella spiegata qualità di Ammi- Parte_2
nistratore di sostegno di ha istaurato il presente giudizio Parte_1
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
con sulla scorta del decreto del 2.11.2023 con il quale il Giudice Tutelare
l'ha autorizzata : - a instaurare il giudizio divorzile, sottoscrivendo il ricorso
e gli atti conseguenti e necessari in nome e per conto del beneficiario, alle
medesime condizioni di cui alla Sentenza di separazione personale n.
294/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca;
- presentare in nome e per con-
to del beneficiario istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
sottoscrivendo l'istanza e gli atti conseguenti;
- partecipare all'udienza pre-
sidenziale e dichiarare se permane la separazione tra i coniugi e non vi so-
no i presupposti per una riconciliazione” deve rilevarsi che la circostanza relativa alla riconciliazione telefonica dedotta dalla resistente nel corso del giudizio, oltre ad essere rimasta priva di adeguato supporto probatorio,
risulta smentita dai fatti che hanno preceduto l'istaurazione del giudizio stesso e che riguardano proprio il vissuto del Pt_1
Non risulta infatti contestato che è stata proprio la resistente ad agire in giudizio per ottenere la separazione dal marito, dopo averlo denunciato diverse volte per maltrattamenti, e che dalla data della separazione non si
è mai più ricostituita l'unione morale e materiale che caratterizza i rap-
porti tra i coniugi essendo il stato prima ospite a casa della figlia, Pt_1
oggi sua amministratrice di sostegno, e poi ricoverato poi in un'apposita struttura adeguata alle sue esigenze di cura, sempre su iniziativa della stessa che del ricorrente si è presa cura personalmente nel Parte_2
corso del tempo, anche in data antecedente alla nomina di amministrato-
re di sostegno del padre, avvenuta peraltro con il consenso espresso della
CP_1
Tanto basta al Tribunale a ritenere dimostrata la sussistenza dei pre-
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
supposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in TRABIA, in data 30/10/2007, da , nato a [...] Parte_1
EMPEDOCLE (AG), in data 26/06/1955, e da , nata Controparte_1
a ER (PA), in data 30/03/1978, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 12, parte I serie A, dell'anno 2007;
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della particolare natura delle questioni trattate, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in TRABIA, in data 30/10/2007, da , nato a [...] Parte_1
(AG), in data 26/06/1955, e da , nata a [...] Controparte_1
(PA), in data 30/03/1978, trascritto nei registri dello Stato Civile del me-
desimo Comune al n. 12, parte I serie A, dell'anno 2007;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data
27/11/2025.
Il Presidente est.
IN AB
- 9 - Tribunale di Sciacca - 10 -
R.G. n. 933/2023
Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IN AB Presidente
dr. IN Del Rio Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 933 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] C.F. Parte_1
e per esso, nella qualità di amministratore di so- C.F._1
stegno nata a [...] il [...] a [...] C.F. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. LO GIOCO GIU- CodiceFiscale_2
SEPPE pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Tortorici Sal- C.F._3
vatore pec Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 05/02/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2023 , rappre- Parte_1
sentato dall'Amministratore di sostegno in virtù del Decre- Parte_2
to di nomina del 22.9.2022 del Tribunale di Sciacca e specifica autorizza-
zione concessa con Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Sciacca
del 2.11.2023 nel proc. n. 475/2022 RGVG, ha proposto domanda per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30 ottobre 2007 con
[...]
. Parte_3
Si è Costituita in giudizio è costituita la resistente chiedendo il rigetto delle domande svolte nell'interesse del “perché comunque integral- Pt_1
mente sprovviste di specifica autorizzazione dal parte del Giudice Tutelare
e comunque della manifestazione di volontà, implicita o esplicita, del sig.
di volersi divorziare”. Parte_1
Sentite le parti all'udienza fossata per la prima comparizione delle stesse, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione al Collegio
in considerazione della natura documentale dell'istruttoria e trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve premettersi in linea ge-
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
nerale e di analisi del diritto che gli artt. 75 e segg. del codice di rito pre-
vedono, com'è noto, la capacità di stare in giudizio delle persone che han-
no il libero esercizio dei diritti fatti valere mentre, per coloro i quali ne so-
no privi, ciò è possibile solo attraverso il ricorso agli istituti che apposita-
mente disciplinano la rappresentanza in giudizio secondo le norme che regolano la loro capacità.
In mancanza della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ed in presenza di ragioni d'urgenza, peraltro, l'art. 78 c.p.c.
prevede la possibilità di nominare un curatore speciale.
Al nostro codice di procedura civile, perciò, non sono estranee ipotesi in cui un soggetto diverso dal titolare possa, in taluni casi, agire o resiste-
re in giudizio in vece od in assistenza di quest'ultimo.
In questo contesto si è inserita la L. n. 6/2004, introduttiva dell'istituto del c.d. “amministratore di sostegno”, la quale ha la dichiara-
ta finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno tempo-
raneo o permanente.
Come ha sottolineato la più attenta dottrina, infatti, la ratio di un sif-
fatto intervento è sostanzialmente quella che ha ispirato le leggi europee che l'hanno preceduta, ossia introdurre uno strumento duttile e massi-
mamente flessibile per far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità; in pratica, una sorta di “vestito su misura” tagliato per rispon-
dere alle esigenze individuali, le più variegate possibili, di cura ed assi-
stenza della persona e del patrimonio del bisognoso.
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
Tale regime di protezione, creato per comprimere al minimo diritti, po-
teri e facoltà della persona disabile, e tale da offrire tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere di volta in volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso, è strutturato in modo profondamente differente rispet-
to agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, originariamente previ-
sti dal codice del 1942 a protezione dei disabili ed i quali erano fondati esclusivamente sulla tecnica dell'incapacità legale, creativa di un vero e proprio status, e sulla nomina di un tutore;
la persona, perciò, veniva conseguentemente esclusa dal traffico giuridico e sostituita dal rappre-
sentante legale.
La prospettiva, rispetto al passato, è perciò completamente rovesciata in quanto il soggetto in difficoltà non viene protetto con una limitazione frutto di una previsione astratta e generica, cioè l'incapacità legale, ma valorizzando direttamente la sua personalità e le manifestazioni (“…con la minore limitazione possibile della capacità di agire…”; art. 1 della L. n.
6/2004) di essa che possono esplicarsi direttamente, anche se con alcune parziali limitazioni di volta in volta specificamente individuate, nonché
conservando la capacità di compiere quegli atti che “non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno”
(art. 409 c.c.).
Con il provvedimento di nomina, infatti, si individua caso per caso l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il pote-
re di compiere in nome e per conto del beneficiario, come previsto dall'art. 405, comma 5 n. 3, c.c., con la precisazione che la scelta di quest'ultimo
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
deve avvenire, ai sensi dall'art. 408, comma 1, c.c., con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona tutelata.
Detto ciò, deve rilevarsi come l'introduzione della L. n. 6/2004 ha de-
terminato un mutamento di prospettiva anche in relazione alla proposi-
zione delle domande di separazione e soprattutto di divorzio dell'incapace che, determinando la cessazione dello status di coniuge e comportando rilevanti effetti personali oltre che patrimoniali, rientrano certamente nel-
la categoria dei c.d. atti personalissimi, che possono essere compiuti solo personalmente dalla parte.
Tale affermazione di principio, infatti, non ha più carattere assoluto,
come già evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia con la quale ha aperto alla possibilità per una persona interdetta di domandare lo scioglimento del matrimonio, oltre che di resistervi ex art. 4, comma 5, della L. 898/70. (cfr Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
14669/18; depositata il 6 giugno)
In passato, infatti, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo prevedesse, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non po-
teva proporre domanda di divorzio per lo stesso;
in applicazione analogica dell'art. 4, comma 5, della L. n. 898/1970 (regolante l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio), il tutore poteva chiedere la nomina di un curatore speciale che, a sua volta,
proponesse la domanda di divorzio.
Ciò comportava, giustamente, una notevole apertura che permetteva di risolvere l'annoso problema di riconoscere all'interdetto la possibilità di domandare il divorzio.
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
Oggi la situazione è mutata e con l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si è assistito ad una completa inversione di rotta rispetto al passato.
La preminenza della cura della persona rispetto a quella del patrimo-
nio ha condotto a ritenere che non si dovrebbe impedire al disabile di compiere atti inerenti ai rapporti di famiglia in quanto essi sono espres-
sione di diritti fondamentali della persona e niente è più personale della libertà di sposarsi o di liberarsi di liberarsi di una unione coniugale ora-
mai insostenibile.
Inoltre, c'è la necessità di garantire al disabile tutta la protezione e l'assistenza necessarie per evitare che l'esercizio di tali diritti fondamenta-
li possa ledere ai suoi interessi od a quelli altrui.
Su tali basi si fondano le frequenti pronunce della giurisprudenza di merito secondo cui è da ammettersi l'iniziativa dell'amministratore di so-
stegno nella proposizione della domanda di divorzio, ma essa, in quanto espressione piena della volontà manifestata dal soggetto quando era in condizione di piena capacità, deve essere attentamente vagliata dal giudi-
ce mediante un accertamento positivo della corrispondenza della stessa alla volontà del titolare del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che attengono all'essenza più intima della persona.
In sostanza, dovrà darsi luogo ad “un procedimento di ricostruzione del
vissuto dell'incapace (ossia delle opinioni espresse e delle scelte compiute
durante il periodo anteriore alla condizione psico-fisica incapacitante) che,
fornendo un quadro degli “orientamenti esistenziali” manifestati dal sogget-
to in condizioni di piena capacità, consenta per tale via un accertamento
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
della (presumibile permanente) volontà dello stesso sulla scorta di argo-
mentazioni logico-presuntive (dalla prova storica di fatti noti si risale, cioè,
al presunto contenuto della volontà che il soggetto avrebbe espresso se non
fosse sopravvenuta la incapacità)”.
Ovviamente, tale ricostruzione sarà più facile laddove si debba chiede-
re la pronuncia del divorzio poiché l'intervenuta separazione dei coniugi può di per sé considerarsi come un'espressa volontà del soggetto di scio-
gliere il preesistente vincolo coniugale.
In conclusione, l'attuale giurisprudenza oggi è concorde nel garantire la possibilità del duttile strumento dell'amministrazione di sostegno an-
che per l'esperimento delle azioni dirette ad ottenere il divorzio o la sepa-
razione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Applicando i principi richiamati al caso di specie ritiene il Collegio che domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio svolta nell'interesse del meriti accogli- Parte_1
mento, risultando essere trascorsi i termini di legge dalla della compari-
zione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di sepa-
razione senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 294/2023 emessa nel proc. n. 443/2020 passa-
ta in giudicato.
Ebbene, premesso che , nella spiegata qualità di Ammi- Parte_2
nistratore di sostegno di ha istaurato il presente giudizio Parte_1
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
con sulla scorta del decreto del 2.11.2023 con il quale il Giudice Tutelare
l'ha autorizzata : - a instaurare il giudizio divorzile, sottoscrivendo il ricorso
e gli atti conseguenti e necessari in nome e per conto del beneficiario, alle
medesime condizioni di cui alla Sentenza di separazione personale n.
294/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca;
- presentare in nome e per con-
to del beneficiario istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
sottoscrivendo l'istanza e gli atti conseguenti;
- partecipare all'udienza pre-
sidenziale e dichiarare se permane la separazione tra i coniugi e non vi so-
no i presupposti per una riconciliazione” deve rilevarsi che la circostanza relativa alla riconciliazione telefonica dedotta dalla resistente nel corso del giudizio, oltre ad essere rimasta priva di adeguato supporto probatorio,
risulta smentita dai fatti che hanno preceduto l'istaurazione del giudizio stesso e che riguardano proprio il vissuto del Pt_1
Non risulta infatti contestato che è stata proprio la resistente ad agire in giudizio per ottenere la separazione dal marito, dopo averlo denunciato diverse volte per maltrattamenti, e che dalla data della separazione non si
è mai più ricostituita l'unione morale e materiale che caratterizza i rap-
porti tra i coniugi essendo il stato prima ospite a casa della figlia, Pt_1
oggi sua amministratrice di sostegno, e poi ricoverato poi in un'apposita struttura adeguata alle sue esigenze di cura, sempre su iniziativa della stessa che del ricorrente si è presa cura personalmente nel Parte_2
corso del tempo, anche in data antecedente alla nomina di amministrato-
re di sostegno del padre, avvenuta peraltro con il consenso espresso della
CP_1
Tanto basta al Tribunale a ritenere dimostrata la sussistenza dei pre-
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 933/2023
supposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in TRABIA, in data 30/10/2007, da , nato a [...] Parte_1
EMPEDOCLE (AG), in data 26/06/1955, e da , nata Controparte_1
a ER (PA), in data 30/03/1978, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 12, parte I serie A, dell'anno 2007;
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della particolare natura delle questioni trattate, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in TRABIA, in data 30/10/2007, da , nato a [...] Parte_1
(AG), in data 26/06/1955, e da , nata a [...] Controparte_1
(PA), in data 30/03/1978, trascritto nei registri dello Stato Civile del me-
desimo Comune al n. 12, parte I serie A, dell'anno 2007;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data
27/11/2025.
Il Presidente est.
IN AB
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R.G. n. 933/2023
Tribunale di Sciacca