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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 17 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2077/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. V. Porcelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti. E. D'Esposito e M. Crocco Morelli giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1786/2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- era dipendente di dal 12 febbraio 2001 con inquadramento nel 1° livello del CP_1
Org_1 Org_2
- in data 1° ottobre 2015 era stata inquadrata nel profilo d'impiegato;
- dal 3 marzo 2016 era stata assegnata all'Ufficio cremazione, dove fino all'attualità e in modo continuativo aveva gestito in piena autonomia i processi autorizzativi della cremazione, ricoprendo con continuità anche il ruolo di capo settore e di redattore del provvedimento autorizzativo, nonché spesso anche il ruolo di responsabile dell'ufficio;
- lo svolgimento di tali mansioni, ascrivibili in gradato subordine al superiore livello 6° o 5°, fondava il suo diritto al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo.
Pertanto, domandava:
“Chiede che l'On.le Tribunale in via principale accerti il suo diritto ad essere inquadrata a decorrere dal 3.3.2016 nella qualifica di impiegato di concetto di VI liv. del ccnl
Contr e, per l'effetto, condanni l' ad inquadrarla nella predetta qualifica con Org_2
decorrenza 3.3.2016 o da quella diversa di Giustizia;
Contr in via subordinata, previo accertamento del diritto, condannare l' ad inquadrarla nel
V liv., o quello di Giustizia, del ccnl dalla medesima data;
Contr in ogni caso, condannare l' alla corresponsione di tutte le differenze retributive maturate, nella misura prevista dal ccnl, con rivalutazione ed interessi, ed alla applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali previsti dalla qualifica riconosciuta.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, CP_1
sul rilievo che le prove raccolte non consentivano di sussumere la prestazione lavorativa eseguita di fatto dalla ricorrente nella declaratoria dei livelli inquadramentali rivendicati, secondo il noto sillogismo di cui all'art. 2103 cc.
3. In data 28 luglio 2022 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. Parte_1
434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, lamentava la pregiudizievole valutazione delle prove testimoniale, l'omesso esame delle prova documentale e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
2 6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
7. In specie e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, vale premettere che, in tema d'inquadramento professionale ex art. 2103 cc, la Suprema Corte con ordinanza n. 30580/2019 ha ribadito il seguente consolidato principio di diritto: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio”.
8. Esaminando allora la controversia in questo quadro normativo di riferimento, osserva la Corte che nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti declaratorie del Organizzazione_3
pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti:
- livello 6°, rivendicato in via principale dall'appellante: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico- professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi: -capo ufficio -Ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico -amministrativa di più centri di servizio o gestione -Capo turno impianto …”;
- livello 5°, rivendicato in subordine dall'appellante: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto tecnico-professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
3 Profili esemplificativi: ...opera in area amministrativo/contabile/finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, etc.; ... operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti amministrativi e fiscali, e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
-segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale...”;
- livello 4°, di formale inquadramento dell'appellante: “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi: “…in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
...
Addetto ad attività amministrativo-contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, patiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto).
Provvede al completamento ed alla elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
addetto allo sportello per il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tassa rifiuti, etc. …”.
Com'è reso palese dall'univoco tenore delle disposizioni collettive in esame:
- il lavoratore del 6° livello è preposto a un ufficio o a un impianto, oppure è preposto a una funzione aziendale non complessa;
all'interno di tale ambito opera esplicando una competenza altamente specializzata, con autonomia d'iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite per il raggiungimento degli obiettivi di quell'ufficio o per
4 la corretta gestione di quella funzione;
la responsabilità è correlata al risultato raggiunto dalla funzione semplice o dall'ufficio cui è preposto;
- il lavoratore del 5° livello, invece, svolge mansioni di concetto secondo procedure standard preesistenti, che può adattare per l'esecuzione delle attività assegnategli;
dispone di una competenza specializzata con elevato bagaglio di conoscenze comunque conseguite;
manca dunque rispetto al livello precedente il dato della preposizione a una struttura aziendale o a una funzione dotata di autonoma rilevanza, sia essa più o meno complessa, nonché il dato della spiccata autonomia d'iniziativa per la realizzazione dei compiti attribuiti, posto che gli stessi, ancorché richiedenti un elevato contenuto professionale, sono sempre tipizzati e non necessitano mai per la loro esecuzione di un'innovazione metodologica;
la responsabilità che assume è dunque correlata al solo risultato dell'attività di pertinenza e all'eventuale scelta del procedimento noto per la sua realizzazione;
- il lavoratore del 4° livello disimpegna mansioni d'ordine, limitandosi a svolgere le incombenze di cui è stato incaricato secondo procedure standard e prefissate, senza alcun potere di iniziativa neppure nella scelta del metodo di lavoro e con responsabilità evidentemente correlata alla sola esecuzione del compito dato.
L'esame dei profili professionali esemplificati dalle riferite declaratorie conferma l'esegesi offerta. Invero:
- il livello 6° contempla il capo ufficio, il capo turno impianto e il preposto al controllo e all'organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- il livello 5° contempla l'impiegato addetto all'area amministrativa che predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti, ovvero cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali;
il segretario assistente che esamina e svolge pratiche amministrative complesse;
l'impiegato che svolge attività complementari a quelle del superiore e che implicano contatti con enti esterni;
- il livello 4° contempla l'impiegato che svolge compiti di segreteria in base a precise istruzioni, redige corrispondenza e documenti secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, oppure l'impiegato che controlla secondo procedure definite tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, patiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto).
9. Tanto premesso, la prova testimoniale ha dimostrato che l'appellante dal 3 marzo 2016 era stata addetta all' di cui era responsabile ad interim ufficio che era Organizzazione_4 CP_2
5 suddiviso in due settori, uno dei quali retto sempre ad interim dallo stesso mentre CP_2
l'altro da un impiegato di 3° livello (teste . Presso questo ufficio l'appellante si CP_2
occupava dell'iter amministrativo della pratica di cremazione, verificando se la richiesta fosse o meno accoglibile in base alla normativa di riferimento e tanto al fine di ottenere l'atto autorizzativo firmato dall'ufficiale dello stato civile. In particolare, l'appellante: -visionava la pratica ed effettuava la verifiche anagrafiche relative ai parenti legittimati e, se c'era qualche problema, bloccava la pratica di cremazione avvertendo l'utente o l'agenzia o la famiglia;
-era in contatto con le ambasciate e si rapportava con le agenzie se vi erano problemi per l'apposizione di timbro o di data mancante sul nulla osta della Procura della Repubblica o se vi era divieto alla cremazione;
-se vi era un vizio di contenuto sul certificato medico, bloccava anche in tal caso il proseguimento dell'istruttoria; -nel caso in cui bloccava le pratiche, ne dava comunicazione alla collega , che svolgeva funzioni di capo ufficio;
-firmava l'atto autorizzativo nella Per_1
parte relativa all'impiegato istruttore e poi, a causa dell'aumento esponenziale delle cremazioni, firmava anche al posto della nella figura di capo ufficio;
-collaborava con la Per_1
nella redazione dell'elenco dei nominativi destinati alla cremazione;
-in caso di lite Per_1
tra parenti del defunto destinato alla cremazione, provvedeva a chiarire e spiegare la problematica (testi , ). Testimone_1 CP_2 Testimone_2
9.1. La prova documentale offre riscontri convergenti con le testimonianze raccolte, dacché palesa che l'appellante istruiva interamente le pratiche di cremazione firmandola in proprio quale istruttore e anche controfirmandola in luogo del responsabile del settore a conferma della regolarità dell'iter e tanto proprio in ragione dell'alto numero delle pratiche da definire (v. docc.
5 e 7 fascicolo primo grado appellante).
10. Pertanto, nel mentre è smentita l'eccezione della parte datoriale, secondo cui la lavoratrice si sarebbe limitata a svolgere compiti meramente esecutivi secondo le modalità operative impartite da altri, è invece confermato agli effetti dell'art. 2697 cc che la provvedeva in via Parte_1
continuativa e autonoma, alla stregua di regolamenti e leggi, a lavorare per intero tutte le pratiche di cremazione che le erano affidate, con facoltà d'iniziativa e piena discrezionalità per la relativa istruzione anche con potere decisionale sul relativo esito, potendo bloccarne l'iter, e con assunzione della responsabilità circa l'esito dell'istruttoria svolta e, laddove sottoscriveva quale responsabile del settore, con assunzione di responsabilità circa l'autenticità della documentazione visionata, la rispondenza della pratica alle leggi e la regolarità del relativo processo.
11. Osserva la Corte che tali mansioni eccedono chiaramente l'attività impiegatizia d'ordine propria del 4° livello di formale inquadramento dell'appellante, dacché non hanno carattere meramente
6 esecutivo passibile di svolgimento meccanico in base a istruzioni dettagliate;
né si tratta di attività di mera redazione/elaborazione di documenti ai fini dell'archiviazione o smistamento, come richiesto dalla relativa declaratoria.
11.1. Nondimeno, tali mansioni non sono ascrivili al 6° livello. Infatti, l'appellante non operava quale capo dell'ufficio o quale preposto a più servizi e neppure aveva un potere di decisione e un grado di autonomia e responsabilità “a livello di raggiungimento degli obiettivi” del settore in cui operava, in quanto era responsabile delle pratiche affidatele, ossia con circoscritto riguardo al risultato del suo lavoro. Del resto, laddove sottoscriveva l'atto conclusivo della pratica in luogo del responsabile, l'appellante si assumeva soltanto la responsabilità, a rilevanza interna, della regolarità e conformità a legge e procedimenti della pratica complessivamente considerata, ma non altro.
11.2. Tali mansioni sono invece sussumibili appieno nel 5° livello, dacché l'istruzione completa delle pratiche ha implicato lo svolgimento da parte della di attività di concetto, con Parte_1 autonomia nell'esecuzione e discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi all'attività stessa, ha richiesto il possesso di un bagaglio di competenze specializzato e l'ha gravata della responsabilità del risultato dell'attività espletata.
12. Pertanto, ai sensi dell'art. 2103, co. 7 cc, è fondato il diritto dell'appellante al trattamento economico di 5° livello dal 3 marzo 2016 e all'inquadramento nel livello stesso da sei mesi dopo, salvo minor termine previsto al fine dal CCNL.
Per l'effetto, è fondato il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate a tal titolo, da maggiorare ex art. 429 cpc della rivaluzione monetaria e degli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo effettivo, con connessa pronuncia di condanna di
CP_1
13. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata:
- accertato che l'appellante ha svolto mansioni ascrivibili al livello 5° del
[...]
dal 3 marzo 2016, va dichiarato il suo diritto al relativo trattamento Org_3 economico fin dal 3 marzo 2016 e all'inquadramento in tale livello con la decorrenza di cui all'art. 2103 cc, salvo termine più breve previsto dal contratto collettivo;
- la parte appellata va condannata a pagare all'appellante le differenze retributive maturate a tal titolo dal 3 marzo 2016, con la rivaluzione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo effettivo.
7 14. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono poste per due terzi a carico della società appellata, compensato il restante terzo, tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, che ha visto soccombere in via prevalente, sebbene non integrale. CP_1
Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta;
per il secondo grado va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta. Per entrambi i gradi va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Accertato che l'appellante ha svolto mansioni ascrivibili al livello 5° del dal Organizzazione_3
3 marzo 2016, dichiara il suo diritto al relativo trattamento economico fin dal 3 marzo 2016 e all'inquadramento in tale livello con la decorrenza di cui all'art. 2103 cc, salvo termine più breve previsto dal contratto collettivo.
Condanna la parte appellata a pagare all'appellante le differenze retributive maturate a tal titolo dal
3 marzo 2016, con la rivaluzione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo effettivo.
Condanna la parte appellata a rifondere all'appellante due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 7.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.000,00 per il giudizio di secondo grado oltre 15% spese generali, IVA e CPA. Compensa tra le parti il restante terzo.
Roma, 17 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 17 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2077/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. V. Porcelli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti. E. D'Esposito e M. Crocco Morelli giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1786/2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- era dipendente di dal 12 febbraio 2001 con inquadramento nel 1° livello del CP_1
Org_1 Org_2
- in data 1° ottobre 2015 era stata inquadrata nel profilo d'impiegato;
- dal 3 marzo 2016 era stata assegnata all'Ufficio cremazione, dove fino all'attualità e in modo continuativo aveva gestito in piena autonomia i processi autorizzativi della cremazione, ricoprendo con continuità anche il ruolo di capo settore e di redattore del provvedimento autorizzativo, nonché spesso anche il ruolo di responsabile dell'ufficio;
- lo svolgimento di tali mansioni, ascrivibili in gradato subordine al superiore livello 6° o 5°, fondava il suo diritto al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo.
Pertanto, domandava:
“Chiede che l'On.le Tribunale in via principale accerti il suo diritto ad essere inquadrata a decorrere dal 3.3.2016 nella qualifica di impiegato di concetto di VI liv. del ccnl
Contr e, per l'effetto, condanni l' ad inquadrarla nella predetta qualifica con Org_2
decorrenza 3.3.2016 o da quella diversa di Giustizia;
Contr in via subordinata, previo accertamento del diritto, condannare l' ad inquadrarla nel
V liv., o quello di Giustizia, del ccnl dalla medesima data;
Contr in ogni caso, condannare l' alla corresponsione di tutte le differenze retributive maturate, nella misura prevista dal ccnl, con rivalutazione ed interessi, ed alla applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali previsti dalla qualifica riconosciuta.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, CP_1
sul rilievo che le prove raccolte non consentivano di sussumere la prestazione lavorativa eseguita di fatto dalla ricorrente nella declaratoria dei livelli inquadramentali rivendicati, secondo il noto sillogismo di cui all'art. 2103 cc.
3. In data 28 luglio 2022 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. Parte_1
434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, lamentava la pregiudizievole valutazione delle prove testimoniale, l'omesso esame delle prova documentale e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
2 6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
7. In specie e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, vale premettere che, in tema d'inquadramento professionale ex art. 2103 cc, la Suprema Corte con ordinanza n. 30580/2019 ha ribadito il seguente consolidato principio di diritto: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio”.
8. Esaminando allora la controversia in questo quadro normativo di riferimento, osserva la Corte che nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti declaratorie del Organizzazione_3
pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti:
- livello 6°, rivendicato in via principale dall'appellante: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico- professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi: -capo ufficio -Ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico -amministrativa di più centri di servizio o gestione -Capo turno impianto …”;
- livello 5°, rivendicato in subordine dall'appellante: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto tecnico-professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
3 Profili esemplificativi: ...opera in area amministrativo/contabile/finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, etc.; ... operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti amministrativi e fiscali, e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
-segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale...”;
- livello 4°, di formale inquadramento dell'appellante: “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi: “…in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
...
Addetto ad attività amministrativo-contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, patiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto).
Provvede al completamento ed alla elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
addetto allo sportello per il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tassa rifiuti, etc. …”.
Com'è reso palese dall'univoco tenore delle disposizioni collettive in esame:
- il lavoratore del 6° livello è preposto a un ufficio o a un impianto, oppure è preposto a una funzione aziendale non complessa;
all'interno di tale ambito opera esplicando una competenza altamente specializzata, con autonomia d'iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite per il raggiungimento degli obiettivi di quell'ufficio o per
4 la corretta gestione di quella funzione;
la responsabilità è correlata al risultato raggiunto dalla funzione semplice o dall'ufficio cui è preposto;
- il lavoratore del 5° livello, invece, svolge mansioni di concetto secondo procedure standard preesistenti, che può adattare per l'esecuzione delle attività assegnategli;
dispone di una competenza specializzata con elevato bagaglio di conoscenze comunque conseguite;
manca dunque rispetto al livello precedente il dato della preposizione a una struttura aziendale o a una funzione dotata di autonoma rilevanza, sia essa più o meno complessa, nonché il dato della spiccata autonomia d'iniziativa per la realizzazione dei compiti attribuiti, posto che gli stessi, ancorché richiedenti un elevato contenuto professionale, sono sempre tipizzati e non necessitano mai per la loro esecuzione di un'innovazione metodologica;
la responsabilità che assume è dunque correlata al solo risultato dell'attività di pertinenza e all'eventuale scelta del procedimento noto per la sua realizzazione;
- il lavoratore del 4° livello disimpegna mansioni d'ordine, limitandosi a svolgere le incombenze di cui è stato incaricato secondo procedure standard e prefissate, senza alcun potere di iniziativa neppure nella scelta del metodo di lavoro e con responsabilità evidentemente correlata alla sola esecuzione del compito dato.
L'esame dei profili professionali esemplificati dalle riferite declaratorie conferma l'esegesi offerta. Invero:
- il livello 6° contempla il capo ufficio, il capo turno impianto e il preposto al controllo e all'organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- il livello 5° contempla l'impiegato addetto all'area amministrativa che predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti, ovvero cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali;
il segretario assistente che esamina e svolge pratiche amministrative complesse;
l'impiegato che svolge attività complementari a quelle del superiore e che implicano contatti con enti esterni;
- il livello 4° contempla l'impiegato che svolge compiti di segreteria in base a precise istruzioni, redige corrispondenza e documenti secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, oppure l'impiegato che controlla secondo procedure definite tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, patiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche RC auto).
9. Tanto premesso, la prova testimoniale ha dimostrato che l'appellante dal 3 marzo 2016 era stata addetta all' di cui era responsabile ad interim ufficio che era Organizzazione_4 CP_2
5 suddiviso in due settori, uno dei quali retto sempre ad interim dallo stesso mentre CP_2
l'altro da un impiegato di 3° livello (teste . Presso questo ufficio l'appellante si CP_2
occupava dell'iter amministrativo della pratica di cremazione, verificando se la richiesta fosse o meno accoglibile in base alla normativa di riferimento e tanto al fine di ottenere l'atto autorizzativo firmato dall'ufficiale dello stato civile. In particolare, l'appellante: -visionava la pratica ed effettuava la verifiche anagrafiche relative ai parenti legittimati e, se c'era qualche problema, bloccava la pratica di cremazione avvertendo l'utente o l'agenzia o la famiglia;
-era in contatto con le ambasciate e si rapportava con le agenzie se vi erano problemi per l'apposizione di timbro o di data mancante sul nulla osta della Procura della Repubblica o se vi era divieto alla cremazione;
-se vi era un vizio di contenuto sul certificato medico, bloccava anche in tal caso il proseguimento dell'istruttoria; -nel caso in cui bloccava le pratiche, ne dava comunicazione alla collega , che svolgeva funzioni di capo ufficio;
-firmava l'atto autorizzativo nella Per_1
parte relativa all'impiegato istruttore e poi, a causa dell'aumento esponenziale delle cremazioni, firmava anche al posto della nella figura di capo ufficio;
-collaborava con la Per_1
nella redazione dell'elenco dei nominativi destinati alla cremazione;
-in caso di lite Per_1
tra parenti del defunto destinato alla cremazione, provvedeva a chiarire e spiegare la problematica (testi , ). Testimone_1 CP_2 Testimone_2
9.1. La prova documentale offre riscontri convergenti con le testimonianze raccolte, dacché palesa che l'appellante istruiva interamente le pratiche di cremazione firmandola in proprio quale istruttore e anche controfirmandola in luogo del responsabile del settore a conferma della regolarità dell'iter e tanto proprio in ragione dell'alto numero delle pratiche da definire (v. docc.
5 e 7 fascicolo primo grado appellante).
10. Pertanto, nel mentre è smentita l'eccezione della parte datoriale, secondo cui la lavoratrice si sarebbe limitata a svolgere compiti meramente esecutivi secondo le modalità operative impartite da altri, è invece confermato agli effetti dell'art. 2697 cc che la provvedeva in via Parte_1
continuativa e autonoma, alla stregua di regolamenti e leggi, a lavorare per intero tutte le pratiche di cremazione che le erano affidate, con facoltà d'iniziativa e piena discrezionalità per la relativa istruzione anche con potere decisionale sul relativo esito, potendo bloccarne l'iter, e con assunzione della responsabilità circa l'esito dell'istruttoria svolta e, laddove sottoscriveva quale responsabile del settore, con assunzione di responsabilità circa l'autenticità della documentazione visionata, la rispondenza della pratica alle leggi e la regolarità del relativo processo.
11. Osserva la Corte che tali mansioni eccedono chiaramente l'attività impiegatizia d'ordine propria del 4° livello di formale inquadramento dell'appellante, dacché non hanno carattere meramente
6 esecutivo passibile di svolgimento meccanico in base a istruzioni dettagliate;
né si tratta di attività di mera redazione/elaborazione di documenti ai fini dell'archiviazione o smistamento, come richiesto dalla relativa declaratoria.
11.1. Nondimeno, tali mansioni non sono ascrivili al 6° livello. Infatti, l'appellante non operava quale capo dell'ufficio o quale preposto a più servizi e neppure aveva un potere di decisione e un grado di autonomia e responsabilità “a livello di raggiungimento degli obiettivi” del settore in cui operava, in quanto era responsabile delle pratiche affidatele, ossia con circoscritto riguardo al risultato del suo lavoro. Del resto, laddove sottoscriveva l'atto conclusivo della pratica in luogo del responsabile, l'appellante si assumeva soltanto la responsabilità, a rilevanza interna, della regolarità e conformità a legge e procedimenti della pratica complessivamente considerata, ma non altro.
11.2. Tali mansioni sono invece sussumibili appieno nel 5° livello, dacché l'istruzione completa delle pratiche ha implicato lo svolgimento da parte della di attività di concetto, con Parte_1 autonomia nell'esecuzione e discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi all'attività stessa, ha richiesto il possesso di un bagaglio di competenze specializzato e l'ha gravata della responsabilità del risultato dell'attività espletata.
12. Pertanto, ai sensi dell'art. 2103, co. 7 cc, è fondato il diritto dell'appellante al trattamento economico di 5° livello dal 3 marzo 2016 e all'inquadramento nel livello stesso da sei mesi dopo, salvo minor termine previsto al fine dal CCNL.
Per l'effetto, è fondato il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate a tal titolo, da maggiorare ex art. 429 cpc della rivaluzione monetaria e degli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo effettivo, con connessa pronuncia di condanna di
CP_1
13. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata:
- accertato che l'appellante ha svolto mansioni ascrivibili al livello 5° del
[...]
dal 3 marzo 2016, va dichiarato il suo diritto al relativo trattamento Org_3 economico fin dal 3 marzo 2016 e all'inquadramento in tale livello con la decorrenza di cui all'art. 2103 cc, salvo termine più breve previsto dal contratto collettivo;
- la parte appellata va condannata a pagare all'appellante le differenze retributive maturate a tal titolo dal 3 marzo 2016, con la rivaluzione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo effettivo.
7 14. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono poste per due terzi a carico della società appellata, compensato il restante terzo, tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, che ha visto soccombere in via prevalente, sebbene non integrale. CP_1
Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta;
per il secondo grado va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta. Per entrambi i gradi va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Accertato che l'appellante ha svolto mansioni ascrivibili al livello 5° del dal Organizzazione_3
3 marzo 2016, dichiara il suo diritto al relativo trattamento economico fin dal 3 marzo 2016 e all'inquadramento in tale livello con la decorrenza di cui all'art. 2103 cc, salvo termine più breve previsto dal contratto collettivo.
Condanna la parte appellata a pagare all'appellante le differenze retributive maturate a tal titolo dal
3 marzo 2016, con la rivaluzione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità di riferimento fino al saldo effettivo.
Condanna la parte appellata a rifondere all'appellante due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 7.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 5.000,00 per il giudizio di secondo grado oltre 15% spese generali, IVA e CPA. Compensa tra le parti il restante terzo.
Roma, 17 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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