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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2256/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16701/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200020078281502 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210037715718502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210223996435502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220094445087502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230177219522505 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso cinque cartelle di pagamento notificatele in data 20.8.2025, tutte inerenti alla tassa automobilistica per l'annualità 2017-2021, dovuta nella sua qualità di erede di Nominativo_1.
La ricorrente deduce che la vettura targata Targa_1 non è mai appartenuta a Nominativo_1, mentre l'auto targata Targa_2 non è stata ereditata da Ricorrente_1 ed eccepisce l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle;
inoltre, la contribuente eccepisce la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, anche in relazione all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Conclude la IE per l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'AdER al pagamento delle spese di giudizio e del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
L'AdER non si è costituita per l'udienza di sospensione.
La Corte ha respinto all'udienza del 15.12.2025 la richiesta di sospensione degli atti impugnati.
Nelle more della fissazione del merito, si è costituita la Regione Lazio, che ha ribadito la legittimità del proprio operato e rappresentato di aver provveduto al discarico delle sanzioni inizialmente applicate, che non risultano, pertanto, più dovute dalla Ricorrente_1.
Si è, altresì, costituita l'AdER, che ha prodotto documentazione tesa a comprovare la ritualità e la tempestività della notifica delle cinque cartelle presupposte;
nel merito, ha dedotto di aver provveduto all'annullamento di quattro delle citate cartelle e ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione a dette cartelle.
Con riferimento alla cartella n. 09720210223996435502, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in ordine alle quattro cartelle di pagamento annullate in sede di autotutela dell'AdER.
In relazione alla restante cartella, inerente al bollo auto 2019, si osserva che questa è stata notificata alla ricorrente in data 20.8.2025, ben oltre lo scadere del termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica;
il termine decorre, infatti, dal primo anno successivo a quello cui si riferisce la tassa – nel caso in esame il 2020 – e veniva, dunque a spirare al 31.12.2022.
Anche tenendo conto della sospensione del termine disposta dalla legislazione emergenziale – che sposta il termine finale di circa un anno e sei mesi in avanti – la tassa appare prescritta.
Ne consegue la fondatezza del motivo d'impugnazione.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'AdER, avuto riguardo alla tardività degli annullamenti in sede di autotutela e alla fondatezza della residua domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.
09720200020078281502, n. 09720210037715718502, n. 09720220094445087502 e n. 09720230177219522505.
Accoglie il ricorso in relazione alla cartella n. 09720210223996435502.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
800,00, oltre accessori come per legge
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
IL D'AG
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16701/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200020078281502 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210037715718502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210223996435502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220094445087502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230177219522505 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso cinque cartelle di pagamento notificatele in data 20.8.2025, tutte inerenti alla tassa automobilistica per l'annualità 2017-2021, dovuta nella sua qualità di erede di Nominativo_1.
La ricorrente deduce che la vettura targata Targa_1 non è mai appartenuta a Nominativo_1, mentre l'auto targata Targa_2 non è stata ereditata da Ricorrente_1 ed eccepisce l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle;
inoltre, la contribuente eccepisce la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, anche in relazione all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Conclude la IE per l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'AdER al pagamento delle spese di giudizio e del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
L'AdER non si è costituita per l'udienza di sospensione.
La Corte ha respinto all'udienza del 15.12.2025 la richiesta di sospensione degli atti impugnati.
Nelle more della fissazione del merito, si è costituita la Regione Lazio, che ha ribadito la legittimità del proprio operato e rappresentato di aver provveduto al discarico delle sanzioni inizialmente applicate, che non risultano, pertanto, più dovute dalla Ricorrente_1.
Si è, altresì, costituita l'AdER, che ha prodotto documentazione tesa a comprovare la ritualità e la tempestività della notifica delle cinque cartelle presupposte;
nel merito, ha dedotto di aver provveduto all'annullamento di quattro delle citate cartelle e ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione a dette cartelle.
Con riferimento alla cartella n. 09720210223996435502, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in ordine alle quattro cartelle di pagamento annullate in sede di autotutela dell'AdER.
In relazione alla restante cartella, inerente al bollo auto 2019, si osserva che questa è stata notificata alla ricorrente in data 20.8.2025, ben oltre lo scadere del termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica;
il termine decorre, infatti, dal primo anno successivo a quello cui si riferisce la tassa – nel caso in esame il 2020 – e veniva, dunque a spirare al 31.12.2022.
Anche tenendo conto della sospensione del termine disposta dalla legislazione emergenziale – che sposta il termine finale di circa un anno e sei mesi in avanti – la tassa appare prescritta.
Ne consegue la fondatezza del motivo d'impugnazione.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'AdER, avuto riguardo alla tardività degli annullamenti in sede di autotutela e alla fondatezza della residua domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.
09720200020078281502, n. 09720210037715718502, n. 09720220094445087502 e n. 09720230177219522505.
Accoglie il ricorso in relazione alla cartella n. 09720210223996435502.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
800,00, oltre accessori come per legge
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
IL D'AG