CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di RO
7° SEZIONE
R.G. 7130/2020
La Corte D'Appello di RO, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avente ad oggetto opposizione a delibera condominiale tra
Ing. ( ) , residente in [...] C.F._1
n.101, ed avvocato ( residente in [...]CP_1 C.F._2
(AQ) alla via S.ta Maria di Corba snc, nella duplice qualità di parte e procuratore di se stesso nonché di per procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione in primo grado, entrambi elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. CP_1
in RO Via G.A. Guattani n.14/A: p.e.c. : Email_1
- PARTI APPELLANTI
e
RO ( , in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratrice elettivamente domiciliato in RO alla Controparte_3
via Frassini n.115, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Recupito ( C.F._3 ) che lo rappresenta e difende, giusta mandato a piedi della comparsa
[...]
di costituzione e risposta, p.e.c. ; Email_2
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per le parti appellanti quelle formulate nell'atto di appello e per parte appellata quelle formulate in comparsa di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza del 11.12.2024, ex art.127 ter c.p.c. :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 -Con sentenza n. 8036/2020 nel procedimento, RG.37157/17 , avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale del 05.04.2017, è stato emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)respinge le congiunte impugnazioni dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione;
2) compensa per un terzo, fra le parti, le spese del presente giudizio e condanna gli attori, in solido fra loro, a rimborsare al convenuto i restanti due terzi CP_2
che si liquidano d'ufficio in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Così deciso in RO, il 27.05.2020. IL Giudice f.to. Depositato
27.5.2020.”.
§ 1.1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è così narrata nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato il 9.5.2017 e, in rinnovazione spontanea, il 22.9.2017, e condomini dell'edificio in Parte_1 Parte_2
RO, (in quanto proprietari esclusivi, rispettivamente Controparte_2 dell'unità immobiliare contraddistinta dall'interno A/1 1 e di quella contraddistinta dall'interno 13/4), hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale
Ordinario, per sentir: «dichiarare nulla e/o annullabile», «anche previo accertamento incidentale della nullità della transazione» conclusa
pag. 2/10 dall'amministratore e dalla condomina , la deliberazione assunta in CP_4
seconda convocazione a maggioranza con la sola astensione del condomino
[...]
(mill. 34,80), in merito al punto uno all'ordine del giorno (adempimento Pt_3
della sentenza n.16959/2013 contro , come da scrittura CP_4 CP_2
privata del 28.2.2017), deducendo: a) il conflitto d'interessi, per essere stata la deliberazione medesima approvata con il voto favorevole della stessa condomina
CP_
contro
-parte della transazione;
b) la mancata attestazione, a verbale, da parte dell'amministratore, che tutti gli aventi diritto sono stati convocati e sono stati rispettati i termini per la convocazione;
c) l'erronea indicazione del numero degli intervenuti (in realtà soltanto 13 e non già 14 come, invece, indicato); d) la violazione dell'art. 1136, secondo e quarto c., cod. civ. e l'omessa applicazione diretta, degli art.1139, 1108 ,1965 e 1967 cod. civ,. poiché l'approvazione avrebbe richiesto il consenso, non già di una maggioranza, ma di tutti i partecipanti;
e)
l'eccesso di potere di diritto privato e il difetto di rappresentanza in capo all'amministratore transigente;
f) la nullità della transazione per difetto di causa e la conseguente inammissibilità della successiva ratifica. Il convenuto CP_2 regolarmente costituito ha resistito alle congiunte impugnazioni deducendo che
l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore approvando la spesa impugnata) e ciò in esecuzione ad un precedente, deliberato del 20.12.2016, non impugnato, con il quale, all'unanimità dei presenti, era stato conferito incarico all'amministratore di adempiere il dispositivo della sentenza n. 16959/2013.
La causa, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. andava in decisione all'udienza del 30.10.2019 con i termini del 190 c.p.c., e veniva assegnata a sentenza dopo il deposito di rito, conclusionali e replica”.
Seguiva sentenza gravata.
pag. 3/10 § 2. — Hanno proposto appello e contestando la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado sotto vari profili e effettuando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare la nullità o invalidità ed inefficacia della delibera assunta dal in data 05.4.2017 relativamente al punto n.1 dell'Ordine CP_2
del Giorno per violazione degli art.1108, 1136 II e IV c., 1965, 1966 c.c.; b) raffigurare l'eccesso di potere nell'operato dell'Amministratrice per la sottoscri- zione della scrittura privata del 05.04.2017; c) accertare e dichiarare che il pagamento delle spese necessarie all'eliminazione del danno siano da
CP_ sostenersi anche dalla pro quota;
d) condannare il al CP_2
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
§ 2.1 — Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.12.2024, ex art.127 ter c.p.c., e la Corte, decorsi i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352, primo comma, c.p.c.
§ 3 — L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§ 3.1 —Primo motivo : “Nullità della delibera “.
Deducono gli appellanti la nullità della delibera per falsa attestazione dei condomini presenti indicati nel numero di 14, mentre in realtà erano 13. Nullità della delibera in quanto gli appellanti si dolgono della circostanza che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non esistente il conflitto d'interesse
CP_ della condomina danneggiata dal condominio, a votare per la transazione che definiva i problemi sorti per l'esecuzione della sentenza che la vedeva vittoriosa.
§ 3.2 — Col secondo motivo, l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante nel ritenere la validità della delibera nonostante l'esistenza del pag. 4/10 CP_ conflitto d'interesse con la condomina il cui voto era stato determinante per l'approvazione.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante deduce un difetto di causa nell'atto transattivo e conseguente nullità della delibera. La scrittura privata del
28/02/2017 non presentava natura transattiva per mancanza delle reciproche concessioni, ovvero con concessioni solo a carico del condominio, che avrebbe così rinunciato al proprio credito certo, liquido ed esigibile a fronte del credito
CP_ illiquido e non di pronta soluzione vantato dalla
§ 3.4 — Eccesso di potere ravvisabile nell'operato dell'amministratore che avrebbe effettuato la transazione senza preventiva delibera autorizzativa del
; transazione sottoposta successivamente alla ratifica da parte dello CP_2
stesso. Eccesso di potere della delibera condominiale in quanto la transazione, come redatta, non ha alla base un giusto contemperamento degli interessi delle parti, determinando un ingiusto arricchimento.
CP_
§ 3.5 — Impossibilità del di porre a carico della Controparte_2 le spese necessarie all'eliminazione del danno.
L'appellante si duole perché il Tribunale ha riportato la giurisprudenza che, nell'ipotesi di controversia condominiale, al condomino vittorioso non possono essere addebitate le spese della lite e quelle relative al risarcimento del danno dallo stesso subito da parte del condominio (Cass. 02.12.2013 n.27233).
§ 4 — La Corte così ragiona.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo di appello, circa l'erronea indicazione della presenza di n.14 partecipanti invece di n.13 nell'assemblea del 05.04.2017, questa non incide in alcun modo sulla legittimità della delibera approvata con la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 c.c. perché all'assemblea erano pag. 5/10 presenti n.13 condomini su un totale di 23 per mill. 565,05 all'approvazione
530,25 essendosi un condomino astenuto per mill.34,80, millesimi.
L'esecuzione della prova di resistenza, anche eliminando la presenza della Teti mill. 25.70 per un eventuale conflitto d'interesse, fa sì che la delibera risulti approvata con la maggioranza degli intervenuti e con millesimi per mill. 504,55, in ogni caso superiori alla metà del valore dell'edificio, pertanto risulta in ogni caso legittima.
Sulla maggioranza necessaria all'approvazione della delibera in tema di transa- zione è intervenuta più volte la Cassazione affermando che "in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza
n. 821 del 16/01/2014, Sentenza n. 4258 del 24/02/2006, e Cass. 25.01.1015
n.1234).
Il primo motivo va dunque disatteso e rimane assorbito il motivo attinente
CP_ l'eventuale conflitto d'interesse alla votazione della condomina perché parte danneggiata dal . CP_2
Va disatteso anche il quarto motivo relativo all'attività, espletata dall'ammini- stratore per aver effettuato la transazione senza preventiva autorizzazione
(delibera) del Condominio, in quanto l'operato dell'Amministratore del
Condominio che abbia agito senza essere autorizzato dall'Assemblea può essere ratificato dalla stessa titolare del relativo potere. La ratifica sana con effetto ex tunc l'attività compiuta escludendone l'illegittimità dell'atto compiuto (Cass.
23150/20 e SS.UU. 18331/ 2010).
pag. 6/10 § 4.4 —Quanto all' eccesso di potere esso è pur sempre un vizio di "legittimità" della deliberazione assembleare quando, di fatto, si realizza in un non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo, e si può fondatamente presumere che la deliberazione non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass. Ord.
21 febbraio 2014 n. 4216): “ per poterlo ravvisare in concreto, pertanto, occorre che l'impugnante deduca e (all'occorrenza) dimostri che la maggioranza assembleare abbia non già preso una decisione semplicemente non conveniente, inopportuna o controproducente, ma intenzionalmente abbia agito per finalità estranee alle sue attribuzioni legali o regolamentari , comportandosi in modo legittimo, bensì, sotto l'aspetto formale, ma, in realtà, "arbitrario" e "preordinato"
«al solo perseguimento di interessi diversi da quelli della compagine condominiale, volutamente lesivo dei singoli, senza una propria autonoma giustificazione causale basata sull'interesse comune”: Cass. 22 gennaio 2015, n. 1
187).
La Corte ritiene di riportarsi alla motivazione del Tribunale, che ha disatteso la doglianza degli attori che hanno sostenuto che «la transazione, cosi come posta in essere, non ha alla base un giusto contemperamento degli interessi delle parti, determinando un ingiusto arricchimento» effettuando però solo valutazioni di puro merito (di opportunità e convenienza), pertanto l'impugnativa, come tale, deve ritenersi inammissibile in quanto tale valutazione “considerazione dei rispettivi vantaggi e sacrifici derivanti dal contratto” ha carattere soggettivo ed è rimessa all'autonomia negoziale delle parti.
In tal caso il Tribunale non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la stessa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass.
pag. 7/10 10199/2012; 14560/2004; 3938/1994; 731/1988)". E quindi, di conseguenza
"...poiché rientra tra i poteri dell'assemblea quello di deliberare in ordine ad una transazione che attenga spese di interesse comune (Cass. 7201/2016; Cass.
1234/2016; Cass. 821/2014), i deliberati in esame non sono sindacabili sotto il profilo della convenienza e della opportunità, come, invece, le domande di parte attrice vorrebbero indurre a ritenere, con un apprezzamento di motivi che si appalesano esclusivamente come di merito e non di legittimità".
Si osserva inoltre che, dall'esame della transazione, risulta un equo bilanciamento delle opposte posizioni e dei rispettivi interessi anche in considerazione degli orientamenti Cassazione n.18187 del 24.6.2021 : “ Il
che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante CP_2
dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio, ai sensi degli artt.1125,1124, 1123,1126 c.c., assume , quale danneggiato la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere CP_2 esonerato dall'obbligo che trova nella fonte della comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile di contribuire , a propria volta pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla refusione dei danni cagionati”, escludendo così che vi possa essere stato alcun vantaggio esclusivo da parte della che ha CP_5
compensato l'importo dovuto per i lavori con le proprie esposizioni per oneri nei confronti del condominio, rinunciando ad ogni altra pretesa come affermato
CP_ dalla condomina nell'impugnata delibera.
Risulta pertanto non sussistere, nella fattispecie in esame l'eccesso di potere laddove non si rilevano quali siano gli scopi (non soltanto estranei, ma anche contrari all'interesse condominiale) che l'assemblea avrebbe inteso realizzare
CP_ ovvero gratificare di una liberalità la condomina quando dagli atti risulta pag. 8/10 che: a) i ridetti termini dell'accordo sono tali da prevedere, comunque, una compensazione, per cui il , ancorché a fronte della rinunzia a CP_2
esigere un proprio credito, risparmia la spesa viva che avrebbe dovuto sopportare per i lavori;
b) l'obbligazione del (quale che ne possa CP_2
essere il contenuto) derivante dalla condanna giudiziale sarebbe stata posta a carico, sia pure soltanto pro quota, della singola condomina controparte vittoriosa (Cass. Ordinanza 18187 del 24.06.2021):
Il ha sostenuto inoltre in fatto, circostanza non contestata, che con CP_2
la transazione ha evitato l'adempimento dell'esecuzione dei lavori a cui era stata condannata dalla sentenza, emessa dal Tribunale di RO, n. 16959/2013, che condannava ad un obbligo di fare che non poteva essere eseguito all'atto della notifica del precetto per l'esecuzione in contemporanea dei lavori di ristruttura- zione del . CP_2
Anche tale motivo va disatteso ritenendo assorbito il quinto motivo che rimane assorbito dal rigetto del quarto.
L'Appello è infondato e va respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese.
§ 6 — Le spese di lite per il secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il valore della causa (da € 5.100,00 a 26.000,00) e della non particolare importanza delle questioni giuridiche trattate, e sono liquidate complessive € 3.506,00 oltre spese generali IVA e CPA come in atti, con la condanna solidale di e al pagamento a favore Parte_1 Parte_2
dell'appellato con attribuzione a favore dell'avv. Giuseppe Recupito CP_2
dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_6
, come in atti, avverso la sentenza del Tribunale di RO
[...]
n. 8036/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna e parti appellanti, al pagamento, Parte_1 Parte_2
in favore del , in atti, delle spese del presente grado del CP_2
giudizio, liquidate in € 3.506,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge con attribuzione all'avv.
Giuseppe Recupito dichiaratosi antistatario.
3) Dichiara e tenuti al versamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 12/02/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Estensore/ Relatore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di RO
7° SEZIONE
R.G. 7130/2020
La Corte D'Appello di RO, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avente ad oggetto opposizione a delibera condominiale tra
Ing. ( ) , residente in [...] C.F._1
n.101, ed avvocato ( residente in [...]CP_1 C.F._2
(AQ) alla via S.ta Maria di Corba snc, nella duplice qualità di parte e procuratore di se stesso nonché di per procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione in primo grado, entrambi elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. CP_1
in RO Via G.A. Guattani n.14/A: p.e.c. : Email_1
- PARTI APPELLANTI
e
RO ( , in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratrice elettivamente domiciliato in RO alla Controparte_3
via Frassini n.115, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Recupito ( C.F._3 ) che lo rappresenta e difende, giusta mandato a piedi della comparsa
[...]
di costituzione e risposta, p.e.c. ; Email_2
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per le parti appellanti quelle formulate nell'atto di appello e per parte appellata quelle formulate in comparsa di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza del 11.12.2024, ex art.127 ter c.p.c. :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 -Con sentenza n. 8036/2020 nel procedimento, RG.37157/17 , avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale del 05.04.2017, è stato emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)respinge le congiunte impugnazioni dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione;
2) compensa per un terzo, fra le parti, le spese del presente giudizio e condanna gli attori, in solido fra loro, a rimborsare al convenuto i restanti due terzi CP_2
che si liquidano d'ufficio in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Così deciso in RO, il 27.05.2020. IL Giudice f.to. Depositato
27.5.2020.”.
§ 1.1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è così narrata nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato il 9.5.2017 e, in rinnovazione spontanea, il 22.9.2017, e condomini dell'edificio in Parte_1 Parte_2
RO, (in quanto proprietari esclusivi, rispettivamente Controparte_2 dell'unità immobiliare contraddistinta dall'interno A/1 1 e di quella contraddistinta dall'interno 13/4), hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale
Ordinario, per sentir: «dichiarare nulla e/o annullabile», «anche previo accertamento incidentale della nullità della transazione» conclusa
pag. 2/10 dall'amministratore e dalla condomina , la deliberazione assunta in CP_4
seconda convocazione a maggioranza con la sola astensione del condomino
[...]
(mill. 34,80), in merito al punto uno all'ordine del giorno (adempimento Pt_3
della sentenza n.16959/2013 contro , come da scrittura CP_4 CP_2
privata del 28.2.2017), deducendo: a) il conflitto d'interessi, per essere stata la deliberazione medesima approvata con il voto favorevole della stessa condomina
CP_
contro
-parte della transazione;
b) la mancata attestazione, a verbale, da parte dell'amministratore, che tutti gli aventi diritto sono stati convocati e sono stati rispettati i termini per la convocazione;
c) l'erronea indicazione del numero degli intervenuti (in realtà soltanto 13 e non già 14 come, invece, indicato); d) la violazione dell'art. 1136, secondo e quarto c., cod. civ. e l'omessa applicazione diretta, degli art.1139, 1108 ,1965 e 1967 cod. civ,. poiché l'approvazione avrebbe richiesto il consenso, non già di una maggioranza, ma di tutti i partecipanti;
e)
l'eccesso di potere di diritto privato e il difetto di rappresentanza in capo all'amministratore transigente;
f) la nullità della transazione per difetto di causa e la conseguente inammissibilità della successiva ratifica. Il convenuto CP_2 regolarmente costituito ha resistito alle congiunte impugnazioni deducendo che
l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore approvando la spesa impugnata) e ciò in esecuzione ad un precedente, deliberato del 20.12.2016, non impugnato, con il quale, all'unanimità dei presenti, era stato conferito incarico all'amministratore di adempiere il dispositivo della sentenza n. 16959/2013.
La causa, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. andava in decisione all'udienza del 30.10.2019 con i termini del 190 c.p.c., e veniva assegnata a sentenza dopo il deposito di rito, conclusionali e replica”.
Seguiva sentenza gravata.
pag. 3/10 § 2. — Hanno proposto appello e contestando la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado sotto vari profili e effettuando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare la nullità o invalidità ed inefficacia della delibera assunta dal in data 05.4.2017 relativamente al punto n.1 dell'Ordine CP_2
del Giorno per violazione degli art.1108, 1136 II e IV c., 1965, 1966 c.c.; b) raffigurare l'eccesso di potere nell'operato dell'Amministratrice per la sottoscri- zione della scrittura privata del 05.04.2017; c) accertare e dichiarare che il pagamento delle spese necessarie all'eliminazione del danno siano da
CP_ sostenersi anche dalla pro quota;
d) condannare il al CP_2
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
§ 2.1 — Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.12.2024, ex art.127 ter c.p.c., e la Corte, decorsi i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352, primo comma, c.p.c.
§ 3 — L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§ 3.1 —Primo motivo : “Nullità della delibera “.
Deducono gli appellanti la nullità della delibera per falsa attestazione dei condomini presenti indicati nel numero di 14, mentre in realtà erano 13. Nullità della delibera in quanto gli appellanti si dolgono della circostanza che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non esistente il conflitto d'interesse
CP_ della condomina danneggiata dal condominio, a votare per la transazione che definiva i problemi sorti per l'esecuzione della sentenza che la vedeva vittoriosa.
§ 3.2 — Col secondo motivo, l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante nel ritenere la validità della delibera nonostante l'esistenza del pag. 4/10 CP_ conflitto d'interesse con la condomina il cui voto era stato determinante per l'approvazione.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante deduce un difetto di causa nell'atto transattivo e conseguente nullità della delibera. La scrittura privata del
28/02/2017 non presentava natura transattiva per mancanza delle reciproche concessioni, ovvero con concessioni solo a carico del condominio, che avrebbe così rinunciato al proprio credito certo, liquido ed esigibile a fronte del credito
CP_ illiquido e non di pronta soluzione vantato dalla
§ 3.4 — Eccesso di potere ravvisabile nell'operato dell'amministratore che avrebbe effettuato la transazione senza preventiva delibera autorizzativa del
; transazione sottoposta successivamente alla ratifica da parte dello CP_2
stesso. Eccesso di potere della delibera condominiale in quanto la transazione, come redatta, non ha alla base un giusto contemperamento degli interessi delle parti, determinando un ingiusto arricchimento.
CP_
§ 3.5 — Impossibilità del di porre a carico della Controparte_2 le spese necessarie all'eliminazione del danno.
L'appellante si duole perché il Tribunale ha riportato la giurisprudenza che, nell'ipotesi di controversia condominiale, al condomino vittorioso non possono essere addebitate le spese della lite e quelle relative al risarcimento del danno dallo stesso subito da parte del condominio (Cass. 02.12.2013 n.27233).
§ 4 — La Corte così ragiona.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo di appello, circa l'erronea indicazione della presenza di n.14 partecipanti invece di n.13 nell'assemblea del 05.04.2017, questa non incide in alcun modo sulla legittimità della delibera approvata con la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 c.c. perché all'assemblea erano pag. 5/10 presenti n.13 condomini su un totale di 23 per mill. 565,05 all'approvazione
530,25 essendosi un condomino astenuto per mill.34,80, millesimi.
L'esecuzione della prova di resistenza, anche eliminando la presenza della Teti mill. 25.70 per un eventuale conflitto d'interesse, fa sì che la delibera risulti approvata con la maggioranza degli intervenuti e con millesimi per mill. 504,55, in ogni caso superiori alla metà del valore dell'edificio, pertanto risulta in ogni caso legittima.
Sulla maggioranza necessaria all'approvazione della delibera in tema di transa- zione è intervenuta più volte la Cassazione affermando che "in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza
n. 821 del 16/01/2014, Sentenza n. 4258 del 24/02/2006, e Cass. 25.01.1015
n.1234).
Il primo motivo va dunque disatteso e rimane assorbito il motivo attinente
CP_ l'eventuale conflitto d'interesse alla votazione della condomina perché parte danneggiata dal . CP_2
Va disatteso anche il quarto motivo relativo all'attività, espletata dall'ammini- stratore per aver effettuato la transazione senza preventiva autorizzazione
(delibera) del Condominio, in quanto l'operato dell'Amministratore del
Condominio che abbia agito senza essere autorizzato dall'Assemblea può essere ratificato dalla stessa titolare del relativo potere. La ratifica sana con effetto ex tunc l'attività compiuta escludendone l'illegittimità dell'atto compiuto (Cass.
23150/20 e SS.UU. 18331/ 2010).
pag. 6/10 § 4.4 —Quanto all' eccesso di potere esso è pur sempre un vizio di "legittimità" della deliberazione assembleare quando, di fatto, si realizza in un non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo, e si può fondatamente presumere che la deliberazione non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass. Ord.
21 febbraio 2014 n. 4216): “ per poterlo ravvisare in concreto, pertanto, occorre che l'impugnante deduca e (all'occorrenza) dimostri che la maggioranza assembleare abbia non già preso una decisione semplicemente non conveniente, inopportuna o controproducente, ma intenzionalmente abbia agito per finalità estranee alle sue attribuzioni legali o regolamentari , comportandosi in modo legittimo, bensì, sotto l'aspetto formale, ma, in realtà, "arbitrario" e "preordinato"
«al solo perseguimento di interessi diversi da quelli della compagine condominiale, volutamente lesivo dei singoli, senza una propria autonoma giustificazione causale basata sull'interesse comune”: Cass. 22 gennaio 2015, n. 1
187).
La Corte ritiene di riportarsi alla motivazione del Tribunale, che ha disatteso la doglianza degli attori che hanno sostenuto che «la transazione, cosi come posta in essere, non ha alla base un giusto contemperamento degli interessi delle parti, determinando un ingiusto arricchimento» effettuando però solo valutazioni di puro merito (di opportunità e convenienza), pertanto l'impugnativa, come tale, deve ritenersi inammissibile in quanto tale valutazione “considerazione dei rispettivi vantaggi e sacrifici derivanti dal contratto” ha carattere soggettivo ed è rimessa all'autonomia negoziale delle parti.
In tal caso il Tribunale non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la stessa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass.
pag. 7/10 10199/2012; 14560/2004; 3938/1994; 731/1988)". E quindi, di conseguenza
"...poiché rientra tra i poteri dell'assemblea quello di deliberare in ordine ad una transazione che attenga spese di interesse comune (Cass. 7201/2016; Cass.
1234/2016; Cass. 821/2014), i deliberati in esame non sono sindacabili sotto il profilo della convenienza e della opportunità, come, invece, le domande di parte attrice vorrebbero indurre a ritenere, con un apprezzamento di motivi che si appalesano esclusivamente come di merito e non di legittimità".
Si osserva inoltre che, dall'esame della transazione, risulta un equo bilanciamento delle opposte posizioni e dei rispettivi interessi anche in considerazione degli orientamenti Cassazione n.18187 del 24.6.2021 : “ Il
che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante CP_2
dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio, ai sensi degli artt.1125,1124, 1123,1126 c.c., assume , quale danneggiato la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere CP_2 esonerato dall'obbligo che trova nella fonte della comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile di contribuire , a propria volta pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla refusione dei danni cagionati”, escludendo così che vi possa essere stato alcun vantaggio esclusivo da parte della che ha CP_5
compensato l'importo dovuto per i lavori con le proprie esposizioni per oneri nei confronti del condominio, rinunciando ad ogni altra pretesa come affermato
CP_ dalla condomina nell'impugnata delibera.
Risulta pertanto non sussistere, nella fattispecie in esame l'eccesso di potere laddove non si rilevano quali siano gli scopi (non soltanto estranei, ma anche contrari all'interesse condominiale) che l'assemblea avrebbe inteso realizzare
CP_ ovvero gratificare di una liberalità la condomina quando dagli atti risulta pag. 8/10 che: a) i ridetti termini dell'accordo sono tali da prevedere, comunque, una compensazione, per cui il , ancorché a fronte della rinunzia a CP_2
esigere un proprio credito, risparmia la spesa viva che avrebbe dovuto sopportare per i lavori;
b) l'obbligazione del (quale che ne possa CP_2
essere il contenuto) derivante dalla condanna giudiziale sarebbe stata posta a carico, sia pure soltanto pro quota, della singola condomina controparte vittoriosa (Cass. Ordinanza 18187 del 24.06.2021):
Il ha sostenuto inoltre in fatto, circostanza non contestata, che con CP_2
la transazione ha evitato l'adempimento dell'esecuzione dei lavori a cui era stata condannata dalla sentenza, emessa dal Tribunale di RO, n. 16959/2013, che condannava ad un obbligo di fare che non poteva essere eseguito all'atto della notifica del precetto per l'esecuzione in contemporanea dei lavori di ristruttura- zione del . CP_2
Anche tale motivo va disatteso ritenendo assorbito il quinto motivo che rimane assorbito dal rigetto del quarto.
L'Appello è infondato e va respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese.
§ 6 — Le spese di lite per il secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il valore della causa (da € 5.100,00 a 26.000,00) e della non particolare importanza delle questioni giuridiche trattate, e sono liquidate complessive € 3.506,00 oltre spese generali IVA e CPA come in atti, con la condanna solidale di e al pagamento a favore Parte_1 Parte_2
dell'appellato con attribuzione a favore dell'avv. Giuseppe Recupito CP_2
dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_6
, come in atti, avverso la sentenza del Tribunale di RO
[...]
n. 8036/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna e parti appellanti, al pagamento, Parte_1 Parte_2
in favore del , in atti, delle spese del presente grado del CP_2
giudizio, liquidate in € 3.506,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge con attribuzione all'avv.
Giuseppe Recupito dichiaratosi antistatario.
3) Dichiara e tenuti al versamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 12/02/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Estensore/ Relatore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 10/10