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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.3.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
3.12.1965, entrambi con l'Avvocato Barbara Maltecca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Sesto san Giovanni (MI), via Monte San Michele, 135;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Cinisello Balsamo
(MI), in data 19/11/1994, registrato al n. 253, parte II, serie A, dell'anno 1994 nei registri dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI);
- prendere atto degli accordi intervenuti fra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il Pt_2 Pt_1 Per_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 570,00 (euro cinquecentosettanta/00) mensili per dodici mensilità
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico bancario sul c/c già noto alla medesima intestato. Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purchè l'indice sia positivo.
2) Entrambi i genitori verseranno ciascuno direttamente al figlio euro 465,00 mensili sul c/c allo Per_2 stesso intestato sino a quanto abiterà fuori Milano, ovvero presumibilmente sino al mese di ottobre Per_2
2025. Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purchè
l'indice sia positivo.
3) Quando il figlio tornerà ad abitare presso l'abitazione della madre, indicativamente dal mese di Per_2 ottobre 2025 dopo aver lasciato definitivamente l'unità immobiliare locata in Pollenzo, frazione di Bra (CN), qualora lo stesso non fosse ancora economicamente autosufficiente il Sig. si impegna a versare euro Pt_2
570,00 in favore della Sig.ra a Titolo di contributo al mantenimento di entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Per_2 mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, purchè l'indice sia positivo. Qualora il figlio fosse solo parzialmente economicamente autosufficiente, le parti si impegnano sin d'ora a Per_2 stabilire un contributo mensile per il mantenimento ordinario e una modalità di versamento per o a Per_2 favore di Per_2
4) I genitori contribuiranno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie la cui determinazione è regolamentata dalle Linee Guida predisposte dal Tribunale di Monza e contenute nel
Protocollo n. 1377/2018 che di seguito si ritrascrivono:
“dette spese andranno concordate previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica) e versate a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non pagina 2 di 6 invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo”.
5) Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione.
6) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e/o riconducibile al cessato coniugio;
pagina 3 di 6 7) Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19.11.1994 a Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 27.11.1997 e in data 14.12.2001. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza omologata dal Tribunale di Monza in data 2.3.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.2.2017) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli in data 27.11.1997 e in data 14.12.2001, maggiorenni, ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinisello Balsamo in data 19.11.1994 (Atto n.253, Parte
[...] Parte_2
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.3.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
3.12.1965, entrambi con l'Avvocato Barbara Maltecca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Sesto san Giovanni (MI), via Monte San Michele, 135;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Cinisello Balsamo
(MI), in data 19/11/1994, registrato al n. 253, parte II, serie A, dell'anno 1994 nei registri dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI);
- prendere atto degli accordi intervenuti fra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il Pt_2 Pt_1 Per_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 570,00 (euro cinquecentosettanta/00) mensili per dodici mensilità
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico bancario sul c/c già noto alla medesima intestato. Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purchè l'indice sia positivo.
2) Entrambi i genitori verseranno ciascuno direttamente al figlio euro 465,00 mensili sul c/c allo Per_2 stesso intestato sino a quanto abiterà fuori Milano, ovvero presumibilmente sino al mese di ottobre Per_2
2025. Detto importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purchè
l'indice sia positivo.
3) Quando il figlio tornerà ad abitare presso l'abitazione della madre, indicativamente dal mese di Per_2 ottobre 2025 dopo aver lasciato definitivamente l'unità immobiliare locata in Pollenzo, frazione di Bra (CN), qualora lo stesso non fosse ancora economicamente autosufficiente il Sig. si impegna a versare euro Pt_2
570,00 in favore della Sig.ra a Titolo di contributo al mantenimento di entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Per_2 mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, purchè l'indice sia positivo. Qualora il figlio fosse solo parzialmente economicamente autosufficiente, le parti si impegnano sin d'ora a Per_2 stabilire un contributo mensile per il mantenimento ordinario e una modalità di versamento per o a Per_2 favore di Per_2
4) I genitori contribuiranno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie la cui determinazione è regolamentata dalle Linee Guida predisposte dal Tribunale di Monza e contenute nel
Protocollo n. 1377/2018 che di seguito si ritrascrivono:
“dette spese andranno concordate previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica) e versate a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non pagina 2 di 6 invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo”.
5) Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione.
6) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e/o riconducibile al cessato coniugio;
pagina 3 di 6 7) Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19.11.1994 a Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 27.11.1997 e in data 14.12.2001. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza omologata dal Tribunale di Monza in data 2.3.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.2.2017) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli in data 27.11.1997 e in data 14.12.2001, maggiorenni, ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cinisello Balsamo in data 19.11.1994 (Atto n.253, Parte
[...] Parte_2
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 5 di 6 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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