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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza del 6 giugno 2024, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica;
nella causa civile iscritta al n. 136/2016 R.G.A.C., promossa da
(P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_2 personalmente, nella loro qualità di fideiussori da Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Fazzi (pec: C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 dell'avv. Ferdinando Cortese, attori, contro
(C.F e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del dir. nella qualità di Responsabile Parte_4 dell'Ufficio Credito e Legale dell' della Organizzazione_1
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maurizio Parisi, elettivamente domiciliata in Patti, Via XX Settembre, presso lo studio dell'avv. Franca Galati, convenuta, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. in sostituzione dell'avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'avv. Patrizia Fazzi e l'avv. Stefano Ceraolo in sostituzione dell'avv. Maurizio Parisi, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e, in particolare, alle note conclusive.
L'avv. Balletta insiste nel precisare che la presente azione è azione di accertamento e non di ripetizione. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2016, la Parte_1 ed i fideiussori, e
[...] Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 al fine di far dichiarare la illegittimità delle clausole applicate al
[...] rapporto di c/c 1067613 e del contratto di mutuo ipotecario del 22 luglio
2009, intrattenuti con la convenuta, rideterminando il saldo dei CP_1 rapporti in contestazione, con condanna della al risarcimento dei CP_1 danni con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 aprile 2016, si è costituita la eccependo la decadenza Controparte_1 dall'azione, la prescrizione e comunque l'infondatezza delle domande degli attori.
A seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e del richiamo disposto per effettuare riconteggi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
La ha, in via preliminare, eccepito la decadenza dal diritto di CP_1 contestare le risultanze degli estratti conto ricevuti dalla cliente, oltre il termine di cui all'art. 119 TUB, deducendo, altresì, l'approvazione dell'attività del mandatario ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Le eccezioni appaiono infondate.
Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto implica l'approvazione delle operazioni in esso annotate, riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio
2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574, secondo cui l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito).
Ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749); l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali - ha la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti (Cassazione sez.
6-1 ordinanza n.
30000/2018).
Inoltre, occorre rilevare che il solo ritardo nell'esercizio del diritto di eccepire l'invalidità anche parziale del rapporto contrattuale, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso (Cass., n. 23382/2013).
Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita (Cass., n. 1888/2020).
Ciò detto, con riferimento al contratto di mutuo del 22 luglio 2009, occorre rilevare che il c.t.u., dopo un attento esame del tasso di interesse convenuto al rapporto oggetto di causa, tenuto conto dei dati e delle indicazioni offerte dalla ha concluso che Org_2
(v. c.t.u. depositata in data 24 febbraio 2020, pag. 10).
Con riferimento al tasso di mora contrattuale, ha inoltre, concluso: (v. c.t.u. depositata in data 24 febbraio 2020, pag. 11).
Il calcolo è stato correttamente eseguito con riferimento al momento della stipula del contratto di mutuo, atteso che secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un rapporto di mutuo, viene in rilievo unicamente l'usura “originaria” (quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella sopravvenuta (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675), con la conseguenza che la verifica deve riguardare soli i tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo rapportandoli al tasso-soglia vigente in quel momento.
Parte attrice ha eccepito l'erroneità del calcolo effettuato dal c.t.u. in considerazione della mancata inclusione nei parametri di riferimento anche della penale per estinzione anticipata.
Tale eccezione appare infondata.
La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, come convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. n.
7352/2022).
Infine, il c.t.u. ha accertato una minima differenza tra il TAEG applicato
(6,17%) e l'ISC indicato nel contratto (6,16%), provvedendo a rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso minimo dei
BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Tale ricostruzione non può essere tenuta in considerazione ai fini della decisione, fermo restando, dunque, la validità del piano di ammortamento originario incluso nel contratto di mutuo. Ritiene questo giudice di aderire alla tesi, sostenuta dalla giurisprudenza di merito secondo cui l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto ed è previsto ai soli fini di pubblicità e trasparenza cosicché la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117
TUB ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (cfr. Trib. Verona, III, 8/2/2021; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, n. 549; Trib. Siena, 21/11/2020, n. 780; Trib. Catania, IV,
12/10/2020, n. 3233; Trib. Torino 22 settembre 2020, n. 3226; Trib Milano
17 dicembre 2019 n. 11715; Trib. Napoli 9 gennaio 2018 n. 183; Trib.
Napoli Nord 12.3.2018; Trib. di Roma, n. 72029 del 19 aprile 2017).
Questa conclusione si fonda sulla natura esclusivamente informativa dell' , sulla considerazione che l'art. 117 T.U.B. non annovera l' tra gli elementi essenziali del contratto bancario (solo nel credito al consumo si registra la presenza di un'espressa norma che sanziona con rimedi invalidativi l'ipotesi di una difformità fra TAEG effettivo e TAEG contrattuale) e sulla tradizionale distinzione, affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26724 del 2007), fra regole di validità e regole di condotta, laddove solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria.
L'indicazione dell'ISC (Indice Sintetico di Costo) nel contratto non è, dunque, necessaria: “La mancata indicazione nel contratto dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale” (Trib. Modena, 20/12/17, n. 2239); “Il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità (del contratto o di singole clausole) solo i casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche quelli di violazione dell'ISC
(indicatore sintetico di costo) la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto” (Trib. Modena, 26/9/17, n. 1692).
Nel caso in esame, non vi è prova della configurabilità di un danno effettivo;
la differenza riscontrata dalla consulenza a seguito di ricalcolo è risultata irrilevante a fronte dell'importo complessivo del rapporto, equiparabile ad un mero arrotondamento.
Nella specie, pertanto, pur considerando la minima inesattezza del
TAEG/I.S.C., sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente (il quale in tal modo è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento), sicché alcun pregiudizio causalmente ricollegabile al comportamento della
Banca può essere considerato.
Infine, gli attori hanno eccepito in corso di causa l'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati nel rapporto di mutuo. L'eccezione appare infondata. Come si evince dal contratto prodotto in atti (doc. 11 del fascicolo di parte attrice), nel rapporto in esame è stato applicato il meccanismo di ammortamento alla francese, giacché la restituzione del finanziamento avviene secondo modalità che prevedono il pagamento periodico di rate costanti, composte da una quota di somma capitale progressivamente crescente e da una quota d'interessi previsti come man mano decrescenti in ragione della progressiva diminuzione dell'importo capitale mutuato. Secondo un minoritario orientamento della giurisprudenza di merito, tale meccanismo darebbe luogo alla produzione di interessi anatocistici, contravvenendosi in tal modo al divieto posto dell'art. 1283 c.c..
Questo Giudice, però, ritiene che così non sia.
In primo luogo, va rilevato che tale disposizione si limita semplicemente a vietare la produzione di interessi su altri interessi, nulla prescrivendosi circa la necessaria adozione di una determinata forma di capitalizzazione, semplice o composta che sia.
Inoltre, come statuito da numerose pronunce (Tribunale Trapani 21-1-
2022 n. 82: Tribunale Treviso 12 gennaio 2015; Tribunale di Milano 16 luglio 2015; Tribunale di Milano 22 gennaio 2015; il Tribunale Trani 17 febbraio 2015; Tribunale di Taranto 26 gennaio 2015; Tribunale Venezia
27 novembre 2014; il Tribunale 19 dicembre 2014; Tribunale di Catania
14 maggio 2015, ecc.), e successivamente dalla Suprema Corte (Cass. n.
16221/2022; conf. Cass. n. 9237/2020), i diversi e decrescenti tassi di interesse non sono calcolati né sull'intero capitale né, ed è ciò che rileva, sul tasso fisso annualmente determinato, ma soltanto sul capitale residuo, considerandosi cioè come già rimborsati ciascuno dei precedenti ratei unitamente ai relativi interessi ovvero, in altri termini, sul capitale come progressivamente ridottosi sino alla precedente scadenza e dal quale va detratta la rata successiva.
Ne consegue non v'è alcun interesse che sia calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente poiché tale meccanismo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali, pertanto, sono unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata.
Peraltro, si deve dare atto che nel contratto di mutuo oggetto di causa, è stato espressamente indicato il tipo di ammortamento applicato “francese mensile a tasso fisso”, con sufficiente determinazione. Infine, si richiama il più recente arresto della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 15130/2024), secondo la quale si deve “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, con la precisazione che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento “alla francese” non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti.
Questa scelta non influisce sul TAN e sul TAEG, che sono stati esplicitati nel contratto. L'art. 117 T.u.b., infine, non richiede tuttora l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (cfr. Cass., SS.UU., n.
15130/2024, cit.).
Alla luce di ciò, non può, dunque, fondatamente sostenersi la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi.
Le domande e le eccezioni proposte dagli attori con riferimento al mutuo, vanno, dunque, rigettate. Quanto al conto corrente n. 0240120216, oggi c.c. n. 10676, stipulato in data 1 ottobre 2001 con la poi Controparte_2
oggi , si osserva quanto Controparte_3 Controparte_1 segue.
Gli attori hanno, in via preliminare, eccepito la nullità di tale contratto per carenza della sottoscrizione da parte della CP_1
L'eccezione appare infondata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, in particolare, riconosciuto la validità del c.d. contratto monofirma, (Cass., Sez. Un., nn.
898, 1200, 1201 e 1653 del 2018), principio che è stato esteso ai contratti bancari, con l'affermazione che “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta... trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale”, sicché “è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass., n. 18590/2023; Cass., n. 14646/2018; Cass., n. 16070/2018).
Ciò posto, risultano prodotti il contratto e gli estratti conto dall'1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2013. Il rapporto risulta, tuttora, pendente tra le parti.
Da tanto consegue l'applicazione dell'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione (condiviso da questo magistrato), secondo cui la domanda di ripetizione dell'indebito richiede che il rapporto di c/c si sia concluso e che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, inserendo nel computo anche gli interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Viceversa, quando il rapporto bancario è ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, la domanda di ripetizione è inammissibile, potendosi in questo caso proporre soltanto una domanda di accertamento di eventuali nullità negoziali e di ricostruzione del saldo di dare ed avere ad una determinata data (tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013 e n.
21646/2018, nonché, in seno alla giurisprudenza di merito, App. Salerno n.
133/2022). L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze n. 2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023).
Ciò posto, ferma l'inammissibilità della domanda di ripetizione, è comunque, possibile nella specie l'accertamento dell'eventuale indebito e delle nullità eccepite da parte attrice nonché la rideterminazione del saldo del conto corrente al momento dell'ultimo estratto conto prodotto. Il fatto che il conto corrente sia aperto al momento della domanda non esclude che l'attore abbia un concreto interesse all'accertamento giudiziale circa la correttezza delle poste contabili eseguite in conto corrente: infatti, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude che quest'ultimo possa avere interesse, prima della chiusura del conto, all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali e/o dell'entità del saldo parziale ricalcolato, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca (Trib. Vicenza, 5 gennaio 2023, n. 27).
Per quanto riguarda la domanda di accertamento di addebiti illegittimi da parte della si osserva quanto segue. CP_1
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass., n. 11543/2019; Cass., n. 22290/2023), nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
È stato così chiarito, che ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit.).
Pertanto, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass., n. 22290/2023).
La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche
“aliunde” (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021).
Nella specie, il correntista ha prodotto il contratto ed una serie continua di estratti conto. Pertanto, sulla base della documentazione versata in atti, è stata espletata la c.t.u..
Il c.t.u. ha ricostruito l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa, nei termini richiesti dal giudice.
Con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse praticati, il c.t.u. ha concluso come segue (v. c.t.u. depositata in data 24 febbraio 2020, pag. 26):
Si rimanda alla ricostruzione tecnica e ai calcoli eseguiti nella consulenza da pag. 19 in poi nonché alle risposte ai rilievi delle parti e alle conclusioni del consulente che appaiono condivisibili e possono essere poste a base della decisione.
Pertanto, non è configurabile, rispetto al contratto in esame, alcuna usura, tenuto conto, peraltro, che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice nelle note conclusive, il consulente ha calcolato il TEG effettivamente applicato e confrontato con il Tasso Usura, includendo anche l'incidenza in percentuale della commissione di massimo scoperto e delle spese come da formula matematica riportata a pag. 18 della relazione depositata in data 24 febbraio 2020.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, il c.t.u. ha appurato quanto segue (cfr. c.t.u. integrativa depositata in data 17 febbraio 2021, pag. 4): Quanto alla commissione di massimo scoperto, il c.t.u. ha accertato quanto segue (v. c.t.u. integrativa del 17 febbraio 2021, pag. 6).
Secondo condivisibile giurisprudenza di merito, la commissione di massimo scoperto, per poter essere validamente pattuita, non solo deve essere determinata contrattualmente nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito- e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico (App. Campobasso, n. 34/2023; conf. Trib. Napoli
Nord, n. 75/2023; App. Ancora, n. 1394/2022).
La commissione applicata nel periodo successivo all'1 ottobre 2012 seppure sufficientemente determinata e conforme ai canoni indicati nel
TUB, non risulta contrattualizzata né approvata per iscritto dal correntista.
In particolare, il documento che ne prevede i termini contrattuali è stato prodotto dalla convenuta solo in sede di seconda verifica del CTU ed è, pertanto, inammissibile e tardivo. Di esso non si può tenere conto ai fini della decisione. In ogni caso, non vi è prova dell'intervenuta comunicazione del documento alla Società attrice in relazione alla pattuizione delle suddette commissioni, con approvazione scritta da parte del correntista.
In questo senso, è stato disposto il richiamo del c.t.u. per espungere dal saldo del conto corrente anche le commissioni applicate successivamente dall'1 ottobre 2012. Il c.t.u. ha concluso come segue.
Invero, nonostante la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione, occorre accertare il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione e delle poste attinenti alle rimesse solutorie anteriori al decennio rispetto alla proposizione della domanda.
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass., n.
9756/2024).
Né si può ritenere, come dedotto da parte attrice, che, nella specie, il termine decorra dalla chiusura del conto corrente, in quanto occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie (v. Cass., SS.UU., n.
24418/2010).
Peraltro, in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., n. 31927/2019). Nel caso in esame, il c.t.u. ha, comunque, specificamente individuato le rimesse solutorie espungendole dal conto rettificato (v. c.t.u. integrativa del 17 febbraio 2021 ed allegato con calcoli):
Si precisa che le somme prescritte sono state determinate, correttamente, sul saldo rettificato (Cass., n. 7721/2023), come da risposte del c.t.u. alle osservazioni di parte attrice (v. risposte alle osservazioni della c.t.u. del 17 febbraio 2021, pag. 2):
Per quanto esposto, in parziale accoglimento delle domande degli attori, va accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 0240120216, oggi c.c. n. 10676, stipulato in data 1 ottobre 2001 con la
, poi oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto Controparte_1
e a quelle che le hanno sostituite, accertando, altresì, il diritto del correntista all'espunzione dal saldo del rapporto degli addebiti illegittimi conteggiati dalla CTU, con accertamento, alla data del 31 dicembre 2013, di un saldo, positivo per il correntista, di euro 31.929,72 (v. c.t.u. integrativa depositata in data 25 gennaio 2024 e tabella allegata alla quale si rimanda).
La domanda di ripetizione non risulta formalmente rinunciata da parte attrice (v. anche foglio p.c. di parte attrice del 21 giugno 2023), sicché la stessa va dichiarata inammissibile per come sopra motivato.
Dal parziale accoglimento delle domande degli attori, deriva la compensazione di due terzi delle spese di lite e la condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, di un terzo delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri medi, tenuto conto della fase istruttoria e del valore della controversia in base al decisum), disponendo la distrazione in favore dell'avv. Patrizia Fazzi che ha reso la relativa dichiarazione di rito. Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste per due terzi sulle parti in solido e per la restante quota a carico della convenuta. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 136/2016 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta l'eccezione di decadenza proposta dalla Banca convenuta;
- rigetta le domande e le eccezioni proposte dagli attori con riferimento al contratto di mutuo del 22 luglio 2009;
- accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n.
0240120216, oggi c.c. n. 10676, stipulato in data 1 ottobre 2001 con la
, poi oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto Controparte_1
e a quelle che le hanno sostituite, accertando, altresì, il diritto del correntista all'espunzione dal saldo del rapporto degli addebiti illegittimi conteggiati dalla CTU, con accertamento, alla data del 31 dicembre 2013, di un saldo, positivo per il correntista, di euro 31.929,72 (v. c.t.u. integrativa depositata in data 25 gennaio 2024 e tabella allegata alla quale si rimanda);
- dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte attrice;
- condanna la convenuta al pagamento, a favore degli attori, di CP_1 un terzo delle spese di giudizio liquidate in euro 181,67 (per c.u.) per esborsi ed euro 2.538,67, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Patrizia Fazzi e dichiarando compensata la restante quota. Pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, per due terzi sulle parti in solido e per la restante quota a carico della CP_1 convenuta.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza del 6 giugno 2024, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica;
nella causa civile iscritta al n. 136/2016 R.G.A.C., promossa da
(P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_2 personalmente, nella loro qualità di fideiussori da Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Fazzi (pec: C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 dell'avv. Ferdinando Cortese, attori, contro
(C.F e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del dir. nella qualità di Responsabile Parte_4 dell'Ufficio Credito e Legale dell' della Organizzazione_1
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maurizio Parisi, elettivamente domiciliata in Patti, Via XX Settembre, presso lo studio dell'avv. Franca Galati, convenuta, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. in sostituzione dell'avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'avv. Patrizia Fazzi e l'avv. Stefano Ceraolo in sostituzione dell'avv. Maurizio Parisi, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e, in particolare, alle note conclusive.
L'avv. Balletta insiste nel precisare che la presente azione è azione di accertamento e non di ripetizione. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2016, la Parte_1 ed i fideiussori, e
[...] Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 al fine di far dichiarare la illegittimità delle clausole applicate al
[...] rapporto di c/c 1067613 e del contratto di mutuo ipotecario del 22 luglio
2009, intrattenuti con la convenuta, rideterminando il saldo dei CP_1 rapporti in contestazione, con condanna della al risarcimento dei CP_1 danni con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 aprile 2016, si è costituita la eccependo la decadenza Controparte_1 dall'azione, la prescrizione e comunque l'infondatezza delle domande degli attori.
A seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e del richiamo disposto per effettuare riconteggi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
La ha, in via preliminare, eccepito la decadenza dal diritto di CP_1 contestare le risultanze degli estratti conto ricevuti dalla cliente, oltre il termine di cui all'art. 119 TUB, deducendo, altresì, l'approvazione dell'attività del mandatario ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Le eccezioni appaiono infondate.
Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto implica l'approvazione delle operazioni in esso annotate, riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio
2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574, secondo cui l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito).
Ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749); l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali - ha la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti (Cassazione sez.
6-1 ordinanza n.
30000/2018).
Inoltre, occorre rilevare che il solo ritardo nell'esercizio del diritto di eccepire l'invalidità anche parziale del rapporto contrattuale, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso (Cass., n. 23382/2013).
Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita (Cass., n. 1888/2020).
Ciò detto, con riferimento al contratto di mutuo del 22 luglio 2009, occorre rilevare che il c.t.u., dopo un attento esame del tasso di interesse convenuto al rapporto oggetto di causa, tenuto conto dei dati e delle indicazioni offerte dalla ha concluso che Org_2
(v. c.t.u. depositata in data 24 febbraio 2020, pag. 10).
Con riferimento al tasso di mora contrattuale, ha inoltre, concluso: (v. c.t.u. depositata in data 24 febbraio 2020, pag. 11).
Il calcolo è stato correttamente eseguito con riferimento al momento della stipula del contratto di mutuo, atteso che secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un rapporto di mutuo, viene in rilievo unicamente l'usura “originaria” (quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella sopravvenuta (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675), con la conseguenza che la verifica deve riguardare soli i tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo rapportandoli al tasso-soglia vigente in quel momento.
Parte attrice ha eccepito l'erroneità del calcolo effettuato dal c.t.u. in considerazione della mancata inclusione nei parametri di riferimento anche della penale per estinzione anticipata.
Tale eccezione appare infondata.
La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, come convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. n.
7352/2022).
Infine, il c.t.u. ha accertato una minima differenza tra il TAEG applicato
(6,17%) e l'ISC indicato nel contratto (6,16%), provvedendo a rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso minimo dei
BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Tale ricostruzione non può essere tenuta in considerazione ai fini della decisione, fermo restando, dunque, la validità del piano di ammortamento originario incluso nel contratto di mutuo. Ritiene questo giudice di aderire alla tesi, sostenuta dalla giurisprudenza di merito secondo cui l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto ed è previsto ai soli fini di pubblicità e trasparenza cosicché la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117
TUB ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (cfr. Trib. Verona, III, 8/2/2021; Trib. L'Aquila, 01/12/2020, n. 549; Trib. Siena, 21/11/2020, n. 780; Trib. Catania, IV,
12/10/2020, n. 3233; Trib. Torino 22 settembre 2020, n. 3226; Trib Milano
17 dicembre 2019 n. 11715; Trib. Napoli 9 gennaio 2018 n. 183; Trib.
Napoli Nord 12.3.2018; Trib. di Roma, n. 72029 del 19 aprile 2017).
Questa conclusione si fonda sulla natura esclusivamente informativa dell' , sulla considerazione che l'art. 117 T.U.B. non annovera l' tra gli elementi essenziali del contratto bancario (solo nel credito al consumo si registra la presenza di un'espressa norma che sanziona con rimedi invalidativi l'ipotesi di una difformità fra TAEG effettivo e TAEG contrattuale) e sulla tradizionale distinzione, affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26724 del 2007), fra regole di validità e regole di condotta, laddove solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria.
L'indicazione dell'ISC (Indice Sintetico di Costo) nel contratto non è, dunque, necessaria: “La mancata indicazione nel contratto dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non rileva ai fini della validità del negozio non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell'operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell'accordo negoziale” (Trib. Modena, 20/12/17, n. 2239); “Il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità (del contratto o di singole clausole) solo i casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche quelli di violazione dell'ISC
(indicatore sintetico di costo) la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto” (Trib. Modena, 26/9/17, n. 1692).
Nel caso in esame, non vi è prova della configurabilità di un danno effettivo;
la differenza riscontrata dalla consulenza a seguito di ricalcolo è risultata irrilevante a fronte dell'importo complessivo del rapporto, equiparabile ad un mero arrotondamento.
Nella specie, pertanto, pur considerando la minima inesattezza del
TAEG/I.S.C., sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente (il quale in tal modo è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento), sicché alcun pregiudizio causalmente ricollegabile al comportamento della
Banca può essere considerato.
Infine, gli attori hanno eccepito in corso di causa l'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati nel rapporto di mutuo. L'eccezione appare infondata. Come si evince dal contratto prodotto in atti (doc. 11 del fascicolo di parte attrice), nel rapporto in esame è stato applicato il meccanismo di ammortamento alla francese, giacché la restituzione del finanziamento avviene secondo modalità che prevedono il pagamento periodico di rate costanti, composte da una quota di somma capitale progressivamente crescente e da una quota d'interessi previsti come man mano decrescenti in ragione della progressiva diminuzione dell'importo capitale mutuato. Secondo un minoritario orientamento della giurisprudenza di merito, tale meccanismo darebbe luogo alla produzione di interessi anatocistici, contravvenendosi in tal modo al divieto posto dell'art. 1283 c.c..
Questo Giudice, però, ritiene che così non sia.
In primo luogo, va rilevato che tale disposizione si limita semplicemente a vietare la produzione di interessi su altri interessi, nulla prescrivendosi circa la necessaria adozione di una determinata forma di capitalizzazione, semplice o composta che sia.
Inoltre, come statuito da numerose pronunce (Tribunale Trapani 21-1-
2022 n. 82: Tribunale Treviso 12 gennaio 2015; Tribunale di Milano 16 luglio 2015; Tribunale di Milano 22 gennaio 2015; il Tribunale Trani 17 febbraio 2015; Tribunale di Taranto 26 gennaio 2015; Tribunale Venezia
27 novembre 2014; il Tribunale 19 dicembre 2014; Tribunale di Catania
14 maggio 2015, ecc.), e successivamente dalla Suprema Corte (Cass. n.
16221/2022; conf. Cass. n. 9237/2020), i diversi e decrescenti tassi di interesse non sono calcolati né sull'intero capitale né, ed è ciò che rileva, sul tasso fisso annualmente determinato, ma soltanto sul capitale residuo, considerandosi cioè come già rimborsati ciascuno dei precedenti ratei unitamente ai relativi interessi ovvero, in altri termini, sul capitale come progressivamente ridottosi sino alla precedente scadenza e dal quale va detratta la rata successiva.
Ne consegue non v'è alcun interesse che sia calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente poiché tale meccanismo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali, pertanto, sono unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata.
Peraltro, si deve dare atto che nel contratto di mutuo oggetto di causa, è stato espressamente indicato il tipo di ammortamento applicato “francese mensile a tasso fisso”, con sufficiente determinazione. Infine, si richiama il più recente arresto della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 15130/2024), secondo la quale si deve “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, con la precisazione che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento “alla francese” non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti.
Questa scelta non influisce sul TAN e sul TAEG, che sono stati esplicitati nel contratto. L'art. 117 T.u.b., infine, non richiede tuttora l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (cfr. Cass., SS.UU., n.
15130/2024, cit.).
Alla luce di ciò, non può, dunque, fondatamente sostenersi la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi.
Le domande e le eccezioni proposte dagli attori con riferimento al mutuo, vanno, dunque, rigettate. Quanto al conto corrente n. 0240120216, oggi c.c. n. 10676, stipulato in data 1 ottobre 2001 con la poi Controparte_2
oggi , si osserva quanto Controparte_3 Controparte_1 segue.
Gli attori hanno, in via preliminare, eccepito la nullità di tale contratto per carenza della sottoscrizione da parte della CP_1
L'eccezione appare infondata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, in particolare, riconosciuto la validità del c.d. contratto monofirma, (Cass., Sez. Un., nn.
898, 1200, 1201 e 1653 del 2018), principio che è stato esteso ai contratti bancari, con l'affermazione che “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta... trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale”, sicché “è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass., n. 18590/2023; Cass., n. 14646/2018; Cass., n. 16070/2018).
Ciò posto, risultano prodotti il contratto e gli estratti conto dall'1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2013. Il rapporto risulta, tuttora, pendente tra le parti.
Da tanto consegue l'applicazione dell'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione (condiviso da questo magistrato), secondo cui la domanda di ripetizione dell'indebito richiede che il rapporto di c/c si sia concluso e che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, inserendo nel computo anche gli interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Viceversa, quando il rapporto bancario è ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, la domanda di ripetizione è inammissibile, potendosi in questo caso proporre soltanto una domanda di accertamento di eventuali nullità negoziali e di ricostruzione del saldo di dare ed avere ad una determinata data (tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013 e n.
21646/2018, nonché, in seno alla giurisprudenza di merito, App. Salerno n.
133/2022). L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze n. 2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023).
Ciò posto, ferma l'inammissibilità della domanda di ripetizione, è comunque, possibile nella specie l'accertamento dell'eventuale indebito e delle nullità eccepite da parte attrice nonché la rideterminazione del saldo del conto corrente al momento dell'ultimo estratto conto prodotto. Il fatto che il conto corrente sia aperto al momento della domanda non esclude che l'attore abbia un concreto interesse all'accertamento giudiziale circa la correttezza delle poste contabili eseguite in conto corrente: infatti, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude che quest'ultimo possa avere interesse, prima della chiusura del conto, all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali e/o dell'entità del saldo parziale ricalcolato, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca (Trib. Vicenza, 5 gennaio 2023, n. 27).
Per quanto riguarda la domanda di accertamento di addebiti illegittimi da parte della si osserva quanto segue. CP_1
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass., n. 11543/2019; Cass., n. 22290/2023), nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
È stato così chiarito, che ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit.).
Pertanto, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass., n. 22290/2023).
La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche
“aliunde” (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021).
Nella specie, il correntista ha prodotto il contratto ed una serie continua di estratti conto. Pertanto, sulla base della documentazione versata in atti, è stata espletata la c.t.u..
Il c.t.u. ha ricostruito l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa, nei termini richiesti dal giudice.
Con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse praticati, il c.t.u. ha concluso come segue (v. c.t.u. depositata in data 24 febbraio 2020, pag. 26):
Si rimanda alla ricostruzione tecnica e ai calcoli eseguiti nella consulenza da pag. 19 in poi nonché alle risposte ai rilievi delle parti e alle conclusioni del consulente che appaiono condivisibili e possono essere poste a base della decisione.
Pertanto, non è configurabile, rispetto al contratto in esame, alcuna usura, tenuto conto, peraltro, che, diversamente da quanto dedotto da parte attrice nelle note conclusive, il consulente ha calcolato il TEG effettivamente applicato e confrontato con il Tasso Usura, includendo anche l'incidenza in percentuale della commissione di massimo scoperto e delle spese come da formula matematica riportata a pag. 18 della relazione depositata in data 24 febbraio 2020.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, il c.t.u. ha appurato quanto segue (cfr. c.t.u. integrativa depositata in data 17 febbraio 2021, pag. 4): Quanto alla commissione di massimo scoperto, il c.t.u. ha accertato quanto segue (v. c.t.u. integrativa del 17 febbraio 2021, pag. 6).
Secondo condivisibile giurisprudenza di merito, la commissione di massimo scoperto, per poter essere validamente pattuita, non solo deve essere determinata contrattualmente nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito- e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico (App. Campobasso, n. 34/2023; conf. Trib. Napoli
Nord, n. 75/2023; App. Ancora, n. 1394/2022).
La commissione applicata nel periodo successivo all'1 ottobre 2012 seppure sufficientemente determinata e conforme ai canoni indicati nel
TUB, non risulta contrattualizzata né approvata per iscritto dal correntista.
In particolare, il documento che ne prevede i termini contrattuali è stato prodotto dalla convenuta solo in sede di seconda verifica del CTU ed è, pertanto, inammissibile e tardivo. Di esso non si può tenere conto ai fini della decisione. In ogni caso, non vi è prova dell'intervenuta comunicazione del documento alla Società attrice in relazione alla pattuizione delle suddette commissioni, con approvazione scritta da parte del correntista.
In questo senso, è stato disposto il richiamo del c.t.u. per espungere dal saldo del conto corrente anche le commissioni applicate successivamente dall'1 ottobre 2012. Il c.t.u. ha concluso come segue.
Invero, nonostante la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione, occorre accertare il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione e delle poste attinenti alle rimesse solutorie anteriori al decennio rispetto alla proposizione della domanda.
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass., n.
9756/2024).
Né si può ritenere, come dedotto da parte attrice, che, nella specie, il termine decorra dalla chiusura del conto corrente, in quanto occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie (v. Cass., SS.UU., n.
24418/2010).
Peraltro, in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., n. 31927/2019). Nel caso in esame, il c.t.u. ha, comunque, specificamente individuato le rimesse solutorie espungendole dal conto rettificato (v. c.t.u. integrativa del 17 febbraio 2021 ed allegato con calcoli):
Si precisa che le somme prescritte sono state determinate, correttamente, sul saldo rettificato (Cass., n. 7721/2023), come da risposte del c.t.u. alle osservazioni di parte attrice (v. risposte alle osservazioni della c.t.u. del 17 febbraio 2021, pag. 2):
Per quanto esposto, in parziale accoglimento delle domande degli attori, va accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 0240120216, oggi c.c. n. 10676, stipulato in data 1 ottobre 2001 con la
, poi oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto Controparte_1
e a quelle che le hanno sostituite, accertando, altresì, il diritto del correntista all'espunzione dal saldo del rapporto degli addebiti illegittimi conteggiati dalla CTU, con accertamento, alla data del 31 dicembre 2013, di un saldo, positivo per il correntista, di euro 31.929,72 (v. c.t.u. integrativa depositata in data 25 gennaio 2024 e tabella allegata alla quale si rimanda).
La domanda di ripetizione non risulta formalmente rinunciata da parte attrice (v. anche foglio p.c. di parte attrice del 21 giugno 2023), sicché la stessa va dichiarata inammissibile per come sopra motivato.
Dal parziale accoglimento delle domande degli attori, deriva la compensazione di due terzi delle spese di lite e la condanna della convenuta al pagamento, in favore degli attori, di un terzo delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri medi, tenuto conto della fase istruttoria e del valore della controversia in base al decisum), disponendo la distrazione in favore dell'avv. Patrizia Fazzi che ha reso la relativa dichiarazione di rito. Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste per due terzi sulle parti in solido e per la restante quota a carico della convenuta. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 136/2016 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta l'eccezione di decadenza proposta dalla Banca convenuta;
- rigetta le domande e le eccezioni proposte dagli attori con riferimento al contratto di mutuo del 22 luglio 2009;
- accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n.
0240120216, oggi c.c. n. 10676, stipulato in data 1 ottobre 2001 con la
, poi oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto Controparte_1
e a quelle che le hanno sostituite, accertando, altresì, il diritto del correntista all'espunzione dal saldo del rapporto degli addebiti illegittimi conteggiati dalla CTU, con accertamento, alla data del 31 dicembre 2013, di un saldo, positivo per il correntista, di euro 31.929,72 (v. c.t.u. integrativa depositata in data 25 gennaio 2024 e tabella allegata alla quale si rimanda);
- dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte attrice;
- condanna la convenuta al pagamento, a favore degli attori, di CP_1 un terzo delle spese di giudizio liquidate in euro 181,67 (per c.u.) per esborsi ed euro 2.538,67, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Patrizia Fazzi e dichiarando compensata la restante quota. Pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, per due terzi sulle parti in solido e per la restante quota a carico della CP_1 convenuta.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)