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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
EPY BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1634/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Pagano;
Parte 1
RICORRENTE
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario utile per beneficiare della indennità di accompagnamento previa domanda amministrativa del
29.2.2024-, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della Consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ha, comunque, dedotto l'aggravamento dello stato di salute, producendo nuova documentazione.
Costituendosi in giudizio, l' CP_1 ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso. Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e che, pertanto, l'opposizione è ammissibile, si è proceduto a conferire nuovamente incarico al CTU già nominato in sede di
ATP al fine di acquisire chiarimenti in ordine all'incidenza sul complesso invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva ed atteso il deposito della Consulenza, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP. Sotto tale profilo, deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice nell'atto di opposizione non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la rinnovazione, trattandosi di mero "dissenso diagnostico" (Cass.2151/2004, Cass. 7273/2011).
Ferma, dunque, la valutazione medico legale già correttamente espressa in sede di ATP, il medesimo CTU, in base alla sopravvenuta documentazione medica ed agli esiti del nuovo esame obiettivo cui ha sottoposto la ricorrente, ha riscontrato un aggravamento del quadro morboso (in particolare delle funzioni psichiche) verificatosi dopo il precedente esame e tale da giustificare la sussistenza del requisito sanitario utile per fruire del beneficio invocato con decorrenza successiva alla precedente Consulenza.
Parte 1 è affetta da: "DecadimentoIl CTU ha concluso dichiarando che cognitivo tipo Alzheimer di grado moderato-severo. Encefalopatia vascolare ischemica cronica. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Dislipidemia. Ipotiroidismo in esiti di tiroidectomia totale in attuale trattamento sostitutivo. Insufficienza venosa cronica degli arti inferiori di grado severo a sinistra".
Il Ctu ha vagliato, oltre alla documentazione sanitaria precedente, anche quella successivamente formatasi e versata in atti e cioè: " referto visita neurologica presso -I.R.C.C.S. "Neuromed” di Pozzilli (IS) del (26/02/2025); referto visita neurologica dell'Ambulatorio di Neurologia di Bellizzi (SA) Distretto
Sanitario "65" dell'ASL di Salerno del 26/03/2025; visita angiologica del
28.3.2025; referto visita neurologica dell'Ambulatorio di Neurologia
dell'A.O.U. "OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno del
16/05/2025.
Dalla disamina della già menzionata documentazione e dall'osservazione clinica, il CTU ha rilevato una evoluzione peggiorativa delle funzioni cognitive tale da compromettere le abituali attività della vita quotidiana, sia quelle semplici (come lavarsi e vestirsi) che quelle più complesse (come fare la spesa e assumere correttamente le medicine, preparare da mangiare etc.); inoltre la periziata, sebbene disponibile al colloquio, è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio, con marcate difficoltà mnestiche e della capacità critica che è apparsa indebolita.
Tale quadro clinico, ha osservato il Consulente, rende indispensabile la sorveglianza continua e la supervisione al fine di garantire un normale svolgimento delle attività quotidiane della vita e della prevenzione e contenimento di comportamenti potenzialmente dannosi per sé e per altri.
Il CTU ha perciò concluso che si realizzano, sul piano medico legale, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In ordine alla decorrenza del requisito sanitario, ha ritenuto congruo fissarla all'1.5.2025 in relazione alle risultanze del referto di visita neurologica dell'U.O.
Neurologia dell' CP 2 R. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona del 16.5.2025 in cui si accertava un ulteriore peggioramento delle funzioni cognitive. Le conclusioni del CTU risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise anche perché non specificamente contestate dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato che sussistono in capo ad le condizioni Parte 1
sanitarie utili a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di maggio 2025.
Le spese di lite, stante il differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, del ricorso per ATP e del ricorso di merito, vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' CP_1 tenuto altresì conto che vi
è in atti dichiarazione di esonero della ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo ad Parte 1 delle condizioni sanitarie beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza utili a dall'1.5.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1
Salerno, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Francesca D'Antonio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1634/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Pagano;
Parte 1
RICORRENTE
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma,
c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con cui aveva agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario utile per beneficiare della indennità di accompagnamento previa domanda amministrativa del
29.2.2024-, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della Consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ha, comunque, dedotto l'aggravamento dello stato di salute, producendo nuova documentazione.
Costituendosi in giudizio, l' CP_1 ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, di rigettare il ricorso. Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e che, pertanto, l'opposizione è ammissibile, si è proceduto a conferire nuovamente incarico al CTU già nominato in sede di
ATP al fine di acquisire chiarimenti in ordine all'incidenza sul complesso invalidante delle patologie riscontrate da documentazione medica successiva ed atteso il deposito della Consulenza, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP. Sotto tale profilo, deve ritenersi che, rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice nell'atto di opposizione non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la rinnovazione, trattandosi di mero "dissenso diagnostico" (Cass.2151/2004, Cass. 7273/2011).
Ferma, dunque, la valutazione medico legale già correttamente espressa in sede di ATP, il medesimo CTU, in base alla sopravvenuta documentazione medica ed agli esiti del nuovo esame obiettivo cui ha sottoposto la ricorrente, ha riscontrato un aggravamento del quadro morboso (in particolare delle funzioni psichiche) verificatosi dopo il precedente esame e tale da giustificare la sussistenza del requisito sanitario utile per fruire del beneficio invocato con decorrenza successiva alla precedente Consulenza.
Parte 1 è affetta da: "DecadimentoIl CTU ha concluso dichiarando che cognitivo tipo Alzheimer di grado moderato-severo. Encefalopatia vascolare ischemica cronica. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Dislipidemia. Ipotiroidismo in esiti di tiroidectomia totale in attuale trattamento sostitutivo. Insufficienza venosa cronica degli arti inferiori di grado severo a sinistra".
Il Ctu ha vagliato, oltre alla documentazione sanitaria precedente, anche quella successivamente formatasi e versata in atti e cioè: " referto visita neurologica presso -I.R.C.C.S. "Neuromed” di Pozzilli (IS) del (26/02/2025); referto visita neurologica dell'Ambulatorio di Neurologia di Bellizzi (SA) Distretto
Sanitario "65" dell'ASL di Salerno del 26/03/2025; visita angiologica del
28.3.2025; referto visita neurologica dell'Ambulatorio di Neurologia
dell'A.O.U. "OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno del
16/05/2025.
Dalla disamina della già menzionata documentazione e dall'osservazione clinica, il CTU ha rilevato una evoluzione peggiorativa delle funzioni cognitive tale da compromettere le abituali attività della vita quotidiana, sia quelle semplici (come lavarsi e vestirsi) che quelle più complesse (come fare la spesa e assumere correttamente le medicine, preparare da mangiare etc.); inoltre la periziata, sebbene disponibile al colloquio, è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio, con marcate difficoltà mnestiche e della capacità critica che è apparsa indebolita.
Tale quadro clinico, ha osservato il Consulente, rende indispensabile la sorveglianza continua e la supervisione al fine di garantire un normale svolgimento delle attività quotidiane della vita e della prevenzione e contenimento di comportamenti potenzialmente dannosi per sé e per altri.
Il CTU ha perciò concluso che si realizzano, sul piano medico legale, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In ordine alla decorrenza del requisito sanitario, ha ritenuto congruo fissarla all'1.5.2025 in relazione alle risultanze del referto di visita neurologica dell'U.O.
Neurologia dell' CP 2 R. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona del 16.5.2025 in cui si accertava un ulteriore peggioramento delle funzioni cognitive. Le conclusioni del CTU risultano congruamente motivate ed immuni da vizi per cui vanno condivise anche perché non specificamente contestate dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato che sussistono in capo ad le condizioni Parte 1
sanitarie utili a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di maggio 2025.
Le spese di lite, stante il differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, del ricorso per ATP e del ricorso di merito, vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' CP_1 tenuto altresì conto che vi
è in atti dichiarazione di esonero della ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta la sussistenza in capo ad Parte 1 delle condizioni sanitarie beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza utili a dall'1.5.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1
Salerno, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Francesca D'Antonio