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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.732/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. FONTANETO DANIELA parte ricorrente
, (c.f. ) Parte_2 C.F._2
parte resistente, contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: si riporta alle conclusioni del ricorso introduttivo chiedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre e la conferma delle condizioni di separazione
Parte resistente: ///
Pubblico : conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle CP_1 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ella ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in Sesto Calende Parte_2 in data 5/2/2005 e che dalla loro unione sono nati ed Per_1 Per_2
Con decreto n. 4178/2018, il Tribunale di Novara ha omologato le condizioni di separazione: “Autorizzare i coniugi a vivere separati e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Castelletto Sopra Ticino Per_ (NO) via Sivo n. 28, alla sig.ra , con tutti gli arredi ivi contenuti;
3. Affidare i figli minori ed Parte_1 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4. In relazione al diritto di visita del padre con i figli minori, i coniugi si impegnano a rivolgersi al 5. 6. 7. Centro Clinico Pangea di Borgomanero, scelto di comune accordo, che, previa opportuna valutazione del nucleo familiare, della relazione genitori/figli, sentiti i professionisti CP che già seguono le parti e valutate le relazioni che verranno rese dal in relazione alla presunta dipendenza del padre, procederanno a pianificare il miglior regime di visita possibile. Le parti si impegnano a ricevere le periodiche relazioni da parte del professionista incaricato ed a rispettare il programma che sarà loro proposto nell'unico interesse dei figli minori. In attesa che venga realizzato il progetto di cui al punto precedente, il padre avrà diritto di vedere i propri figli due sere infrasettimanali alla presenza della madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e ricreative dei minori;
il padre avrà altresì diritto di tenere con sé i figli tutte le domeniche, alternandole alla presenza della madre ed alla presenza dei nonni paterni. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I figli avranno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, una volta ripristinato il rapporto padre - figli in piena autonomia e senza l'ausilio di alcuna figura di supporto, dispongono che: -I figli minori trascorreranno durante le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività con relativi ponti Per_ connessi, egual tempo con la madre e con il padre;
- Per le vacanze estive i figli ed potranno trascorrere un Per_1 periodo di 15 (quindici) giorni, consecutivi o non consecutivi, con la madre ed un periodo di ulteriori 15 (quindici) giorni, consecutivi o non consecutivi, con il padre. In ogni caso entrambi i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente, entro il 30/05 di ogni anno, il luogo ed il periodo di villeggiatura per trascorrere le vacanze. - I Sig.ri e si impegnano Pt_2 Pt_1
a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza, domicilio ed a comunicarsi preventivamente i recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno coni figli.
8. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di Euro 500,00, tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versata entro il giorno 22 di ogni mese;
9. Le spese straordinarie (da intendersi a titolo esemplificativo spese mediche non mutuabili, scolastiche, ludiche, ricreative e sportive), preventivamente concordate o comunque a fronte di idonea documentazione, sostenute nell'interesse dei figli, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambe i genitori. 10. Entrambe i genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per sé e per i propri figli. 11. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non vantano reciproche pretese di mantenimento o di alimenti;
dando atto altresì che ogni altra questione di natura economica è già stata definita tra gli stessi e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere in relazione ai rapporti pregressi”.
Quindi, con il ricorso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “C H I E D E Che la S.V. voglia disporre le formalità di rito per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anticipando sin d'ora le seguenti C O N C L U S I O N I Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Sesto Calende (VA) il 05.02.2005, matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Sesto Calende (VA) Per_ per l'anno 2005, parte II, serie A, n. 1; Affidare il figlio minore in via superesclusiva alla madre, con sua collocazione abitativa prevalente presso la stessa;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore solo alla presenza dei nonni paterni o di persone terze di fiducia delle parti previa valutazione della capacità genitoriale dello stesso, in ogni caso senza pernotto e per non più di due pomeriggi a settimana;
- Assegnare l'abitazione coniugale sita in Castelletto Ticino (NO), Via Sivo, n° 28/A, alla moglie, con tutti gli arredi nella stessa contenuti;
- Porre, a carico del padre, un assegno di mantenimento per il figlio minore e per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
- Disporre che la madre possa percepire integralmente l'assegno unico per la prole;
- Disporre la perdita del cognome da parte della moglie. - Disporre la trasmissione della Pt_2 sentenza all'ufficio dello Stato Civile per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. n. 396/2000. IN VIA ISTRUTTORIA: Nel caso di contestazione avanzata da controparte in punto alle proposte condizioni, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in occasione di alcuni viaggi fatti all'estero con mio padre, lo stesso mi proponeva l'utilizzo di sostanze stupefacenti sin anche a farmene assumere;
2. Vero che nelle medesime occasioni mio padre mi chiedeva di non fare menzione di ciò che era accaduto con mia madre;
Vero che la pretesa di mio padre mi provocava particolare ansia e mi sentivo oppresso dalle richieste che mi venivano da lui rivolte;
4. Vero che mio padre mi chiedeva omertà anche in altre occasioni come quando ritrovavo in casa alcune stagnole utilizzate per l'assunzione di stupefacenti, ovvero, si arrabbiava perché avevo riferito a mia madre di come lui si fosse riavvicinato a soggetti non raccomandabili in quanto tossicodipendenti;
5. Vero che so che mio padre fa uso abituale di sostanze stupefacenti;
6. Vero che nel corso del mese di Febbraio 2025 mio padre rimaneva chiuso in casa, con le imposte chiuse durante il giorno, senza avere contatti con alcuno;
7. Vero che sempre nel mese di Febbraio 2025, preoccupato per le condizioni personali di mio padre, mi mettevo in contatto con lui per condividere il pranzo e venivo informato dallo stesso che non stava bene sentendosi le gambe paralizzate e gonfie;
8. Vero che giunto sul posto in suo aiuto, unitamente ai miei nonni paterni, lo trovavamo sul divano intento a bere e fumare;
9. Vero che ne nasceva tra di noi una discussione che sfociava in insulti nei miei confronti;
10. Vero che da quel momento sono ricaduto in uno stato di frustrazione ed ansia che mi ha indotto a riprendere il percorso psicologico che avevo già iniziato in precedenza. Si indica a teste il signor residente in [...]. Tes_1
Si chiede che, in caso di disponibilità da parte del resistente, ne sia disposta la presa in carico da parte del competente CP_2 per territorio al fine di valutare l'abituale assunzione di sostanze stupefacenti da parte del signor In caso di Parte_2 contestazione, si chiede si dia corso a CTU psicologica che individui il regime di affido e visita maggiormente tutelante per la prole. Con il favore di spese di giudizio e compensi professionali. Con riserva di meglio produrre e dedurre nei termini di legge”.
***
All'udienza del 25/9/2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto con l'interrogatorio libero della ricorrente, che ha dichiarato:
“Voglio divorziare. voglio precisare che durante un viaggio all'estero, quando aveva 16 anni e quando aveva 18 anni, Per_
ha offerto stupefacenti al figlio. Non vede più il papà. vede il papà, lo vede alla presenza dei nonni paterni;
Pt_2 con la nonna ha un buon rapporto è tranquillo. Non dorme a casa del papà; va da dopo la scuola fino a dopo cena. Sono un'insegnante. L'incidente di è occorso a metà agosto;
non ha subito danni. Ha raccontato di essersi addormentato Pt_2
e di aver impattato con un'altra auto;
mi ha detto che la patente gliela ritirano. Non so se segue un percorso al mi CP_2 aveva detto di sì ma poi non si è più espresso. Lavora in modo non continuativo, sta facendo l'imbianchino. Prima lavorava Per_ nella ristorazione. sta facendo il servizio civile in una scuola. ha un ADHD e DSA, segue un percorso privato Per_1 con la dr.ssa . All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio “Il Giudice, Persona_3 letti gli atti e sentita la ricorrente;
considerato il dedotto stato di tossicodipendenza di;
dispone l'affido esclusivo Pt_2 Per_ Per_ di alla madre, a tutela del benessere del minore;
dispone che il padre possa vedere secondo l'attuale organizzazione delle parti, alla presenza dei nonni paterni;
dispone la presa in carico del e del CSM di CP_2 Pt_2
ove consenta;
dispone l'acquisizione presso il e il Centro Clinico Pangea di Borgomanero (NO) relative a
[...] CP_2 dispone l'acquisizione presso l'INPS dell'estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di Parte_2
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) residente Parte_2 C.F._2 in Castelletto Ticino, Via Sandro Pertini, n. 2; dispone l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate da , nato a [...] il [...] (Cod. Parte_2
Fisc. ) residente in [...] per il resto tiene ferme le C.F._2 statuizioni della separazione;
conferma nel resto la sentenza di separazione;
rinvia per esame relazioni all'udienza dell'11 dicembre 2025 h. 10.45, assegnando termine agli enti incaricati fino all'1 dicembre 2025 per depositare la relativa documentazione;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”.
All'udienza dell'11/12/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa ha chiesto rimettersi la causa in decisione che, all'esito della discussione, è stata rimessa al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 4178/2018. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto alla richiesta di affido super esclusivo, ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta della ricorrente. E, invero, come emerge dalla relazione del CSM del 26/11/2025, non si è presentato Pt_2 alla visita medica fissata su istruzioni del Tribunale. Ancora, il ha dato atto di una frequentazione CP_3 saltuaria, di una scarsa consapevolezza della sua problematica e che “il paziente non ha ancora raggiunto una astensione stabile e continuativa dall'uso di sostanze”.
In tale contesto, dunque, non può che affidarsi in via super esclusivo alla madre, considerata la Per_2 totale inaffidabilità di , oltre che un disinteresse indiretto verso il figlio visto che il percorso di Pt_2 recupero era stato predisposto proprio per consentire una ripresa totale della sua genitorialità. deve essere collocato presso la madre, a cui va assegnata la casa familiare. Per_2
Quanto agli incontri, anche all'udienza dell'11/12/2025, la ricorrente ha confermato che gli incontri padre-figlio alla presenza dei nonni vanno bene: considerate le condizioni di , sono allo stato Pt_2 l'unica modalità che consentono il diritto di frequentazione del minore con il papà, in ambiente sicuro e tutelante.
Quanto alle statuizioni economiche, la ricorrente ha richiesto la conferma delle condizioni di separazione. Ritiene il Collegio di dover accogliere anche tale domanda: rispetto alla pronuncia del decreto di omologa, le condizioni economiche delle parti non sono mutate e gli importi ivi fissati, € 250,00 per ciascun figlio, anche per ancora non economicamente autosufficiente, sono congri rispetto ai loro bisogni. Per_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite nella misura del 50% su ciascun genitore;
l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria (anche per quanto riguarda , il figlio maggiorenne). Per_1
va altresì condannato alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui Pt_2 al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, cause di bassa complessità, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto Parte_1 Parte_2 in Sesto Calende in data 5/2/2005 e matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Sesto Calende per l'anno 2005, parte II, serie A, n. 1;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) affida alla madre in via super esclusiva, autorizzandola ad assumere da sola tutte le decisioni di Per_2 maggiore interesse per il minore;
4) dispone che sia collocato presso la madre;
Per_2
6) assegna la casa familiare a Parte_1
7) dispone che il padre possa vedere secondo l'attuale organizzazione delle parti, alla presenza dei Per_2 nonni paterni;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma Parte_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
11) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.906,00, Parte_2 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
12) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. FONTANETO DANIELA parte ricorrente
, (c.f. ) Parte_2 C.F._2
parte resistente, contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: si riporta alle conclusioni del ricorso introduttivo chiedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre e la conferma delle condizioni di separazione
Parte resistente: ///
Pubblico : conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle CP_1 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ella ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in Sesto Calende Parte_2 in data 5/2/2005 e che dalla loro unione sono nati ed Per_1 Per_2
Con decreto n. 4178/2018, il Tribunale di Novara ha omologato le condizioni di separazione: “Autorizzare i coniugi a vivere separati e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Castelletto Sopra Ticino Per_ (NO) via Sivo n. 28, alla sig.ra , con tutti gli arredi ivi contenuti;
3. Affidare i figli minori ed Parte_1 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4. In relazione al diritto di visita del padre con i figli minori, i coniugi si impegnano a rivolgersi al 5. 6. 7. Centro Clinico Pangea di Borgomanero, scelto di comune accordo, che, previa opportuna valutazione del nucleo familiare, della relazione genitori/figli, sentiti i professionisti CP che già seguono le parti e valutate le relazioni che verranno rese dal in relazione alla presunta dipendenza del padre, procederanno a pianificare il miglior regime di visita possibile. Le parti si impegnano a ricevere le periodiche relazioni da parte del professionista incaricato ed a rispettare il programma che sarà loro proposto nell'unico interesse dei figli minori. In attesa che venga realizzato il progetto di cui al punto precedente, il padre avrà diritto di vedere i propri figli due sere infrasettimanali alla presenza della madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e ricreative dei minori;
il padre avrà altresì diritto di tenere con sé i figli tutte le domeniche, alternandole alla presenza della madre ed alla presenza dei nonni paterni. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I figli avranno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, una volta ripristinato il rapporto padre - figli in piena autonomia e senza l'ausilio di alcuna figura di supporto, dispongono che: -I figli minori trascorreranno durante le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività con relativi ponti Per_ connessi, egual tempo con la madre e con il padre;
- Per le vacanze estive i figli ed potranno trascorrere un Per_1 periodo di 15 (quindici) giorni, consecutivi o non consecutivi, con la madre ed un periodo di ulteriori 15 (quindici) giorni, consecutivi o non consecutivi, con il padre. In ogni caso entrambi i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente, entro il 30/05 di ogni anno, il luogo ed il periodo di villeggiatura per trascorrere le vacanze. - I Sig.ri e si impegnano Pt_2 Pt_1
a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza, domicilio ed a comunicarsi preventivamente i recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno coni figli.
8. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di Euro 500,00, tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versata entro il giorno 22 di ogni mese;
9. Le spese straordinarie (da intendersi a titolo esemplificativo spese mediche non mutuabili, scolastiche, ludiche, ricreative e sportive), preventivamente concordate o comunque a fronte di idonea documentazione, sostenute nell'interesse dei figli, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambe i genitori. 10. Entrambe i genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per sé e per i propri figli. 11. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non vantano reciproche pretese di mantenimento o di alimenti;
dando atto altresì che ogni altra questione di natura economica è già stata definita tra gli stessi e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere in relazione ai rapporti pregressi”.
Quindi, con il ricorso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “C H I E D E Che la S.V. voglia disporre le formalità di rito per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anticipando sin d'ora le seguenti C O N C L U S I O N I Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Sesto Calende (VA) il 05.02.2005, matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Sesto Calende (VA) Per_ per l'anno 2005, parte II, serie A, n. 1; Affidare il figlio minore in via superesclusiva alla madre, con sua collocazione abitativa prevalente presso la stessa;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore solo alla presenza dei nonni paterni o di persone terze di fiducia delle parti previa valutazione della capacità genitoriale dello stesso, in ogni caso senza pernotto e per non più di due pomeriggi a settimana;
- Assegnare l'abitazione coniugale sita in Castelletto Ticino (NO), Via Sivo, n° 28/A, alla moglie, con tutti gli arredi nella stessa contenuti;
- Porre, a carico del padre, un assegno di mantenimento per il figlio minore e per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
- Disporre che la madre possa percepire integralmente l'assegno unico per la prole;
- Disporre la perdita del cognome da parte della moglie. - Disporre la trasmissione della Pt_2 sentenza all'ufficio dello Stato Civile per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. n. 396/2000. IN VIA ISTRUTTORIA: Nel caso di contestazione avanzata da controparte in punto alle proposte condizioni, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in occasione di alcuni viaggi fatti all'estero con mio padre, lo stesso mi proponeva l'utilizzo di sostanze stupefacenti sin anche a farmene assumere;
2. Vero che nelle medesime occasioni mio padre mi chiedeva di non fare menzione di ciò che era accaduto con mia madre;
Vero che la pretesa di mio padre mi provocava particolare ansia e mi sentivo oppresso dalle richieste che mi venivano da lui rivolte;
4. Vero che mio padre mi chiedeva omertà anche in altre occasioni come quando ritrovavo in casa alcune stagnole utilizzate per l'assunzione di stupefacenti, ovvero, si arrabbiava perché avevo riferito a mia madre di come lui si fosse riavvicinato a soggetti non raccomandabili in quanto tossicodipendenti;
5. Vero che so che mio padre fa uso abituale di sostanze stupefacenti;
6. Vero che nel corso del mese di Febbraio 2025 mio padre rimaneva chiuso in casa, con le imposte chiuse durante il giorno, senza avere contatti con alcuno;
7. Vero che sempre nel mese di Febbraio 2025, preoccupato per le condizioni personali di mio padre, mi mettevo in contatto con lui per condividere il pranzo e venivo informato dallo stesso che non stava bene sentendosi le gambe paralizzate e gonfie;
8. Vero che giunto sul posto in suo aiuto, unitamente ai miei nonni paterni, lo trovavamo sul divano intento a bere e fumare;
9. Vero che ne nasceva tra di noi una discussione che sfociava in insulti nei miei confronti;
10. Vero che da quel momento sono ricaduto in uno stato di frustrazione ed ansia che mi ha indotto a riprendere il percorso psicologico che avevo già iniziato in precedenza. Si indica a teste il signor residente in [...]. Tes_1
Si chiede che, in caso di disponibilità da parte del resistente, ne sia disposta la presa in carico da parte del competente CP_2 per territorio al fine di valutare l'abituale assunzione di sostanze stupefacenti da parte del signor In caso di Parte_2 contestazione, si chiede si dia corso a CTU psicologica che individui il regime di affido e visita maggiormente tutelante per la prole. Con il favore di spese di giudizio e compensi professionali. Con riserva di meglio produrre e dedurre nei termini di legge”.
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All'udienza del 25/9/2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto con l'interrogatorio libero della ricorrente, che ha dichiarato:
“Voglio divorziare. voglio precisare che durante un viaggio all'estero, quando aveva 16 anni e quando aveva 18 anni, Per_
ha offerto stupefacenti al figlio. Non vede più il papà. vede il papà, lo vede alla presenza dei nonni paterni;
Pt_2 con la nonna ha un buon rapporto è tranquillo. Non dorme a casa del papà; va da dopo la scuola fino a dopo cena. Sono un'insegnante. L'incidente di è occorso a metà agosto;
non ha subito danni. Ha raccontato di essersi addormentato Pt_2
e di aver impattato con un'altra auto;
mi ha detto che la patente gliela ritirano. Non so se segue un percorso al mi CP_2 aveva detto di sì ma poi non si è più espresso. Lavora in modo non continuativo, sta facendo l'imbianchino. Prima lavorava Per_ nella ristorazione. sta facendo il servizio civile in una scuola. ha un ADHD e DSA, segue un percorso privato Per_1 con la dr.ssa . All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio “Il Giudice, Persona_3 letti gli atti e sentita la ricorrente;
considerato il dedotto stato di tossicodipendenza di;
dispone l'affido esclusivo Pt_2 Per_ Per_ di alla madre, a tutela del benessere del minore;
dispone che il padre possa vedere secondo l'attuale organizzazione delle parti, alla presenza dei nonni paterni;
dispone la presa in carico del e del CSM di CP_2 Pt_2
ove consenta;
dispone l'acquisizione presso il e il Centro Clinico Pangea di Borgomanero (NO) relative a
[...] CP_2 dispone l'acquisizione presso l'INPS dell'estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di Parte_2
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) residente Parte_2 C.F._2 in Castelletto Ticino, Via Sandro Pertini, n. 2; dispone l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate da , nato a [...] il [...] (Cod. Parte_2
Fisc. ) residente in [...] per il resto tiene ferme le C.F._2 statuizioni della separazione;
conferma nel resto la sentenza di separazione;
rinvia per esame relazioni all'udienza dell'11 dicembre 2025 h. 10.45, assegnando termine agli enti incaricati fino all'1 dicembre 2025 per depositare la relativa documentazione;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”.
All'udienza dell'11/12/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la difesa ha chiesto rimettersi la causa in decisione che, all'esito della discussione, è stata rimessa al Collegio.
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La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 4178/2018. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto alla richiesta di affido super esclusivo, ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta della ricorrente. E, invero, come emerge dalla relazione del CSM del 26/11/2025, non si è presentato Pt_2 alla visita medica fissata su istruzioni del Tribunale. Ancora, il ha dato atto di una frequentazione CP_3 saltuaria, di una scarsa consapevolezza della sua problematica e che “il paziente non ha ancora raggiunto una astensione stabile e continuativa dall'uso di sostanze”.
In tale contesto, dunque, non può che affidarsi in via super esclusivo alla madre, considerata la Per_2 totale inaffidabilità di , oltre che un disinteresse indiretto verso il figlio visto che il percorso di Pt_2 recupero era stato predisposto proprio per consentire una ripresa totale della sua genitorialità. deve essere collocato presso la madre, a cui va assegnata la casa familiare. Per_2
Quanto agli incontri, anche all'udienza dell'11/12/2025, la ricorrente ha confermato che gli incontri padre-figlio alla presenza dei nonni vanno bene: considerate le condizioni di , sono allo stato Pt_2 l'unica modalità che consentono il diritto di frequentazione del minore con il papà, in ambiente sicuro e tutelante.
Quanto alle statuizioni economiche, la ricorrente ha richiesto la conferma delle condizioni di separazione. Ritiene il Collegio di dover accogliere anche tale domanda: rispetto alla pronuncia del decreto di omologa, le condizioni economiche delle parti non sono mutate e gli importi ivi fissati, € 250,00 per ciascun figlio, anche per ancora non economicamente autosufficiente, sono congri rispetto ai loro bisogni. Per_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite nella misura del 50% su ciascun genitore;
l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria (anche per quanto riguarda , il figlio maggiorenne). Per_1
va altresì condannato alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui Pt_2 al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, cause di bassa complessità, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto Parte_1 Parte_2 in Sesto Calende in data 5/2/2005 e matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Sesto Calende per l'anno 2005, parte II, serie A, n. 1;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) affida alla madre in via super esclusiva, autorizzandola ad assumere da sola tutte le decisioni di Per_2 maggiore interesse per il minore;
4) dispone che sia collocato presso la madre;
Per_2
6) assegna la casa familiare a Parte_1
7) dispone che il padre possa vedere secondo l'attuale organizzazione delle parti, alla presenza dei Per_2 nonni paterni;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma Parte_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
11) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.906,00, Parte_2 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
12) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO