Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 18664/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in data 25.02.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca -Presidente-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.-
Dott. Vincenzo Ciliberti -Giudice- sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 18664/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 24.09.2024 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Tusset del Foro di
Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio professionale in Venezia, Santa Croce
n. 312/A;
-ricorrente- contro
; Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
In punto: divorzio contenzioso-cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 4.02.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
In accoglimento del ricorso introduttivo, tra i coniugi e Parte_1 [...]
può essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio concordatario da loro contratto in data 26.09.1998 a Venezia, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 1998 (doc. 3).
Come noto, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la pagina1 di 4
Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3).
La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n.
11.722).
Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che le parti, dopo essere comparse dinanzi al Presidente del
Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale all'udienza cartolare del
17.05.2021, si sono separate giusta decreto di omologazione d.d. 19-20.05.2021 passato in giudicato.
Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data
24.09.2024), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della pagina2 di 4 proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I,
1.03.1997, n. 1819).
Con ciò la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta.
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della contumacia del convenuto a fronte della rituale notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti.
Il , pertanto, con la sua condotta processuale, ha inequivocabilmente CP_1 dimostrato che la comunione spirituale e materiale delle parti non può più essere ricostituita.
Giova inoltre evidenziare che le parti da molti anni hanno residenza separata, posto che la ricorrente risulta residente nella sua casa di proprietà sita a Venezia Lido, mentre il convenuto, dopo la separazione, risulta ancora residente -quanto meno formalmente- presso l'ex casa familiare sita al Lido di Venezia.
Di qui l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, regolarmente trascritto.
Quanto alle questioni accessorie di contenuto necessario della sentenza divorzile, considerata la pacifica autosufficienza economica della figlia (nata il Per_1 13.08.1999 e residente formalmente col padre), non vi è ragione alcuna di discostarsi dalle condizioni della separazione consensuale in relazione al mantenimento del figlio nato dal matrimonio (ventiduenne, convivente con la madre ricorrente e Per_2 incolpevolmente non economicamente autosufficiente in quanto studente iscritto al secondo anno dell'Università di Padova – Facoltà di Ingegneria areo–spaziale, doc. 7), in armonia alle conclusioni formulate dalla ricorrente.
In assenza di sopravvenienze, e tenuto conto dell'avvio del percorso universitario di nonché della sua giovane età (egli è nato il [...]), va dunque confermato Per_2 l'obbligo in capo al padre convenuto -imprenditore che nel 2021 percepiva un reddito di €
40.000 circa- di provvedere al mantenimento ordinario indiretto a suo favore mediante il pagamento alla madre ricorrente, quale genitore convivente, dell'assegno mensile di € 802
(così come rivalutato rispetto all'importo di € 700 concordato tra le parti in sede di accordo di separazione), oltre al 100% delle spese straordinarie di cui all'art. 16 del
Protocollo in uso al Tribunale di Venezia, come già concordato in sede di separazione consensuale.
Per contro, non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di riconoscimento per sé di un assegno divorzile a carico del convenuto nella medesima misura concordata in sede di separazione, ovvero € 500, con riguardo all'assegno di mantenimento. Ciò in quanto:
-rispetto all'epoca della separazione, allorquando non lavorava, la , in sede di Pt_1 ricorso introduttivo, ha allegato di aver reperito un nuovo lavoro come commessa presso
Duglas Italia S.p.A., conseguendo uno stipendio di € 830,00 mensili circa (docc. 8 - 9) che le consentono, data l'assenza di oneri abitativi, di provvedere al proprio sostentamento in maniera adeguata (lo stipendio percepito risulta invero superiore all'assegno di mantenimento ricevuto dal marito);
-la ricorrente non ha assolto all'onere di provare i presupposti di fatto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche solo in relazione alla componente compensativa/perequativa; la medesima, invero, non ha nemmeno depositato memorie istruttorie e alla prima udienza ha chiesto (e ottenuto) che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione senza espletamento della fase istruttoria.
pagina3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 per lo scaglione indeterminabile a bassa complessità di riferimento (valori medi per la fase di studio e per la fase di introduzione, valori minimi per la fase di trattazione).
P Q M
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, difesa o domanda disattesa, così provvede:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e in data 26.09.1998 a Venezia, con atto trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Venezia al n. 23, parte II, serie A, anno 1998;
-Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
-Dispone che il padre convenuto, quale genitore non convivente, provveda al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne in via indiretta mediante la corresponsione a Per_2 favore della madre ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno pari ad €
802, oltre rivalutazione annuale Istat, fermo il pagamento del 100% delle spese straordinarie come descritte nel protocollo in uso al Tribunale dd. 20.09.2019;
-Rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile per sé a carico del convenuto;
-Dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.808 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
-Dott. Carlo Azzolini- -Dott. Alessandro Cabianca-
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