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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. TRINCO STEFANO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTRICE OPPONENTE
contro con l'avv. ZURLO RAFFAELE e l'avv. ORNATI Controparte_1
ANDREA, come da mandato in atti
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti,
In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co.
1bis d.lgs n. 28/2010.
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta per difetto di comunicazione della cessione del credito ex art. 58 TUB
1 Nel merito, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 279/2023 dd. 24.09.2023 del Tribunale di Belluno perché
infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di narrativa, nonché disporsi CTU volta a determinare l'esatto ammontare dell'importo ingiunto al fine di ricostruire il rapporto bancario con individuazione di capitale ed interessi. Testi: Altri riservati. Testimone_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire anche in ragione del comportamento processuale di controparte.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
279/2023 del 24/09/2023 RG n. 750/2023 emesso dal Tribunale di Belluno stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento Controparte_1
di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
279/2023 del 24/09/2023 RG n. 750/2023 emesso dal Tribunale di Belluno
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1
al pagamento in favore della società della
[...] Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
2 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/23, emesso dal Tribunale di
Belluno in data 24.9.2023.
L'attrice opponente proponeva tre motivi di opposizione, eccependo l'improcedibilità per mancato avvio della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.
lgs. 28/2010, il difetto di legittimazione attiva e di notifica della cessione del credito e, infine, l'incertezza in ordine al quantum debeatur, evidenziando la necessità di prova in ordine al mancato superamento del tasso soglia qualora nel contratto di mutuo sia previsto il cumulo tra interessi di mora e interessi corrispettivi.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio con Controparte_1
comparsa depositata in data 5.4.2024, contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 14.5.2024, in occasione della prima udienza;
veniva nel contempo assegnato termine per l'avvio della mediazione, esperita con esito negativo.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e venivano concessi alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 6.2.2024, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
3 ***
Sul primo motivo di opposizione (eccezione di improcedibilità per mancato
esperimento della mediazione)
Il primo motivo di opposizione va ritenuto infondato.
Ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del d. lgs. 28/2010 la mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda all'esito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 648/649 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, in occasione della prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stato contestualmente assegnato un termine per l'avvio della mediazione,
obbligatoria in materia bancaria.
Il procedimento di mediazione risulta avviato e concluso con esito negativo (v.
verbale allegato alle note d'udienza del 23.9.2024); va pertanto rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, riproposta dall'attrice opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul secondo motivo di opposizione relativo al difetto di titolarità del credito
ed al difetto di notifica della cessione
Il secondo motivo di opposizione risulta parimenti infondato.
La convenuta opposta ha infatti documentato l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in suo favore (v. in particolare docc. 4, 5 e 7 fascicolo monitorio e doc. 4 allegato all'atto di citazione).
La notifica ai debitori della cessione in favore dell'odierna convenuta opposta è
avvenuta mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
l'attrice opponente ha ricevuto inoltre ulteriore notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. mediante l'invio della lettera raccomandata prodotta sub doc. 8 (fascicolo monitorio) e, da ultimo, mediante la ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Sul terzo motivo di opposizione relativo al quantum debeatur
4 Va infine ritenuto infondato altresì il terzo motivo di opposizione,
genericamente riferito al quantum debeatur;
le difese dell'opponente, anche in punto di possibile superamento del tasso soglia, risultano generiche, nonché
non allineate alla giurisprudenza che esclude il cumulo tra interessi moratori e interessi corrispettivi (Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34437 “La nullità
della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al
tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione
concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga
funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono
nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la
scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di
inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro
ammontare. In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario
non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun
interesse, prevista dall'articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli
interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi
dell'articolo 1224, comma 1, del Cc.”; Corte appello Firenze sez. II, 11/10/2023,
n.2040 “La determinazione del tasso soglia antiusura non può essere fatta sommando
voci dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa
funzione degli stessi, sicché è necessario procedere al calcolo separato ricorrendo, per i
primi, alle previsioni dell'art. 2 comma 4 della l. n. 108 del 1996 e per i secondi
comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso
effettivo globale medio del periodo di riferimento. Allo stesso modo è impossibile
cumulare, ai medesimi fini, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi
moratori: la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, pattuita per
consentire al debitore di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per
compensare il venir meno dei vantaggi pattuiti in favore del mutuante;
i secondi,
5 invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria vòlta a compensare il ritardo nella
restituzione del denaro, così da sostituire gli interessi corrispettivi.).
***
Ogni ulteriore nuova doglianza sollevata negli scritti conclusivi dall'attrice opponente va ritenuta tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Risultando infondati i motivi di opposizione se ne impone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, parametrati sul valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 10/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1069/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. TRINCO STEFANO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTRICE OPPONENTE
contro con l'avv. ZURLO RAFFAELE e l'avv. ORNATI Controparte_1
ANDREA, come da mandato in atti
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti,
In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co.
1bis d.lgs n. 28/2010.
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta per difetto di comunicazione della cessione del credito ex art. 58 TUB
1 Nel merito, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 279/2023 dd. 24.09.2023 del Tribunale di Belluno perché
infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di narrativa, nonché disporsi CTU volta a determinare l'esatto ammontare dell'importo ingiunto al fine di ricostruire il rapporto bancario con individuazione di capitale ed interessi. Testi: Altri riservati. Testimone_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire anche in ragione del comportamento processuale di controparte.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
279/2023 del 24/09/2023 RG n. 750/2023 emesso dal Tribunale di Belluno stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento Controparte_1
di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
279/2023 del 24/09/2023 RG n. 750/2023 emesso dal Tribunale di Belluno
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1
al pagamento in favore della società della
[...] Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
2 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/23, emesso dal Tribunale di
Belluno in data 24.9.2023.
L'attrice opponente proponeva tre motivi di opposizione, eccependo l'improcedibilità per mancato avvio della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.
lgs. 28/2010, il difetto di legittimazione attiva e di notifica della cessione del credito e, infine, l'incertezza in ordine al quantum debeatur, evidenziando la necessità di prova in ordine al mancato superamento del tasso soglia qualora nel contratto di mutuo sia previsto il cumulo tra interessi di mora e interessi corrispettivi.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio con Controparte_1
comparsa depositata in data 5.4.2024, contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 14.5.2024, in occasione della prima udienza;
veniva nel contempo assegnato termine per l'avvio della mediazione, esperita con esito negativo.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e venivano concessi alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 6.2.2024, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
3 ***
Sul primo motivo di opposizione (eccezione di improcedibilità per mancato
esperimento della mediazione)
Il primo motivo di opposizione va ritenuto infondato.
Ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del d. lgs. 28/2010 la mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda all'esito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 648/649 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, in occasione della prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stato contestualmente assegnato un termine per l'avvio della mediazione,
obbligatoria in materia bancaria.
Il procedimento di mediazione risulta avviato e concluso con esito negativo (v.
verbale allegato alle note d'udienza del 23.9.2024); va pertanto rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, riproposta dall'attrice opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul secondo motivo di opposizione relativo al difetto di titolarità del credito
ed al difetto di notifica della cessione
Il secondo motivo di opposizione risulta parimenti infondato.
La convenuta opposta ha infatti documentato l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in suo favore (v. in particolare docc. 4, 5 e 7 fascicolo monitorio e doc. 4 allegato all'atto di citazione).
La notifica ai debitori della cessione in favore dell'odierna convenuta opposta è
avvenuta mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
l'attrice opponente ha ricevuto inoltre ulteriore notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. mediante l'invio della lettera raccomandata prodotta sub doc. 8 (fascicolo monitorio) e, da ultimo, mediante la ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Sul terzo motivo di opposizione relativo al quantum debeatur
4 Va infine ritenuto infondato altresì il terzo motivo di opposizione,
genericamente riferito al quantum debeatur;
le difese dell'opponente, anche in punto di possibile superamento del tasso soglia, risultano generiche, nonché
non allineate alla giurisprudenza che esclude il cumulo tra interessi moratori e interessi corrispettivi (Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34437 “La nullità
della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al
tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione
concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga
funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono
nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la
scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di
inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro
ammontare. In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario
non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun
interesse, prevista dall'articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli
interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi
dell'articolo 1224, comma 1, del Cc.”; Corte appello Firenze sez. II, 11/10/2023,
n.2040 “La determinazione del tasso soglia antiusura non può essere fatta sommando
voci dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa
funzione degli stessi, sicché è necessario procedere al calcolo separato ricorrendo, per i
primi, alle previsioni dell'art. 2 comma 4 della l. n. 108 del 1996 e per i secondi
comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso
effettivo globale medio del periodo di riferimento. Allo stesso modo è impossibile
cumulare, ai medesimi fini, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi
moratori: la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, pattuita per
consentire al debitore di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per
compensare il venir meno dei vantaggi pattuiti in favore del mutuante;
i secondi,
5 invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria vòlta a compensare il ritardo nella
restituzione del denaro, così da sostituire gli interessi corrispettivi.).
***
Ogni ulteriore nuova doglianza sollevata negli scritti conclusivi dall'attrice opponente va ritenuta tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Risultando infondati i motivi di opposizione se ne impone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, parametrati sul valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 10/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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