Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 4981/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 24.4.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Daniela Cozzolino RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Caporaso, giusta Controparte_1 procura in atti RESISTENTE
NONCHE' AVV. GIORGIO COPPOLA, curatore speciale dei minori
E IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 24.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.2.2023, la SIn. – premesso di aver contratto matrimonio con il Parte_1 Per_ SIn. il 20.7.1998 dal quale sono nati (21.10.1999), (10.10.2005), deceduto CP_1 Per_2Per_ prematuramente nel 2008, (26.3.2010) e (15.9.2012) – esponeva: (…) Per_4 L'unione tra i coniugi è di per sé sempre stata caratterizzata da un andamento altalenante, e come naturale che sia, la tragedia della prematura morte di ha duramente colpito l'armonia familiare, impossibile da Per_2 Per_ ricostituire, tanto che nemmeno la successiva nascita dei figli e è riuscita a ricreare un equilibrio Per_4 stabile. 4-)A seguito della gravissima tragedia che ha colpito la famiglia, mentre la SI.ra ha profuso Parte_1 tutte le sue energie nel nucleo familiare, il SI. ha affrontato il lutto sprofondando in una sorta di indolenza CP_1 e apatia che lo hanno spinto a trovare rifugio in abitudini pericolose quali l'abuso dell'alcool e l'uso di sostanze stupefacenti, abitudini già precedenti al lutto. 5-) Il differente modo di affrontare le complicazioni della vita ha comportato un distacco incolmabile tra i coniugi, con conseguente venir meno della affectio coniugalis, riducendo la coppia ad una mera apparenza. 6-) Pertanto i coniugi, pur convivendo sotto lo stesso tetto, hanno condotto vite separate anche dal punto di vista affettivo ed intimo. 7-) Nel tentativo di dare un diverso assetto alla famiglia i coniugi nel 2019 decidevano di lasciare la casa coniugale di (nella quale hanno lasciato la CP_2 sola residenza anagrafica) per spostarsi a Napoli ad Agnano in Via Vicinale Abbandonata n.2, in un'abitazione attigua alla famiglia di origine della SI.ra . Tuttavia anche tale tentativo, risultava fallimentare. 8-) Nel Parte_1 Marzo 2021 la SI.ra , preso atto della impossibilità di recuperare il rapporto, ha manifestato la propria Parte_1 volontà di addivenire ad una separazione personale compulsando il marito a mezzo del sottoscritto legale al fine di addivenire ad una separazione. 9-) Nonostante la separazione di fatto oramai persistente dall'aprile 2021, ogni tentativo posto in essere dalla ricorrente per una gestione concordata delle eSIenze familiari conseguenti alla crisi coniugale, si è arenato a causa del comportamento del SI. che si è mostrato ostile sia alla CP_1 formalizzazione della separazione, sia ad ogni forma di civile organizzazione delle necessità familiari. Per tale motivo ripetutamente la SI.ra ha dovuto, per il tramite del proprio legale, invitare il proprio coniuge Parte_1 all'osservanza degli impegni economici e ad una forma di disciplina delle visite con i figli minori. 10-) Ad oggi, ogni tentativo posto in essere dalla odierna ricorrente è stato frustrato dall'atteggiamento per niente
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collaborativo del Palma, il che rende inevitabile il ricorso al Tribunale al fine di ottenere i più opportuni provvedimenti. 11-) In ordine alla situazione economica del nucleo familiare è opportuno ricostruire le dinamiche che hanno portato alla attuale condizione. Il SI. svolge l'attività di fioraio presso l'omonima ditta CP_1 individuale “Palma Garden di Palma Giovanni” sita in alla Via Galileo Galilei, tale attività viene CP_2 esercitata nell'immobile di proprietà della SI.ra , dal quale, pertanto, la stessa non percepisce Parte_1 rendita. 12-) La famiglia ha sempre vissuto della attività lavorativa del in quanto la SI.ra non ha CP_1 Parte_1 mai svolto autonoma attività lavorativa per precisa scelta familiare e per il susseguirsi delle gravidanze e per la cura dei figli soprattutto all'indomani della tragica scomparsa del piccolo . 13-) Per circa due anni (nel Per_2 2018/2019) allorquando i figli minori furono iscritti a scuola dell'infanzia, la ha collaborato nella Parte_1 attività del marito, senza percepire alcun compenso per l'attività prestata. 14-) Il nucleo familiare ha potuto contare in questi anni anche sulle somme ricevute a titolo di risarcimento dalla Compagnia di assicurazioni per la r.c.a., da questa corrisposte a seguito dell'incidente stradale mortale in cui ha perso la vita il piccolo . Per_2 Tali somme ammontano ad euro 250.000,00 per ciascuno dei coniugi ed euro 100.000,00 in favore della IA
. 15-) Gli importi come sopra indicati, con riferimento a quelli riconosciuti ai SIg.ri e Parte_2 CP_1
, sono stati versati sul conto corrente cointestato agli stessi ma di fatto da sempre sono stati gestiti Parte_1 unicamente dal SI. poiché la ricorrente non ha mai posseduto nemmeno una carta bancomat o una carta CP_1 di credito, per precisa volontà del marito che riteneva di essere più idoneo alla amministrazione della economia familiare. 16-) Nonostante la disponibilità esclusiva di una somma tanto elevata, la gestione delle risorse economiche familiari operata dal ha esposto la famiglia a situazioni di difficoltà, e di esposizione CP_1 debitoria, arrivando perfino al punto di far iscrivere ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà comune dei coniugi sito in e che ha costituito la casa coniugale fino al 2019. Ogni tentativo della moglie di CP_2 ottenere rendiconti, ovvero, di pianificare rientri delle debenze familiari, il si è sempre rifiutato di CP_1 collaborare, opponendo fermi dinieghi alla moglie, non ritenuta dallo stesso idonea a gestire la situazione.
Contestualmente, scoppiata la crisi di coppia irreversibile egli ha preso ad esercitare una forte pressione e violenza economica nei confronti della SI.ra al fine di assoggettarla al suo volere contrario alla Parte_1 separazione. Pertanto, pur provvedendo alle spese personali dei figli, fin dall'epoca della separazione di fatto, ha lesinato un contributo economico adeguato alla moglie, corrispondendo saltuariamente somme a proprio piacimento e negando, ogni confronto anche sul punto. Tanto ha creato non poche difficoltà alla ricorrente, Per_ trovatasi da sola a gestire le eSIenze personali e dei due figli minorenni, e , con lei conviventi nella Per_4 Per_ casa di Agnano dove tutt'oggi ella risiede. 17-) Nelle more, la IA maggiorenne è divenuta Parte_3 economicamente autosufficiente per aver intrapreso, con profitto l'attività di estetista e per aver altresì iniziato una convivenza con il proprio compagno. La stessa fortemente condizionata dalla influenza paterna ha di fatto interrotto il rapporto con la madre, rea di non aver proseguito a tollerare il rapporto con il SI. . Proprio CP_1 al fine di non pregiudicare ulteriormente il rapporto con la IA, l'istante ha provato in tutti i Parte_1 modi a cercare una risoluzione bonaria della vicenda, trascinando con innumerevoli difficoltà la situazione fino ad oggi, trovandosi suo malgrado, costretta dall'ostruzionismo del a procedere giudizialmente. 19- ) Allo CP_1 stato il risiede presso l'immobile di proprietà dei coniugi sito in mentre la moglie ed i figli CP_1 CP_2 minorenni continuano a risiedere presso la casa coniugale sita in Agnano alla Via Vicinale Abbandonata agli Astroni n. 2, dove il nucleo familiare si era trasferito dal 2019 e vi ha coabitato fino all'aprile del 2021, momento in cui il si è allontanato dalla casa familiare. Tale immobile, come precedentemente evidenziato è attiguo CP_1 alla proprietà di famiglia di origine della , ma è privo del condono edilizio, concesso invece alle altre Parte_1 abitazioni insistenti sulla proprietà e quindi pur avendo la SI.ra , tuttavia l'istante ha interesse a Parte_1 permanervi nell'interesse dei minori. 20-) Nella zona i figli minori frequentano la scuola, e svolgono regolarmente attività sportiva, come da allegate rispettive certificazioni di presenza, ed è evidente che tale abitazione, costituente l'ultima residenza comune coincida con “l'ultimo luogo in cui i coniugi hanno di fatto convissuto unitamente ai figli”. (…) 21-) Numerosi sono stati i solleciti rivolti al SI. al fine di indurlo CP_1 alla risoluzione delle questioni connesse alla crisi familiare, dalla gestione dei debiti, alle questioni abitative e fnanche al rispetto del contributo alimentare e della regolamentazione delle visite con i figli. Tanto è confermato anche a mezzo della copiosa corrispondenza inoltrata, ma tali tentativi sono rimasti del tutto inevasi, poiché il appare refrattario ad ogni forma di disciplina della situazione. In particolare, per quanto attiene al CP_1 contributo al mantenimento, la perdurante condotta omissiva del ha costretto la SI.ra a CP_1 Parte_1 sporgere denunzia per i reati di cui all'art 570 bis c.p. ( denunzia del 31.10.2022 in atti). 22-)Non v'è dubbio che la separazione trovi motivo e causa nell'esclusiva responsabilità del marito che dopo aver dilapidato le riserve economiche familiari, aver contratto debiti ed esser venuto meno ai più elementari doveri coniugali, di assistenza morale e materiale oggi sia ostinatamente manchevole di una corresponsione alimentare continua. E' palese, difatti, che l'unico motivo del fallimento del matrimonio sia ravvisabile nella esclusiva condotta del marito, Altrettanto evidente è il danno alla integrità psicofisica della ricorrente per la violenza psicologica posta in essere dal marito nei suoi confronti. 23-)Ne conseguono le ovvie richieste di addebito al SI. della responsabilità della separazione la violenza psicologica volta alla CP_1 mortificazione della SI.ra , allo stato di totale disinteresse e abbandono delle eSIenze della moglie e Parte_1 alla saltuarietà nelle frequentazioni con i figli minori sono elementi tutti idonei a produrre al coniuge un danno di natura psichica e fisica, risarcibile sotto il profilo patrimoniale.
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Si costituiva il e, non opponendosi alla separazione, deduceva: CP_1 (…) Questa difesa, nel dolersi per quanto subdolamente, la SI.ra ha inteso evidenziare in merito alla Parte_1 figura del marito, assolutamente non corrispondente alla realta', e relativamente a questo aspetto chiede all'Onorevole Presidente, che ove necessario possa o voglia sentire, le considerazioni in merito, che potranno conferire, i genitori, le sorelle, i cognati, della , non quindi la famiglia del cosi come la stessa Parte_1 CP_1Per_ IA potrebbe, ove considerato necessario, rilasciare all'Onorevole Presidente le considerazioni in merito alla situazione familiare ed in particolare alla figura del In merito, al punto 5 e 6 del ricorso, questa CP_1 difesa respinge con forza simili considerazioni, in quanto, questa rappresentazione risulta assolutamente non corrispondente al vero, anzi, la coppia sino a qualche tempo addietro il trasferimento Parte_1 CP_1 nell'immobile di Agnano avvenuto nel 2019 ha convissuto in piena armonia, con i soliti conflitti che ogni coppia affronta quotidianamente. Anzi in merito a questa considerazione vi è da evidenziare, come il ha sempre CP_1 favorito un tenore di vita della propria famiglia, forse anche al di sopra delle reali possibilita', acconsentendo ad ogni desiderio, della e dei propri figli. Infatti, il non ha mai lesinato il centesimo, sia per quanto Parte_1 CP_1 attiene al vivere quotidiano, che alle vacanze, piuttosto che per l'abbigliamento, finanche ai trattamenti estetici richiesti dalla stessa . Parte_1 Atteggiamento psicologico del favorito, sicuramente dal fatto che lo stesso nasce in una famiglia seppur CP_1 intrisa di valori, quali la solidarieta', la comunanza, ma purtroppo, economicamente debole, tant'è che lo stesso inizia in tenera eta' a lavorare come “garzone” in un negozio di fiori e piante, e dopo anni di sacrificio, il 13 Gennaio del 2000, riesce ad aprire una propria ditta individuale denominata “Palma Garden “come da IS
ME allegata. La loro vita di coppia scorre serenamente, fino a quel tragico 24 Dicembre 2008, poi come in precedenza esposto, la “stabilita' Psicologica” della coppia vacilla pesantemente, ma assolutamente comprensibile vista la tragedia che hanno dovuto affrontare, però nonostante tutto, la volonta' di condividere e Per_ superare il lutto li ha portati a procreare altri due figli, nato il [...], ed il piccolo il Per_4 15.09.2012, è vero quanto viene esposto da parte ricorrente relativamente alle somme percepite dal risarcimento del piccolo , ma altrettanto vero è che i coniugi hanno iniziato la loro vita coniugale da Per_2 CP_1 nullatenenti,ad oggi, gli stessi risultano proprietari di diversi immobili in appartamento, box garage, CP_2 e nel 2015 innanzi al Notaio in Aversa veniva stipulato atto di Compravendita “Simulata” Persona_5 pari ad Euro 48.00,00 piu' oneri notarili, a favore della SI.ra di unita' immobiliare sita in Parte_1 alla Via G.Galilei n°13, solo ed esclusivamente per ragioni fiscali. Infatti, in pari data, innanzi allo CP_2 stesso notaio, veniva tra gli stessi dichiarata la separazione dei beni, e nel 2017 a conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, veniva sottoscritto contratto di comodato ad uso gratuito, a favore del coniuge laddove insiste la ditta individuale “Palma Garden”. In questi anni, i coniugi CP_1 Controparte_3 hanno provveduto alla costruzione, ed alla finitura con arredi di un immobile sito in Agnano alla Via Abbandonata agli Astroni n°2. Laddove oltre le spese per la realizzazione, e dell'arredo pari ad Euro 100.00,00 circa, è stato sottoscritto con alcuni parenti della , la compartecipazione di un mutuo Ventennale pari ad Parte_1 Euro 300,00 mensili, teso anche alla definitiva sanatoria dello stesso. In merito al punto 7 del ricorso, ci si oppone a codesta narrazione, fondata su uno spirito assolutamente buonista e caritatevole che tende ed evidenziare parte ricorrente, in quanto il tentativo di ricomporre la situazione familiare attraverso il trasferimento ad Agnano, nell'immobile adiacente alla famiglia della veniva Parte_1 posto in essere sicuramente dal per acconsentire al bisogno della stessa di ritrovare serenita' ed CP_1 Parte_1 equilibrio, attraverso la vicinanza ed il sostegno della propria famiglia, ma alla luce dei fatti e situazioni emerse successivamente, relativamente ad una relazione extraconiugale, facilmente dimostrabile con testimoni, video, e conversazioni telefoniche, intessuta dalla gia' in epoca precedente con un soggetto anch'esso Parte_1 sposato e residente in appalesa una chiara ed inequivocabile violazione dei doveri coniugali ex art CP_2 143 cod. civ. che impone considerazioni differenti. La aveva necessita' di stabilirsi in una residenza Parte_1 diversa, onde avere maggiore liberta' e minor controllo, per poter coltivare la relazione predetta, in quanto, se fosse rimasta nell'appartamento di Via Taverna Rossa in avrebbe sicuramente avuto meno liberta' di CP_2Per_ agire, dovendo necessariamente badare ai due figli minori e che invece poteva tranquillamente Per_4 affidare ai nonni o la sorella, trasferendosi ad Agnano. Ecco perchè, nel 2021 la , non perchè come Parte_1 narrato nel ricorso prende atto dell' impossibilita' di recuperare il rapporto, manifesta la volonta' di addivenire ad una separazione, ma perchè ormai protagonista di una relazione extraconiugale stabile e consolidata, non poteva assolutamente considerare l'ipotesi di ricomporre il rapporto con il costretto da li a poco, ad CP_1 abbandonare l'immobile di Agnano per risiedere nella ex casa coniugale di Via taverna Rossa in CP_2 facendo venire meno il diritto alla coabitazione. Nonostante questo, il ha cercato di far ragionare la CP_1
per salvaguardare l'intero rapporto familiare, ma ad ogni tentativo è stato oggetto di offese, e violenze Parte_1 verbali di ogni genere in presenza di testimoni, che ne hanno determinato una palese lesione della dignita', e dell' onore del che ne determinera' una richiesta di addebito con risarcimento del danno. Nella questione sono CP_1 Per_ intervenuti a turno la IA , i genitori della , per addivenire ad una ricomposizione della questione Parte_1
, ma tutto questo è risultato vano. Molte volte il ha anche evitato di sporgere formale denuncia nei CP_1 confronti della che in molteplici occasioni, a mo di scuse puerili, quali il fare la spesa, o jogging, o altro Parte_1
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(ampiamente documentabili) per coltivare la propria relazione, non ha disdegnato in maniera irresponsabile, Per_ ledendo sistematicamente la propria responsabilita' genitoriale, ad abbandonare i minori e o in Per_4 mani di estranei non conosciuti o addirittura da soli in casa. (…)
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza del 7.6.2023, ha adottato i provvedimenti provvisori: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre alla quale ha assegnato la casa coniugale;
ha determinato le modalità di visita padre-figli minori, ha posto a carico del CP_1Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e nella misura di € 600,00 mensili, e di Per_4 corrispondere alla moglie la somma di € 200,00 per il suo mantenimento.
Co Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti nuovamente i coniugi all'udienza del 14.3.2024 ed il verificata la particolare conflittualità degli stessi in ordine alle modalità di gestione dei figli minori (di 12 e 14 anni), ha Per_ nominato curatore speciale l'avv. Giorgio Coppola, riservando ogni ulteriore provvedimento a tutela di e non escluso l'ascolto. Per_4
Il curatore si è costituito ed ha dedotto: (…) I provvedimenti non sono stati integralmente ossequiati. Tanto sia per quelli non patrimoniali (il SI. non ha rispettato il calendario di visite), sia per quelli patrimoniali (il CP_1 resistente ha versato sempre una somma inferiore, detraendo dal dovuto una quota da destinare a debiti di altra natura). La mediazione e gli inviti del Tribunale non hanno sortito effetto (…) Riguardo alla situazione attuale, la SInora vive nel quartiere di Agnano, più precisamente in via Vicinale Abbandonata n.2, in Parte_1 uno al due figli, mentre il SI. continua a vivere nella ex casa coniugale sita in Lo scrivente ha CP_1 CP_2 da subito invitato le parti, per il tramite dei rispettivi avvocati costituiti, ad un incontro presso il proprio studio, avvenuto, dopo vari rinvii, il giorno 4 giugno 2024 alle ore 16:30, alla presenza dei difensori. Il clima è stato sin da subito molto teso. La SInora ha lamentato l'assenza della figura paterna nella vita dei figli, Parte_1 circostanza che il SI. ha negato. La ricorrente ha anche lamentato il mancato versamento integrale degli CP_1 assegni di mantenimento stabiliti – l'avv. Cozzolino ha fatto presente di aver iniziato procedura esecutiva per il recupero del dovuto. Dopo numerose discussioni, si è giunti ad un accordo condiviso che in questa sede si riassume: quanto ai diritti di visita il padre preleverà i figli a fine settimana alternati con la madre dalle ore Per_ 20:30 del venerdì alle ore 21 della domenica, dopo cena, nonché tutti i martedì, prelevando dalla casa di
Agnano alle ore 18:00 e subito dopo al termine dello sport (dove lo accompagnerà la madre), Per_4 riportandoli a casa per le ore 22:00. Relativamente al periodo estivo, nel mese di agosto del 2024 i figli staranno con la madre dal giorno 1 al giorno 10, con il padre dall'11 al 25, e poi di nuovo con la madre negli ultimi cinque giorni (con sospensione dei diritti di visita ordinari). Dal mese di giugno 2024, ed entro il giorno 10, il SInor verserà alla SInora la somma di € 700,00 (settecento/00) a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei due figli e di € 200,00 (duecento/00) quale mantenimento della moglie. Le spese straordinarie restano suddivise al 50%. Le parti hanno altresì concordato che l'assegno unico verrà suddiviso al 50%, così come il debito della casa coniugale sorto per pregresse situazioni familiari. Dell'incontro è stato redatto verbale, sottoscritto dalle parti e dai difensori. Tenuto conto che tale accordo ha necessità di tempo per verificarne la tenuta, per la udienza del prossimo 4 luglio 2024 verrà chiesto un rinvio in tal senso. In data 10 giugno 2024, alle ore 16, lo scrivente si è recato a trovare i minori presso la casa di Agnano. Relativamente all'abitazione, essa si presenta molto pulita e ben arredata. Ha uno spazio di ingresso con saloncino e cucina living, un bagno e due camere da letto. La casa ha problemi di natura amministrativa, che appaiono irrisolvibili. Si trova vicino alle residenze dei familiari della SInora , con i quali, come da ella dichiarato, i rapporti sono molto tesi. Parte_1Per_
e sono due ragazzi molto curati ed educati. Hanno terminato con profitto l'anno scolastico. Il primo Per_4 Per_ intende proseguire gli studi nel Liceo di Moda, il secondo deve finire la scuola secondaria. frequenta lo sport della danza (hip hop), mentre pratica lo sport del calcio. Non sono sembrati turbati dalla presenza Per_4 Per_ del curatore. Entrambi hanno dichiarato profondo dispiacere per il mancato rapporto tra la madre ed , la primogenita (che tra l'altro non abita molto distante da loro e che vedono con relativa periodicità). Hanno mostrato piacere ad incontrare il padre, anche se ha lamentato che la casa di gli incute Per_4 CP_2 tristezza. Atteso che il SI. ha un negozio per la vendita di fiori, spesso i ragazzi, quando sono con lui, CP_1 restano da soli fino al suo rientro. Per il resto non sono emerse allo stato particolari criticità. Di certo, andrà recuperato il rapporto tra la IA e la madre, nell'ottica di una maggiore serenità della prole minore. Allo stato, pertanto, si chiederà un rinvio per monitorare il buon andamento dell'accordo raggiunto.
Successivamente, all'udienza del 24.4.2025 – fissata dal Gi per l'espletamento delle prove testimoniali ammesse – le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
Per_ 1) I minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_4 genitori, i quali si obbligano a collaborare nel loro interesse, a insieme consultarsi e decidere, perseguendo la finalità di concedere loro la massima serenità e aiutarli nel raggiungimento dei loro obiettivi e delle loro aspirazioni;
1) I minori resteranno collocati presso l'attuale domicilio della madre,
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obbligandosi entrambi i genitori a comunicarsi in anticipo ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
2) quanto ai diritti di visita, il padre preleverà i figli a fine settimana alternati con la madre dalle ore 20:30 del venerdì, per riportarli alla stessa alle ore 22,00 della domenica, dopo cena;
Per_
3) li terrà altresì con sé tutti i martedì, prelevando dalla casa di Agnano alle ore 18:00 e subito dopo al termine dello sport (dove lo Per_4 accompagnerà la madre), riportandoli a casa dalla madre per le ore 22:00. Qualora per motivi di lavoro (soprattutto nel periodo delle cerimonie, nei mesi di maggio e giugno) vi sia una impossibilità oggettiva di rispettare questo giorno, il SI. ha l'obbligo di comunicarlo alla SInora almeno 48 ore CP_1 Parte_1 prima;
4) relativamente al periodo estivo, i minori staranno con ciascun genitore per quindici giorni consecutivi, o dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto, in via alternata annuale, con obbligo di comunicazione di periodo e luogo entro il giorno 31 maggio di ogni anno – durante il mese di agosto resteranno sospesi i diritti di visita ordinari);
5) relativamente al periodo natalizio, i minori staranno con il padre la sera del 24 o il giorno del 25 in via alternata annuale con la madre, nonché dal 26 al
31 dicembre oppure dal 1 al 6 gennaio, sempre in via alternata annuale con la madre;
6) nel periodo pasquale, i minori staranno con il padre dal venerdì santo alla domenica sera, oppure dal lunedì in Albis al mercoledì mattina, in via alternata annuale con la madre;
7) i figli minori festeggeranno il loro compleanno ed onomastico, se possibile con entrambi i genitori, ovvero, in caso contrario, alternativamente con ognuno dei genitori;
ed, inoltre, trascorreranno con il padre i giorni della festa del papà, e del suo onomastico e compleanno e, altrettanto faranno con la madre, nelle sue ricorrenze;
8) Le parti, inoltre, si riservano sin da ora la possibilità, sempre previo accordo comune e compatibilmente con le eSIenze di tutti, ovvero scolastiche dei figli e lavorative dei genitori, di stabilire diverse modalità di organizzazione delle frequentazioni, ovvero, delle ferie e del periodo natalizio anche suddividendo i giorni di permanenza del figlio in due periodi distinti (es. Natale
e Capodanno) in modo da consentire agli stessi di permanere continuativamente a turno presso ciascuno dei genitori;
lo stesso avverrà anche per le festività
Pasquali
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunziando reciprocamente al riconoscimento di un assegno di mantenimento;
10) il SInor verserà alla SInora la somma mensile – e a CP_1 Parte_1 partire dal mese di aprile 2025 - di € 600,00 (seicento/00) – da intendersi in € 300,00 per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat 11) le spese straordinarie occorrenti per i minori, con particolare riferimento a quelle scolastiche e future universitarie, a quelle sportive e a quelle medico sanitarie, saranno suddivise al 50% a carico di entrambi i genitori, con espresso riferimento al protocollo di intesa SIlato dalla Presidenza del Tribunale di Napoli con il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
12) l'assegno unico universale verrà dal mese di aprile 2025 interamente percepito dalla SInora;
Parte_1
13) la SInora dichiara che ora per allora che il comodato d'uso Parte_1 gratuito del locale commerciale ove il SI. esercita l'attività di fioraio CP_1 continuerà ad avere validità ed efficacia e tanto nel superiore interesse dei figli, essendo quella l'unica attività economica e reddituale del Tale comodato CP_1 sarà consentito finché il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sarà puntualmente corrisposto.
Orbene, il Tribunale, preso atto della rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione, letto il parere favorevole del Pm del 29.4.2025 - atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Per_ Non è stato ritenuto necessario ascoltare e in ragione degli accordi raggiunti dalle parti. Per_4 Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra e ai sensi dell'art. 151 /1° Parte_1 CP_1 co.c.c.;
b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 55, Parte II s.A sez. AB Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 2.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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